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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3824/2024
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3824 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Giotto .33, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini n.15 presso lo studio dell'Avv. Angelo
Tesone che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
, e residente in [...]
Caruso n. 14, elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla via
A. Moro n.21 presso lo studio dell'Avv. Franca Di Lorenzo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12 ottobre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Sant'Antimo (NA) il 13/7/2021 dal quale sono nati due figli,
(nata l'[...]) e (nato il [...]), hanno Per_1 Per_2
chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
1) i coniugi vivranno separatamente e i figli minori, e Per_2
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
Pag. 2 di 8 con residenza privilegiata presso l'abitazione dove vive la madre, sita in Sant' Antimo (NA) alla Via Giotto n. 33
5) Il sig. si impegna a versare in favore dei figli importo Pt_2
di euro 600,00 (trecento/00 per ognuno) e di euro 200,00
(duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento in favore della Sig.ra attualmente inoccupata, entro Pt_3 Pt_1
e non oltre il giorno 10 ( dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuare alle coordinate bancarie già in possesso del Sig Pt_2
6) L'importo di euro 200,00 (duecento) che il Sig. si Pt_2
impegna a versare mensilmente in favore della Sig. ra
[...]
limitato è esclusivamente ai mesi di Gennaio, Febbraio Pt_1
, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre,
Novembre e dicembre di ogni anno mentre per i mesi di Luglio
e Agosto non verrà versato alcunché;
7) Il Sig. infatti, per i mesi di Luglio ed Agosto Pt_2
contribuirà al pagamento delle spese del campo estivo che figli frequentano ogni anno, nella misura della metà;
8) il sig. rinuncia altresì, all' assegno unico corrisposto Pt_2
dell' INPS attualmente percepito nella misura del 50%, che verrà elargito interamente dalla Sig.ra Parte_1
9) La sig.ra si impegna a lasciare libera la casa Pt_1
coniugale dagli arredi e dai suppellettili di sua esclusiva proprietà entro e non oltre la data del 31.12.2024 non essendo attualmente nelle condizioni di poter spostare il mobilio altrove
Pag. 3 di 8 né di poterli far custodire a pagamento presso un luogo privato, in quanto inoccupata e quindi priva di una fonte di reddito;
10) Il sig. dal proprio canto, eserciterà su tali Parte_2
beni la funzione di custode e avrà cure di conservarli con diligenza fino a quando essi non saranno asportati in altro loco, impegnandosi altresì, a evitare che essi possano danneggiarsi
(anche accidentalmente ) o che ne venga fatto un uso improprio che ne determini una diminuzione di valore;
11) Relativamente alle spese straordinarie, che saranno ripartite nella misura del 50% ci si riporta, in relazione alla loro approvazione e determinazione al protocollo d' intesa stipulato presso il Tribunale di Napoli in data 07/03/2018 d'intesa con il
Consiglio dell' Ordine di Napoli che è parte integrante del presente accordo ai cui principi pedissequamente ci si riporta;
7) Relativamente al diritto di visita, i figli andranno affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
10) Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisione di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
11) Ciascun genitore quando avrà presso di se i figli, eserciteranno separatamente ed in Via esclusiva la
Pag. 4 di 8 responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
12) La collocazione dei figli e la residenza degli stessi rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: nei weekend, dalle ore 15,00 del sabato pomeriggio alle 20,00 della domenica successiva a settimane alterne;
nonché per due pomeriggi settimanali (dalle ore 16,00 alle ore 20,00), preferibilmente il lunedì e il venerdì;
13) Nel caso in cui vi fosse, per giustificato motivo,
l'impossibilità da parte di ciascun genitore a rispettare il diritto di visita nei giorni concordati ed all'orario stabiliti gli stessi di comune accordo, potranno stabilirne uno diverso, purchè si tenga conto delle esigenze di entrambi i coniugi e dei figli stessi. Nei giorni di visita del padre, i figli saranno prelevati e riaccompagnati presso la madre.
13) I coniugi, nell'interesse dei figli, si impegnano ad una fattiva collaborazione nella gestione e partecipazione delle attività extra-scolastiche, sportive e ludiche da loro svolte
14) Durante le vacanze natalizie, figli resteranno presso la madre tutta la giornata del 24 Dicembre e del 31 Gennaio
(giorni di vigilia) e con il e padre per l' intera giornata del 01
Gennaio e del 25 Dicembre, mentre per i giorni 26 dicembre e
6 Gennaio essi adotteranno il principio dell' alternanza, ossia il giorno del 26 con un genitore quello del 6 Gennaio con l'altro;
15) I ricorrenti ad ogni modo, entro la data del 30 Novembre di ogni anno si sentiranno al fine di concordare eventuali
Pag. 5 di 8 modifiche ai giorni stabiliti per le predette festività, che salva diversa e comune volontà, resteranno tali anche per gli anni successivi.
16) Nel solco del medesimo principio di alternanza i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di
Pasquetta con l'altro , previo accordo tra i coniugi stessi, da comunicarsi 30 giorni prima dalla relativa festività.
15) Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre, quindici giorni, anche non consecutivi, una settimana nel mese di luglio e l'altra settimana il mese di agosto, periodo che verrà definito entro il 30 maggio di ogni anno e dovranno in tali occasioni , cosi come in caso di weekend con pernottamento fuori casa, comunicarsi l'indirizzo di domicilio temporaneo;
17) i minori trascorreranno con il Sig. il giorno Parte_2
della festa del papà, il giorno del compleanno e quello del suo onomastico;
viceversa trascorreranno con la madre sig.ra il giorno della festa della mamma, compleanno e Parte_1
onomastico;
18) inoltre, i minori trascorreranno, alternandoli ogni anno, il giorno del 25 Aprile- 1 Maggio, 2 Giugno e 8 Dicembre con l'uno o l'altro genitore rispettando ogni anno la regola dell'alternanza;
19) I coniugi, infine, si impegnano a riscattarsi reciprocamente e a non
Pag. 6 di 8 assumere verso l'altro atteggiamenti prevaricatori mantenendo altresì, un comportamento civile atto a favorire la propria serenità e quella dei propri figli
20) Si impegnano, altresì, ad assumere toni moderati e pacati nelle conversazioni (anche via whatsapp) che dovranno avvenire esclusivamente, per comunicazioni afferenti alla gestione della prole e per consentire al padre di esercitare il proprio diritto di visita.
Con note depositate il 22/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 6/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 20/2/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e Parte_2
(nato ad [...] il [...]) , alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Antimo (Atto n.40, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3824/2024
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3824 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Giotto .33, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini n.15 presso lo studio dell'Avv. Angelo
Tesone che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
, e residente in [...]
Caruso n. 14, elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla via
A. Moro n.21 presso lo studio dell'Avv. Franca Di Lorenzo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12 ottobre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Sant'Antimo (NA) il 13/7/2021 dal quale sono nati due figli,
(nata l'[...]) e (nato il [...]), hanno Per_1 Per_2
chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
1) i coniugi vivranno separatamente e i figli minori, e Per_2
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
Pag. 2 di 8 con residenza privilegiata presso l'abitazione dove vive la madre, sita in Sant' Antimo (NA) alla Via Giotto n. 33
5) Il sig. si impegna a versare in favore dei figli importo Pt_2
di euro 600,00 (trecento/00 per ognuno) e di euro 200,00
(duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento in favore della Sig.ra attualmente inoccupata, entro Pt_3 Pt_1
e non oltre il giorno 10 ( dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuare alle coordinate bancarie già in possesso del Sig Pt_2
6) L'importo di euro 200,00 (duecento) che il Sig. si Pt_2
impegna a versare mensilmente in favore della Sig. ra
[...]
limitato è esclusivamente ai mesi di Gennaio, Febbraio Pt_1
, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre,
Novembre e dicembre di ogni anno mentre per i mesi di Luglio
e Agosto non verrà versato alcunché;
7) Il Sig. infatti, per i mesi di Luglio ed Agosto Pt_2
contribuirà al pagamento delle spese del campo estivo che figli frequentano ogni anno, nella misura della metà;
8) il sig. rinuncia altresì, all' assegno unico corrisposto Pt_2
dell' INPS attualmente percepito nella misura del 50%, che verrà elargito interamente dalla Sig.ra Parte_1
9) La sig.ra si impegna a lasciare libera la casa Pt_1
coniugale dagli arredi e dai suppellettili di sua esclusiva proprietà entro e non oltre la data del 31.12.2024 non essendo attualmente nelle condizioni di poter spostare il mobilio altrove
Pag. 3 di 8 né di poterli far custodire a pagamento presso un luogo privato, in quanto inoccupata e quindi priva di una fonte di reddito;
10) Il sig. dal proprio canto, eserciterà su tali Parte_2
beni la funzione di custode e avrà cure di conservarli con diligenza fino a quando essi non saranno asportati in altro loco, impegnandosi altresì, a evitare che essi possano danneggiarsi
(anche accidentalmente ) o che ne venga fatto un uso improprio che ne determini una diminuzione di valore;
11) Relativamente alle spese straordinarie, che saranno ripartite nella misura del 50% ci si riporta, in relazione alla loro approvazione e determinazione al protocollo d' intesa stipulato presso il Tribunale di Napoli in data 07/03/2018 d'intesa con il
Consiglio dell' Ordine di Napoli che è parte integrante del presente accordo ai cui principi pedissequamente ci si riporta;
7) Relativamente al diritto di visita, i figli andranno affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
10) Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisione di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
11) Ciascun genitore quando avrà presso di se i figli, eserciteranno separatamente ed in Via esclusiva la
Pag. 4 di 8 responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
12) La collocazione dei figli e la residenza degli stessi rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: nei weekend, dalle ore 15,00 del sabato pomeriggio alle 20,00 della domenica successiva a settimane alterne;
nonché per due pomeriggi settimanali (dalle ore 16,00 alle ore 20,00), preferibilmente il lunedì e il venerdì;
13) Nel caso in cui vi fosse, per giustificato motivo,
l'impossibilità da parte di ciascun genitore a rispettare il diritto di visita nei giorni concordati ed all'orario stabiliti gli stessi di comune accordo, potranno stabilirne uno diverso, purchè si tenga conto delle esigenze di entrambi i coniugi e dei figli stessi. Nei giorni di visita del padre, i figli saranno prelevati e riaccompagnati presso la madre.
13) I coniugi, nell'interesse dei figli, si impegnano ad una fattiva collaborazione nella gestione e partecipazione delle attività extra-scolastiche, sportive e ludiche da loro svolte
14) Durante le vacanze natalizie, figli resteranno presso la madre tutta la giornata del 24 Dicembre e del 31 Gennaio
(giorni di vigilia) e con il e padre per l' intera giornata del 01
Gennaio e del 25 Dicembre, mentre per i giorni 26 dicembre e
6 Gennaio essi adotteranno il principio dell' alternanza, ossia il giorno del 26 con un genitore quello del 6 Gennaio con l'altro;
15) I ricorrenti ad ogni modo, entro la data del 30 Novembre di ogni anno si sentiranno al fine di concordare eventuali
Pag. 5 di 8 modifiche ai giorni stabiliti per le predette festività, che salva diversa e comune volontà, resteranno tali anche per gli anni successivi.
16) Nel solco del medesimo principio di alternanza i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di
Pasquetta con l'altro , previo accordo tra i coniugi stessi, da comunicarsi 30 giorni prima dalla relativa festività.
15) Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre, quindici giorni, anche non consecutivi, una settimana nel mese di luglio e l'altra settimana il mese di agosto, periodo che verrà definito entro il 30 maggio di ogni anno e dovranno in tali occasioni , cosi come in caso di weekend con pernottamento fuori casa, comunicarsi l'indirizzo di domicilio temporaneo;
17) i minori trascorreranno con il Sig. il giorno Parte_2
della festa del papà, il giorno del compleanno e quello del suo onomastico;
viceversa trascorreranno con la madre sig.ra il giorno della festa della mamma, compleanno e Parte_1
onomastico;
18) inoltre, i minori trascorreranno, alternandoli ogni anno, il giorno del 25 Aprile- 1 Maggio, 2 Giugno e 8 Dicembre con l'uno o l'altro genitore rispettando ogni anno la regola dell'alternanza;
19) I coniugi, infine, si impegnano a riscattarsi reciprocamente e a non
Pag. 6 di 8 assumere verso l'altro atteggiamenti prevaricatori mantenendo altresì, un comportamento civile atto a favorire la propria serenità e quella dei propri figli
20) Si impegnano, altresì, ad assumere toni moderati e pacati nelle conversazioni (anche via whatsapp) che dovranno avvenire esclusivamente, per comunicazioni afferenti alla gestione della prole e per consentire al padre di esercitare il proprio diritto di visita.
Con note depositate il 22/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 6/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 20/2/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e Parte_2
(nato ad [...] il [...]) , alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Antimo (Atto n.40, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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