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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/11/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 09/10/2024 al n. 5102/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GRECO ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA
MANTOVA 250 25018 MONTICHIARI presso lo studio dell'avv. GRECO
ROCCO
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PETEA MICHELANGELO, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI,
3 89025 ROSARNO presso lo studio dell'avv. PETEA MICHELANGELO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
19/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e Parte_1 Controparte_1
: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
regolarmente
trascritto;
2. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Castiglione delle Stiviere
(MN) di procedere alla relativa annotazione prescritta dall'art. 3 e 10 L.
898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio;
In ordine alla prole:
3. Le figlie , , Persona_1 Persona_2 [...]
, verranno affidate esclusivamente alla sig.ra Per_3 CP_1
la quale provvederà in via autonoma alle esigenze di ordinaria
[...]
amministrazione.
4. Il sig. avrà il diritto di vedere le figlie Parte_1
ogni qual volta lo riterrà opportuno, previo avviso alla madre.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 200,00 per ogni figlia, per un totale Controparte_1
di € 600,00 mensili quale assegno di mantenimento fino a quando non saranno
economicamente autosufficienti.
Il 50% delle spese straordinarie e obbligatorie mediche non mutuabili e
scolastiche verranno sostenute da entrambi i genitori.
6. L'Assegno Unico sarà versato totalmente alla sig.ra CP_1
[...]
pagina 2 di 4
7. La casa coniugale sita in Castiglione delle Stiviere alla via Padre Costanzo
Beschi 108/K interno 3 rimarrà assegnata al sig. Parte_1
con tutti i mobili e gli arredi esistenti.
[...]
8. I sig.ri danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti o CP_1
documenti equipollenti validi per l'espatrio con facoltà di iscrivere le minori sui
medesimi;
In ordine ai rapporti tra coniugi:
9. Il mutuo ipotecario, intestato ad entrambi i coniugi e gravante sulla casa
coniugale, rimarrà in essere e verrà pagato esclusivamente dal sig.
[...]
Parte_1
10. Il conto Corrente n. 1000/00009141, cointestato ad entrambi i coniugi,
rimarrà aperto sino ad estinzione del mutuo;
Così intendendosi risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale,
nessuno escluso
Spese di lite integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in ROMANIA con atto trascritto nei registri del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 25/08/2010
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 16
parte II, serie C, anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non pagina 3 di 4 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 16, parte II, serie C, anno 2010);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 21/11/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 09/10/2024 al n. 5102/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GRECO ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA
MANTOVA 250 25018 MONTICHIARI presso lo studio dell'avv. GRECO
ROCCO
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PETEA MICHELANGELO, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI,
3 89025 ROSARNO presso lo studio dell'avv. PETEA MICHELANGELO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
19/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e Parte_1 Controparte_1
: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
regolarmente
trascritto;
2. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Castiglione delle Stiviere
(MN) di procedere alla relativa annotazione prescritta dall'art. 3 e 10 L.
898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio;
In ordine alla prole:
3. Le figlie , , Persona_1 Persona_2 [...]
, verranno affidate esclusivamente alla sig.ra Per_3 CP_1
la quale provvederà in via autonoma alle esigenze di ordinaria
[...]
amministrazione.
4. Il sig. avrà il diritto di vedere le figlie Parte_1
ogni qual volta lo riterrà opportuno, previo avviso alla madre.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 200,00 per ogni figlia, per un totale Controparte_1
di € 600,00 mensili quale assegno di mantenimento fino a quando non saranno
economicamente autosufficienti.
Il 50% delle spese straordinarie e obbligatorie mediche non mutuabili e
scolastiche verranno sostenute da entrambi i genitori.
6. L'Assegno Unico sarà versato totalmente alla sig.ra CP_1
[...]
pagina 2 di 4
7. La casa coniugale sita in Castiglione delle Stiviere alla via Padre Costanzo
Beschi 108/K interno 3 rimarrà assegnata al sig. Parte_1
con tutti i mobili e gli arredi esistenti.
[...]
8. I sig.ri danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti o CP_1
documenti equipollenti validi per l'espatrio con facoltà di iscrivere le minori sui
medesimi;
In ordine ai rapporti tra coniugi:
9. Il mutuo ipotecario, intestato ad entrambi i coniugi e gravante sulla casa
coniugale, rimarrà in essere e verrà pagato esclusivamente dal sig.
[...]
Parte_1
10. Il conto Corrente n. 1000/00009141, cointestato ad entrambi i coniugi,
rimarrà aperto sino ad estinzione del mutuo;
Così intendendosi risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale,
nessuno escluso
Spese di lite integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in ROMANIA con atto trascritto nei registri del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 25/08/2010
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 16
parte II, serie C, anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non pagina 3 di 4 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 16, parte II, serie C, anno 2010);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 21/11/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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