Articolo 1 della Legge 28 gennaio 1949, n. 266
Articolo 2
Versione
22 giugno 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , hanno assunto in servizio alcuni elementi gia' dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.
Entrata in vigore il 22 giugno 1949
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