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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2683/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
03.10.1960 (cod. fisc. ) ivi residente in CodiceFiscale_1
C.da Sfaranda n. 88, elettivamente domiciliata in Sant'Agata
Militello, Via Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa
Notaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.08.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 21.07.2022, domanda amministrativa al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%; che la Commissione Medica, in data 26.08.2022, respingeva la domanda con la seguente motivazione “…non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che, avverso tale decisione, in data 04.10.2022, veniva proposto regolare ricorso amministrativo, respinto in data
18.01.2023.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il presente ricorso, esponendo di avere tutti i presupposti richiesti ex lege per avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'invalidità nella misura pari o superiore all'80% con riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della predetta prestazione (pensione di vecchiaia anticipata) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 20.12.2023 CP_1
eccependo il difetto del requisito sanitario e chiedendo il rigetto del ricorso. In caso di riconoscimento del requisito sanitario, chiedeva che venisse applicata la decorrenza prevista dalla legge. Chiedeva,
2 dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di
C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha dichiarato, sulla base di un'attenta indagine, che parte ricorrente risulta affetta da: “cardiopatia ischemico- ipertensiva classificata in 2^ classe funzionale NYHA;
- artrosi polidistrettuale a medio-elevata incidenza funzionale, in esiti di acromionplastica spalla destra e dismorfismo piede destro;
- disturbo ansioso-depressivo endogeno di media entità.”
Conclude il CTU: “La signora […], deve Parte_1 essere considerata invalida nella misura non inferiore all' 85%, ai sensi di legge, a decorrere dal 21 luglio 2022, pertanto, risulta in possesso dei requisiti per ottenere la pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 d. lgs n° 503/1992.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto la sussistenza dello status sanitario legittimante la richiesta della ricorrente a decorrere da luglio 2022, data di presentazione dell'istanza per cui è causa, per cui le compete da
3 tale data il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Nel caso di specie, inoltre, risultano sussistenti in capo alla ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico (nello specifico, trattandosi di lavoratrice agricola, deve tenersi conto del numero di giornate emerse dall'estratto conto contributivo, con applicazione del coefficiente di rivalutazione per gli anni precedenti al 1984).
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n.
29191).
Pertanto, nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata va liquidata a decorrere dal luglio 2023.
Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in base a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale (v. Corte
Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi
4 criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell' come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. CP_1
55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data Parte_1
03/08/2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che ha maturato i requisiti Parte_1
per il conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere dal 21.07.2022 e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere i relativi ratei a decorrere da luglio 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi CP_1
alla consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/09/2025
5 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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