Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1717/2023 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. PEPPINO RUSSO Parte_1
e LIVIA DI COLA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO
resistente Oggetto: ripetizione di indebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.05.2023 il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' rilevando di aver ricevuto in data CP_1
06.07.2022 una comunicazione con la quale gli veniva contestato di aver ricevuto, per il periodo dal 24.07.2014 al 27.05.2015, un pagamento non dovuto, perché non spettante, sulla prestazione n. CP_2
561476/2014 per un importo complessivo di euro 10.957,11. Deduceva che successivamente, in data 21.09.2022, aveva ricevuto un'altra comunicazione da parte dell con la quale veniva reso edotto che in CP_1 seguito ad accertamento ispettivo di cui al verbale n. 20170225202 del 02.12.2021, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con l'azienda “IL NEGOZIO s.r.l.”, matricola 2505295796, nei periodi 07.2012/07.2012, 08.2012/08.2012, 09.2012/09.2012, 10.2012/12.2012 e 01.2013/08.2013, essendo tale rapporto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Il ricorrente deduceva quindi di aver svolto effettiva attività di lavoro alle
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Rilevava che i ricorsi amministrativi erano rimasti privi di riscontro e quindi adiva l'autorità giudiziaria per censurare i provvedimenti dell' CP_1 rilevando, in particolare: l'insufficiente motivazione dei provvedimenti;
la violazione del principio di ragionevolezza dei tempi di ispezione e del principio di immediatezza della contestazione con riferimento al verbale ispettivo alla base dei provvedimenti, con la conseguente tardività del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e prescrizione del diritto di emetterlo;
la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 12 L. 212/2000; l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, nel corso del quale deduceva che era occorso un infortunio in data 21.11.2012, per il quale allegava anche la relativa certificazione e documentazione INAIL (cfr. all. da 18 a 25). Specificava, inoltre, che il rapporto di lavoro era stato causa di malattia professionale per la quale aveva fatto espressa denuncia all'INAIL e, che, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e specificamente in data 16.01.2014, aveva chiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, denunciando la mancata trasmissione del certificato di malattia 2 professionale all'INAIL da parte del datore di lavoro (cfr. all. 26 e da 35 a 39). In via istruttoria chiedeva al Tribunale di ordinare l'acquisizione delle dichiarazioni rese durante il procedimento ispettivo e la prova testimoniale tesa a provare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Il Negozio s.r.l.; di accertare e dichiarare nullo/annullabile/inefficace/illegittimo e/o revocare la decisione dell avente ad oggetto “Disconoscimento rapporto di lavoro”, CP_1 riferimento n. protocollo 2500.19/09/2022.0428114, comunicato il CP_1
21.09.2022; di accertare e dichiarare nullo/annullabile/inefficace/illegittimo e/o revocare la decisione dell avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente CP_1 percepite su prestazione del sig. n. CP_2 Parte_1
561476/2014”, comunicato il 06.07.2022; di accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione Pt_1
n. 561476/2014 per il periodo dal 24.07.2014 al 27.05.2015. CP_2
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la nullità CP_1 della notifica del ricorso e l'improcedibilità della domanda per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi e, nel merito, la sua infondatezza. Deduceva, con riferimento alla denunciata infondatezza nel merito, che il verbale ispettivo che ha condotto al disconoscimento del rapporto di lavoro e quindi alla richiesta di restituzione ha riguardato la società il Negozio s.r.l. che (unitamente a ventitré altre società) era stata coinvolta nel procedimento penale n. 2157/2016 RGNR, pendente dinanzi al Tribunale di Paola, avente ad oggetto, tra l'altro, l'imputazione di truffa aggravata nei confronti dell' CP_1
Rilevava che il detto procedimento, “per talune posizioni, era stato definito mediante celebrazione di riti alternativi – decreto che dispone il giudizio del quale si chiede l'autorizzazione al deposito)” e che “risultano, altresì, adottati provvedimenti di sequestro”. Deduceva, ancora, che, atteso che tra le attività fraudolente contestate a dette società, vi era la creazione di posizioni assicurative fittizie, con false retribuzioni per ottenere prestazioni previdenziali, era stata disposta ogni necessaria e doverosa verifica, soprattutto in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi funzionali all'erogazione 3 della prestazione per cui è causa. Affermava che “in presenza di procedimenti penali in corso per il reato di truffa aggravata a danno dell , anche se detti procedimenti non riguardano CP_1 direttamente la parte ricorrente, l a titolo cautelativo preventivo, ha dovuto CP_1 bloccare integralmente tutte le posizioni assicurative dei dipendenti che hanno (o meglio, che avrebbero) prestato attività lavorativa, nel corso del tempo, in favore di dette società”. Aggiungeva che la società datrice di lavoro è una delle 24 società coinvolte nella cd “Operazione , come evidenziato nel Per_1 verbale ispettivo, per cui a dire dell non sarebbe rilevante che il sig. CP_1 non risulti imputato, considerato che tutte le 24 società fittizie – tra Pt_1 cui la società datrice di lavoro del ricorrente – non erano dotate di autonomia gestionale e struttura propria ed erano “utilizzate al solo fine di generare contabilmente ingenti crediti di imposta fittizi derivanti da costi inesistenti, da utilizzare in compensazione con debiti fiscali e previdenziali, così lucrando indebiti vantaggi fiscali e contributivi con correlativo grave danno per l'Erario e per l pari a 33.322.212,24” (v. pag. 5 della memoria . CP_1 CP_1
Da tali argomentazioni, quindi, l'Istituto inferiva che l'intero fenomeno riversava i propri effetti sulla vicenda processuale che occupa e a sostegno delle proprie tesi chiedeva di essere autorizzata al deposito del CNR Prot. 284302/17 del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nonché della sentenza n. 33/2018 resa dal Tribunale di Paola, e della sentenza n. 53/2019. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 31.03.2025 e sostituita dal deposito di note scritte fino alla medesima data, con onere a carico dell di depositare copia della CNR e delle sentenze penali citate CP_1 nella memoria difensiva entro il 27.03.2025. Parte ricorrente depositava le proprie note scritte in sostituzione dell'udienza in data 28.03.2025, rilevando la mancata produzione documentale da parte dell' CP_1
Il Tribunale osserva in via preliminare che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica. Risulta, infatti, che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati all'indirizzo pec t Email_1
(cfr. allegati al deposito del 27.07.2023) e che in ogni caso la costituzione in giudizio dell' ha sanato ogni eventuale ipotesi di nullità della CP_4 notifica. 4 Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c., il Tribunale osserva che è riscontrato che il ricorrente ha proposto in data 08.11.2022 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell sia avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro sia avverso il provvedimento di richiesta di restituzione dell' CP_2
(cfr. all. 3 e 4). Il ricorrente ha anche riscontrato la vicenda successiva alla proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, come già ricostruito in epigrafe, e - come detto - conclusosi dapprima con un provvedimento di inammissibilità da parte del e, successivamente, rimasto privo di Controparte_5 riscontro in seguito alla proposizione di ulteriore ricorso in data 17.01.2013.
Sulla violazione del principio di ragionevolezza degli accertamenti ispettivi e sulla conseguente prescrizione del diritto a emettere il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, il Tribunale osserva che l'accertamento ispettivo, sebbene riferibile a fatti intercorsi tra il 01.01.2012 e il 31.05.2016, è stato avviato il 16.07.2021 e si è concluso il 02.12.2021 (cfr. Verbale). Dal verbale risulta in particolare che “l'Ufficio ispettivo della Sede di CP_1
Cosenza avviava i propri accertamenti nei confronti di una serie di società facenti capo al medesimo gruppo;
nelle more, i predetti accertamenti sono stati sospesi per intervenuta attività d'indagine disposta dalla Procura della Repubblica di Paola (R.G.N.R. n. 2157/2016), avviata su segnalazione della stessa Direzione Provinciale di Cosenza, nonché dell'Agenzia delle Entrate e condotta dalla CP_1
Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Cosenza, che ha dato avvio all'operazione denominata . All'esito dell'attività investigativa sono stati Per_1 contestati a svariati soggetti, tra loro sodali, i reati di cui agli artt. 416 e 640 comma 2 c.p., nonché agli artt. 3 e 10 quater comma 2 del D. Lgs. 10/03/2000 n. 74, avendo posto in essere un ampio disegno criminoso attraverso la costituzione di una molteplicità di società sostanzialmente inattive, finalizzata alla precostituzione di ingenti crediti di imposta fittizi utilizzati per il pagamento, in compensazione, di debiti fiscali e contributivi, così beneficiando di indebiti vantaggi fiscali, contributivi e previdenziali a danno dell'erario. Il quadro probatorio complessivo è ben riportato nella comunicazione di notizia di reato trasmessa, in esito alle indagini, dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola (CS) – prot. 284302/2017 del 5 20/09/2017 – atto al quale il presente verbale fa anche espresso riferimento per le determinazioni assunte”. Ora, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e del principio di ragionevolezza dei tempi dell'ispezione e di immediatezza della contestazione, considerato che il verbale di accertamento nei confronti de Il Negozio S.r.l. da cui originano i provvedimenti impugnati dal sig. ha esclusivamente disconosciuto i rapporti di lavoro e annullato i Pt_1 relativi flussi senza comminare alcuna sanzione Pt_2 amministrativa. Inconferente è quindi il richiamo all'art. 14 della L. 689/1981 quale fonte dei principi asseritamente violati, considerato che la norma si riferisce alle sanzioni amministrative. Di contro, il verbale unico di accertamento e notificazione è un atto procedimentale che deve essere eseguito dall'ordinanza ingiunzione nei confronti del datore di lavoro o ancora da titoli volti al recupero del credito contributivo ovvero dai provvedimenti come quelli che occupano. Per quanto attiene poi al denunciato vizio di motivazione dei provvedimenti oggetto di causa, il Tribunale osserva che l'autorità giudiziaria ordinaria è giudice del rapporto e non dell'atto, e che ciò che dev'essere accertato in questa sede è se tra il ricorrente e la società Il Negozio s.r.l. sia effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla legittimità formale degli atti che l'hanno escluso. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti: “Gli atti amministrativi di gestione del rapporto obbligatorio (accertamento dell'obbligazione, adempimento
o rifiuto, totale o parziale, di adempiere) non hanno, quindi, natura autoritativa e non sono provvedimenti;
trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, non è neppure configurabile nei loro confronti l'esercizio del potere di autotutela decisoria in senso proprio o tecnico: anche soltanto in giudizio l'amministrazione può, senza formalità, prendere una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non restando vincolata dagli atti emessi in precedenza;
ne deriva anche che tali atti sono sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 l. 241/1990 per i provvedimenti, atteso che la motivazione del comportamento dell'amministrazione è costituita unicamente dal modo in cui interpreta e si uniforma al vincolo obbligatorio. Anche questi procedimenti, però, oltre che ad essere assoggettati alle regole loro proprie, devono rispettare, se non specificamente derogati da leggi successive, i precetti della l. 241/1990 (il cui 6 ambito di applicazione si estende oltre l'area dei provvedimenti). Tuttavia, la natura meramente ricognitiva dei procedimenti in questione, unitamente al principio generale di uguaglianza fra le parti di un rapporto obbligatorio, induce alla sicura conclusione che l'inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato (è chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall'osservanza delle regole di un procedimento ricognitivo la consistenza della situazione creditoria o debitoria). Del resto, l'indifferenza di questi procedimenti rispetto al piano del rapporto obbligatorio è dimostrata dal fatto che l'attività amministrativa può essere interamente sostituita dal giudice (non operando i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 l. n. 2248 del 1865, all. E), allorché vi sia stata inerzia della p.a. nel loro svolgimento, giudice che in ogni caso dagli stessi procedimenti prescinde nella decisione della controversia. Opera, quindi, il principio dell'inesistenza di un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi” (Cass., Sez. Lav., sent. 24.02.2003, n. 2804 – v. anche Cass., sez. Lav., sent. 30.09.2014, n. 20604 così massimata: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.”). CP_4
Peraltro, il vizio di difetto di motivazione delle delibere impugnate appare insussistente, poiché, al contrario, in esse sono esposti, succintamente ma chiaramente, i motivi della determinazione, e, in ogni caso, esse richiamano, per relationem, il verbale d'accertamento, ciò che, di per sé, è sufficiente a costituire la motivazione della determinazione stessa.
Venendo al merito della vicenda che occupa e all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze de Il Negozio s.r.l., il Tribunale osserva che nei giudizi in cui è 7 chiesto l'accertamento negativo del diritto dell' a richiedere la CP_1 restituzione di somme corrisposte, la rilevata inesistenza del diritto dell'ente previdenziale alla restituzione rappresenta solo il riflesso dell'esistenza del diritto del consociato alla prestazione già conseguita (cfr. Cass., SSUU, n. 18046 del 2010; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. nn. 15550 del 2019 e 4319 del 2022). In altri termini non è il solvens a promuovere un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione. Ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero dell'esistenza di un titolo (il rapporto di lavoro) che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, grava sul ricorrente. Ebbene, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito prova sufficiente del proprio rapporto di lavoro a favore della società Il Negozio S.R.L. Si rileva in primo luogo che nel verbale ispettivo non è fatta alcuna specifica menzione dell'eccessiva discrasia tra le settimane lavorate dal ricorrente e l'imponibile registrato, considerato che nei prospetti 4 e 5 del verbale sono evidenziati altri lavoratori e non anche il sig. Pt_1
Tuttavia, sebbene sia registrabile una discrasia tra imponibile e settimane di lavoro tale scarto non è tale da far ritenere non sussistente l'effettiva esecuzione del rapporto di lavoro da parte del ricorrente. Fa propendere, inoltre, per tale conclusione il riscontro documentale relativo all'infortunio sul lavoro occorso in data 21.11.2012 (cfr. all. da 18 a 25 al ricorso) nonché l'ulteriore circostanza che il sig. è ricorso Pt_1 all'Ispettorato del Lavoro per richiedere intervento e rivendicare la mancata trasmissione della denuncia di malattia professionale all'INAIL da parte del datore di lavoro. In particolare, la denuncia è stata presentata in data 14.01.2014 (cfr. all. da 35 a 40) cioè in un periodo ben antecedente all'avvio delle indagini penali di cui si è detto (risulta infatti in atti che il registro delle notizie di reato è dell'anno 2016 - R.G.N.R. n. 2157/2016) e dall'esito del procedimento (cfr. all. 39) risulta accertata dall' l'omessa denuncia all'INAIL della malattia professionale nonché l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza dell'Ispettorato. Sia l'infortunio sul lavoro che la malattia professionale, giova evidenziarlo, sono stati riconosciuti dall'INAIL e nessuna contestazione è stata sollevata 8 dall' CP_1
A ciò si aggiunga che l' resistente non ha inteso produrre la CP_4 documentazione – CNR e sentenze penali relative al citato procedimento - per come richiesto nella memoria di costituzione e autorizzato con l'ordinanza del 20.01.2025 e, tanto, pur indirettamente e con valenza indiziaria, conferma la deduzione del ricorrente di non essere stato coinvolto nel procedimento penale, proprio in ragione dell'effettività del proprio rapporto di lavoro. Si ritiene, in definitiva, provata la sussistenza del rapporto di lavoro con conseguente illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento del lavoro e di richiesta di restituzione dell CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara l'inesistenza del diritto dell di procedere CP_1 alla ripetizione dell'importo richiesto con comunicazione in data 01.06.2022. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 01/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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