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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/08/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 793/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Brunori CP_1
Erika, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il 21/071977, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv.to Brunori Erika, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione a domanda congiunta Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/09/2006 in Terni (TR), che dall'unione sono nate le figlie il 07/02/2007 in Spoleto (PG) e il Persona_1 Per_2
14/12/2009 in Spoleto (PG) che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Terni, Via Felice Cavallotti n. 5, di proprietà comune dei coniugi verrà assegnata alla SI.ra , che continuerà a viverci insieme Controparte_2 alle figlie e;
Persona_1 Per_2
3. le parti rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento;
Per_
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e in ogni momento in base Per_1 ai rispettivi impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici nonché in base alle rispettive volontà, tanto durante l'anno scolastico quanto nel periodo estivo e in quello delle festività natalizie e pasquali;
5. il SI. verserà la somma di € 400,00 mensile (€ 200,00 per ogni figlia) a CP_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e sino al raggiungimento Per_1 della loro indipendenza economica, oltre ad € 100,00 a titolo di spese straordinarie;
6. l'assegno unico per il nucleo familiare maturato sulla retribuzione mensile del SI. Per_ per la somma attuale di € 470,00 sarà percepito dalla SI.ra CP_2
7. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del ricorso, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Spese compensate.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 23/09/2006 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 2, parte II, serie A, Uff.6, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 793/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Brunori CP_1
Erika, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il 21/071977, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv.to Brunori Erika, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione a domanda congiunta Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/09/2006 in Terni (TR), che dall'unione sono nate le figlie il 07/02/2007 in Spoleto (PG) e il Persona_1 Per_2
14/12/2009 in Spoleto (PG) che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Terni, Via Felice Cavallotti n. 5, di proprietà comune dei coniugi verrà assegnata alla SI.ra , che continuerà a viverci insieme Controparte_2 alle figlie e;
Persona_1 Per_2
3. le parti rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento;
Per_
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e in ogni momento in base Per_1 ai rispettivi impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici nonché in base alle rispettive volontà, tanto durante l'anno scolastico quanto nel periodo estivo e in quello delle festività natalizie e pasquali;
5. il SI. verserà la somma di € 400,00 mensile (€ 200,00 per ogni figlia) a CP_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e sino al raggiungimento Per_1 della loro indipendenza economica, oltre ad € 100,00 a titolo di spese straordinarie;
6. l'assegno unico per il nucleo familiare maturato sulla retribuzione mensile del SI. Per_ per la somma attuale di € 470,00 sarà percepito dalla SI.ra CP_2
7. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del ricorso, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Spese compensate.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 23/09/2006 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 2, parte II, serie A, Uff.6, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti