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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/04/2024, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9268/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 29 marzo 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9268/2022 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] ad [...], codice fiscale n. Parte_1
, residente a[...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Acireale (CT), Via Veneto n. 38, presso lo studio degli avvocati Simone Spada
e Francesca Massimino che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luzi ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. n. OI-
001695069 notificata a mezzo posta racc. a.r. ritirata il 07/09/2022 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 29.006,60 oltre alle spese di notifica a titolo di sanzioni amministrative relative al presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali oggetto dell'avviso di accertamento . 2100. 11/04/2019.019768. CP_1
Ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento per mancanza assoluta di motivazione richiamando il disposto dell'art. 3, legge 241/1990 e in via principale la nullità del provvedimento impugnato per inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento delle ritenute e di contestazione delle violazioni di cui si è reso responsabile il contribuente, nonché per intervenuta prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10 l. 335/1995
Ha dedotto infine l'inesistenza della violazione contestata e il diritto al pagamento ridotto della sanzione irrogata, rilevando l'assoluta abnormità della sanzione irrogata rispetto alla presunta violazione compiuta.
Ha chiesto pertanto “In via preliminare disporre la sospensione del carico ingiunto, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via principale: - Dichiarare la nullità dell'ingiunzione impugnata per mancanza di motivazione;
- Dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
- Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'Ente
Impositore ad ottenere il pagamento dei contributi dovuti e delle sanzioni irrogate;
-
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento esclusivamente dell'importo omesso a titolo di ritenute come consentito dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.» - Dichiarare l'abnormità delle sanzioni irrogate e non dovuta somma alcuna o comunque procedere alla rideterminazione delle stesse”, instando altresì per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 16 giugno 2023 ed ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, depositando provvedimento di pagina 2 di 6 rideterminazione della sanzione secondo la normativa sopravvenuta ed ha chiesto “… in caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare l'avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni dall'udienza, definire il giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere e totale compensazione delle spese;
- in caso di mancato pagamento, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.”
In esito alla prima udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata rinviata per verificare l'eventuale estinzione del procedimento sanzionatorio tramite pagamento nel termine di legge della sanzione rideterminata in misura ridotta e alla successiva udienza del 20 ottobre
2023, preso atto del mancato pagamento della sanzione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 29 marzo 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 7 ottobre 2022, ancorché iscritto a ruolo in data 10 ottobre 2022, entro trenta giorni esatti dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 7 settembre 2022.
Sono infondati tutti i motivi di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione dedotti in ricorso.
Quanto all'asserita mancanza assoluta di motivazione ex art. 3 legge 241/1992, è sufficiente osservare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n. 16316/2020).
Ebbene, nell'ordinanza ingiunzione impugnata si fa riferimento con esattezza all'atto di accertamento presupposto ( . 2100. 11/04/2019.019768), alla rituale notifica del CP_1
pagina 3 di 6 medesimo, alla mancata prova del pagamento delle ritenute omesse e della sanzioni in misura ridotta e alla mancata produzione di scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981.
Quanto all'asserita inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento delle ritenute e di contestazione delle violazioni, è sufficiente osservare come l'istituto resistente ha fornito prova della rituale notifica dell'atto di accertamento recante protocollo . 2100. 11/04/2019.019768, notificato a mani del CP_1
ricorrente in data 2 maggio 2019 (allegati 2 e 3 fascicolo ). CP_1
Tale provvedimento costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, in ogni caso non ritualmente eccepita in modo specifico dalla parte ricorrente che ha erroneamente richiamato l'art. 3, legge 335/1995 relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali e non l'art. 28, legge 689/1981 relativo alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, e poiché l'eccezione di prescrizione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta,
a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi tardivamente proposta
l'eccezione di prescrizione non formulata nel ricorso in opposizione, ma nel corso del giudizio o nel successivo ricorso per cassazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che in sede di opposizione era stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., veniva dedotta la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 28 legge n. 689 del 1981)” (Cass. n.
6519/2005).
pagina 4 di 6 Parimenti, l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/1981 sollevata dalla parte ricorrente soltanto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel corso del giudizio risulta tardiva e pertanto inammissibile.
E' stato chiarito infatti “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (Cass.
1056/2022); e in termini ancora più specifici “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso)” (Cass. sez. lav.
1173/2007).
Infine, quanto all'asserita inesistenza della violazione contestata, parte ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata e al prodromico atto di accertamento e non ha fornito pagina 5 di 6 alcuna prova del pagamento delle ritenute omesse né in fase amministrativa non avendo presentato alcun scritto difensivo ex art. 18 legge 689/1981, né nella presente fase giudiziaria.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente rigettato e deve essere confermata l'ordinanza ingiunzione n. OI-001695069 siccome rideterminata in atti nell'importo di € 5384,10 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (allegato 5 memoria parte resistente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/20144 e s.m.i. con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, alla luce del valore rideterminato della sanzione, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 7 ottobre 2022 nei confronti di in persona del suo Presidente pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza n. OI-001695069 siccome rideterminata in atti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell' delle spese di lite che CP_1 liquida in € 1863,50 per compensi professionali.
Catania, 26 aprile 2024 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 29 marzo 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9268/2022 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] ad [...], codice fiscale n. Parte_1
, residente a[...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Acireale (CT), Via Veneto n. 38, presso lo studio degli avvocati Simone Spada
e Francesca Massimino che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luzi ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. n. OI-
001695069 notificata a mezzo posta racc. a.r. ritirata il 07/09/2022 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 29.006,60 oltre alle spese di notifica a titolo di sanzioni amministrative relative al presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali oggetto dell'avviso di accertamento . 2100. 11/04/2019.019768. CP_1
Ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento per mancanza assoluta di motivazione richiamando il disposto dell'art. 3, legge 241/1990 e in via principale la nullità del provvedimento impugnato per inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento delle ritenute e di contestazione delle violazioni di cui si è reso responsabile il contribuente, nonché per intervenuta prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10 l. 335/1995
Ha dedotto infine l'inesistenza della violazione contestata e il diritto al pagamento ridotto della sanzione irrogata, rilevando l'assoluta abnormità della sanzione irrogata rispetto alla presunta violazione compiuta.
Ha chiesto pertanto “In via preliminare disporre la sospensione del carico ingiunto, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via principale: - Dichiarare la nullità dell'ingiunzione impugnata per mancanza di motivazione;
- Dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
- Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'Ente
Impositore ad ottenere il pagamento dei contributi dovuti e delle sanzioni irrogate;
-
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento esclusivamente dell'importo omesso a titolo di ritenute come consentito dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.» - Dichiarare l'abnormità delle sanzioni irrogate e non dovuta somma alcuna o comunque procedere alla rideterminazione delle stesse”, instando altresì per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 16 giugno 2023 ed ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, depositando provvedimento di pagina 2 di 6 rideterminazione della sanzione secondo la normativa sopravvenuta ed ha chiesto “… in caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare l'avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni dall'udienza, definire il giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere e totale compensazione delle spese;
- in caso di mancato pagamento, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.”
In esito alla prima udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata rinviata per verificare l'eventuale estinzione del procedimento sanzionatorio tramite pagamento nel termine di legge della sanzione rideterminata in misura ridotta e alla successiva udienza del 20 ottobre
2023, preso atto del mancato pagamento della sanzione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 29 marzo 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 7 ottobre 2022, ancorché iscritto a ruolo in data 10 ottobre 2022, entro trenta giorni esatti dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 7 settembre 2022.
Sono infondati tutti i motivi di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione dedotti in ricorso.
Quanto all'asserita mancanza assoluta di motivazione ex art. 3 legge 241/1992, è sufficiente osservare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n. 16316/2020).
Ebbene, nell'ordinanza ingiunzione impugnata si fa riferimento con esattezza all'atto di accertamento presupposto ( . 2100. 11/04/2019.019768), alla rituale notifica del CP_1
pagina 3 di 6 medesimo, alla mancata prova del pagamento delle ritenute omesse e della sanzioni in misura ridotta e alla mancata produzione di scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981.
Quanto all'asserita inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento delle ritenute e di contestazione delle violazioni, è sufficiente osservare come l'istituto resistente ha fornito prova della rituale notifica dell'atto di accertamento recante protocollo . 2100. 11/04/2019.019768, notificato a mani del CP_1
ricorrente in data 2 maggio 2019 (allegati 2 e 3 fascicolo ). CP_1
Tale provvedimento costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, in ogni caso non ritualmente eccepita in modo specifico dalla parte ricorrente che ha erroneamente richiamato l'art. 3, legge 335/1995 relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali e non l'art. 28, legge 689/1981 relativo alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, e poiché l'eccezione di prescrizione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta,
a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi tardivamente proposta
l'eccezione di prescrizione non formulata nel ricorso in opposizione, ma nel corso del giudizio o nel successivo ricorso per cassazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che in sede di opposizione era stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., veniva dedotta la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 28 legge n. 689 del 1981)” (Cass. n.
6519/2005).
pagina 4 di 6 Parimenti, l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/1981 sollevata dalla parte ricorrente soltanto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel corso del giudizio risulta tardiva e pertanto inammissibile.
E' stato chiarito infatti “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (Cass.
1056/2022); e in termini ancora più specifici “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso)” (Cass. sez. lav.
1173/2007).
Infine, quanto all'asserita inesistenza della violazione contestata, parte ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata e al prodromico atto di accertamento e non ha fornito pagina 5 di 6 alcuna prova del pagamento delle ritenute omesse né in fase amministrativa non avendo presentato alcun scritto difensivo ex art. 18 legge 689/1981, né nella presente fase giudiziaria.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente rigettato e deve essere confermata l'ordinanza ingiunzione n. OI-001695069 siccome rideterminata in atti nell'importo di € 5384,10 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (allegato 5 memoria parte resistente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/20144 e s.m.i. con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, alla luce del valore rideterminato della sanzione, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 7 ottobre 2022 nei confronti di in persona del suo Presidente pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza n. OI-001695069 siccome rideterminata in atti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell' delle spese di lite che CP_1 liquida in € 1863,50 per compensi professionali.
Catania, 26 aprile 2024 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6