Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , hanno assunto in servizio alcuni elementi gia' dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.
E' autorizzata la spesa di L. 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , hanno assunto in servizio alcuni elementi gia' dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.