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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10189/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento di RG 10189/2023 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Motta
ricorrenti e
Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato
resistente
Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A.12/2022/Imm.BS del 16.7.2022, emesso dal Questore della Provincia di Padova e notificato in data 03.05.2023, di revoca della carta di soggiorno UE n. rilasciata il 31.3.2018 (e scaduta il 19.1.2023) Numero_1
Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 8 d.lgs. 30/2007 presentato dal ricorrente;
esaminata la documentazione;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_2
OSSERVA FATTO E DIRITTO Con ricorso del 17.07.2023 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Padova di cui all'oggetto, con cui gli è stata revocata la Carta di soggiorno UE rilasciatagli in quanto coniuge di cittadina italiana, ritenuto che, sulla scorta di precedenti penali a carico del medesimo, il sig. evidenziasse specifici Parte_1
e concreti segnali di pericolosità sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo denuncia una serie di violazioni di legge, tutte ricollegabili ad un'errata valutazione della pericolosità sociale dello stesso da parte del Questore, che non avrebbe considerato la risalenza nel tempo di un'unica condotta delittuosa commessa nel 2018 e, pertanto, la non attualità della pericolosità sociale. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debba essere valorizzata l'integrazione lavorativa del ricorrente e la durevole permanenza sul territorio, laddove il provvedimento del Questore di Padova si sarebbe, invece, limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della sola condanna penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto considerare anche l'integrazione lavorativa del ricorrente nel territorio italiano, in considerazione anche del fatto che lo stesso aveva già fissato un appuntamento presso la Questura di Padova al fine della valutazione dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi, istanza inviata dal ricorrente in data 17.12.2022, quindi antecedentemente alla notifica della revoca avvenuta in data 03.05.2023. Il si è costituito con memoria del 19.10.2023, riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento impugnato, rilevando, nel merito, che la revoca della carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario si è fondata su due motivi:
1. la qualificazione dello straniero come una minaccia concreta e attuale ai diritti della persona, per essere stato egli condannato in data 5.10.2020 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Venezia, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per aver concorso in qualità di “staffetta” e facendo da “palo” ai due complici nel delitto di rapina aggravata;
2. lo scioglimento, con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rubano in data 12.9.2019 (annotato il 17.10.2019), del matrimonio contratto in Tunisia con la cittadina italiana sig.ra l'1.8.2017, evidenziando Parte_2 pertanto l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 12 co. 2 D.lgs. 30/2007, che richiede il vincolo coniugale della durata di almeno dei tre anni. A fronte di tutto ciò, il ricorrente, per contro, chiedeva, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento del provvedimento di revoca. All'udienza fissata per la discussione sulla sospensiva del 02.11.2023 il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento della stessa. Il Giudice, con ordinanza di pari data, considerata essenziale la verifica dell'esito dell'appuntamento già fissato in data 16.11.2023 presso la Questura di Padova al fine della valutazione dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi, sospendeva il provvedimento questorile e fissava l'udienza del 21.02.2024 per la trattazione della causa nel merito. A detta udienza, nessuno e compariva e dopo una serie di rinvii su istanza di parte e di mancate comparizioni in udienza, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il 30.06.2025, ove il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. Nessuno presenziava per il . CP_1
*****
Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Passando all'esame del caso di specie, la normativa applicabile è quella del d.lgs n. 30/2007 e più precisamente l'art. 12 comma 2 lett. a) che stabilisce come lo scioglimento del matrimonio non incide sul diritto di soggiorno se il vincolo coniugale è dunque durato almeno tre anni. Sul punto si evidenzia che la difesa del ricorrente ha genericamente contestato il secondo e non meno decisivo motivo che ha fondato la revoca del titolo di soggiorno. Pertanto, sul punto, il giudicante fa proprie le motivazioni della e del CP_3 [...]
: ai sensi dell'art. 12 co. 2 D.lgs. 30/2007, la durata inferiore a tre anni del CP_1 matrimonio contratto col cittadino dell'Unione comporta la perdita del diritto di soggiorno del familiare extracomunitario, in caso di scioglimento del matrimonio. Pertanto, al di là della valutazione del comportamento penalmente rilevante -risultando in effetti essere stato commesso dal ricorrente un unico reato, seppur molto grave, circostanza che potrà eventualmente essere valorizzato in altra sede -il ricorso non merita accoglimento sotto il profilo sopra evidenziato, con riferimento ai presupposti richiesti dall'art. 12 comma 2 d.lgs 30/2007 in caso di scioglimento del matrimonio chè, nel caso di specie, è durato meno di tre anni. Quanto alla ulteriore richiesta ex art. 30, comma 5, TU, formulata in via subordinata dal ricorrente nella memoria autorizzata, di ordine alla Questura di rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione, va evidenziato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto detta domanda rientra nella tipologia di controversie riservate alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo al cittadino straniero sussiste solo una posizione di interesse legittimo, da cui la competenza del giudice amministrativo. Il ricorrente, qualora ne ravvisi i presupposti, potrà eventualmente presentare/ripresentare la relativa domanda alla Questura di Padova che potrà valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Pertanto, deve respingersi la domanda di annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno UE. Quanto alle spese del giudizio, la natura della controversia e la particolarità dell'argomento trattato inducono a ritenere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Venezia, 08.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento di RG 10189/2023 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Motta
ricorrenti e
Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato
resistente
Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A.12/2022/Imm.BS del 16.7.2022, emesso dal Questore della Provincia di Padova e notificato in data 03.05.2023, di revoca della carta di soggiorno UE n. rilasciata il 31.3.2018 (e scaduta il 19.1.2023) Numero_1
Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 8 d.lgs. 30/2007 presentato dal ricorrente;
esaminata la documentazione;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_2
OSSERVA FATTO E DIRITTO Con ricorso del 17.07.2023 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Padova di cui all'oggetto, con cui gli è stata revocata la Carta di soggiorno UE rilasciatagli in quanto coniuge di cittadina italiana, ritenuto che, sulla scorta di precedenti penali a carico del medesimo, il sig. evidenziasse specifici Parte_1
e concreti segnali di pericolosità sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo denuncia una serie di violazioni di legge, tutte ricollegabili ad un'errata valutazione della pericolosità sociale dello stesso da parte del Questore, che non avrebbe considerato la risalenza nel tempo di un'unica condotta delittuosa commessa nel 2018 e, pertanto, la non attualità della pericolosità sociale. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debba essere valorizzata l'integrazione lavorativa del ricorrente e la durevole permanenza sul territorio, laddove il provvedimento del Questore di Padova si sarebbe, invece, limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della sola condanna penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto considerare anche l'integrazione lavorativa del ricorrente nel territorio italiano, in considerazione anche del fatto che lo stesso aveva già fissato un appuntamento presso la Questura di Padova al fine della valutazione dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi, istanza inviata dal ricorrente in data 17.12.2022, quindi antecedentemente alla notifica della revoca avvenuta in data 03.05.2023. Il si è costituito con memoria del 19.10.2023, riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento impugnato, rilevando, nel merito, che la revoca della carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario si è fondata su due motivi:
1. la qualificazione dello straniero come una minaccia concreta e attuale ai diritti della persona, per essere stato egli condannato in data 5.10.2020 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Venezia, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per aver concorso in qualità di “staffetta” e facendo da “palo” ai due complici nel delitto di rapina aggravata;
2. lo scioglimento, con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rubano in data 12.9.2019 (annotato il 17.10.2019), del matrimonio contratto in Tunisia con la cittadina italiana sig.ra l'1.8.2017, evidenziando Parte_2 pertanto l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 12 co. 2 D.lgs. 30/2007, che richiede il vincolo coniugale della durata di almeno dei tre anni. A fronte di tutto ciò, il ricorrente, per contro, chiedeva, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento del provvedimento di revoca. All'udienza fissata per la discussione sulla sospensiva del 02.11.2023 il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento della stessa. Il Giudice, con ordinanza di pari data, considerata essenziale la verifica dell'esito dell'appuntamento già fissato in data 16.11.2023 presso la Questura di Padova al fine della valutazione dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi, sospendeva il provvedimento questorile e fissava l'udienza del 21.02.2024 per la trattazione della causa nel merito. A detta udienza, nessuno e compariva e dopo una serie di rinvii su istanza di parte e di mancate comparizioni in udienza, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il 30.06.2025, ove il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. Nessuno presenziava per il . CP_1
*****
Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Passando all'esame del caso di specie, la normativa applicabile è quella del d.lgs n. 30/2007 e più precisamente l'art. 12 comma 2 lett. a) che stabilisce come lo scioglimento del matrimonio non incide sul diritto di soggiorno se il vincolo coniugale è dunque durato almeno tre anni. Sul punto si evidenzia che la difesa del ricorrente ha genericamente contestato il secondo e non meno decisivo motivo che ha fondato la revoca del titolo di soggiorno. Pertanto, sul punto, il giudicante fa proprie le motivazioni della e del CP_3 [...]
: ai sensi dell'art. 12 co. 2 D.lgs. 30/2007, la durata inferiore a tre anni del CP_1 matrimonio contratto col cittadino dell'Unione comporta la perdita del diritto di soggiorno del familiare extracomunitario, in caso di scioglimento del matrimonio. Pertanto, al di là della valutazione del comportamento penalmente rilevante -risultando in effetti essere stato commesso dal ricorrente un unico reato, seppur molto grave, circostanza che potrà eventualmente essere valorizzato in altra sede -il ricorso non merita accoglimento sotto il profilo sopra evidenziato, con riferimento ai presupposti richiesti dall'art. 12 comma 2 d.lgs 30/2007 in caso di scioglimento del matrimonio chè, nel caso di specie, è durato meno di tre anni. Quanto alla ulteriore richiesta ex art. 30, comma 5, TU, formulata in via subordinata dal ricorrente nella memoria autorizzata, di ordine alla Questura di rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione, va evidenziato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto detta domanda rientra nella tipologia di controversie riservate alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo al cittadino straniero sussiste solo una posizione di interesse legittimo, da cui la competenza del giudice amministrativo. Il ricorrente, qualora ne ravvisi i presupposti, potrà eventualmente presentare/ripresentare la relativa domanda alla Questura di Padova che potrà valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Pertanto, deve respingersi la domanda di annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno UE. Quanto alle spese del giudizio, la natura della controversia e la particolarità dell'argomento trattato inducono a ritenere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Venezia, 08.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giuseppina Zito