Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 18257/2024
ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
- Giudice rel. - Dott.ssa Gabriella Ferrara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18257 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
Parte 1 (nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) rappresentato e difeso- in virtù di mandato apposto in calce al ricorso - dall'avv. Teresiana Somma, del foro di Torre
Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia al viale Europa n.
165.
RICORRENTE
Controparte_1 (nata a [...] il [...] C.F. C.F. 2
), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Santino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla via Vannella Gaetani 27, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio Con ricorso depositato in data 1.09.2024
Controparte_1 in Napoli il 20 settembre 1990 e che dalla loro unione erano nati due figli, con
CP_2,il 14 giugno 1992, e Per_1 il 15 novembre 1998, rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie in quanto la loro convivenza non era più tollerabile essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale pertanto egli già si era trasferito a Castellammare. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi prevedere che il mantenimento a suo carico in favore della moglie determinato nella misura di Euro 500,00
(cinquecento) omniacomprensiva o, in quella che si riterrà di giustizia in considerazione di tutte le suesposte motivazioni, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto, con cui veniva rigettata l'istanza di assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. perché generica ed infondata, il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva Controparte_1 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente confermando la loro volontà di separarsi alle condizioni dell'accordo sopraggiunto.
Il Giudice, data lettura degli accordi che le parti confermavano, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli accordi, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse, è agevole presumere che tra gli stessi sia cessata la comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: 66-I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza con l'obbligo di comunicare all'altro ogni relativa variazione;
-la sig.ra Controparte_1 continuerà a vivere nella abitazione coniugale in Napoli alla via Raffaele
Libroia n. 18, immobile di cui la medesima è usufruttuaria esclusiva ed i figli CP_2 ed Per_1 nudi proprietari ed il marito si impegna a trasferire, ad ogni effetto di legge, la propria residenza entro e non oltre 30 giorni da oggi;
Controparte_1 si dichiara economicamente non autosufficiente e, per tale motivo, il sig.
-La sig.ra corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
,
(assegno di mantenimento), un importo mensile pari a complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) onnicomprensive di ogni spesa ordinaria e straordinaria, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 4 di ogni mese, che sarà aggiornato annualmente in base all'ultima variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicata alla data di inizio dell'annualità di riferimento;
-La sig.ra Controparte_1 si impegna a sua volta a volturare tutte le utenze intestate al sig. Parte_1
[...] entro 30 giorni da oggi;
-Le parti si danno atto che non vi sono conti correnti o investimenti finanziari cointestati e che non vi sono pretese reciproche relative ad altri beni mobili;
-Le parti si danno reciproco atto di non essere titolari di alcun diritto reale su beni immobili, ad eccezione per quanto riguarda la sig.ra Controparte_1 del diritto di usufrutto dell'immobile sito in
Napoli, alla via Raffaele Libroia n. 18, ex abitazione coniugale;
-per espresso accordo tra le parti, spese, competenze ed oneri del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensati fra le stesse;
-Le parti chiedono che venga ordinato che la sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli affinché venga annotata sull'atto di matrimonio concordatario contratto in Napoli in data 20 settembre 1990, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1990 al n. 100, Parte I, s., sez. AR, anno 1990."
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 così provvede:
Parte_1 e Controparte_1 (attoPronunzia la separazione personale dei coniugi n.100, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 1990) in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott.ssa Gabriella Ferrara