Decreto decisorio 11 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 11/08/2022, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2022
N. 00168/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2017, proposto da
AR RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Maruotti in Lecce, Vico del Tufo 9;
contro
Comune di Bagnolo del Salento (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l'annullamento
- del provvedimento del 7.11.2016, e successivamente notificato, prot. n. 3242, con cui il Comune di Bagnolo ha rideterminato il costo di costruzione in relazione al p.d.c. n. 4/2008 rilasciato al ricorrente, rettificando in € 2.002,64, di cui € 471,13 già corrisposti al rilascio del p.d.c.;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della delibera di C.C. 29.5.2012 n. 9;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
e per l'accertamento del diritto del ricorrente a non corrispondere al Comune di Bagnolo la somma pari ad euro € 1.531,51 per aggiornamento del costo di costruzione, dichiarando l'illegittimità di ogni pretesa integrazione dei costi precedentemente determinati con permesso a costruire n. 4 del 19.02.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 febbraio 2017;
Considerato che in data 8 febbraio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 9 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO