Art. 74.
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notavo sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notavo sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.