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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10132/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Donato Sandro Putignano e Caterina Cristina Bressan, presso il cui studio in Bari, alla Piazza Aldo Moro n. 37 è elettivamente domiciliato come procura allegata al ricorso;
Ricorrente
Contro
(Cod. fiscale - P. CO
IVA: (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Giovanna Manzoli e dall'Avv. Luigi Bisi, elettivamente domiciliata presso la struttura complessa Affari
Giuridici e Avvocatura dell'Azienda medesima in C.so Bramante, 88 come procura speciale allegata alla comparsa;
Resistente
Udienza di rimessione della causa in decisione 19.02.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, memoria conclusionale del 31.01.2025:
pagina 1 di 10 rigettate tutte le avverse esposizioni, deduzioni, eccezioni, richieste, domande e conclusioni, in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque non provate, voglia il Tribunale adito:
1) per le causali esposte in atti e per quanto accertato nella C.T.U. espletata, accertare e dichiarare la responsabilità dell' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
al Corso Bramante n. 88; in relazione alle condotte colpose poste in essere, ai CP_1
danni del Sig. in occasione del ricovero da quest'ultimo effettuato il Parte_1
22/4/2020 presso l'Ospedale Molinette di;
CP_1
2) sempre per le causali esposte in atti e per quanto accertato nella C.T.U. espletata, accertare e quantificare il danno non patrimoniale subìto e subendo dal Sig. e, per l'effetto, condannare la Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.104,80 oppure al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali – anche ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 61/2023)
– sulla somma devalutate all'epoca del fatto e, di anno in anno, rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI dall'epoca del fatto sino alla data della pronuncia;
3) condannare, infine, la ,, in CO
persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8, co.
4-bis, D.Lgs 28/2010;
4) con vittoria di spese e compensi di lite, anche in relazione all'espletato procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c., incardinato presso Codesto Tribunale e recante numero r.g. 2789/2023, ed al procedimento di mediazione, oltre al rimborso forfettario per spese generali, agli accessori di Legge ed al rimborso dei contributi unificati versati, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Legali anticipatari. pagina 2 di 10 Per parte resistente, come memoria conclusionale 10.02.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti
In via principale:
- accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità, a qualunque titolo, a carico dell' , respingere tutte le domande ex adverso proposte. Pt_2
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di declaratoria di qualsivoglia responsabilità della convenuta, limitare l'entità del risarcimento del danno, a quanto provato in corso di causa. In ogni caso, con condanna alla restituzione della quota del fondo spese di
CTU, anticipata dall'Azienda alla Dott.ssa , pari ad € 382,50, oltre che alle Pt_3
spese sia del presente giudizio, che del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 (oltre oneri riflessi ex art. 1, comma
208, Legge n. 266/05, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 14.6.2024 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, l'
[...] [...]
al fine di Controparte_3
sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma accertata e quantificata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni patiti. Il ricorrente allegava quindi:
- di essere stato ricoverato presso l'ospedale Molinette di in data 22.4.2020 CP_1
per “insufficienza respiratoria in polmonite SarsCo V2”;
- durante il ricovero il ricorrente contraeva multiple infezioni nosocomiali che determinavano la sopravvenienza di grave spondilodiscite che dilatava le tempistiche di convalescenza del paziente;
- a causa della predetta infezione EL SI era costretto a fare uso di busto ortopedico a permanenza con intensi dolori alla colonna vertebrale;
pagina 3 di 10 - in data 08.06.2021 il ricorrente diffidava la CO
al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in
[...]
conseguenza delle imperite prestazioni medico sanitarie ricevute in occasione del ricovero il giorno 22.04.2020 presso l'ospedale Molinette di;
CP_1
- il ricorrente promuoveva nei confronti della resistente il procedimento nr.
TO/1715/2022, innanzi all'Organismo di Mediazione Gruppo101, sede di , CP_1
che si concludeva in data 21.11.2022 con esito negativo per assenza della parte invitata;
- agiva quindi depositando ricorso per consulenza tecnica preventiva Parte_1
ex art. 696 bis cpc presso il Tribunale di Torino con nr RG 2789/2023.
Si costituiva in giudizio la l' Controparte_3
affermando l'assenza di una qualsiasi responsabilità in
[...]
ordine alla spondilodiscite e agli episodi batteriemici e riconoscendo, pertanto, la correttezza delle condotte dell' resistente nonché la correttezza e Pt_2
l'adeguatezza sia dei protocolli adottati sia dell'attività assistenziale in concreto posta in essere. La resistente ha, infatti, affermato che i brevi episodi batteriemici sarebbero stati totalmente controllati curando il paziente secondo standard assistenziali di elevato profilo.
Con ordinanza il data 25.09.2024 il Giudice fissava udienza in data 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'esito di tale udienza il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Il ricorrente ha invocato nei confronti della resistente la responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. ovvero sia per l'inadempimento di obbligazioni a carico direttamene dell'ente debitore sia per l'inadempimento delle prestazioni medico professionali svolte dal personale sanitario.
pagina 4 di 10 Secondo quanto previsto dalla riforma (art. 7 Legge 24/2017): “La Parte_4
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
In particolare, il rapporto tra struttura ospedaliera e paziente si fonda su un contratto atipico di spedalità il cui oggetto va individuato sia nella prestazione sanitaria del medico sia nelle prestazioni accessorie e secondarie. Di conseguenza, la prima risponderà ex art 1218 c.c. dell'inadempimento a lei direttamente imputabili e, invece, dell'operato dei propri dipendenti e/o ausiliari ex art. 1228 c.c.
Pertanto, in ossequio al principio di vicinanza della prova, incombe sul paziente – danneggiato l'onere di provare il contratto, il danno subito nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari che dovrà, invece, essere oggetto di semplice allegazione, purché in termini;
mentre la struttura ospedaliera deve dimostrare che la prestazione professionale del personale medico sia stata eseguita in modo diligente, secondo i canoni richiesti dalla legge.
Ciò premesso, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e il convenuto, trattandosi di circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. da quest'ultimo (v. Cass. Civ., S.U., n.
577/2008).
In secondo luogo, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti deve procedersi quindi alla disamina delle risultanze della consulenza tecnica depositata dal collegio peritale nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui nr. RG 2789/2023, ritualmente acquisita agli atti.
Anzitutto, va rilevato che dalla relazione del collegio è emerso che la contaminazione del paziente da batterio Enterococcus faecium avveniva pagina 5 di 10 “attraverso la contaminazione dell'accesso vascolare centrale del paziente, come sopra dimostrato attraverso un errore procedurale (e.g. attraverso mani del personale non correttamente igienizzate)” (p. 60).
All'esito dell'esame della documentazione medica prodotta in atti, i CTU hanno ritenuto che la responsabilità professionale del personale sanitario dovesse ritenersi esclusa, in particolare: “Le batteriemie CVC-correlate (in data 4.05 e 12-
13.05) si inseriscono perciò in tale complesso scenario. Sono state immediatamente riconosciute dai curanti che hanno provveduto alla sostituzione dell'accesso vascolare e a trattare il paziente correttamente con antibiotici mirati sulla base dei dati forniti dagli antibiogrammi, con successiva negativizzazione delle emocolture il
17.05. Sono stati quindi brevi episodi batteriemici, completamente controllati. Il paziente è stato seguito nel decorso della sua malattia dal COVID-19 in avanti secondo standard assistenziali di elevato profilo, che hanno incluso consulenze infettivologiche, visite internistiche, reumatologiche e terapie antibiotiche altamente specialistiche, esami diagnostici e strumentali di complessa esecuzione.
Pertanto, non si ravvisano profili di responsabilità sui curanti di ” (p. 47). Pt_1
A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riguardo alla responsabilità diretta dell'ente, in particolare, l'elaborato in questione teneva conto del complesso scenario in cui si svolgevano i fatti in esame (batteriemie insorte in data 04.05 e 12-13.05) ove la prevenzione e il controllo delle ICA era indirizzata in modo specifico alla prevenzione dell'infezione da COVID-19 negli operatori sanitari e alla cura dei pazienti ricoverati per la predetta patologia.
Il collegio, tenuto conto delle numerose documentazioni prodotte dalla
[...]
relative ai protocolli e alle procedure attestati l'adozione CO
delle cautele prescritte dalle normative vigenti per prevenire l'insorgenza e la diffusione di patologie infettive con particolare riferimento al COVID-19, al posizionamento di accessi vascolari e gestione del paziente, affermava che, stante la correlazione tra le batteriemie contratte da e il ricovero presso Pt_1
l'ospedale Molinette di “Tali episodi dimostrano però una breccia nelle CP_1
misure di contrasto e contenimento della trasmissione della diffusione delle infezioni pagina 6 di 10 nosocomiali (ICA) da parte della struttura sanitaria resistente durante il ricovero del paziente, pur nella considerazione della criticità del periodo in cui tutto ciò è avvenuto”. (pp. 48 e 49).
La relazione dei periti concludeva quindi affermando che: “Dal momento che le batteriemie/sepsi sofferte da sono CVC correlate, riconosciamo Pt_1
comunque tale evento come una mancata attuazione dei protocolli di prevenzione delle ICA nel mese di aprile-maggio 2020 pur nella considerazione che nel periodo in cui si sono svolti i fatti, l'ondata epidemica di COVID-19 ad aprile 2020 ha reso difficile la dimostrazione della corretta applicazione dei protocolli di prevenzione nel caso specifico. L'ospedale ha dovuto procedere a importanti riconversioni organizzative, strutturali e alla riorganizzazione del personale e alla formazione di nuovo, per far fronte all'affollamento delle strutture di Pronto Soccorso e garantire
l'assistenza intensivistica ai pazienti con COVID-19 severo e grave come nel caso di
”. (p.61). Pt_1
Il collegio sottolineava che: “Le batteriemie CVC correlate sopra descritte sono da considerarsi infezioni correlate all'assistenza e hanno comportato un prolungamento della degenza del sig. di una ventina di giorni” purtuttavia Pt_1
“Gli episodi batteriemici non hanno comportato reliquati permanenti, hanno determinato un prolungamento della degenza per circa 20 (venti) giorni;
tale periodo di inabilità temporanea biologica è da considerarsi a totale al 100%”. (49)
Con riguardo, invece, agli eventuali postumi e se questi abbiano ridotto o fatto venir meno la capacità del periziando di attendere all'attività lavorativa, dalla relazione è emerso che “Gli esiti della spondilodiscite (non riconducibili a malpractice) non hanno ridotto la capacità lavorativa di operaio del periziando
(addetto mensa al momento del fatto, attualmente addetto manutenzione da aprile
2023 – part-time senza prescrizioni)” (p. 50) e ancora “Gli esiti della spondilodiscite
(non riconducibili a malpractice) non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita” (p.51).
Per quanto riguarda la sofferenza patita dal periziando all'esito del ricovero in ospedale si sottolinea che i CTU hanno indicato che la stessa debba essere pagina 7 di 10 ricondotta al periodo di ricovero in terapia intensiva causato dalla grave insufficienza respiratoria provocata dalla malattia Covid 19 e al successivo periodo necessario di convalescenza “Sicuramente il decorso severo e grave della malattia covid 19 con un periodo di ricovero in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria e il seguente periodo di convalescenza e di recupero hanno rappresentato una fase di intensa sofferenza della vita del periziando all'esito del ricovero in ospedale” (p.51).
Pertanto, il risarcimento del danno patito dal ricorrente va circoscritto meramente al prolungamento della degenza di 20 giorni provocato dall'insorgenza delle infezioni nosocomiali (ICA) insorte durante il periodo di ricovero.
Va, invece, rigettata la richiesta della ricorrente di condannare la parte resistente ex art 12 bis del D.Lgs. 28/2010, stante l'entrata in vigore di questa norma in data
28.02.2023 ossia successivamente alla procedura di mediazione del caso in esame che si concludeva in data 21.11.2022.
*****
In relazione alla quantificazione del danno, va detto che, tenuto conto delle valutazioni di cui sopra, deve procedersi alla liquidazione dello stesso facendo applicazione delle Tabelle Ministeriali in tema di micropermanenti, in base all'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
Considerato il periodo di inabilità temporanea biologica di 20 giorni da considerarsi a totale del 100% e l'indennità giornaliera di € 55,24 la somma dl risarcimento ammonta ad € 1.104,80. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso
(13.05.2020) e sul risultato vanno calcolati rivalutazione ed interessi c.d. compensativi al tasso legale (1284, I co. c.c.) sulla somma via via rivalutata, per un importo finale di € 1.203,84 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
*****
pagina 8 di 10 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.101,00 a € 5.200,00.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 la fase istruttoria
€ 851,00 per la fase decisionale per un totale complessivo di € 2.552,00 (oltre esborsi, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge).
La liquidazione riguarda anche il procedimento di istruzione preventiva, come da dispositivo. È noto, invero, che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, sono poste in via definitiva a carico della parte resistente come da dispositivo:
l'importo liquidato in sede di ATP, viene ricompreso tra gli esposti liquidati in favore del ricorrente per quella fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta la responsabilità contrattuale della CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...]
pagina 9 di 10 riferimento ai danni non patrimoniali patiti da , Parte_1
per l'effetto, condanna la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma pari ad € 1.203,84, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
- Condanna la , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese dell'ATP ante causam che liquida, per esborsi, in euro 286,00, e per compensi, in euro 1.690,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
- Condanna , in persona CO
del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 2.552,00 per compensi ed € 125 per esborsi, oltre 15% Spese Generali IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva le spese della c.t.u. espletata nella fase di ATP, come già liquidata, a carico di parte resistente CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; per
[...]
l'effetto, condanna parte resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese della CTU espletata in sede di ATP.
Così deciso in Torino, in data 10.04.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10132/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Donato Sandro Putignano e Caterina Cristina Bressan, presso il cui studio in Bari, alla Piazza Aldo Moro n. 37 è elettivamente domiciliato come procura allegata al ricorso;
Ricorrente
Contro
(Cod. fiscale - P. CO
IVA: (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Giovanna Manzoli e dall'Avv. Luigi Bisi, elettivamente domiciliata presso la struttura complessa Affari
Giuridici e Avvocatura dell'Azienda medesima in C.so Bramante, 88 come procura speciale allegata alla comparsa;
Resistente
Udienza di rimessione della causa in decisione 19.02.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, memoria conclusionale del 31.01.2025:
pagina 1 di 10 rigettate tutte le avverse esposizioni, deduzioni, eccezioni, richieste, domande e conclusioni, in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque non provate, voglia il Tribunale adito:
1) per le causali esposte in atti e per quanto accertato nella C.T.U. espletata, accertare e dichiarare la responsabilità dell' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
al Corso Bramante n. 88; in relazione alle condotte colpose poste in essere, ai CP_1
danni del Sig. in occasione del ricovero da quest'ultimo effettuato il Parte_1
22/4/2020 presso l'Ospedale Molinette di;
CP_1
2) sempre per le causali esposte in atti e per quanto accertato nella C.T.U. espletata, accertare e quantificare il danno non patrimoniale subìto e subendo dal Sig. e, per l'effetto, condannare la Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.104,80 oppure al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali – anche ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 61/2023)
– sulla somma devalutate all'epoca del fatto e, di anno in anno, rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI dall'epoca del fatto sino alla data della pronuncia;
3) condannare, infine, la ,, in CO
persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8, co.
4-bis, D.Lgs 28/2010;
4) con vittoria di spese e compensi di lite, anche in relazione all'espletato procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c., incardinato presso Codesto Tribunale e recante numero r.g. 2789/2023, ed al procedimento di mediazione, oltre al rimborso forfettario per spese generali, agli accessori di Legge ed al rimborso dei contributi unificati versati, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Legali anticipatari. pagina 2 di 10 Per parte resistente, come memoria conclusionale 10.02.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti
In via principale:
- accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità, a qualunque titolo, a carico dell' , respingere tutte le domande ex adverso proposte. Pt_2
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di declaratoria di qualsivoglia responsabilità della convenuta, limitare l'entità del risarcimento del danno, a quanto provato in corso di causa. In ogni caso, con condanna alla restituzione della quota del fondo spese di
CTU, anticipata dall'Azienda alla Dott.ssa , pari ad € 382,50, oltre che alle Pt_3
spese sia del presente giudizio, che del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 (oltre oneri riflessi ex art. 1, comma
208, Legge n. 266/05, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 14.6.2024 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, l'
[...] [...]
al fine di Controparte_3
sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma accertata e quantificata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni patiti. Il ricorrente allegava quindi:
- di essere stato ricoverato presso l'ospedale Molinette di in data 22.4.2020 CP_1
per “insufficienza respiratoria in polmonite SarsCo V2”;
- durante il ricovero il ricorrente contraeva multiple infezioni nosocomiali che determinavano la sopravvenienza di grave spondilodiscite che dilatava le tempistiche di convalescenza del paziente;
- a causa della predetta infezione EL SI era costretto a fare uso di busto ortopedico a permanenza con intensi dolori alla colonna vertebrale;
pagina 3 di 10 - in data 08.06.2021 il ricorrente diffidava la CO
al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in
[...]
conseguenza delle imperite prestazioni medico sanitarie ricevute in occasione del ricovero il giorno 22.04.2020 presso l'ospedale Molinette di;
CP_1
- il ricorrente promuoveva nei confronti della resistente il procedimento nr.
TO/1715/2022, innanzi all'Organismo di Mediazione Gruppo101, sede di , CP_1
che si concludeva in data 21.11.2022 con esito negativo per assenza della parte invitata;
- agiva quindi depositando ricorso per consulenza tecnica preventiva Parte_1
ex art. 696 bis cpc presso il Tribunale di Torino con nr RG 2789/2023.
Si costituiva in giudizio la l' Controparte_3
affermando l'assenza di una qualsiasi responsabilità in
[...]
ordine alla spondilodiscite e agli episodi batteriemici e riconoscendo, pertanto, la correttezza delle condotte dell' resistente nonché la correttezza e Pt_2
l'adeguatezza sia dei protocolli adottati sia dell'attività assistenziale in concreto posta in essere. La resistente ha, infatti, affermato che i brevi episodi batteriemici sarebbero stati totalmente controllati curando il paziente secondo standard assistenziali di elevato profilo.
Con ordinanza il data 25.09.2024 il Giudice fissava udienza in data 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'esito di tale udienza il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Il ricorrente ha invocato nei confronti della resistente la responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. ovvero sia per l'inadempimento di obbligazioni a carico direttamene dell'ente debitore sia per l'inadempimento delle prestazioni medico professionali svolte dal personale sanitario.
pagina 4 di 10 Secondo quanto previsto dalla riforma (art. 7 Legge 24/2017): “La Parte_4
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
In particolare, il rapporto tra struttura ospedaliera e paziente si fonda su un contratto atipico di spedalità il cui oggetto va individuato sia nella prestazione sanitaria del medico sia nelle prestazioni accessorie e secondarie. Di conseguenza, la prima risponderà ex art 1218 c.c. dell'inadempimento a lei direttamente imputabili e, invece, dell'operato dei propri dipendenti e/o ausiliari ex art. 1228 c.c.
Pertanto, in ossequio al principio di vicinanza della prova, incombe sul paziente – danneggiato l'onere di provare il contratto, il danno subito nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari che dovrà, invece, essere oggetto di semplice allegazione, purché in termini;
mentre la struttura ospedaliera deve dimostrare che la prestazione professionale del personale medico sia stata eseguita in modo diligente, secondo i canoni richiesti dalla legge.
Ciò premesso, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e il convenuto, trattandosi di circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. da quest'ultimo (v. Cass. Civ., S.U., n.
577/2008).
In secondo luogo, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti deve procedersi quindi alla disamina delle risultanze della consulenza tecnica depositata dal collegio peritale nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui nr. RG 2789/2023, ritualmente acquisita agli atti.
Anzitutto, va rilevato che dalla relazione del collegio è emerso che la contaminazione del paziente da batterio Enterococcus faecium avveniva pagina 5 di 10 “attraverso la contaminazione dell'accesso vascolare centrale del paziente, come sopra dimostrato attraverso un errore procedurale (e.g. attraverso mani del personale non correttamente igienizzate)” (p. 60).
All'esito dell'esame della documentazione medica prodotta in atti, i CTU hanno ritenuto che la responsabilità professionale del personale sanitario dovesse ritenersi esclusa, in particolare: “Le batteriemie CVC-correlate (in data 4.05 e 12-
13.05) si inseriscono perciò in tale complesso scenario. Sono state immediatamente riconosciute dai curanti che hanno provveduto alla sostituzione dell'accesso vascolare e a trattare il paziente correttamente con antibiotici mirati sulla base dei dati forniti dagli antibiogrammi, con successiva negativizzazione delle emocolture il
17.05. Sono stati quindi brevi episodi batteriemici, completamente controllati. Il paziente è stato seguito nel decorso della sua malattia dal COVID-19 in avanti secondo standard assistenziali di elevato profilo, che hanno incluso consulenze infettivologiche, visite internistiche, reumatologiche e terapie antibiotiche altamente specialistiche, esami diagnostici e strumentali di complessa esecuzione.
Pertanto, non si ravvisano profili di responsabilità sui curanti di ” (p. 47). Pt_1
A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riguardo alla responsabilità diretta dell'ente, in particolare, l'elaborato in questione teneva conto del complesso scenario in cui si svolgevano i fatti in esame (batteriemie insorte in data 04.05 e 12-13.05) ove la prevenzione e il controllo delle ICA era indirizzata in modo specifico alla prevenzione dell'infezione da COVID-19 negli operatori sanitari e alla cura dei pazienti ricoverati per la predetta patologia.
Il collegio, tenuto conto delle numerose documentazioni prodotte dalla
[...]
relative ai protocolli e alle procedure attestati l'adozione CO
delle cautele prescritte dalle normative vigenti per prevenire l'insorgenza e la diffusione di patologie infettive con particolare riferimento al COVID-19, al posizionamento di accessi vascolari e gestione del paziente, affermava che, stante la correlazione tra le batteriemie contratte da e il ricovero presso Pt_1
l'ospedale Molinette di “Tali episodi dimostrano però una breccia nelle CP_1
misure di contrasto e contenimento della trasmissione della diffusione delle infezioni pagina 6 di 10 nosocomiali (ICA) da parte della struttura sanitaria resistente durante il ricovero del paziente, pur nella considerazione della criticità del periodo in cui tutto ciò è avvenuto”. (pp. 48 e 49).
La relazione dei periti concludeva quindi affermando che: “Dal momento che le batteriemie/sepsi sofferte da sono CVC correlate, riconosciamo Pt_1
comunque tale evento come una mancata attuazione dei protocolli di prevenzione delle ICA nel mese di aprile-maggio 2020 pur nella considerazione che nel periodo in cui si sono svolti i fatti, l'ondata epidemica di COVID-19 ad aprile 2020 ha reso difficile la dimostrazione della corretta applicazione dei protocolli di prevenzione nel caso specifico. L'ospedale ha dovuto procedere a importanti riconversioni organizzative, strutturali e alla riorganizzazione del personale e alla formazione di nuovo, per far fronte all'affollamento delle strutture di Pronto Soccorso e garantire
l'assistenza intensivistica ai pazienti con COVID-19 severo e grave come nel caso di
”. (p.61). Pt_1
Il collegio sottolineava che: “Le batteriemie CVC correlate sopra descritte sono da considerarsi infezioni correlate all'assistenza e hanno comportato un prolungamento della degenza del sig. di una ventina di giorni” purtuttavia Pt_1
“Gli episodi batteriemici non hanno comportato reliquati permanenti, hanno determinato un prolungamento della degenza per circa 20 (venti) giorni;
tale periodo di inabilità temporanea biologica è da considerarsi a totale al 100%”. (49)
Con riguardo, invece, agli eventuali postumi e se questi abbiano ridotto o fatto venir meno la capacità del periziando di attendere all'attività lavorativa, dalla relazione è emerso che “Gli esiti della spondilodiscite (non riconducibili a malpractice) non hanno ridotto la capacità lavorativa di operaio del periziando
(addetto mensa al momento del fatto, attualmente addetto manutenzione da aprile
2023 – part-time senza prescrizioni)” (p. 50) e ancora “Gli esiti della spondilodiscite
(non riconducibili a malpractice) non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita” (p.51).
Per quanto riguarda la sofferenza patita dal periziando all'esito del ricovero in ospedale si sottolinea che i CTU hanno indicato che la stessa debba essere pagina 7 di 10 ricondotta al periodo di ricovero in terapia intensiva causato dalla grave insufficienza respiratoria provocata dalla malattia Covid 19 e al successivo periodo necessario di convalescenza “Sicuramente il decorso severo e grave della malattia covid 19 con un periodo di ricovero in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria e il seguente periodo di convalescenza e di recupero hanno rappresentato una fase di intensa sofferenza della vita del periziando all'esito del ricovero in ospedale” (p.51).
Pertanto, il risarcimento del danno patito dal ricorrente va circoscritto meramente al prolungamento della degenza di 20 giorni provocato dall'insorgenza delle infezioni nosocomiali (ICA) insorte durante il periodo di ricovero.
Va, invece, rigettata la richiesta della ricorrente di condannare la parte resistente ex art 12 bis del D.Lgs. 28/2010, stante l'entrata in vigore di questa norma in data
28.02.2023 ossia successivamente alla procedura di mediazione del caso in esame che si concludeva in data 21.11.2022.
*****
In relazione alla quantificazione del danno, va detto che, tenuto conto delle valutazioni di cui sopra, deve procedersi alla liquidazione dello stesso facendo applicazione delle Tabelle Ministeriali in tema di micropermanenti, in base all'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
Considerato il periodo di inabilità temporanea biologica di 20 giorni da considerarsi a totale del 100% e l'indennità giornaliera di € 55,24 la somma dl risarcimento ammonta ad € 1.104,80. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso
(13.05.2020) e sul risultato vanno calcolati rivalutazione ed interessi c.d. compensativi al tasso legale (1284, I co. c.c.) sulla somma via via rivalutata, per un importo finale di € 1.203,84 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
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pagina 8 di 10 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.101,00 a € 5.200,00.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 la fase istruttoria
€ 851,00 per la fase decisionale per un totale complessivo di € 2.552,00 (oltre esborsi, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge).
La liquidazione riguarda anche il procedimento di istruzione preventiva, come da dispositivo. È noto, invero, che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, sono poste in via definitiva a carico della parte resistente come da dispositivo:
l'importo liquidato in sede di ATP, viene ricompreso tra gli esposti liquidati in favore del ricorrente per quella fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta la responsabilità contrattuale della CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...]
pagina 9 di 10 riferimento ai danni non patrimoniali patiti da , Parte_1
per l'effetto, condanna la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma pari ad € 1.203,84, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
- Condanna la , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese dell'ATP ante causam che liquida, per esborsi, in euro 286,00, e per compensi, in euro 1.690,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
- Condanna , in persona CO
del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 2.552,00 per compensi ed € 125 per esborsi, oltre 15% Spese Generali IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva le spese della c.t.u. espletata nella fase di ATP, come già liquidata, a carico di parte resistente CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; per
[...]
l'effetto, condanna parte resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese della CTU espletata in sede di ATP.
Così deciso in Torino, in data 10.04.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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