Articolo 74 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 62 quaterArticolo 65
Versione
22 marzo 1913
Art. 74.

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notavo sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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