Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2024, proposto da Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo e Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza:
alla sentenza Tar TO, Sez. III, 07.11.2023, n. 1012, resa inter partes nel ricorso R.G. 248/2021, esecutiva e non passata in giudicato, con richiesta di determinare le modalità esecutive della decisione e fornire chiarimenti in ordine alle modalità della sua attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. e di adottare ogni consequenziale provvedimento, ivi inclusa la nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a. e di dichiarare inefficaci gli atti adottati dal Comune di Firenze in violazione e/o elusione di quanto statuito nella sopra richiamata sentenza n. 1012/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , ha agito per l’ottemperanza alla sentenza Tar TO, Sez. III, 7.11.2023, n. 1012, resa inter partes nel ricorso R.G. 248/2021, esecutiva e non passata in giudicato, con richiesta di determinare le modalità esecutive della decisione e di fornire chiarimenti in ordine alle modalità della sua attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. e di adottare ogni consequenziale provvedimento, ivi inclusa la nomina un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a., nonché di dichiarare inefficaci gli atti adottati dal Comune di Firenze in violazione e/o elusione di quanto statuito nella sopra richiamata sentenza n. 1012/2023.
In particolare, la società ha articolato i seguenti due motivi di ricorso:
“ 2.1) Violazione e/o elusione della sentenza dell’Ecc.mo Tar n. 1012/2023 in riferimento all’obbligo del Comune di Firenze di procedere alla riqualificazione dell’intervento edilizio e alla nuova determinazione delle somme dovute - Violazione e falsa applicazione art. 10 d.P.R. 380/2001
2.2) Violazione e/o elusione della sentenza dell’Ecc.mo Tar n. 1012/2023 in riferimento all’obbligo del Comune di Firenze di restituire ad EGI le somme indebitamente versate con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria ”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze per resistere al gravame, eccependo - in via preliminare - l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza per carenza dei vizi di elusione e di violazione del giudicato ed eccependo, nel merito, l’infondatezza delle censure proposte dalla società ricorrente.
Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. ha depositato memoria di replica.
All’udienza dell’11 giugno 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa e, all’esito, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio:
- rilevato che la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR TO, sez. III, n. 1012 del 7.11.2023 (resa nel giudizio avente n. 248/2021 r.g.), contestando gli atti adottati dal Comune di Firenze per l’attuazione di siffatta pronuncia;
- evidenziato che la sentenza del TAR TO da ottemperare, sulla premessa delle seguenti considerazioni: “ Attesa la originaria autonomia e destinazione di tipo residenziale delle 74 unità immobiliari presenti nello stabile, gli interventi posti in essere dalla ricorrente non hanno comportato il passaggio fra distinte categorie urbanistiche, e non potevano, quindi, essere classificati come ristrutturazione onerosa, trattandosi da un lato di lavori di manutenzione straordinaria e dall’altro di mera variazione catastale priva di rilevanza edilizia.
Discorso diverso deve, invece, essere effettuato con riguardo alla trasformazione degli spazi comuni in tre autonome unità immobiliari.
La giurisprudenza ha, infatti chiarito che il mutamento di destinazione d’uso, da locale accessorio o pertinenza a vano abitabile, presenta carattere urbanisticamente rilevante, così da richiedere il permesso di costruire per la sua esecuzione, essendo del tutto assimilabile a un cambio di categoria (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 14/05/2020, n.1798) ” ha ordinato al Comune di Firenze di procedere, in sede di riedizione di potere, alla riqualificazione degli interventi e ad una nuova determinazione delle somme eventualmente dovute a titolo di sanzione, oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione delle opere di urbanizzazione sulla scorta dei criteri indicati in motivazione;
- ritenuto che il Comune di Firenze ha correttamente interpretato e attuato la sentenza da ottemperare ad eccezione della parte relativa al calcolo degli interessi legali, che sono dovuti sin dal momento della domanda al soddisfo e che, pertanto, solo su tale punto il ricorso possa essere accolto;
- reputato quindi di accogliere il secondo motivo di ricorso limitatamente alla parte relativa agli interessi legali, con conseguente necessità che il Comune di Firenze provveda a corrisponderne l’ulteriore somma ancora dovuta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, se precedente, della presente sentenza;
- ritenuto infine che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e ordina al Comune di restituire quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Stefania Caporali, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Caporali | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO