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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 12787/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to RUBINO GIUSEPPE
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti CP_1
GIUSTINIANI MARCELLO, SOMMARUGA MARIA GRAZIA, BIONDI ANDREA e RIZZO AMALIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.06.2024 il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, presso lo stabilimento di Monterusciello -Pozzuoli, dal 16.02.2018 sino al 19.04.2024, data in cui era licenziato per giusta causa, con inquadramento dapprima nel livello 3 e poi nel livello C2 del CCNL
Metalmeccanici Industria, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro proponendo azione di impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato nei suoi confronti in data 19.04.2024, con conseguenziale domanda di reintegrazione e risarcimento del danno, nonché in via autonoma domanda di accertamento del proprio diritto all' inquadramento nel livello superiore C3 per la mansioni superiori svolte;
chiedeva infatti sentire accogliere la seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente ricorso, l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al sig. con lettera del 19.04.2024 e notificata il 23.04.2024 e, Parte_1 consequenzialmente, dichiarare la continuità giuridica e economica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
per l'effetto condannare, in ogni caso, la società a: 1) reintegrare il ricorrente nel posto di CP_1 lavoro;
2) condannare, altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.182,14 (retribuzione utile ai fini del TFR Marzo 2024), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, per un importo non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero altro importo che sarà accertato in corso di causa;
in via subordinate dichiarare il licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della l. 300/70, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, attribuendo al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo
In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On.Le Giudicante ritenga non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 18, legge 300/70: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento e per l'effetto condannare la resistente al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all'effettiva riassuzione.
In via ulteriormente gradata condannare la resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, della legge
604/70.
In via autonoma accertare e dichiarare il diritto del all'inquadramento nel profilo professionale Parte_1 superiore di impiegato livello C3 a far data del 01.10.2023 ovvero altra data che risulterà in corso di causa, per le causali di cui al ricorso e per l'effetto condannare la società al pagamento in suo favore dell'importo di euro 2.109,70 a titolo di differenze di retribuzione per le mansioni qualitativamente e quantitativamente superiori svolte riconducibili al livello C3 CCNL Metalmeccanici, a far data del 01.04.2023 sino alla data del recesso, ovvero ad altra somma maggiore e/o minore che risulterà in Corso di causa ovvero che l'On.Le giudicante riterrà di giustizia.
Condannare i resistenti in solido tra loro o chi per essi alla ricostruzione contributiva ed assistenziale del ricorrente
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
Principiando dalla impugnativa del licenziamento del 19.04.2024, la difesa del ricorrente nell'atto introduttivo ha sostenuto innanzitutto la ritorsività del licenziamento, in quanto irrogato a seguito della legittima rivendicazione da parte sua nei confronti della datrice di lavoro del diritto al superiore inquadramento, rivendicazione fatta in data 22.02.2024 nel corso di un suo colloquio con il capo del personale dello stabilimento di Monterusciello dott. , ed alla contestuale denunzia in tale occasione Parte_2 anche della insalubrità dell'ambiente in cui lavorava, esposto attraverso il sistema di aereazione alle contaminazioni della sala di verniciatura.
All'uopo in punto di fatto ha dedotto:
- di essersi iscritto, già pendente il rapporto di lavoro con la convenuta, al corso triennale di Ingegneria
Gestionale presso l'l'università telematica “Universitas Mercatorum”, ottenendo - a seguito di sua istanza del
6.11.2021 - autorizzazione alla fruizione delle 150 ore nel triennio a titolo di permessi di studio retribuiti previste dal Ccnl applicato tra le parti;
- che in prossimità del termine del proprio percorso di laurea, egli aveva inserito nella piattaforma aziendale istanza per la fruizione di permessi studio per i giorni 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 di marzo 2024 , utili per la preparazione della tesi e che la convenuta in accoglimento della istanza, rilasciava tramite portale la relativa autorizzazione;
- che tuttavia, a fine marzo 2024, egli aveva ricevuto anomale pressioni da parte di Controparte_2 referente del capo del personale dott. , affinché producesse nel più breve tempo possibile una giustifica Pt_2 che attestasse di aver usufruito dei permessi studio;
- che pertanto egli aveva iniziato a temere per la propria posizione lavorativa e ciò in quanto aveva notato, dopo il colloquio del 22.02.2024, un atteggiamento ostile del capo del personale;
- di avere perciò trasmesso all'azienda in data 04.04.2024, uno scritto con il quale dichiarava di avere usufruito dei permessi studi nelle giornate 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21/03/2024, per preparare la tesi erroneamente affermando di essere stato fisicamente nella sede di Castello di ST, nonostante egli, nelle predette giornate, pur frequentando i corsi universitari e preparando la tesi di laurea dalle ore 7.30 alle
16.00, attraverso il collegamento telematico, non era stato materialmente in Italia;
- di avere ricevuto lettera di contestazione disciplinare del 09.04.2024; di avere presentato le sue giustificazioni sia per iscritto, in data 11.04.2024, che in sede di audizione personale in sede aziendale, in data 16.06.2024; che la convenuta, ritenute le difese presentate non idonee a giustificare la condotta contestata, in data 19.04.2024 aveva irrogato il licenziamento per giusta causa .
In via evidentemente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accertamento in sede giudiziale della ritorsione, parte ricorrente ha sostenuto la nullità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e dunque di qualsivoglia abuso e/o condotta in violazione di legge e/o di contratto, avendo egli, sebbene in
Thailandia, effettivamente impiegato i giorni di permesso di cui sopra nello studio per la preparazione alla tesi, collegato da remoto al portale della Università. Ha poi sostenuto la nullità e/o inefficacia del licenziamento atteso che la società aveva contestato al lavoratore una condotta legittima, integrata dall' aver fruito del beneficio dei permessi di studio al fine di seguire, da remoto, le lezioni di una università telematica;
condotta che non era sovrapponibile ad alcuna delle ipotesi per le quali il contratto collettivo prevedeva la irrogazione della sanzione del licenziamento .
Passando poi alla domanda, avanzata in via autonoma ex art. 2103 cod. civ., per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel profilo di impiegato Liv. C3, superiore rispetto a quello C2 assegnatogli, precisava che lo stesso competeva a far data dal 01.10.2023, epoca in cui si compiva l'ininterrotto svolgimento per oltre 6 mesi da parte sua delle mansioni superiori in sostituzione del Dott. . In punto Per_1 di fatto deduceva :
- che la società lo aveva inquadrato nel profilo di operaio livello 3, poi C2, con mansioni di addetto all'area montaggi, per le quali avrebbe dovuto svolgere attività di applicazione di primer e colle ed attività di assemblaggio meccanico ed elettrico;
- che, essendosi da subito distinto, veniva assegnato per le sue capacità a mansioni qualitativamente e quantitativamente superiori al profilo di inquadramento, così come era stato allorquando, a far data del mese di agosto del 2021, veniva assegnato alla lavorazione della fibra ottica (TDS – ESB – CAVO Giunto
Rotante) presso i cantieri di Livorno, La Spezia e Taranto;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva, altresì, acquisito conoscenze per operare al SAP, certificando l'accettazione dei pezzi che provenivano dai fornitori, all'uopo utilizzando le credenziali di accesso della collega , livello B1 ex livello 5s e sottoscrivendo i moduli di accettazione con il proprio Parte_3 codice e quello della Carandente;
in particolare che egli verificava tutte le caratteristiche dei pezzi Par predetti inserendo di volta in volta le stesse all'interno del programma e la loro conformità rispetto al piano di collaudo aziendale;
- che a far data del mese di aprile 2023, attesa la necessità di sostituire il dott. , livello Persona_2
B2, ex 6 Livello, a seguito del CODIV 19 rientrante nella categoria dei lavoratori fragili ed autorizzato allo svolgimento del lavoro a distanza, la società lo aveva impegnato nelle mansioni di impiegato, presso il reparto “Collaudo Incoming”, per l' attività di controllo dei materiali, che doveva essere svolta necessariamente in presenza;
di avere disbrigato tali compiti almeno sino agli inizi dell'aprile 2024 in cui lo rientrava in azienda. Per_1
Richiamato il testo della alinea contrattuale C2, parte ricorrente ha dedotto di avere diritto all'inquadramento nel profilo impiegato Livello C3, pure testualmente trascritto, tenuto conto delle mansioni quantitativamente e qualitativamente superiori al profilo di inquadramento effettivamente svolte.
Si è costituita in giudizio la società convenuta asserendo la infondatezza del ricorso sotto ogni profilo, e chiedendo il rigetto della domanda complessivamente proposta.
La causa, ritenuta dal giudice di natura documentale, è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note conclusionali;
all'esito, alla udienza del 16.01.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda del ricorrente è complessivamente infondata.
Principiando dalla impugnativa di licenziamento proposta dal ricorrente, la stessa non è fondata e va respinta per i motivi di cui appresso .
Il ricorrente ha proposto domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento perché determinato da motivo illecito e ritorsivo ai sensi dell'art 1345 cc, ed inoltre per infondatezza degli addebiti in quanto gli stessi non costituivano una condotta antigiuridica . L'accertamento in sede giudiziale della ritorsività del licenziamento non si presenta tuttavia quale tema separato da quello della verifica della esistenza o meno della giusta causa ovvero del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, essendo tale inesistenza un presupposto indefettibile per la pronunzia di nullità richiesta in via principale.
Nella ipotesi infatti di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente;
è necessario dunque che la causa addotta dal datore di lavoro risulti non provata in giudizio.
Sul punto, nuovamente di recente - in continuità con precedenti arresti - è intervenuta la Cassazione civile, sez. Lavoro, con la sentenza 04/04/2019 n° 9468, stabilendo che in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, co. 1, St.Lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento ( vale la pena di rimarcare che nella predetta pronunzia, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali) .
In applicazione di tale consolidato orientamento anche nell' odierno giudizio, al fine di poter accedere all' accertamento della natura ritorsiva del licenziamento. deve preliminarmente verificarsi se sussista o meno la giusta causa di licenziamento dedotta.
Deve affermarsi che risulta dagli atti la effettiva commissione da parte del ricorrente del fatto contestato, antigiuridico in quanto contrario a dovere di correttezza e lealtà tra le parti contrattuali, ed atto a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Al di là di una lettura alquanto maliziosa che la difesa della parte ricorrente ha dato in ricorso della lettera di contestazione disciplinare, a parere dello scrivente giudice è necessario muovere dalla considerazione che la società ha contestato al ricorrente non solo il fatto che nei giorni di marzo sopra indicati (8, 11, CP_1
12, 13, 14, 15, 18 e 21 marzo), in cui si era assentato dal lavoro usufruendo dei permessi retribuiti per motivi di studio, egli fosse in Thailandia in vacanza, ma anche, testualmente, in via complessiva il fatto che, nonostante quanto sopra, il 4 aprile seguente egli aveva presentato alla Società, quale giustificativo dei sopraindicati permessi , una autodichiarazione in cui ha attestato di essere stato nelle predette giornate di marzo nella sede del Centro Studi di Castello di ST , dalle ore 7:30 alle ore 16 .
Orbene la fattispecie complessiva contestata, integrata da un lato dall'essere stato il in vacanza in Pt_1
Thailandia nei giorni per i quali aveva fatto domanda di permesso per motivo di studio, e dall'altro dall'avere negato tale circostanza alla datrice di lavoro che ne chiedeva, a consuntivo, contezza falsamente dichiarando
- a fronte di precisa interrogazione sul punto da parte del datore di lavoro - di essere stato in tali giornate a
Castello di ST, risulta dagli atti di causa e non può essere revocata in dubbio nella sua effettiva verificazione.
La realizzazione della complessiva condotta risulta dagli atti;
la medesima parte ricorrente, infatti, deduce in ricorso di avere reso, sebbene cìò non fosse vero, alla datrice di lavoro in data 4 aprile la dichiarazione di essere stata nei giorni di marzo 2024 per i quali aveva fatto domanda di permesso per motivo di studio in
Italia a Castello di ST, fisicamente presente nel centro studi “Il Sapere” ( dichiarazione inserita quale doc. n. 20 nella produzione di parte ricorrente e come doc. n. 10 della produzione di parte convenuta ).
Né parte ricorrente ha mai contestato la riferibilità a sè delle foto estratte dal profilo Instagram prodotte in giudizio, di cui ha invece solo cercato, in vario modo e non senza incorrere in evidenti contraddizioni, di mitigare l'impatto accusatorio.
Invero non può il giudice esimersi dal rilevare che le giustificazioni presentate dal nel procedimento Pt_1 disciplinare secondo cui le foto da lui postate nelle date incriminate su Instagram si riferivano a un viaggio all'estero fatto in epoca precedente, non sono idonee ad escludere la commissione del fatto contestato;
ciò in quanto non corredate da alcuna documentazione a corroboro e risolventesi, dunque, in una pura allegazione. Il ricorrente non ha infatti comprovato in alcun modo in atti la asserita antecedenza del viaggio in Thailandia rispetto al marzo del 2024 ( non producendo infatti ad esempio prenotazioni di biglietti di viaggio, timbri su passaporto o altro); in tale cornice difensiva, appare pienamente condivisibile la affermazione della convenuta di cui alla lettera di licenziamento circa la inidoneità delle argomentazioni difensive addotte a giustificare le condotte contestate, e la valutazione ivi fatta da circa il fatto che le stesse dovevano ritenersi sostanzialmente confermate nella loro realizzazione ( valutazione sostenuta dalla presunzione che secondo l'id quod plerumque accidit le storie e le foto che si pubblicano su Instagram si riferiscono ai giorni in cui esse sono caricate ).
D'altro canto anche nella odierna sede giudiziaria la parte ricorrente non ha comprovato la tesi difensiva sostenuta in sede disciplinare della antecedenza delle foto incriminate rispetto alla data in cui erano state postate sul social, ma la ha abbandonata, sostenendo invece una nuova linea difensiva per la quale egli, nelle date di marzo in cui ha fruito dei permessi di studio, era sì in Thailandia, ma collegato da remoto con la sua università telematica.
Orbene, a parere del giudice , la nuova linea difensiva seguita in sede giudiziaria dalla parte ricorrente, di cui appena sopra, da un lato non appare grandemente incidere sul cuore, sull'in sé dell' illecito disciplinare contestato dalla convenuta, integrato- come sopra richiamato - dall'avere falsamente dichiarato di essere stato a Castello di ST in Italia nei giorni di permesso studi, mentre invece era in Thailandia;
nonostante le nuove giustificazioni rese in sede giudiziaria, l'in sé dell'illecito pare invero sussistere residuando la falsa dicjharazione resa circa il fatto di essere stato in Italia, laddove era invero in Thailandia. Residua ad ogni buon conto la assoluta inverosimiglianza del fatto che ci si rechi in un altro continente, presumibilmente con spese ingenti, per poi studiare ogni giorno per tante ore, oltre che la assai dubbia compatibilità di una così prolungata attività di studio in collegamento da remoto con la effettuazione delle attività ludico-turistiche immortalate sui social dal ricorrente.
La dimostrazione in giudizio della commissione da parte del ricorrente del fatto illecito contestato, nei termini fin qui argomentati, esclude, dunque, di per sé, la natura ritorsiva del licenziamento, sostenuta in via principale dalla difesa di parte ricorrente. Ciò, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento - di cui sopra più diffusamente - per cui il lavoratore licenziato che tale natura ritorsiva deduce, deve dimostrare in giudizio, oltre che la ricorrenza dell'intento ritorsivo, la insussistenza della condotta illecita imputatagli, presupposto logico indefettibile perché l'intento di rappresaglia e ritorsione possa integrare l'unica ragione del provvedimento espulsivo. Quanto appena indicato esclude la necessità di verificare la ricorrenza in concreto nella fattispecie in esame dell'intento ritorsivo dedotto in giudizio.
Il fatto addebitato, sostanzialmente costituito dall'abuso dell'istituto dei permessi premio seguito dalle false dichiarazioni al datore di lavoro, di cui è risultato in giudizio la commissione, integra fatto idoneo di per sé a sorreggere la lesione del vincolo fiduciario tra le parti, contrastando con gli ordinari doveri di lealtà e correttezza esistenti tra le parti;
illecito che non necessita di specifica previsione e tipizzazione nella fonte contrattuale collettiva costituendo una trasgressione degli ordinari doveri delle parti contrattuali immediatamente percepibile secondo il comune sentire .
Quanto fin qui argomentato consente di disattendere anche le doglianze di nullità e illegittimità del licenziamento sollevate in ricorso, ove la difesa del ha lamentato la nullità del licenziamento per Pt_1 insussistenza del fatto contestato e dunque di qualsivoglia abuso e/o condotta in violazione di legge e/o di contratto, avendo egli, sebbene in Thailandia, effettivamente impiegato i giorni di permesso di cui sopra nello studio per la preparazione alla tesi , collegato da remoto al portale della Università. Tale doglianza è destituita di fondamento in quanto frutto di una artificiosa lettura della lettera di avvio del procedimento disciplinare, ove non si contesta tout court - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso e come già sopra indicato – il fatto di avere, nei giorni di permesso, studiato dalla Thailandia in collegamento da remoto, ma la fattispecie sensibilmente differente di essere stato in Thailandia nei giorni richiesti quali permessi per motivo di studio, falsamente dichiarando al datore di lavoro, in via successiva e dopo espressa interrogazione sul punto, di essere stato in tali date in Italia.
Del pari, per lo stesso ordine di considerazioni, appare destituita di fondamento e da disattendere anche l'altra doglianza, pure contenuta in ricorso, afferente la nullità e/o inefficacia del licenziamento per avere la società contestato al lavoratore una condotta legittima, integrata dall' aver fruito del beneficio dei permessi di studio al fine di seguire, da remoto, le lezioni di una università telematica: anche in questo caso la difesa di parte ricorrente procede ad una artificiosa lettura della lettera di contestazione disciplinare agli atti, non essendo mai sorta questione tra le parti circa il fatto che il permesso di studio fosse stato chiesto per seguire le lezioni di una università telematica, e non per attività di studio da compiersi in presenza.
Passando alla disamina della domanda volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento C3 in considerazione delle mansioni effettivamente svolte, la stessa va rigettata già sulla base della considerazione che, in ricorso, la difesa del – che pure ha testualmente riportato nell'atto introduttivo il contenuto Pt_1 delle declaratorie dei livelli C3 e C2 del CCNL di cui sopra ed adeguatamente descritto le mansioni disbrigate in concreto - ha omesso di individuare i profili distintivi per i quali il livello contrattuale C3, reclamato, era da considerarsi maggiormente adeguato alle mansioni svolte rispetto a quello C2, attribuito dalla parte datoriale. Su tale passaggio argomentativo - indefettibile, nei termini di cui immediatamente appresso - la difesa del si è limitata ad indicare in ricorso, apoditticamente, che il ricorrente ha diritto Pt_1 all'inquadramento nel profilo impiegato Livello C3 tenuto conto delle mansioni qualitativamente e quantitativamente superiori al profilo di inquadramento effettivamente svolte. Orbene, a parere del giudice, il capo di domanda ex art.2103 c.civ. in esame - pur se valido ai sensi dell'art. 414 c.p.c. consentendo la comprensione di petitum e causa petendi - va respinto in limine, per l'inammissibilità di qualsiasi mezzo di prova, a cagione della genericità delle circostanze storiche su cui la prova stessa dovrebbe vertere.
Com'è ben noto la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all' art. 2103 c. civ. presuppone, oltre la individuazione della disciplina collettiva applicabile al rapporto e l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche la verifica della riconducibilità di queste alla qualifica rivendicata dal lavoratore.
Orbene, nel caso di specie, il ricorso appare del tutto lacunoso laddove manca di illustrare in quale maniera le mansioni effettivamente svolte presentino i profili propri del livello superiore;
così specularmente essendo difettata ogni allegazione circa i motivi per i quali il livello di inquadramento ricevuto doveva ritenersi non congruo. Le carenze espositive così individuate appaiono del tutto pregnanti in relazione ad un giudizio, qual
è quello odierno, ove al giudice ai fini della decisione è richiesto di valutare il corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte in relazione a precise declaratorie contrattuali, necessariamente dovendo procedere allo scopo ad un ragionamento interpretativo sillogistico cd. trifasico consistente nel confronto tra mansioni di fatto svolte e qualifica superiore invocata, e livello già posseduto, non essendo revocabile in dubbio che la individuazione dei profili distintivi per i quali il livello contrattuale C3 , reclamato, sia maggiormente adeguato alle mansioni svolte rispetto a quello inferiore, già riconosciuto, costituisca un onere allegatorio gravante per intero sulla parte ricorrente, senza possibilità di rimessione di tale individuazione alla esplorazione libera del giudice .
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite, spese liquidate in euro 2.870,00 oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge, se dovuti .
Si comunichi .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16 gennaio 2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 12787/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to RUBINO GIUSEPPE
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti CP_1
GIUSTINIANI MARCELLO, SOMMARUGA MARIA GRAZIA, BIONDI ANDREA e RIZZO AMALIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.06.2024 il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, presso lo stabilimento di Monterusciello -Pozzuoli, dal 16.02.2018 sino al 19.04.2024, data in cui era licenziato per giusta causa, con inquadramento dapprima nel livello 3 e poi nel livello C2 del CCNL
Metalmeccanici Industria, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro proponendo azione di impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato nei suoi confronti in data 19.04.2024, con conseguenziale domanda di reintegrazione e risarcimento del danno, nonché in via autonoma domanda di accertamento del proprio diritto all' inquadramento nel livello superiore C3 per la mansioni superiori svolte;
chiedeva infatti sentire accogliere la seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente ricorso, l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al sig. con lettera del 19.04.2024 e notificata il 23.04.2024 e, Parte_1 consequenzialmente, dichiarare la continuità giuridica e economica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
per l'effetto condannare, in ogni caso, la società a: 1) reintegrare il ricorrente nel posto di CP_1 lavoro;
2) condannare, altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.182,14 (retribuzione utile ai fini del TFR Marzo 2024), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, per un importo non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero altro importo che sarà accertato in corso di causa;
in via subordinate dichiarare il licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della l. 300/70, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, attribuendo al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo
In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On.Le Giudicante ritenga non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 18, legge 300/70: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento e per l'effetto condannare la resistente al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all'effettiva riassuzione.
In via ulteriormente gradata condannare la resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, della legge
604/70.
In via autonoma accertare e dichiarare il diritto del all'inquadramento nel profilo professionale Parte_1 superiore di impiegato livello C3 a far data del 01.10.2023 ovvero altra data che risulterà in corso di causa, per le causali di cui al ricorso e per l'effetto condannare la società al pagamento in suo favore dell'importo di euro 2.109,70 a titolo di differenze di retribuzione per le mansioni qualitativamente e quantitativamente superiori svolte riconducibili al livello C3 CCNL Metalmeccanici, a far data del 01.04.2023 sino alla data del recesso, ovvero ad altra somma maggiore e/o minore che risulterà in Corso di causa ovvero che l'On.Le giudicante riterrà di giustizia.
Condannare i resistenti in solido tra loro o chi per essi alla ricostruzione contributiva ed assistenziale del ricorrente
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
Principiando dalla impugnativa del licenziamento del 19.04.2024, la difesa del ricorrente nell'atto introduttivo ha sostenuto innanzitutto la ritorsività del licenziamento, in quanto irrogato a seguito della legittima rivendicazione da parte sua nei confronti della datrice di lavoro del diritto al superiore inquadramento, rivendicazione fatta in data 22.02.2024 nel corso di un suo colloquio con il capo del personale dello stabilimento di Monterusciello dott. , ed alla contestuale denunzia in tale occasione Parte_2 anche della insalubrità dell'ambiente in cui lavorava, esposto attraverso il sistema di aereazione alle contaminazioni della sala di verniciatura.
All'uopo in punto di fatto ha dedotto:
- di essersi iscritto, già pendente il rapporto di lavoro con la convenuta, al corso triennale di Ingegneria
Gestionale presso l'l'università telematica “Universitas Mercatorum”, ottenendo - a seguito di sua istanza del
6.11.2021 - autorizzazione alla fruizione delle 150 ore nel triennio a titolo di permessi di studio retribuiti previste dal Ccnl applicato tra le parti;
- che in prossimità del termine del proprio percorso di laurea, egli aveva inserito nella piattaforma aziendale istanza per la fruizione di permessi studio per i giorni 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 di marzo 2024 , utili per la preparazione della tesi e che la convenuta in accoglimento della istanza, rilasciava tramite portale la relativa autorizzazione;
- che tuttavia, a fine marzo 2024, egli aveva ricevuto anomale pressioni da parte di Controparte_2 referente del capo del personale dott. , affinché producesse nel più breve tempo possibile una giustifica Pt_2 che attestasse di aver usufruito dei permessi studio;
- che pertanto egli aveva iniziato a temere per la propria posizione lavorativa e ciò in quanto aveva notato, dopo il colloquio del 22.02.2024, un atteggiamento ostile del capo del personale;
- di avere perciò trasmesso all'azienda in data 04.04.2024, uno scritto con il quale dichiarava di avere usufruito dei permessi studi nelle giornate 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21/03/2024, per preparare la tesi erroneamente affermando di essere stato fisicamente nella sede di Castello di ST, nonostante egli, nelle predette giornate, pur frequentando i corsi universitari e preparando la tesi di laurea dalle ore 7.30 alle
16.00, attraverso il collegamento telematico, non era stato materialmente in Italia;
- di avere ricevuto lettera di contestazione disciplinare del 09.04.2024; di avere presentato le sue giustificazioni sia per iscritto, in data 11.04.2024, che in sede di audizione personale in sede aziendale, in data 16.06.2024; che la convenuta, ritenute le difese presentate non idonee a giustificare la condotta contestata, in data 19.04.2024 aveva irrogato il licenziamento per giusta causa .
In via evidentemente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accertamento in sede giudiziale della ritorsione, parte ricorrente ha sostenuto la nullità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e dunque di qualsivoglia abuso e/o condotta in violazione di legge e/o di contratto, avendo egli, sebbene in
Thailandia, effettivamente impiegato i giorni di permesso di cui sopra nello studio per la preparazione alla tesi, collegato da remoto al portale della Università. Ha poi sostenuto la nullità e/o inefficacia del licenziamento atteso che la società aveva contestato al lavoratore una condotta legittima, integrata dall' aver fruito del beneficio dei permessi di studio al fine di seguire, da remoto, le lezioni di una università telematica;
condotta che non era sovrapponibile ad alcuna delle ipotesi per le quali il contratto collettivo prevedeva la irrogazione della sanzione del licenziamento .
Passando poi alla domanda, avanzata in via autonoma ex art. 2103 cod. civ., per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel profilo di impiegato Liv. C3, superiore rispetto a quello C2 assegnatogli, precisava che lo stesso competeva a far data dal 01.10.2023, epoca in cui si compiva l'ininterrotto svolgimento per oltre 6 mesi da parte sua delle mansioni superiori in sostituzione del Dott. . In punto Per_1 di fatto deduceva :
- che la società lo aveva inquadrato nel profilo di operaio livello 3, poi C2, con mansioni di addetto all'area montaggi, per le quali avrebbe dovuto svolgere attività di applicazione di primer e colle ed attività di assemblaggio meccanico ed elettrico;
- che, essendosi da subito distinto, veniva assegnato per le sue capacità a mansioni qualitativamente e quantitativamente superiori al profilo di inquadramento, così come era stato allorquando, a far data del mese di agosto del 2021, veniva assegnato alla lavorazione della fibra ottica (TDS – ESB – CAVO Giunto
Rotante) presso i cantieri di Livorno, La Spezia e Taranto;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva, altresì, acquisito conoscenze per operare al SAP, certificando l'accettazione dei pezzi che provenivano dai fornitori, all'uopo utilizzando le credenziali di accesso della collega , livello B1 ex livello 5s e sottoscrivendo i moduli di accettazione con il proprio Parte_3 codice e quello della Carandente;
in particolare che egli verificava tutte le caratteristiche dei pezzi Par predetti inserendo di volta in volta le stesse all'interno del programma e la loro conformità rispetto al piano di collaudo aziendale;
- che a far data del mese di aprile 2023, attesa la necessità di sostituire il dott. , livello Persona_2
B2, ex 6 Livello, a seguito del CODIV 19 rientrante nella categoria dei lavoratori fragili ed autorizzato allo svolgimento del lavoro a distanza, la società lo aveva impegnato nelle mansioni di impiegato, presso il reparto “Collaudo Incoming”, per l' attività di controllo dei materiali, che doveva essere svolta necessariamente in presenza;
di avere disbrigato tali compiti almeno sino agli inizi dell'aprile 2024 in cui lo rientrava in azienda. Per_1
Richiamato il testo della alinea contrattuale C2, parte ricorrente ha dedotto di avere diritto all'inquadramento nel profilo impiegato Livello C3, pure testualmente trascritto, tenuto conto delle mansioni quantitativamente e qualitativamente superiori al profilo di inquadramento effettivamente svolte.
Si è costituita in giudizio la società convenuta asserendo la infondatezza del ricorso sotto ogni profilo, e chiedendo il rigetto della domanda complessivamente proposta.
La causa, ritenuta dal giudice di natura documentale, è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note conclusionali;
all'esito, alla udienza del 16.01.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda del ricorrente è complessivamente infondata.
Principiando dalla impugnativa di licenziamento proposta dal ricorrente, la stessa non è fondata e va respinta per i motivi di cui appresso .
Il ricorrente ha proposto domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento perché determinato da motivo illecito e ritorsivo ai sensi dell'art 1345 cc, ed inoltre per infondatezza degli addebiti in quanto gli stessi non costituivano una condotta antigiuridica . L'accertamento in sede giudiziale della ritorsività del licenziamento non si presenta tuttavia quale tema separato da quello della verifica della esistenza o meno della giusta causa ovvero del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, essendo tale inesistenza un presupposto indefettibile per la pronunzia di nullità richiesta in via principale.
Nella ipotesi infatti di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente;
è necessario dunque che la causa addotta dal datore di lavoro risulti non provata in giudizio.
Sul punto, nuovamente di recente - in continuità con precedenti arresti - è intervenuta la Cassazione civile, sez. Lavoro, con la sentenza 04/04/2019 n° 9468, stabilendo che in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, co. 1, St.Lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento ( vale la pena di rimarcare che nella predetta pronunzia, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali) .
In applicazione di tale consolidato orientamento anche nell' odierno giudizio, al fine di poter accedere all' accertamento della natura ritorsiva del licenziamento. deve preliminarmente verificarsi se sussista o meno la giusta causa di licenziamento dedotta.
Deve affermarsi che risulta dagli atti la effettiva commissione da parte del ricorrente del fatto contestato, antigiuridico in quanto contrario a dovere di correttezza e lealtà tra le parti contrattuali, ed atto a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Al di là di una lettura alquanto maliziosa che la difesa della parte ricorrente ha dato in ricorso della lettera di contestazione disciplinare, a parere dello scrivente giudice è necessario muovere dalla considerazione che la società ha contestato al ricorrente non solo il fatto che nei giorni di marzo sopra indicati (8, 11, CP_1
12, 13, 14, 15, 18 e 21 marzo), in cui si era assentato dal lavoro usufruendo dei permessi retribuiti per motivi di studio, egli fosse in Thailandia in vacanza, ma anche, testualmente, in via complessiva il fatto che, nonostante quanto sopra, il 4 aprile seguente egli aveva presentato alla Società, quale giustificativo dei sopraindicati permessi , una autodichiarazione in cui ha attestato di essere stato nelle predette giornate di marzo nella sede del Centro Studi di Castello di ST , dalle ore 7:30 alle ore 16 .
Orbene la fattispecie complessiva contestata, integrata da un lato dall'essere stato il in vacanza in Pt_1
Thailandia nei giorni per i quali aveva fatto domanda di permesso per motivo di studio, e dall'altro dall'avere negato tale circostanza alla datrice di lavoro che ne chiedeva, a consuntivo, contezza falsamente dichiarando
- a fronte di precisa interrogazione sul punto da parte del datore di lavoro - di essere stato in tali giornate a
Castello di ST, risulta dagli atti di causa e non può essere revocata in dubbio nella sua effettiva verificazione.
La realizzazione della complessiva condotta risulta dagli atti;
la medesima parte ricorrente, infatti, deduce in ricorso di avere reso, sebbene cìò non fosse vero, alla datrice di lavoro in data 4 aprile la dichiarazione di essere stata nei giorni di marzo 2024 per i quali aveva fatto domanda di permesso per motivo di studio in
Italia a Castello di ST, fisicamente presente nel centro studi “Il Sapere” ( dichiarazione inserita quale doc. n. 20 nella produzione di parte ricorrente e come doc. n. 10 della produzione di parte convenuta ).
Né parte ricorrente ha mai contestato la riferibilità a sè delle foto estratte dal profilo Instagram prodotte in giudizio, di cui ha invece solo cercato, in vario modo e non senza incorrere in evidenti contraddizioni, di mitigare l'impatto accusatorio.
Invero non può il giudice esimersi dal rilevare che le giustificazioni presentate dal nel procedimento Pt_1 disciplinare secondo cui le foto da lui postate nelle date incriminate su Instagram si riferivano a un viaggio all'estero fatto in epoca precedente, non sono idonee ad escludere la commissione del fatto contestato;
ciò in quanto non corredate da alcuna documentazione a corroboro e risolventesi, dunque, in una pura allegazione. Il ricorrente non ha infatti comprovato in alcun modo in atti la asserita antecedenza del viaggio in Thailandia rispetto al marzo del 2024 ( non producendo infatti ad esempio prenotazioni di biglietti di viaggio, timbri su passaporto o altro); in tale cornice difensiva, appare pienamente condivisibile la affermazione della convenuta di cui alla lettera di licenziamento circa la inidoneità delle argomentazioni difensive addotte a giustificare le condotte contestate, e la valutazione ivi fatta da circa il fatto che le stesse dovevano ritenersi sostanzialmente confermate nella loro realizzazione ( valutazione sostenuta dalla presunzione che secondo l'id quod plerumque accidit le storie e le foto che si pubblicano su Instagram si riferiscono ai giorni in cui esse sono caricate ).
D'altro canto anche nella odierna sede giudiziaria la parte ricorrente non ha comprovato la tesi difensiva sostenuta in sede disciplinare della antecedenza delle foto incriminate rispetto alla data in cui erano state postate sul social, ma la ha abbandonata, sostenendo invece una nuova linea difensiva per la quale egli, nelle date di marzo in cui ha fruito dei permessi di studio, era sì in Thailandia, ma collegato da remoto con la sua università telematica.
Orbene, a parere del giudice , la nuova linea difensiva seguita in sede giudiziaria dalla parte ricorrente, di cui appena sopra, da un lato non appare grandemente incidere sul cuore, sull'in sé dell' illecito disciplinare contestato dalla convenuta, integrato- come sopra richiamato - dall'avere falsamente dichiarato di essere stato a Castello di ST in Italia nei giorni di permesso studi, mentre invece era in Thailandia;
nonostante le nuove giustificazioni rese in sede giudiziaria, l'in sé dell'illecito pare invero sussistere residuando la falsa dicjharazione resa circa il fatto di essere stato in Italia, laddove era invero in Thailandia. Residua ad ogni buon conto la assoluta inverosimiglianza del fatto che ci si rechi in un altro continente, presumibilmente con spese ingenti, per poi studiare ogni giorno per tante ore, oltre che la assai dubbia compatibilità di una così prolungata attività di studio in collegamento da remoto con la effettuazione delle attività ludico-turistiche immortalate sui social dal ricorrente.
La dimostrazione in giudizio della commissione da parte del ricorrente del fatto illecito contestato, nei termini fin qui argomentati, esclude, dunque, di per sé, la natura ritorsiva del licenziamento, sostenuta in via principale dalla difesa di parte ricorrente. Ciò, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento - di cui sopra più diffusamente - per cui il lavoratore licenziato che tale natura ritorsiva deduce, deve dimostrare in giudizio, oltre che la ricorrenza dell'intento ritorsivo, la insussistenza della condotta illecita imputatagli, presupposto logico indefettibile perché l'intento di rappresaglia e ritorsione possa integrare l'unica ragione del provvedimento espulsivo. Quanto appena indicato esclude la necessità di verificare la ricorrenza in concreto nella fattispecie in esame dell'intento ritorsivo dedotto in giudizio.
Il fatto addebitato, sostanzialmente costituito dall'abuso dell'istituto dei permessi premio seguito dalle false dichiarazioni al datore di lavoro, di cui è risultato in giudizio la commissione, integra fatto idoneo di per sé a sorreggere la lesione del vincolo fiduciario tra le parti, contrastando con gli ordinari doveri di lealtà e correttezza esistenti tra le parti;
illecito che non necessita di specifica previsione e tipizzazione nella fonte contrattuale collettiva costituendo una trasgressione degli ordinari doveri delle parti contrattuali immediatamente percepibile secondo il comune sentire .
Quanto fin qui argomentato consente di disattendere anche le doglianze di nullità e illegittimità del licenziamento sollevate in ricorso, ove la difesa del ha lamentato la nullità del licenziamento per Pt_1 insussistenza del fatto contestato e dunque di qualsivoglia abuso e/o condotta in violazione di legge e/o di contratto, avendo egli, sebbene in Thailandia, effettivamente impiegato i giorni di permesso di cui sopra nello studio per la preparazione alla tesi , collegato da remoto al portale della Università. Tale doglianza è destituita di fondamento in quanto frutto di una artificiosa lettura della lettera di avvio del procedimento disciplinare, ove non si contesta tout court - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso e come già sopra indicato – il fatto di avere, nei giorni di permesso, studiato dalla Thailandia in collegamento da remoto, ma la fattispecie sensibilmente differente di essere stato in Thailandia nei giorni richiesti quali permessi per motivo di studio, falsamente dichiarando al datore di lavoro, in via successiva e dopo espressa interrogazione sul punto, di essere stato in tali date in Italia.
Del pari, per lo stesso ordine di considerazioni, appare destituita di fondamento e da disattendere anche l'altra doglianza, pure contenuta in ricorso, afferente la nullità e/o inefficacia del licenziamento per avere la società contestato al lavoratore una condotta legittima, integrata dall' aver fruito del beneficio dei permessi di studio al fine di seguire, da remoto, le lezioni di una università telematica: anche in questo caso la difesa di parte ricorrente procede ad una artificiosa lettura della lettera di contestazione disciplinare agli atti, non essendo mai sorta questione tra le parti circa il fatto che il permesso di studio fosse stato chiesto per seguire le lezioni di una università telematica, e non per attività di studio da compiersi in presenza.
Passando alla disamina della domanda volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento C3 in considerazione delle mansioni effettivamente svolte, la stessa va rigettata già sulla base della considerazione che, in ricorso, la difesa del – che pure ha testualmente riportato nell'atto introduttivo il contenuto Pt_1 delle declaratorie dei livelli C3 e C2 del CCNL di cui sopra ed adeguatamente descritto le mansioni disbrigate in concreto - ha omesso di individuare i profili distintivi per i quali il livello contrattuale C3, reclamato, era da considerarsi maggiormente adeguato alle mansioni svolte rispetto a quello C2, attribuito dalla parte datoriale. Su tale passaggio argomentativo - indefettibile, nei termini di cui immediatamente appresso - la difesa del si è limitata ad indicare in ricorso, apoditticamente, che il ricorrente ha diritto Pt_1 all'inquadramento nel profilo impiegato Livello C3 tenuto conto delle mansioni qualitativamente e quantitativamente superiori al profilo di inquadramento effettivamente svolte. Orbene, a parere del giudice, il capo di domanda ex art.2103 c.civ. in esame - pur se valido ai sensi dell'art. 414 c.p.c. consentendo la comprensione di petitum e causa petendi - va respinto in limine, per l'inammissibilità di qualsiasi mezzo di prova, a cagione della genericità delle circostanze storiche su cui la prova stessa dovrebbe vertere.
Com'è ben noto la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all' art. 2103 c. civ. presuppone, oltre la individuazione della disciplina collettiva applicabile al rapporto e l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche la verifica della riconducibilità di queste alla qualifica rivendicata dal lavoratore.
Orbene, nel caso di specie, il ricorso appare del tutto lacunoso laddove manca di illustrare in quale maniera le mansioni effettivamente svolte presentino i profili propri del livello superiore;
così specularmente essendo difettata ogni allegazione circa i motivi per i quali il livello di inquadramento ricevuto doveva ritenersi non congruo. Le carenze espositive così individuate appaiono del tutto pregnanti in relazione ad un giudizio, qual
è quello odierno, ove al giudice ai fini della decisione è richiesto di valutare il corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte in relazione a precise declaratorie contrattuali, necessariamente dovendo procedere allo scopo ad un ragionamento interpretativo sillogistico cd. trifasico consistente nel confronto tra mansioni di fatto svolte e qualifica superiore invocata, e livello già posseduto, non essendo revocabile in dubbio che la individuazione dei profili distintivi per i quali il livello contrattuale C3 , reclamato, sia maggiormente adeguato alle mansioni svolte rispetto a quello inferiore, già riconosciuto, costituisca un onere allegatorio gravante per intero sulla parte ricorrente, senza possibilità di rimessione di tale individuazione alla esplorazione libera del giudice .
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite, spese liquidate in euro 2.870,00 oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge, se dovuti .
Si comunichi .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16 gennaio 2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )