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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3481/2020 R.G.
E' comparso, per parte attrice, il dott. Giovanni Foti, per delega degli avv.ti Monica Fazio e
Ivano Fazio, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Maurizio Cimino, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1307/2020 R.G., promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio e avv. Ivano Fazio;
attrice contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino;
convenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 agosto 2020, (oggi Parte_2 [...]
ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di € 156.450,02 in linea capitale, oltre interessi moratori da ogni singola scadenza fino al soddisfo (e pari ad € 61.602,38 alla data del 6 agosto 2020) ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (oltre all'importo di € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02) quale cessionaria del credito vantato da Sace FCT s.p.a. (crediti a sua volta ceduti da CP_2 [...]
ed Eni Gas e Luce s.p.a., a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della Controparte_1
cessione del credito, l'infondatezza della domanda avversaria per non aver quest'ultima prodotto i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (la cui forma scritta è richiesta ai sensi degli artt.
16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), nonché per l'omessa produzione di documentazione attestante l'impegno di speso da parte della pubblica amministrazione;
il convenuto ha, in CP_1
ogni caso, eccepito l'omessa prova del credito preteso da controparte, nonché la sua quantificazione, rilevando l'intervenuto pagamento di parte del credito azionato dalla attrice.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1), mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2).
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte che agisce in giudizio è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del resistente di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
fondamento del diritto fatto valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
Alla luce di quanto precede, non può che prendersi atto dell'omessa produzione da parte della società attrice dei contratti stipulati dalle cessionarie del credito con l'ente territoriale muniti, ai sensi dell'art. 191 D.P.R. n. 267/2000, del necessario impegno di spesa, avendo la giurisprudenza evidenziato che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2014, n. 6555; Cassazione civile sez. I,
05/04/2023, n. 9364, per la quale “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale
– di qualsivoglia genere e tipo – è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191.
Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (…). mentre i vizi del relativo procedimento amministrativo (…) incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità (rilevabile esclusivamente a iniziativa della stessa p.a., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte), diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (v. Cass. Sez. 1 n. 15410-
18)”).
Ai sensi dell'art. 191, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, infatti, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”, e, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione fuori bilancio, con la conseguenza che questi ultimi restano soggetti all'azione diretta da parte del contraente e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte a meno che (e nei limiti in cui) l'ente non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 mediante deliberazione dell'organo competente (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, n. 29988, la quale specifica che “il riconoscimento a posteriori dei debiti fuori bilancio può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute”; conf. Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, n. 30109; Cassazione civile sez. III, 19/05/2017, n. 12608; Cassazione civile sez.
I, 09/12/2015, n. 24860; Cassazione civile sez. I, 30/10/2013, n. 24478).
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito, in causa analoga avanzata nei confronti di un quale cessionaria del credito derivante da contratto di CP_3 Parte_2 fornitura di energia elettrica, che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria” e che “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n. 17197).
Passando ad analizzare il caso di specie, dirimente ai fini della decisione appare osservare che la società attrice ha prodotto i contratti di somministrazione stipulati da privi dell'assunzione CP_2
di un valido impegno di spesa da parte del (avendo, d'altronde, il Controparte_1
convenuto documentato di aver imputato l'impegno di spesa sul bilancio comunale per la CP_1 somma di € 947.500,00 solamente per l'attività di somministrazione svolta da Edison Energia s.p.a.:
v. allegato n. 1 alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n.2, c.p.c.), con la conseguenza che non risulta dimostrata l'esistenza di un atto dal quale emerge che l'ente locale abbia assunto un valido obbligo contrattuale sorretto dal correlato impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, né una successiva deliberazione da parte dell'organo competente di riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 t.u.e.l.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve rigettarsi la domanda avanzata dall'attrice. Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerata la natura della decisione, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di e in favore del Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3481/2020 R.G. promossa da contro il Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. rigetta tutte le domande svolte da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore del di delle spese Parte_1 CP_1 CP_1 di giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3481/2020 R.G.
E' comparso, per parte attrice, il dott. Giovanni Foti, per delega degli avv.ti Monica Fazio e
Ivano Fazio, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Maurizio Cimino, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1307/2020 R.G., promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio e avv. Ivano Fazio;
attrice contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino;
convenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 agosto 2020, (oggi Parte_2 [...]
ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di € 156.450,02 in linea capitale, oltre interessi moratori da ogni singola scadenza fino al soddisfo (e pari ad € 61.602,38 alla data del 6 agosto 2020) ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (oltre all'importo di € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02) quale cessionaria del credito vantato da Sace FCT s.p.a. (crediti a sua volta ceduti da CP_2 [...]
ed Eni Gas e Luce s.p.a., a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della Controparte_1
cessione del credito, l'infondatezza della domanda avversaria per non aver quest'ultima prodotto i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (la cui forma scritta è richiesta ai sensi degli artt.
16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), nonché per l'omessa produzione di documentazione attestante l'impegno di speso da parte della pubblica amministrazione;
il convenuto ha, in CP_1
ogni caso, eccepito l'omessa prova del credito preteso da controparte, nonché la sua quantificazione, rilevando l'intervenuto pagamento di parte del credito azionato dalla attrice.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1), mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2).
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte che agisce in giudizio è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del resistente di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
fondamento del diritto fatto valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
Alla luce di quanto precede, non può che prendersi atto dell'omessa produzione da parte della società attrice dei contratti stipulati dalle cessionarie del credito con l'ente territoriale muniti, ai sensi dell'art. 191 D.P.R. n. 267/2000, del necessario impegno di spesa, avendo la giurisprudenza evidenziato che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2014, n. 6555; Cassazione civile sez. I,
05/04/2023, n. 9364, per la quale “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale
– di qualsivoglia genere e tipo – è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191.
Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (…). mentre i vizi del relativo procedimento amministrativo (…) incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità (rilevabile esclusivamente a iniziativa della stessa p.a., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte), diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (v. Cass. Sez. 1 n. 15410-
18)”).
Ai sensi dell'art. 191, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, infatti, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”, e, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione fuori bilancio, con la conseguenza che questi ultimi restano soggetti all'azione diretta da parte del contraente e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte a meno che (e nei limiti in cui) l'ente non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 mediante deliberazione dell'organo competente (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, n. 29988, la quale specifica che “il riconoscimento a posteriori dei debiti fuori bilancio può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute”; conf. Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, n. 30109; Cassazione civile sez. III, 19/05/2017, n. 12608; Cassazione civile sez.
I, 09/12/2015, n. 24860; Cassazione civile sez. I, 30/10/2013, n. 24478).
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito, in causa analoga avanzata nei confronti di un quale cessionaria del credito derivante da contratto di CP_3 Parte_2 fornitura di energia elettrica, che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria” e che “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n. 17197).
Passando ad analizzare il caso di specie, dirimente ai fini della decisione appare osservare che la società attrice ha prodotto i contratti di somministrazione stipulati da privi dell'assunzione CP_2
di un valido impegno di spesa da parte del (avendo, d'altronde, il Controparte_1
convenuto documentato di aver imputato l'impegno di spesa sul bilancio comunale per la CP_1 somma di € 947.500,00 solamente per l'attività di somministrazione svolta da Edison Energia s.p.a.:
v. allegato n. 1 alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n.2, c.p.c.), con la conseguenza che non risulta dimostrata l'esistenza di un atto dal quale emerge che l'ente locale abbia assunto un valido obbligo contrattuale sorretto dal correlato impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, né una successiva deliberazione da parte dell'organo competente di riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 t.u.e.l.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve rigettarsi la domanda avanzata dall'attrice. Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerata la natura della decisione, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di e in favore del Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3481/2020 R.G. promossa da contro il Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. rigetta tutte le domande svolte da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore del di delle spese Parte_1 CP_1 CP_1 di giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli