Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 10 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1618/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cotroneo, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Giuseppe Battaglia n. 1/B, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000246734, notificatagli dall' CP_1 il 17 marzo 2023 a titolo di sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dalla ditta individuale – CF: ”, Parte_1 C.F._1 relativamente all'anno 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica della contestazione di illecito amministrativo nonché l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio CP_1 esposti in narrativa, la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000246734 emessa dall' – prot. n. Controparte_2
6700.09/03/2023.0113643 e ricevuta a mezzo raccomandata in data 17.03.2023, CP_1
1
l'avvenuta e tempestiva notifica degli atti di accertamento e considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la sospensione disposta durante il periodo emergenziale Covid-19; nel merito deduceva la legittimità del provvedimento impugnato. In subordine, ammetteva il ricorrente al pagamento della sanzione in misura ridotta per l'ordinanza di ingiunzione entro il termine di 30 giorni dall'udienza di trattazione, nel qual caso, chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Con le note di trattazione scritta depositate il 03.01.2025, parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuto pagamento della somma ridotta richiesta dall' CP_1 in sede di costituzione (€ 356,78 per l'anno 2016) e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' alla refusione delle spese CP_1 del giudizio. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In ragione dell'estinzione del credito in virtù dell'adempimento da parte del ricorrente, così come dedotto ed allegato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo, invero, sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in
2 corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2. Quanto al regime delle spese, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto alla refusione delle stesse. CP_1
Ebbene, a tal uopo, va rilevato come il provvedimento di ridetermina in autotutela, emesso dall' nelle more del giudizio, sia dipeso non già da un CP_1 riconoscimento della fondatezza delle ragioni di opposizione svolte da parte ricorrente, bensì, dall'entrata in vigore del D.L. 48/2023, il quale ha fissato nuovi e diversi criteri di determinazione della sanzione pecuniaria più favorevoli al contribuente. Ciò posto, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le stesse. Reggio Calabria, 10 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
3