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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15714/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. IADAROLA STEFANO, con elezione di domicilio presso il difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 21/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. IADAROLA STEFANO, con elezione di domicilio presso il difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (14.11.2007), riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori, e che con provvedimento del 16.12.2016 il Tribunale di Roma aveva regolamentato le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del
1 minore recependo le condizioni proposte dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare quanto previamente stabilito.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che seguito integralmente si riportano: “1) il minore sarà affidato congiuntamente al padre e alla madre;
2) il collocamento del minore verrà fissato presso il padre ed indicando i tempi di permanenza presso madre;
3) i diritti di visita saranno regolati avuto riguardo alle esigenze lavorative della Sig.ra
in particolare, la madre vedrà e terrà con sé il figlio dal venerdì al Parte_1
lunedì (nello specifico dal venerdì sera al lunedì mattina); 4) il padre si alternerà annualmente con la madre nelle festività natalizie dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
si alternerà annualmente con la madre nelle festività scolastiche pasquali per tre giorni consecutivi comprendenti un anno la domenica di Pasqua e l'altro il lunedì dell'Angelo; 5) entrambi i genitori potranno trascorrere
10 giorni delle proprie vacanze estive con il figlio, in periodo non coincidente con quello di ferie che dovesse essere individuato dall'altro coniuge;
6) durante le vacanze con la madre, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno un giorno a scelta durante ciascun fine settimana e parimenti potrà fare la madre quando i figli saranno in vacanza con il padre, se la permanenza rimarrà nei pressi delle rispettive residenze;
7) sia il padre che la madre potranno trascorrere con i figli una settimana a scelta durante la stagione invernale;
8) la Sig.ra verserà Parte_1
al Sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Parte_2
150,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
9) entrambi i genitori provvederanno al 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di
Roma in data 17/12/2014”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di collocamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
15714/2024:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato dalle parti nel Persona_2
ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15714/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. IADAROLA STEFANO, con elezione di domicilio presso il difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 21/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. IADAROLA STEFANO, con elezione di domicilio presso il difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (14.11.2007), riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori, e che con provvedimento del 16.12.2016 il Tribunale di Roma aveva regolamentato le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del
1 minore recependo le condizioni proposte dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare quanto previamente stabilito.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che seguito integralmente si riportano: “1) il minore sarà affidato congiuntamente al padre e alla madre;
2) il collocamento del minore verrà fissato presso il padre ed indicando i tempi di permanenza presso madre;
3) i diritti di visita saranno regolati avuto riguardo alle esigenze lavorative della Sig.ra
in particolare, la madre vedrà e terrà con sé il figlio dal venerdì al Parte_1
lunedì (nello specifico dal venerdì sera al lunedì mattina); 4) il padre si alternerà annualmente con la madre nelle festività natalizie dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
si alternerà annualmente con la madre nelle festività scolastiche pasquali per tre giorni consecutivi comprendenti un anno la domenica di Pasqua e l'altro il lunedì dell'Angelo; 5) entrambi i genitori potranno trascorrere
10 giorni delle proprie vacanze estive con il figlio, in periodo non coincidente con quello di ferie che dovesse essere individuato dall'altro coniuge;
6) durante le vacanze con la madre, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno un giorno a scelta durante ciascun fine settimana e parimenti potrà fare la madre quando i figli saranno in vacanza con il padre, se la permanenza rimarrà nei pressi delle rispettive residenze;
7) sia il padre che la madre potranno trascorrere con i figli una settimana a scelta durante la stagione invernale;
8) la Sig.ra verserà Parte_1
al Sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Parte_2
150,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
9) entrambi i genitori provvederanno al 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di
Roma in data 17/12/2014”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di collocamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
15714/2024:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del minore in conformità a quanto indicato dalle parti nel Persona_2
ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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