TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1806/2025 promossa da:
( ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati
( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – PEC: C.F._2
– presso la quale ha eletto domicilio dichiarano di voler ivi Email_1 ricevere le comunicazioni come da procura alle liti del 03.10.25 depositata in atti
RICORRENTE
Nei confronti di nato in [...] in data [...], residente in [...]
Putinati n. 139 int.5, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Franca Arca
(c.f. ), con studio in Ferrara (FE) via P. Gobetti n. 11 (PEC C.F._3
- tel. 0532.098582 - fax 0532-1673142) e dall'Avv. Mariella Email_2
LL (c.f. ), con Studio in Copparo (FE) Via Dino Giovanni Zerbini n. 17 C.F._4
(PEC: - cell. 366.5010662), elettivamente domiciliato Email_3 presso e nello studio dell'Avv. Franca Arca sito in Ferrara (FE), via Piero Gobetti n. 11, nonché virtualmente presso le caselle di posta elettronica e Email_2
, giusta nomina allegata alla busta di deposito telematico Email_3 della memoria di costituzione pagina 1 di 3 RESISTENTE
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: all'udienza del 17 dicembre 2025 parte ricorrente, nulla opponendo parte resistente, ha domandato al Tribunale di voler pronunciare con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi;
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale giudiziale dal marito , con assunzione delle statuizioni Controparte_1 accessorie, anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., relative alla prole.
si è costituito con comparsa in data 27 novembre 2025, senza nulla opporre alla Controparte_1 domanda di separazione e formulando ulteriori richieste accessorie relative al collocamento e al mantenimento della prole.
All'udienza del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Parte resistente nulla ha opposto.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio il
28/08/2010 a Sanatauca in Moldova. L'atto non è stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano
(cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati due figli: nata il [...] in [...], e Per_1 [...]
nato il [...] in [...] – cfr. doc. 2 di parte ricorrente. Per_2
La residenza familiare veniva fissata a far data dall'anno 2021 a Ferrara in Via Otello Putinati n. 139, interno 5 condotta in locazione (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Ciò premesso la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dall'elevata conflittualità delle parti, sia dal tenore degli atti difensivi.
Quanto alle ulteriori domande dei coniugi spiegate nei rispettivi scritti difensivi, occorre rimettere la causa innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Spese alla definizione del merito. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
(MDA) il 13.01.1988, e , nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 28/08/2010 a Sanatauca in Moldova.
2) Dispone la rimessione della causa al giudice relatore per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di competenza.
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1806/2025 promossa da:
( ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati
( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – PEC: C.F._2
– presso la quale ha eletto domicilio dichiarano di voler ivi Email_1 ricevere le comunicazioni come da procura alle liti del 03.10.25 depositata in atti
RICORRENTE
Nei confronti di nato in [...] in data [...], residente in [...]
Putinati n. 139 int.5, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Franca Arca
(c.f. ), con studio in Ferrara (FE) via P. Gobetti n. 11 (PEC C.F._3
- tel. 0532.098582 - fax 0532-1673142) e dall'Avv. Mariella Email_2
LL (c.f. ), con Studio in Copparo (FE) Via Dino Giovanni Zerbini n. 17 C.F._4
(PEC: - cell. 366.5010662), elettivamente domiciliato Email_3 presso e nello studio dell'Avv. Franca Arca sito in Ferrara (FE), via Piero Gobetti n. 11, nonché virtualmente presso le caselle di posta elettronica e Email_2
, giusta nomina allegata alla busta di deposito telematico Email_3 della memoria di costituzione pagina 1 di 3 RESISTENTE
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: all'udienza del 17 dicembre 2025 parte ricorrente, nulla opponendo parte resistente, ha domandato al Tribunale di voler pronunciare con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi;
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale giudiziale dal marito , con assunzione delle statuizioni Controparte_1 accessorie, anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., relative alla prole.
si è costituito con comparsa in data 27 novembre 2025, senza nulla opporre alla Controparte_1 domanda di separazione e formulando ulteriori richieste accessorie relative al collocamento e al mantenimento della prole.
All'udienza del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Parte resistente nulla ha opposto.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio il
28/08/2010 a Sanatauca in Moldova. L'atto non è stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano
(cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati due figli: nata il [...] in [...], e Per_1 [...]
nato il [...] in [...] – cfr. doc. 2 di parte ricorrente. Per_2
La residenza familiare veniva fissata a far data dall'anno 2021 a Ferrara in Via Otello Putinati n. 139, interno 5 condotta in locazione (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Ciò premesso la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dall'elevata conflittualità delle parti, sia dal tenore degli atti difensivi.
Quanto alle ulteriori domande dei coniugi spiegate nei rispettivi scritti difensivi, occorre rimettere la causa innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Spese alla definizione del merito. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
(MDA) il 13.01.1988, e , nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 28/08/2010 a Sanatauca in Moldova.
2) Dispone la rimessione della causa al giudice relatore per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di competenza.
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3