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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 936/2020 All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. PICCIRILLI FABRIZIO presente
Avv. LATINI SILVIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
Controparte_2
Avv. MARTINI MASSIMILIANO avv. Cinque in sost
*** L'avv. Piccirilli insiste nelle istanze istruttorie, l'avv. Cinque si oppone.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 936 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ZI Piccirilli (CF: – pec: e C.F._2 Email_1
IA AT (CF: – pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n. 85, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Martini (CF: – pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone (FR), Email_3
Via Isonzo n. 19, giusta procura in atti
- APPELLATA – E
Controparte_1
- CONTUMACE - pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/2/2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Frosinone n. 777/2019, pubblicata in data 31/7/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.2150/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “la presente controversia verte esclusivamente sul quantum debeatur, posto che l'attrice ha ricevuto dalla compagnia convenuta, citata in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone con regolare citazione, unitamente a , per ottenere il risarcimento danno, derivante dal sinistro Controparte_1 stradale del 24/03/2015, verificatosi in Ferentino sulla S.R. Casilina, l'importo di €12.000,00, come da documentazione in atti. Parte attrice, dunque, adiva questo Tribunale, chiedendo una differenza di €
38.660,00, ridotta in corso di causa ad € 21.869 a titolo di danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale più € 2.000,00 a titolo di spese legali in fase stragiudiziale ed ancora € 3.00,00 ex art. 96
C.P.C. Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, ritenendo congruo l'importo di € 12.000,00, già versato e accettato dall'attrice a titolo di acconto, evidenziando come non possano essere riconosciute tutte le su elencate voci di danno richieste”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Accoglie solo in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del suo legale rappresentante, Controparte_4 in solido con la , a corrispondere all'attrice , a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenza sul danno, l'importo di € 4.425,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei predetti termini, più solo interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Rigetta ogni altra richiesta. Condanna la in persona del suo legale rappresentante, in Controparte_4 solido con la , alla rifusione delle spese processuali che liquida nella misura di € Controparte_1
2.430,00 per compensi, € 150,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, più iva e cpa, come per legge, più le spese della c.t.u.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello svolto gravame, riformare parzialmente la Sentenza n. 777/19 depositata il 17.7.2019 dal Tribunale di
Frosinone — G. Dr. Troiani, nella causa civile iscritta al RGC 2150/16, come da motivi ut supra formulati. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
§ 5. — L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita respingere l'appello proposto dalla poiché infondato per le Pt_1 pagina 3 di 16 motivazioni di cui al presente atto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese processuali”.
§ 6. — All'udienza del 15/6/2021, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
§ 7. — All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' , ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la trattazione nel Controparte_2 merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
§ 9. — L'appello formulato da si articola in cinque motivi: Parte_1
§ 9.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “Violazione e falsa applicazione di legge, omessa pronuncia in merito alla domanda di liquidazione del danno morale”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Ciò posto, ritiene questo Tribunale che, sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno di lieve entità aggiornate e dell'età dell'attrice al momento del sinistro, l'importo già versato di € 12.000,00 sia certamente congruo rispetto al danno non patrimoniale, con la precisazione che all'attrice non può essere riconosciuto un ulteriore danno morale esistenziale, vista l'esiguità complessiva del danno biologico complessivamente considerato, nel quale rientra anche quello di natura psicologica ed esistenziale”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Assolutamente illogica, contraddittoria e contra legem risulta la sentenza gravata, laddove il Magistrato di Prime Cure ha inteso ritenere non dovuto il riconoscimento del danno morale ed esistenziale subito dall'odierna appellante vista l'assunta "esiguità" del danno biologico. Secondo la tesi del Tribunale di Frosinone il fatto che il danno biologico subito dall'appellante sia "assuntivamente" di modesta entità (6% di I.P., I.T.A. pari a
30 gg. e I. T.P. al 50% di ulteriori 60 gg.), giustificherebbe "automaticamente" la mancata liquidazione del danno morale e di quello esistenziale. Inoltre, dal tenore della sentenza, sembrerebbe che tali poste di danno non siano dovute poiché nel danno biologico complessivamente considerato rientrerebbe anche (?) quello di natura psicologica ed esistenziale. Nulla di più errato. Occorre distinguere nettamente il C.d. "danno psichico o psicologico" che rappresenta un vero e proprio
"danno biologico", in quanto incidente sulla complessiva integrità psicofisica della persona e suscettibile di accertamento medico legale ex art. 139, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private, dal danno C.d. "morale", che secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 23.1.2014, n.
1361) va inteso a) come patema d'animo o turbamento e sofferenza provocata da un fatto dannoso ed anche b) come lesione alla dignità o all'integrità morale. In altri termini, mentre il danno biologico, anche da disturbo psicopatologico, rientra nella categoria del fare, il danno morale rientra nella pagina 4 di 16 categoria dell'essere e, quindi, in una categoria che non può essere ricondotta al danno biologico tout court, dovendo essere valorizzata e liquidata come voce autonoma. La giurisprudenza di legittimità e quella di merito, infatti, sono oramai concordi nel ritenere che la natura omnicomprensiva del danno alla salute va intesa nel senso che nella liquidazione di qualsiasi danno non patrimoniale il Giudice dovrà considerare tutte le conseguenze dell'evento dannoso, nessuna esclusa. Dovrà, pertanto, valorizzare il pregiudizio arrecato agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto che lamenta un danno alla salute ex. art. 32 Cost. facendo riferimento al C.d. danno biologico, ma dovrà anche accertare e quantificare la lesione del C.d. danno morale e/o relazionale quale conseguenza omogenea di qualsiasi lesione di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia altro diritto, interesse o valore tutelato dalla Costituzione. Si tratta, in conclusione, di danni diversi e perciò autonomamente risarcibili. (cfr. ex. Multis Cass. Civ., Sez. 111, sent. N. 901 del 17.1.2018). Tanto ciò è vero che lo stesso Codice delle Assicurazioni Private all'art. 139 comma 3 stabilisce che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali... l'ammontare del danno può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ... Illuminante in tal senso la recente sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. III, n. 2788 del 31.1.2019, ha definitivamente ammesso la liquidazione sia del danno morale che di quello esistenziale, con la possibilità di personalizzare in aumento il ristoro ottenuto in presenza di conseguenze anomale ed eccezionali: il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd danno morale) quanto quello dinamico relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) ... " Il giudice, pertanto, in presenza di danni alla persona conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, dovrà necessariamente valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale che quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita, nonché risarcire distintamente il danno morale e il danno esistenziale, senza che ciò provochi una duplicazione risarcitoria. Sulla scorta di detti assodati principi risulta evidente l'errore in cui è incorso il Magistrato del Tribunale di Frosinone poiché, se con la frase .. vista l'esiguità complessiva del danno biologico complessivamente considerato, nel quale rientra anche quello di natura psicologica ed esistenziale... ha inteso ritenere che l'aspetto psicologico e quello esistenziale rientrano nel danno biologico già liquidato, allora ha confuso il danno psichico con il danno morale, oppure ha confuso le Tabelle Ministeriali sulle Micropermanenti (applicate nel caso di specie) con le Tabelle del
Tribunale di Milano che valorizzano nel punto percentuale anche la componente "danno morale"; oppure, come ultima ipotesi, ha omesso di pronunciarsi su una questione rilevante della domanda pagina 5 di 16 attorea. In ogni caso, applicando i principi giurisprudenziali in auge al caso de quo non v'è chi non veda come il danno riportato dall'odierna appellante risulta caratterizzato da "... conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari che abbiano inciso sulla componente dinamico relazionale del soggetto leso... (cfr. Cass. Civ., Sez. 111 n. 2788/2019). L'appellante, infatti, a causa del sinistro ha riportato un danno biologico di notevole entità, erroneamente ed ingiustificatamente sminuito dal Magistrato di prime cure;
danno quantificato dal CTU Per_1 [...] in una I.P. del 6% (contro il 5% riconosciuto dalla Compagnia in via stragiudiziale, cfr. All. Per_2
22 fascicolo attoreo) che l'ha costretta a ben due ricoveri ospedalieri per oltre 30 gg. ed a relativa immobilizzazione dell'arto infortunato, oltre ad un lungo periodo di riabilitazione durato diversi mesi, in cui la poteva muoversi dapprima solo con la carrozzina e, poi, deambulare unicamente con Pt_1 le stampelle (fatti accertati dal CTU). Tale gravosa situazione, che non le ha permesso di essere autonoma per oltre quattro mesi, è stata ulteriormente aggravata dal fatto — anomalo ed eccezionale - di non aver potuto portare a termine la “fecondazione assistita” che prevedeva nei giorni immediatamente successivi all'evento infortunistico il "transfer" di embrioni, giusto certificato
“dall'European Hospital Centro della Riproduzione” (cfr. All. 15 fascicolo attoreo). Tale evento ha determinato nell'odierna appellante un fortissimo "disturbo psichiatrico da stress reattivo" cronicizzatosi, per come certificato dal Dr. (cfr. All. 16 fascicolo attoreo) e come Persona_3 accertato dallo stesso CTU, e ha altresì arrecato un rilevante danno morale consistente in grave frustrazione, dovendo ricorrere a parenti ed amici anche solo per le semplici faccende quotidiane come il lavarsi, il vestirsi ecc. Ma, soprattutto, la sopravvenuta impossibilità di effettuare il transfer di embrioni le ha causato e le causa frequenti sbalzi di umore con incontrollate crisi di pianto che le hanno determinato serie problematiche personali ed a livello familiare, incidenti negativamente anche nel rapporto di coniugio. La , infatti, dopo essersi sottoposta ad invasive cure ormonali durate Pt_1 diversi mesi, a causa delle lesioni riportate, ha dovuto interrompere il percorso che stava seguendo, rimandando così il transfer di embrioni. Pratica che ha comportato un nuovo ciclo di cure ormonali, prelievi settimanali, dolori connessi ecc., come risulta anche dai documenti allegati alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 c.p.c. a firma degli scriventi procuratori. Tali circostanze sono state dettagliatamente relazionate anche dall'ausiliario del Tribunale di Frosinone, che a Persona_4 seguito di opportuna visita medico legale sull'attrice, ha delineato il seguente quadro clinico (cfr. Pag.
10 della CTU): ' ...esiti di trauma cranico non commotivo e distorsivo-distrattivo di rachide cervicale consistenti in riferita cervicoalgia e sindrome vertiginosa, in presenza di rachialgia post traumatica.
Esiti di valido trauma contusivo di ginocchio sinistro consistenti in limitazione articolare dolorosa ed ipodinamia. Esiti di trauma contusivo-distrattivo di collo-piede sinistro, immobilizzato con doccia pagina 6 di 16 gessata, complicato da episodica TVP dell'arto inferiore controlaterale in soggetto già in trattamento per fecondazione medicalmente assistita. Disturbo postraumatico da stress, consistente in danno psichico emergente in attuale trattamento farmacologico...” Sempre il CTU nel rispondere al quesito n. 6 postole dal G.I. ha accertato che: in effetti il sinistro abbia vanificato un tentativo di procreazione che aveva preteso intensi monitoraggi clinici per un eventuale transfert di embrioni congelati su ciclo medicato, interrompendo in tal modo il trattamento ormonale richiesto ed il trasferimento degli embrioni programmato, con rinvio obbligato fino al momento in cui la non avesse recuperato Pt_1 le più idonee condizioni psicofisiche... ". Ed ancora, la D.ssa ha affermato che l'attrice pur Per_2 non avendo subito a causa dell'incidente un danno diretto all'apparato riproduttore, tuttavia, ha dovuto sospendere le cure ormonali in corso, assolutamente controindicate nei soggetti a rischio tromboembolico;
ha dovuto, quindi, rinunciare alla tecnica riproduttiva propostale proprio a causa del sinistro verificatosi in data 24.3.2015, riattivata a distanza di un anno circa per un nuovo tentativo di fecondazione assistita. Evidente, allora, come l'entità della componente "danno morale" sia, nel caso di specie, addirittura superiore a quella del C.d. "danno biologico" e, come tale avrebbe dovuto essere valorizzata fino al riconoscimento dell'ulteriore voce del C.d. "danno esistenziale"; ma tutto ciò non è avvenuto. Le gravi conseguenze dell'incidente (tutte documentalmente dimostrate e provate) con multipli ricoveri, lunghi periodi di immobilizzazione ma, soprattutto, la vanificazione di un "progetto di vita e di coppia" quale quello di avere un figlio hanno letteralmente stravolto la vita della — Pt_1 per come accertato sia dal Dr. sia dalla che considera Persona_3 Controparte_5
l'appellante affetta da "...apatia e ritiro sociale giustificando la liquidazione di tutte le suindicate poste di danno. Quanto alla prova del danno morale e di quello esistenziale la Corte di Cassazione Civile,
Sez. III, con sentenza n. 7766 del 20.4.2016 ci insegna che: “..La prova di tale danno potrà essere fornita senza limiti e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso in via esclusiva...” La prova, pertanto, può essere fornita anche facendo ricorso al prudente apprezzamento del giudicante, oltre che alle "presunzioni", ai "fatti notori" ed alle massime di "comune esperienza".
Prove, comunque, allegate dall'odierna appellante sia nell'atto introduttivo del giudizio che nelle memorie ex art. 183 VI co. C.P.C., con specifica indicazione dei capitoli ritenuti superflui dal
Magistrato di prime cure, la cui ammissione - per mero tuziorismo difensivo - si reitera in questa sede.
Il motivo di appello è infondato.
L'appellante lamenta, che il Giudice di primo grado non si sia Parte_1 pronunciato in merito alla domanda finalizzata alla liquidazione del danno morale.
Tale motivo, non coglie nel segno, in quanto nella sentenza impugnata viene disposto il rigetto della suddetta domanda, così motivando: “… con la precisazione che all'attrice non può essere pagina 7 di 16 riconosciuto un ulteriore danno morale-esistenziale, vista l'esiguità complessiva del danno biologico complessivamente considerato, nel quale rientra anche quello di natura psicologica ed esistenziale”.
Non si evince, pertanto, dalla sentenza in esame che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi in merito alla domanda risarcitoria del danno morale ma emerge, al contrario, che ne ha motivato il rigetto, ritenendo che, nel caso concreto, la sua liquidazione fosse compresa in quella relativa al danno biologico, attesa la riscontrata modestia di quest'ultimo.
Invero, consistendo il danno morale nella “sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018), appare evidente che lo stesso possa perdere di rilevanza nel caso in cui il danno biologico riscontrato sia di esigua entità, soprattutto se nella sua liquidazione - come nel caso concreto - si sia già tenuto conto delle sofferenze psichiche.
Occorre evidenziare, al riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ebbene dalla ctu espletata in primo grado – che non è stata non contestata dall'appellante – emerge che l'ausiliare ha riscontrato nella , tenendone conto nella quantificazione del danno Pt_1 biologico, anche un: “disturbo postraumatico da stress, consistente in danno psichico emergente in attuale trattamento farmacologico” causato dal tentativo di fecondazione medicalmente assistita vanificato dall'incidente, precisando comunque che i postumi residuati da tale evento, non avendo la danneggiata subito un trauma diretto a carico dell'apparato riproduttore, non escludevano la possibilità che la stessa potesse essere sottoposta a un nuovo tentativo di fecondazione, come poi realmente avvenuto secondo quanto emerge dalla documentazione allegata alla memoria istruttoria di parte attrice. pagina 8 di 16 Il consulente ha inoltre sottolineato che la periziata non aveva riferito di non poter eseguire particolari attività extralavorative, né di non poter svolgere attività ludico-relazionali con limitazioni nelle interazioni personali.
Quanto alla prova per testi chiesta in primo grado, si evidenzia che la stessa ha a oggetto circostanze da provare documentalmente o circostanze valutative.
Si tratta, pertanto, di richieste istruttorie inammissibili.
Né può essere riconosciuta, infine, alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025).
Deve dunque concludersi che quanto evidenziato non consenta di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico.
§ 9.2 — Il secondo motivo è rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle spese di transfer”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Quanto, invece, al danno patrimoniale, si deve rilevare che l'importo di € 12.000,00 copre solo in parte anche questa voce di danno e che residua nel caso in esame comunque una differenza calcolata da questo Tribunale in € 4.425,00, in luogo dell'importo ulteriore di € 3.835,00 offerto come differenza dalla compagnia in sede di conclusioni, partendo da un importo di € 9.985,00 di danno biologico, al quale si deve aggiungere un importo € 6.440,00 di spese sostenute e poi sottrarre l'importo già corrisposto di € 12.000,00”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Illogico, contraddittorio e totalmente carente di motivazione risulta il provvedimento oggetto di impugnazione anche in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dall'appellante per eseguire il transfer di embrioni, sia nella fase precedente il sinistro per cui è causa, sia nella fase successiva. Ebbene, nella somma riconosciuta congrua è ricompresa la fattura n. 1830 del 21.5.2015 di € 1.302,00 rilasciata da Medicina della
Riproduzione dell'European Hospital di Roma per accertamenti diagnostici effettuati dall'attrice relativamente al primo percorso di procreazione assistita dalla stessa intrapreso, tuttavia non sono ricompresi gli altri costi dalla stessa sostenuti per analogo fine pari ad € 574,10 (€ 1.876,10 -
€1.302,00), cfr. All. 17 fascicolo attoreo;
così come non sono stati minimamente valorizzati dal
Tribunale di Frosinone i costi che l'appellante ha dovuto sostenere nel corso del 2016 per iniziare un nuovo percorso di fecondazione assistita (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 C.P.C.).
Il CTU, infatti, quanto alle spese sostenute per la predetta finalità nel Foglio n. 4 del suo elaborato ha così statuito: riteniamo equo, come già evidenziato, il rimborso delle spese documentate ed inutilmente affrontate a causa del mancato tentativo di fecondazione assistita..” mentre quanto ai costi necessari pagina 9 di 16 ad intraprendere un nuovo ciclo di fecondazione, nel foglio n. 3 ha riferito: " ...ciò non toglie la possibilità di un nuovo tentativo, del resto gli stessi sanitari che la ebbero in cura durante tale delicato percorso, consigliavano di sospendere temporaneamente il progetto e di riconsiderarlo possibile previa nuova esecuzione di tutti gli esami ritenuti necessari allorché tutte le condizioni psicofisiche lo avessero consentito...” Ebbene, risulta evidente come i costi sostenuti da per il primo tentativo Pt_1 di transfer di embrioni siano stati vanificati dal sinistro stradale, così come risulta ovvio e documentato che la stessa l' anno successivo ha dovuto sostenere altre spese (maggiorate tra l'altro... ) per effettuare analoghi trattamenti terapeutici in vista di un nuovo transfer. Nonostante tutti i costi in questione siano stati documentati (cfr. All. 17 fascicolo attoreo e memoria ex art. 183 VI co. N. 2
C.P.C.) e, nonostante il CTU li abbia ritenuti congrui (i primi) e necessari (i secondi), il Magistrato di prime cure ne ha implicitamente liquidati solo una parte, cioè, la fattura n. 1830 del 21.5.2015 di €
1.302,00 rilasciata da Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di Roma, poiché valorizzata dal CTU, obnubilando i restanti. Si chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente liquidazione delle somme per differenza sostenute dall'appellante sia per il primo ciclo di fecondazione assistito per € 574,10 (€ 1.876,10 - € 1.302,00), sia per il secondo ciclo per €
1.876,10, così per un totale di € 2.450,20”.
Il motivo è fondato.
Invero, con riferimento alle spese relative al mancato tentativo di fecondazione assistita, il CTU ha precisato: “…riteniamo equo, come già evidenziato, il rimborso delle spese documentate ed inutilmente affrontate a causa del mancato tentativo di fecondazione assistita…”, evidenziando che la a causa del sinistro, aveva comunque dovuto rinunciare a sottoporsi alla tecnica di Pt_1 fecondazione già in corso.
Tuttavia, il consulente - come evidenziato dall'appellante - ha considerato solo la fattura n. 1830 del 21/5/2015 di € 1.302,00 rilasciata dalla Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di
Roma, senza pronunciarsi sulle ulteriori spese sostenute dalla per lo stesso titolo, per Pt_1 complessivi € 574,10 (cfr. scontrini per acquisto di farmaci e fatture per analisi allegate sub 17 al fascicolo attoreo) che le vanno rimborsate per lo stesso motivo.
Possono altresì liquidarsi, essendo causalmente ascrivibili all'incidente de quo che, come detto ha determinato la vanificazione del tentativo di fecondazione in corso, le spese sopportate dalla Pt_1 per sottoporsi a un nuovo tentativo, pari a complessivi € 1.876,10 (cfr. ricevute per analisi e esami allegate sub 6 alla memoria istruttoria attorea di primo grado).
§ 9.3 — Il terzo motivo è rubricato: “omessa pronuncia in ordine ai compensi legali relativi alla fase stragiudiziale”. pagina 10 di 16 Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “la sentenza gravata risulta totalmente carente anche in relazione alla richiesta di condanna della Compagnia assicurativa al rimborso delle spese legali sostenute dall'appellante nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro. La Suprema
Corte di Cassazione, infatti, con una recentissima ma puntuale pronuncia ha statuito che nei casi di: offerta tardiva, mancata assistenza tecnica ed informativa, offerta non congrua, omessa offerta senza motivazione, offerta non preceduta dalla proposta, offerta emessa ma non motivata, non partecipazione alla negoziazione assistita, la compagnia assicurativa dovrà essere condannata al pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziali. Nello specifico la Corte di Cassazione afferma che in tutti quei casi in cui “ex ante” poteva ragionevolmente presumersi l'esito del futuro giudizio e, quindi, il risultato poteva ottenersi prima di adire l'autorità giudiziaria, le spese stragiudiziali vanno considerate come danno patrimoniale, perché dovevano essere erogate prima e non dopo il giudizio, come mera componente delle spese giudiziali (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
4306 del 14.02.2019). Nel caso di specie, considerata la complessità della vicenda, notevole è stata l'attività professionale posta in essere dagli scriventi procuratori estrinsecatasi nello studio del caso e della copiosa documentazione, nella redazione di numerose diffide, nei ricevimenti della cliente, nelle telefonate con i periti della compagnia, con il liquidatore, finanche i reiterati accessi presso gli uffici di Latina proprio al fine di tentare un bonario componimento della vicenda. Nonostante ciò la
Compagnia assicurativa non ha inteso valorizzare correttamente il danno subito dall'appellante sia quanto all'invalidità permanente - poi maggiorata in sede di CTU - sia relativamente alle spese mediche sostenute dalla Sig.ra - riconosciute solo in parte nella fase stragiudiziale - sia Pt_1 relativamente alle spese sostenute per il transfer di embrioni, mai riconosciute dalla Compagnia assicurativa, sia in merito ai danni morali ed esistenziali subiti dall'appellante, anch'essi totalmente obnubilati. Alla luce di quanto esposto si chiede la liquidazione delle spese legali relative alla “fase stragiudiziale” quantificabili in € 2.000,00 (secondo il D.M. 55/2014), di cui € 1.000,00 già anticipate dalla sig.ra e regolarmente fatturate (cfr. All. 25 fascicolo attoreo), compensi legali Pt_1 riconosciuti implicitamente dalla stessa Compagnia convenuta che nella propria missiva del
15.12.2015 (cfr. All. 25 fascicolo attoreo) scriveva: “…offerta su basi della relazione medica al netto di onorari da concordare in transazione…”, che tuttavia non ha successivamente mai successivamente mai erogato”.
Il motivo è fondato.
Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni pagina 11 di 16 processuali (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 10/07/2017, n.16990; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III,
30/05/2023, n.15265).
Ne consegue che può certamente essere riconosciuto il costo sostenuto dalla per Pt_1
l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa, ma solo nei limiti in cui ne è stato dimostrato l'effettivo pagamento, ovvero, nel caso concreto, per soli € 1.000,00 (cfr. fattura quietanza avv.
Piccirilli e copia assegno circolare allegati sub 25 al fascicolo attoreo di primo grado) essendo del tutto sfornito di prova l'allegato ulteriore esborso per € 1.000,00.
§ 9.4 — Il quarto motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazione di legge in merito alla liquidazione delle spese di lite”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “...condanna la in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante, in solido con la , alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali che liquida nella misura di € 2.430, 00 per compensi, € 150,00 per spese, oltre rimborsi spese generali in ragione del 15% dei compensi, più IVA e CPA, come per legge, più le spese della
CTU”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Ulteriore motivo di doglianza consiste nella palese "incongruità" delle spese di grado liquidate dal Magistrato di Prime Cure all'odierna appellante, sia in relazione ai costi vivi che ai compensi legali. Quanto ai primi la Parte_1
per incardinare il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Frosinone ha sostenuto costi pari
[...] ad € 560,40 (di cui € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 15,40 per diritti di notifica); di contro, il Magistrato di prime cure, senza motivazione alcuna anche in ordine ad eventuale parziale compensazione delle spese, ha riconosciuto congrua la esigua somma di €150,00, così ledendo i diritti dell'appellante che in questa sede chiede riconoscersi la differenza pari ad €
410,40. Anche i compensi legali, tenuto conto del valore della controversia, della concreta attività svolta in giudizio in relazione al numero di udienze, agli svariati atti prodotti da questa difesa (Atto di citazione, n. 3 memorie ex art. 183 VI co. C.P.C., comparsa conclusionale e memorie di replica), alle numerose poste di danno richieste e trattate, risultano ictu oculi non adeguati e, pertanto, calcolati in palese violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 2233 comma 2 c.c.
Su tale circostanza il Giudice a quo sembra aver totalmente obnubilato i principi che regolano la determinazione del compenso del professionista, compenso che non può essere lasciato — come invece
è avvenuto nel caso di specie – all'assoluta discrezionalità del Giudicante tale da sfociare in mero arbitrio. Proprio la presenza di Tariffe Professionali nelle quali sono indicati minimi e massimi impone al Magistrato — nel momento in cui deve operare una valutazione dell'attività del professionista svolta in giudizio - l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2233 c.c. in forza pagina 12 di 16 del quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Ebbene, la vicenda de qua tenuto conto dell'attività profusa e della somma liquidata all'appellante a titolo di sorte pari ad
€ 4.425,00, molto vicina al valore massimo dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 ex D.M.
55/2014, avrebbe dovuto indurre il Magistrato di prime cure a liquidare compensi legali vicini o pari al massimo tabellare e non meri valori medi. Pertanto, anche su tale punto la sentenza gravata deve essere riformata.”
Il motivo è fondato limitatamente al mancato rimborso della totalità delle spese vive.
L'onorario liquidato in giudizio è stato infatti determinato correttamente, utilizzando il criterio del decisum (€ 4.425,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), applicando il DM 55/14, nella formulazione vigente ratione temporis, e tenendo presente i valori medi, attesa la esigua complessità della controversia, secondo il seguente calcolo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 405,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 810,00
Fase decisionale, valore medio: € 810,00
Compenso tabellare € 2.430,00
Non appare corretta, invece, la avvenuta decurtazione di parte delle spese vive che l'attrice ha dimostrato di aver sostenuto pari a € 560,40 e che il Tribunale ha riconosciuto nei limiti della somma di
€ 150,00.
Ne deriva che deve essere riconosciuto all'appellante, a tale titolo, l'importo di € 410,40.
§ 9.5 — Il quinto motivo è rubricato: “omessa motivazione nonché violazione e falsa applicazione di legge in merito all'applicazione dell'art. 96 c.p.c.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Nulla invece è dovuto all'attrice ex art. 96
c.p.c., essendo la richiesta destituita di fondamento”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Ferma censura viene mossa nei confronti dell'impugnata sentenza, laddove il Giudicante — a fronte della condotta strumentale della controparte che ha inteso resistere illegittimamente e reiteratamente alla domanda di ristoro dei danni avanzati dalla - ha ritenuto non sussistere i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. senza Pt_1 tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto. La infatti, pur essendo Controparte_2 ben consapevole delle responsabilità della propria assicurata e dell'entità del danno cagionato all'appellante, sia per le gravi lesioni riportate sia, soprattutto, per aver dovuto la Pt_1 interrompere il ciclo di fecondazione assistita, si è ben guardata dal riconoscere alla stessa il ristoro del C.d. danno morale. Inoltre, pur consapevole della congruità delle spese mediche e fisioterapiche pagina 13 di 16 dalla stessa sostenute e documentate, ha ben ritenuto di rimborsarne solamente una parte;
€ 3.801,85
(cfr. All. 22 fascicolo attoreo) a fronte di € 6.440,00 riconosciute congrue dal CTU in sede di giudizio.
Non solo, sempre la Compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale ha dapprima inoltrato una missiva con cui veniva formalizzata l'offerta di € 12.504,15 (cfr. All. 22 fascicolo attoreo), salvo poi inviare un assegno di € 12.000,00 (cfr. All. 23 fascicolo attoreo), inferiore di ben € 504 12...
Dimostrando così scorrettezza e mancato rispetto nei confronti del danneggiato. Inoltre, non ha riscontrato la diffida del 23.12.2015 (cfr. All. 24) in cui veniva trattenuta in acconto la predetta offerta di € 12.000,00, così come si è ben guardata dall'aderire — senza valida giustificazione - alla procedura di negoziazione assistita attivata dall'appellante che, verosimilmente, avrebbe potuto condurre ad una definizione stragiudiziale del danno. Lo strumento della C.d. "negoziazione assistita", così come quello della "mediazione civile", infatti, sono stati introdotti dal legislatore proprio con l'intento di deflazionare il contenzioso giudiziario;
tuttavia, le compagnie assicurative se ne fanno beffa disertando gli inviti ed a volte — come nel caso di specie — neanche riscontrando la richiesta.
Deve, infine, evidenziarsi che la ha violato i precetti di cui agli artt. 1 Controparte_2
173 e 1175 c.c., configurando la fattispecie di mala gestio propria, poiché ha avuto un atteggiamento di disinteresse e rifiuto a trattare la lite, con ovvie conseguenze in termini di celerità nella definizione della stessa, atteso che come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione: ...l'instaurazione di rapporto assicurativo fa nascere in capo all'impresa (titolare di un rapporto contrattuale forte) precisi obblighi di protezione della sfera giuridica dell'assicurato, in conformità al principio di correttezza e buonafede... (Cass. Civ. n. 18444 del 17.9.2005). Costituendo tale atteggiamento comportamento sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., si chiede — in riforma della sentenza gravata condannarsi l'appellata al pagamento a favore dell'istante della somma equitativamente determinata in € 3.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che l'Eccellentissima Corte adita riterrà opportuno accogliere.
Il suddetto motivo di gravame deve essere rigettato.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'attore aveva chiesto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., “tenuto conto del fatto che la non ha inteso partecipare al procedimento di negoziazione assistita Controparte_2 obbligatoria previsto per legge”.
Ebbene è noto che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 132/2014, conv. con modif. nella L. n.
162/2014 stabilisce che: “L'invito a stipulare la convenzione deve … contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito … o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini … di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.”. pagina 14 di 16 Va tuttavia evidenziato che l'orientamento prevalente in giurisprudenza richiede, per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., che si accertino la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Quest'ultima implica la mancanza di quel minimo grado di diligenza nell'agire o resistere in giudizio tale da sfociare in abuso dello strumento processuale, non essendo per contro sufficiente riscontrare l'infondatezza, pur manifesta, delle tesi sostenute (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 27/10/2023, n. 29831).
Ciò posto, non emerge dagli atti che la condotta della sia stata Controparte_2 caratterizzata da mala fede o colpa grave secondo i canoni appena richiamati.
Risulta infatti pacificamente che la citata Compagnia abbia provveduto a risarcire gran parte del danno patito dalla ben prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Pt_1
§ 10. — L'appello proposto da deve essere dunque accolto e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, e Controparte_2 debbono essere condannate, in solido, a pagare in favore dell'appellante l'ulteriore Controparte_1 somma € 3.860,60 (574,10 + 1.876,10 + 1.000,00 + 410,40) oltre ad interessi e rivalutazione così come liquidati nella sentenza impugnata.
§ 11. — Le spese di lite del grado di giudizio sostenute dall'appellante sono poste a carico delle parti soccombenti nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022 in considerazione del valore della causa individuato secondo il criterio del "decisum", applicando valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Totale compenso tabellare: € 2.419,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone n. 777/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata che per il resto si conferma, condanna la e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, a pagare alla appellante l'ulteriore somma di € 3.860,60 oltre ad
[...] interessi e rivalutazione così come liquidati nella sentenza impugnata;
pagina 15 di 16 2) Condanna la e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.801,5 di cui € 2.419,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 936/2020 All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. PICCIRILLI FABRIZIO presente
Avv. LATINI SILVIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
Controparte_2
Avv. MARTINI MASSIMILIANO avv. Cinque in sost
*** L'avv. Piccirilli insiste nelle istanze istruttorie, l'avv. Cinque si oppone.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 936 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ZI Piccirilli (CF: – pec: e C.F._2 Email_1
IA AT (CF: – pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone n. 85, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Martini (CF: – pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone (FR), Email_3
Via Isonzo n. 19, giusta procura in atti
- APPELLATA – E
Controparte_1
- CONTUMACE - pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/2/2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Frosinone n. 777/2019, pubblicata in data 31/7/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.2150/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “la presente controversia verte esclusivamente sul quantum debeatur, posto che l'attrice ha ricevuto dalla compagnia convenuta, citata in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone con regolare citazione, unitamente a , per ottenere il risarcimento danno, derivante dal sinistro Controparte_1 stradale del 24/03/2015, verificatosi in Ferentino sulla S.R. Casilina, l'importo di €12.000,00, come da documentazione in atti. Parte attrice, dunque, adiva questo Tribunale, chiedendo una differenza di €
38.660,00, ridotta in corso di causa ad € 21.869 a titolo di danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale più € 2.000,00 a titolo di spese legali in fase stragiudiziale ed ancora € 3.00,00 ex art. 96
C.P.C. Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, ritenendo congruo l'importo di € 12.000,00, già versato e accettato dall'attrice a titolo di acconto, evidenziando come non possano essere riconosciute tutte le su elencate voci di danno richieste”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Accoglie solo in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del suo legale rappresentante, Controparte_4 in solido con la , a corrispondere all'attrice , a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenza sul danno, l'importo di € 4.425,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei predetti termini, più solo interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Rigetta ogni altra richiesta. Condanna la in persona del suo legale rappresentante, in Controparte_4 solido con la , alla rifusione delle spese processuali che liquida nella misura di € Controparte_1
2.430,00 per compensi, € 150,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, più iva e cpa, come per legge, più le spese della c.t.u.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello svolto gravame, riformare parzialmente la Sentenza n. 777/19 depositata il 17.7.2019 dal Tribunale di
Frosinone — G. Dr. Troiani, nella causa civile iscritta al RGC 2150/16, come da motivi ut supra formulati. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
§ 5. — L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita respingere l'appello proposto dalla poiché infondato per le Pt_1 pagina 3 di 16 motivazioni di cui al presente atto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese processuali”.
§ 6. — All'udienza del 15/6/2021, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
§ 7. — All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' , ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la trattazione nel Controparte_2 merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
§ 9. — L'appello formulato da si articola in cinque motivi: Parte_1
§ 9.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “Violazione e falsa applicazione di legge, omessa pronuncia in merito alla domanda di liquidazione del danno morale”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Ciò posto, ritiene questo Tribunale che, sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno di lieve entità aggiornate e dell'età dell'attrice al momento del sinistro, l'importo già versato di € 12.000,00 sia certamente congruo rispetto al danno non patrimoniale, con la precisazione che all'attrice non può essere riconosciuto un ulteriore danno morale esistenziale, vista l'esiguità complessiva del danno biologico complessivamente considerato, nel quale rientra anche quello di natura psicologica ed esistenziale”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Assolutamente illogica, contraddittoria e contra legem risulta la sentenza gravata, laddove il Magistrato di Prime Cure ha inteso ritenere non dovuto il riconoscimento del danno morale ed esistenziale subito dall'odierna appellante vista l'assunta "esiguità" del danno biologico. Secondo la tesi del Tribunale di Frosinone il fatto che il danno biologico subito dall'appellante sia "assuntivamente" di modesta entità (6% di I.P., I.T.A. pari a
30 gg. e I. T.P. al 50% di ulteriori 60 gg.), giustificherebbe "automaticamente" la mancata liquidazione del danno morale e di quello esistenziale. Inoltre, dal tenore della sentenza, sembrerebbe che tali poste di danno non siano dovute poiché nel danno biologico complessivamente considerato rientrerebbe anche (?) quello di natura psicologica ed esistenziale. Nulla di più errato. Occorre distinguere nettamente il C.d. "danno psichico o psicologico" che rappresenta un vero e proprio
"danno biologico", in quanto incidente sulla complessiva integrità psicofisica della persona e suscettibile di accertamento medico legale ex art. 139, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private, dal danno C.d. "morale", che secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 23.1.2014, n.
1361) va inteso a) come patema d'animo o turbamento e sofferenza provocata da un fatto dannoso ed anche b) come lesione alla dignità o all'integrità morale. In altri termini, mentre il danno biologico, anche da disturbo psicopatologico, rientra nella categoria del fare, il danno morale rientra nella pagina 4 di 16 categoria dell'essere e, quindi, in una categoria che non può essere ricondotta al danno biologico tout court, dovendo essere valorizzata e liquidata come voce autonoma. La giurisprudenza di legittimità e quella di merito, infatti, sono oramai concordi nel ritenere che la natura omnicomprensiva del danno alla salute va intesa nel senso che nella liquidazione di qualsiasi danno non patrimoniale il Giudice dovrà considerare tutte le conseguenze dell'evento dannoso, nessuna esclusa. Dovrà, pertanto, valorizzare il pregiudizio arrecato agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto che lamenta un danno alla salute ex. art. 32 Cost. facendo riferimento al C.d. danno biologico, ma dovrà anche accertare e quantificare la lesione del C.d. danno morale e/o relazionale quale conseguenza omogenea di qualsiasi lesione di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia altro diritto, interesse o valore tutelato dalla Costituzione. Si tratta, in conclusione, di danni diversi e perciò autonomamente risarcibili. (cfr. ex. Multis Cass. Civ., Sez. 111, sent. N. 901 del 17.1.2018). Tanto ciò è vero che lo stesso Codice delle Assicurazioni Private all'art. 139 comma 3 stabilisce che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali... l'ammontare del danno può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ... Illuminante in tal senso la recente sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. III, n. 2788 del 31.1.2019, ha definitivamente ammesso la liquidazione sia del danno morale che di quello esistenziale, con la possibilità di personalizzare in aumento il ristoro ottenuto in presenza di conseguenze anomale ed eccezionali: il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd danno morale) quanto quello dinamico relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) ... " Il giudice, pertanto, in presenza di danni alla persona conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, dovrà necessariamente valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale che quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita, nonché risarcire distintamente il danno morale e il danno esistenziale, senza che ciò provochi una duplicazione risarcitoria. Sulla scorta di detti assodati principi risulta evidente l'errore in cui è incorso il Magistrato del Tribunale di Frosinone poiché, se con la frase .. vista l'esiguità complessiva del danno biologico complessivamente considerato, nel quale rientra anche quello di natura psicologica ed esistenziale... ha inteso ritenere che l'aspetto psicologico e quello esistenziale rientrano nel danno biologico già liquidato, allora ha confuso il danno psichico con il danno morale, oppure ha confuso le Tabelle Ministeriali sulle Micropermanenti (applicate nel caso di specie) con le Tabelle del
Tribunale di Milano che valorizzano nel punto percentuale anche la componente "danno morale"; oppure, come ultima ipotesi, ha omesso di pronunciarsi su una questione rilevante della domanda pagina 5 di 16 attorea. In ogni caso, applicando i principi giurisprudenziali in auge al caso de quo non v'è chi non veda come il danno riportato dall'odierna appellante risulta caratterizzato da "... conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari che abbiano inciso sulla componente dinamico relazionale del soggetto leso... (cfr. Cass. Civ., Sez. 111 n. 2788/2019). L'appellante, infatti, a causa del sinistro ha riportato un danno biologico di notevole entità, erroneamente ed ingiustificatamente sminuito dal Magistrato di prime cure;
danno quantificato dal CTU Per_1 [...] in una I.P. del 6% (contro il 5% riconosciuto dalla Compagnia in via stragiudiziale, cfr. All. Per_2
22 fascicolo attoreo) che l'ha costretta a ben due ricoveri ospedalieri per oltre 30 gg. ed a relativa immobilizzazione dell'arto infortunato, oltre ad un lungo periodo di riabilitazione durato diversi mesi, in cui la poteva muoversi dapprima solo con la carrozzina e, poi, deambulare unicamente con Pt_1 le stampelle (fatti accertati dal CTU). Tale gravosa situazione, che non le ha permesso di essere autonoma per oltre quattro mesi, è stata ulteriormente aggravata dal fatto — anomalo ed eccezionale - di non aver potuto portare a termine la “fecondazione assistita” che prevedeva nei giorni immediatamente successivi all'evento infortunistico il "transfer" di embrioni, giusto certificato
“dall'European Hospital Centro della Riproduzione” (cfr. All. 15 fascicolo attoreo). Tale evento ha determinato nell'odierna appellante un fortissimo "disturbo psichiatrico da stress reattivo" cronicizzatosi, per come certificato dal Dr. (cfr. All. 16 fascicolo attoreo) e come Persona_3 accertato dallo stesso CTU, e ha altresì arrecato un rilevante danno morale consistente in grave frustrazione, dovendo ricorrere a parenti ed amici anche solo per le semplici faccende quotidiane come il lavarsi, il vestirsi ecc. Ma, soprattutto, la sopravvenuta impossibilità di effettuare il transfer di embrioni le ha causato e le causa frequenti sbalzi di umore con incontrollate crisi di pianto che le hanno determinato serie problematiche personali ed a livello familiare, incidenti negativamente anche nel rapporto di coniugio. La , infatti, dopo essersi sottoposta ad invasive cure ormonali durate Pt_1 diversi mesi, a causa delle lesioni riportate, ha dovuto interrompere il percorso che stava seguendo, rimandando così il transfer di embrioni. Pratica che ha comportato un nuovo ciclo di cure ormonali, prelievi settimanali, dolori connessi ecc., come risulta anche dai documenti allegati alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 c.p.c. a firma degli scriventi procuratori. Tali circostanze sono state dettagliatamente relazionate anche dall'ausiliario del Tribunale di Frosinone, che a Persona_4 seguito di opportuna visita medico legale sull'attrice, ha delineato il seguente quadro clinico (cfr. Pag.
10 della CTU): ' ...esiti di trauma cranico non commotivo e distorsivo-distrattivo di rachide cervicale consistenti in riferita cervicoalgia e sindrome vertiginosa, in presenza di rachialgia post traumatica.
Esiti di valido trauma contusivo di ginocchio sinistro consistenti in limitazione articolare dolorosa ed ipodinamia. Esiti di trauma contusivo-distrattivo di collo-piede sinistro, immobilizzato con doccia pagina 6 di 16 gessata, complicato da episodica TVP dell'arto inferiore controlaterale in soggetto già in trattamento per fecondazione medicalmente assistita. Disturbo postraumatico da stress, consistente in danno psichico emergente in attuale trattamento farmacologico...” Sempre il CTU nel rispondere al quesito n. 6 postole dal G.I. ha accertato che: in effetti il sinistro abbia vanificato un tentativo di procreazione che aveva preteso intensi monitoraggi clinici per un eventuale transfert di embrioni congelati su ciclo medicato, interrompendo in tal modo il trattamento ormonale richiesto ed il trasferimento degli embrioni programmato, con rinvio obbligato fino al momento in cui la non avesse recuperato Pt_1 le più idonee condizioni psicofisiche... ". Ed ancora, la D.ssa ha affermato che l'attrice pur Per_2 non avendo subito a causa dell'incidente un danno diretto all'apparato riproduttore, tuttavia, ha dovuto sospendere le cure ormonali in corso, assolutamente controindicate nei soggetti a rischio tromboembolico;
ha dovuto, quindi, rinunciare alla tecnica riproduttiva propostale proprio a causa del sinistro verificatosi in data 24.3.2015, riattivata a distanza di un anno circa per un nuovo tentativo di fecondazione assistita. Evidente, allora, come l'entità della componente "danno morale" sia, nel caso di specie, addirittura superiore a quella del C.d. "danno biologico" e, come tale avrebbe dovuto essere valorizzata fino al riconoscimento dell'ulteriore voce del C.d. "danno esistenziale"; ma tutto ciò non è avvenuto. Le gravi conseguenze dell'incidente (tutte documentalmente dimostrate e provate) con multipli ricoveri, lunghi periodi di immobilizzazione ma, soprattutto, la vanificazione di un "progetto di vita e di coppia" quale quello di avere un figlio hanno letteralmente stravolto la vita della — Pt_1 per come accertato sia dal Dr. sia dalla che considera Persona_3 Controparte_5
l'appellante affetta da "...apatia e ritiro sociale giustificando la liquidazione di tutte le suindicate poste di danno. Quanto alla prova del danno morale e di quello esistenziale la Corte di Cassazione Civile,
Sez. III, con sentenza n. 7766 del 20.4.2016 ci insegna che: “..La prova di tale danno potrà essere fornita senza limiti e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso in via esclusiva...” La prova, pertanto, può essere fornita anche facendo ricorso al prudente apprezzamento del giudicante, oltre che alle "presunzioni", ai "fatti notori" ed alle massime di "comune esperienza".
Prove, comunque, allegate dall'odierna appellante sia nell'atto introduttivo del giudizio che nelle memorie ex art. 183 VI co. C.P.C., con specifica indicazione dei capitoli ritenuti superflui dal
Magistrato di prime cure, la cui ammissione - per mero tuziorismo difensivo - si reitera in questa sede.
Il motivo di appello è infondato.
L'appellante lamenta, che il Giudice di primo grado non si sia Parte_1 pronunciato in merito alla domanda finalizzata alla liquidazione del danno morale.
Tale motivo, non coglie nel segno, in quanto nella sentenza impugnata viene disposto il rigetto della suddetta domanda, così motivando: “… con la precisazione che all'attrice non può essere pagina 7 di 16 riconosciuto un ulteriore danno morale-esistenziale, vista l'esiguità complessiva del danno biologico complessivamente considerato, nel quale rientra anche quello di natura psicologica ed esistenziale”.
Non si evince, pertanto, dalla sentenza in esame che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi in merito alla domanda risarcitoria del danno morale ma emerge, al contrario, che ne ha motivato il rigetto, ritenendo che, nel caso concreto, la sua liquidazione fosse compresa in quella relativa al danno biologico, attesa la riscontrata modestia di quest'ultimo.
Invero, consistendo il danno morale nella “sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018), appare evidente che lo stesso possa perdere di rilevanza nel caso in cui il danno biologico riscontrato sia di esigua entità, soprattutto se nella sua liquidazione - come nel caso concreto - si sia già tenuto conto delle sofferenze psichiche.
Occorre evidenziare, al riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ebbene dalla ctu espletata in primo grado – che non è stata non contestata dall'appellante – emerge che l'ausiliare ha riscontrato nella , tenendone conto nella quantificazione del danno Pt_1 biologico, anche un: “disturbo postraumatico da stress, consistente in danno psichico emergente in attuale trattamento farmacologico” causato dal tentativo di fecondazione medicalmente assistita vanificato dall'incidente, precisando comunque che i postumi residuati da tale evento, non avendo la danneggiata subito un trauma diretto a carico dell'apparato riproduttore, non escludevano la possibilità che la stessa potesse essere sottoposta a un nuovo tentativo di fecondazione, come poi realmente avvenuto secondo quanto emerge dalla documentazione allegata alla memoria istruttoria di parte attrice. pagina 8 di 16 Il consulente ha inoltre sottolineato che la periziata non aveva riferito di non poter eseguire particolari attività extralavorative, né di non poter svolgere attività ludico-relazionali con limitazioni nelle interazioni personali.
Quanto alla prova per testi chiesta in primo grado, si evidenzia che la stessa ha a oggetto circostanze da provare documentalmente o circostanze valutative.
Si tratta, pertanto, di richieste istruttorie inammissibili.
Né può essere riconosciuta, infine, alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025).
Deve dunque concludersi che quanto evidenziato non consenta di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico.
§ 9.2 — Il secondo motivo è rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle spese di transfer”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Quanto, invece, al danno patrimoniale, si deve rilevare che l'importo di € 12.000,00 copre solo in parte anche questa voce di danno e che residua nel caso in esame comunque una differenza calcolata da questo Tribunale in € 4.425,00, in luogo dell'importo ulteriore di € 3.835,00 offerto come differenza dalla compagnia in sede di conclusioni, partendo da un importo di € 9.985,00 di danno biologico, al quale si deve aggiungere un importo € 6.440,00 di spese sostenute e poi sottrarre l'importo già corrisposto di € 12.000,00”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Illogico, contraddittorio e totalmente carente di motivazione risulta il provvedimento oggetto di impugnazione anche in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dall'appellante per eseguire il transfer di embrioni, sia nella fase precedente il sinistro per cui è causa, sia nella fase successiva. Ebbene, nella somma riconosciuta congrua è ricompresa la fattura n. 1830 del 21.5.2015 di € 1.302,00 rilasciata da Medicina della
Riproduzione dell'European Hospital di Roma per accertamenti diagnostici effettuati dall'attrice relativamente al primo percorso di procreazione assistita dalla stessa intrapreso, tuttavia non sono ricompresi gli altri costi dalla stessa sostenuti per analogo fine pari ad € 574,10 (€ 1.876,10 -
€1.302,00), cfr. All. 17 fascicolo attoreo;
così come non sono stati minimamente valorizzati dal
Tribunale di Frosinone i costi che l'appellante ha dovuto sostenere nel corso del 2016 per iniziare un nuovo percorso di fecondazione assistita (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 C.P.C.).
Il CTU, infatti, quanto alle spese sostenute per la predetta finalità nel Foglio n. 4 del suo elaborato ha così statuito: riteniamo equo, come già evidenziato, il rimborso delle spese documentate ed inutilmente affrontate a causa del mancato tentativo di fecondazione assistita..” mentre quanto ai costi necessari pagina 9 di 16 ad intraprendere un nuovo ciclo di fecondazione, nel foglio n. 3 ha riferito: " ...ciò non toglie la possibilità di un nuovo tentativo, del resto gli stessi sanitari che la ebbero in cura durante tale delicato percorso, consigliavano di sospendere temporaneamente il progetto e di riconsiderarlo possibile previa nuova esecuzione di tutti gli esami ritenuti necessari allorché tutte le condizioni psicofisiche lo avessero consentito...” Ebbene, risulta evidente come i costi sostenuti da per il primo tentativo Pt_1 di transfer di embrioni siano stati vanificati dal sinistro stradale, così come risulta ovvio e documentato che la stessa l' anno successivo ha dovuto sostenere altre spese (maggiorate tra l'altro... ) per effettuare analoghi trattamenti terapeutici in vista di un nuovo transfer. Nonostante tutti i costi in questione siano stati documentati (cfr. All. 17 fascicolo attoreo e memoria ex art. 183 VI co. N. 2
C.P.C.) e, nonostante il CTU li abbia ritenuti congrui (i primi) e necessari (i secondi), il Magistrato di prime cure ne ha implicitamente liquidati solo una parte, cioè, la fattura n. 1830 del 21.5.2015 di €
1.302,00 rilasciata da Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di Roma, poiché valorizzata dal CTU, obnubilando i restanti. Si chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente liquidazione delle somme per differenza sostenute dall'appellante sia per il primo ciclo di fecondazione assistito per € 574,10 (€ 1.876,10 - € 1.302,00), sia per il secondo ciclo per €
1.876,10, così per un totale di € 2.450,20”.
Il motivo è fondato.
Invero, con riferimento alle spese relative al mancato tentativo di fecondazione assistita, il CTU ha precisato: “…riteniamo equo, come già evidenziato, il rimborso delle spese documentate ed inutilmente affrontate a causa del mancato tentativo di fecondazione assistita…”, evidenziando che la a causa del sinistro, aveva comunque dovuto rinunciare a sottoporsi alla tecnica di Pt_1 fecondazione già in corso.
Tuttavia, il consulente - come evidenziato dall'appellante - ha considerato solo la fattura n. 1830 del 21/5/2015 di € 1.302,00 rilasciata dalla Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di
Roma, senza pronunciarsi sulle ulteriori spese sostenute dalla per lo stesso titolo, per Pt_1 complessivi € 574,10 (cfr. scontrini per acquisto di farmaci e fatture per analisi allegate sub 17 al fascicolo attoreo) che le vanno rimborsate per lo stesso motivo.
Possono altresì liquidarsi, essendo causalmente ascrivibili all'incidente de quo che, come detto ha determinato la vanificazione del tentativo di fecondazione in corso, le spese sopportate dalla Pt_1 per sottoporsi a un nuovo tentativo, pari a complessivi € 1.876,10 (cfr. ricevute per analisi e esami allegate sub 6 alla memoria istruttoria attorea di primo grado).
§ 9.3 — Il terzo motivo è rubricato: “omessa pronuncia in ordine ai compensi legali relativi alla fase stragiudiziale”. pagina 10 di 16 Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “la sentenza gravata risulta totalmente carente anche in relazione alla richiesta di condanna della Compagnia assicurativa al rimborso delle spese legali sostenute dall'appellante nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro. La Suprema
Corte di Cassazione, infatti, con una recentissima ma puntuale pronuncia ha statuito che nei casi di: offerta tardiva, mancata assistenza tecnica ed informativa, offerta non congrua, omessa offerta senza motivazione, offerta non preceduta dalla proposta, offerta emessa ma non motivata, non partecipazione alla negoziazione assistita, la compagnia assicurativa dovrà essere condannata al pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziali. Nello specifico la Corte di Cassazione afferma che in tutti quei casi in cui “ex ante” poteva ragionevolmente presumersi l'esito del futuro giudizio e, quindi, il risultato poteva ottenersi prima di adire l'autorità giudiziaria, le spese stragiudiziali vanno considerate come danno patrimoniale, perché dovevano essere erogate prima e non dopo il giudizio, come mera componente delle spese giudiziali (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
4306 del 14.02.2019). Nel caso di specie, considerata la complessità della vicenda, notevole è stata l'attività professionale posta in essere dagli scriventi procuratori estrinsecatasi nello studio del caso e della copiosa documentazione, nella redazione di numerose diffide, nei ricevimenti della cliente, nelle telefonate con i periti della compagnia, con il liquidatore, finanche i reiterati accessi presso gli uffici di Latina proprio al fine di tentare un bonario componimento della vicenda. Nonostante ciò la
Compagnia assicurativa non ha inteso valorizzare correttamente il danno subito dall'appellante sia quanto all'invalidità permanente - poi maggiorata in sede di CTU - sia relativamente alle spese mediche sostenute dalla Sig.ra - riconosciute solo in parte nella fase stragiudiziale - sia Pt_1 relativamente alle spese sostenute per il transfer di embrioni, mai riconosciute dalla Compagnia assicurativa, sia in merito ai danni morali ed esistenziali subiti dall'appellante, anch'essi totalmente obnubilati. Alla luce di quanto esposto si chiede la liquidazione delle spese legali relative alla “fase stragiudiziale” quantificabili in € 2.000,00 (secondo il D.M. 55/2014), di cui € 1.000,00 già anticipate dalla sig.ra e regolarmente fatturate (cfr. All. 25 fascicolo attoreo), compensi legali Pt_1 riconosciuti implicitamente dalla stessa Compagnia convenuta che nella propria missiva del
15.12.2015 (cfr. All. 25 fascicolo attoreo) scriveva: “…offerta su basi della relazione medica al netto di onorari da concordare in transazione…”, che tuttavia non ha successivamente mai successivamente mai erogato”.
Il motivo è fondato.
Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni pagina 11 di 16 processuali (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 10/07/2017, n.16990; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III,
30/05/2023, n.15265).
Ne consegue che può certamente essere riconosciuto il costo sostenuto dalla per Pt_1
l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa, ma solo nei limiti in cui ne è stato dimostrato l'effettivo pagamento, ovvero, nel caso concreto, per soli € 1.000,00 (cfr. fattura quietanza avv.
Piccirilli e copia assegno circolare allegati sub 25 al fascicolo attoreo di primo grado) essendo del tutto sfornito di prova l'allegato ulteriore esborso per € 1.000,00.
§ 9.4 — Il quarto motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazione di legge in merito alla liquidazione delle spese di lite”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “...condanna la in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante, in solido con la , alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali che liquida nella misura di € 2.430, 00 per compensi, € 150,00 per spese, oltre rimborsi spese generali in ragione del 15% dei compensi, più IVA e CPA, come per legge, più le spese della
CTU”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Ulteriore motivo di doglianza consiste nella palese "incongruità" delle spese di grado liquidate dal Magistrato di Prime Cure all'odierna appellante, sia in relazione ai costi vivi che ai compensi legali. Quanto ai primi la Parte_1
per incardinare il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Frosinone ha sostenuto costi pari
[...] ad € 560,40 (di cui € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 15,40 per diritti di notifica); di contro, il Magistrato di prime cure, senza motivazione alcuna anche in ordine ad eventuale parziale compensazione delle spese, ha riconosciuto congrua la esigua somma di €150,00, così ledendo i diritti dell'appellante che in questa sede chiede riconoscersi la differenza pari ad €
410,40. Anche i compensi legali, tenuto conto del valore della controversia, della concreta attività svolta in giudizio in relazione al numero di udienze, agli svariati atti prodotti da questa difesa (Atto di citazione, n. 3 memorie ex art. 183 VI co. C.P.C., comparsa conclusionale e memorie di replica), alle numerose poste di danno richieste e trattate, risultano ictu oculi non adeguati e, pertanto, calcolati in palese violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 2233 comma 2 c.c.
Su tale circostanza il Giudice a quo sembra aver totalmente obnubilato i principi che regolano la determinazione del compenso del professionista, compenso che non può essere lasciato — come invece
è avvenuto nel caso di specie – all'assoluta discrezionalità del Giudicante tale da sfociare in mero arbitrio. Proprio la presenza di Tariffe Professionali nelle quali sono indicati minimi e massimi impone al Magistrato — nel momento in cui deve operare una valutazione dell'attività del professionista svolta in giudizio - l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2233 c.c. in forza pagina 12 di 16 del quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Ebbene, la vicenda de qua tenuto conto dell'attività profusa e della somma liquidata all'appellante a titolo di sorte pari ad
€ 4.425,00, molto vicina al valore massimo dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 ex D.M.
55/2014, avrebbe dovuto indurre il Magistrato di prime cure a liquidare compensi legali vicini o pari al massimo tabellare e non meri valori medi. Pertanto, anche su tale punto la sentenza gravata deve essere riformata.”
Il motivo è fondato limitatamente al mancato rimborso della totalità delle spese vive.
L'onorario liquidato in giudizio è stato infatti determinato correttamente, utilizzando il criterio del decisum (€ 4.425,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), applicando il DM 55/14, nella formulazione vigente ratione temporis, e tenendo presente i valori medi, attesa la esigua complessità della controversia, secondo il seguente calcolo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 405,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 810,00
Fase decisionale, valore medio: € 810,00
Compenso tabellare € 2.430,00
Non appare corretta, invece, la avvenuta decurtazione di parte delle spese vive che l'attrice ha dimostrato di aver sostenuto pari a € 560,40 e che il Tribunale ha riconosciuto nei limiti della somma di
€ 150,00.
Ne deriva che deve essere riconosciuto all'appellante, a tale titolo, l'importo di € 410,40.
§ 9.5 — Il quinto motivo è rubricato: “omessa motivazione nonché violazione e falsa applicazione di legge in merito all'applicazione dell'art. 96 c.p.c.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Nulla invece è dovuto all'attrice ex art. 96
c.p.c., essendo la richiesta destituita di fondamento”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Ferma censura viene mossa nei confronti dell'impugnata sentenza, laddove il Giudicante — a fronte della condotta strumentale della controparte che ha inteso resistere illegittimamente e reiteratamente alla domanda di ristoro dei danni avanzati dalla - ha ritenuto non sussistere i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. senza Pt_1 tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto. La infatti, pur essendo Controparte_2 ben consapevole delle responsabilità della propria assicurata e dell'entità del danno cagionato all'appellante, sia per le gravi lesioni riportate sia, soprattutto, per aver dovuto la Pt_1 interrompere il ciclo di fecondazione assistita, si è ben guardata dal riconoscere alla stessa il ristoro del C.d. danno morale. Inoltre, pur consapevole della congruità delle spese mediche e fisioterapiche pagina 13 di 16 dalla stessa sostenute e documentate, ha ben ritenuto di rimborsarne solamente una parte;
€ 3.801,85
(cfr. All. 22 fascicolo attoreo) a fronte di € 6.440,00 riconosciute congrue dal CTU in sede di giudizio.
Non solo, sempre la Compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale ha dapprima inoltrato una missiva con cui veniva formalizzata l'offerta di € 12.504,15 (cfr. All. 22 fascicolo attoreo), salvo poi inviare un assegno di € 12.000,00 (cfr. All. 23 fascicolo attoreo), inferiore di ben € 504 12...
Dimostrando così scorrettezza e mancato rispetto nei confronti del danneggiato. Inoltre, non ha riscontrato la diffida del 23.12.2015 (cfr. All. 24) in cui veniva trattenuta in acconto la predetta offerta di € 12.000,00, così come si è ben guardata dall'aderire — senza valida giustificazione - alla procedura di negoziazione assistita attivata dall'appellante che, verosimilmente, avrebbe potuto condurre ad una definizione stragiudiziale del danno. Lo strumento della C.d. "negoziazione assistita", così come quello della "mediazione civile", infatti, sono stati introdotti dal legislatore proprio con l'intento di deflazionare il contenzioso giudiziario;
tuttavia, le compagnie assicurative se ne fanno beffa disertando gli inviti ed a volte — come nel caso di specie — neanche riscontrando la richiesta.
Deve, infine, evidenziarsi che la ha violato i precetti di cui agli artt. 1 Controparte_2
173 e 1175 c.c., configurando la fattispecie di mala gestio propria, poiché ha avuto un atteggiamento di disinteresse e rifiuto a trattare la lite, con ovvie conseguenze in termini di celerità nella definizione della stessa, atteso che come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione: ...l'instaurazione di rapporto assicurativo fa nascere in capo all'impresa (titolare di un rapporto contrattuale forte) precisi obblighi di protezione della sfera giuridica dell'assicurato, in conformità al principio di correttezza e buonafede... (Cass. Civ. n. 18444 del 17.9.2005). Costituendo tale atteggiamento comportamento sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., si chiede — in riforma della sentenza gravata condannarsi l'appellata al pagamento a favore dell'istante della somma equitativamente determinata in € 3.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che l'Eccellentissima Corte adita riterrà opportuno accogliere.
Il suddetto motivo di gravame deve essere rigettato.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'attore aveva chiesto la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., “tenuto conto del fatto che la non ha inteso partecipare al procedimento di negoziazione assistita Controparte_2 obbligatoria previsto per legge”.
Ebbene è noto che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 132/2014, conv. con modif. nella L. n.
162/2014 stabilisce che: “L'invito a stipulare la convenzione deve … contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito … o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini … di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.”. pagina 14 di 16 Va tuttavia evidenziato che l'orientamento prevalente in giurisprudenza richiede, per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., che si accertino la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Quest'ultima implica la mancanza di quel minimo grado di diligenza nell'agire o resistere in giudizio tale da sfociare in abuso dello strumento processuale, non essendo per contro sufficiente riscontrare l'infondatezza, pur manifesta, delle tesi sostenute (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 27/10/2023, n. 29831).
Ciò posto, non emerge dagli atti che la condotta della sia stata Controparte_2 caratterizzata da mala fede o colpa grave secondo i canoni appena richiamati.
Risulta infatti pacificamente che la citata Compagnia abbia provveduto a risarcire gran parte del danno patito dalla ben prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Pt_1
§ 10. — L'appello proposto da deve essere dunque accolto e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, e Controparte_2 debbono essere condannate, in solido, a pagare in favore dell'appellante l'ulteriore Controparte_1 somma € 3.860,60 (574,10 + 1.876,10 + 1.000,00 + 410,40) oltre ad interessi e rivalutazione così come liquidati nella sentenza impugnata.
§ 11. — Le spese di lite del grado di giudizio sostenute dall'appellante sono poste a carico delle parti soccombenti nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022 in considerazione del valore della causa individuato secondo il criterio del "decisum", applicando valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Totale compenso tabellare: € 2.419,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone n. 777/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata che per il resto si conferma, condanna la e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, a pagare alla appellante l'ulteriore somma di € 3.860,60 oltre ad
[...] interessi e rivalutazione così come liquidati nella sentenza impugnata;
pagina 15 di 16 2) Condanna la e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.801,5 di cui € 2.419,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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