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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7087/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Valentina Bagnoli che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avv. Luigi Fusco che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: conclude come da ricorso, salvo quantificare il contributo per i figli in € 250,00 ciascuno, oltre il pagamento integrale della rata di mutuo cointestata come già all'attualità. Riserva il deposto di nota spese;
per il resistente: conclude come da comparsa costitutiva;
in subordine chiede la conferma e l'intensificazione degli incontri protetti, alla luce della relazione in atti. Insiste anche in tutte le prove già capitolate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.6.2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a ZE (Albania) il 16.7.2007 con , dal quale erano nati i figli Parte_2
e , rispettivamente il 21.6.2017 ed il 7.8.2021- Ha rappresentato che il Per_1 Per_2
rapporto, già prima del matrimonio, era stato da sempre contrassegnato dagli agiti violenti e maltrattanti del marito nei confronti della moglie a causa della mentalità misogina, maschilista e patriarcale del le cui aggressioni fisiche e verbali erano continuate Pt_2
sia durante le due gravidanze che successivamente alla nascita dei figli, spesso obbligati ad assistere ai maltrattamenti, quali percosse con utensili da cucina, calci, pugni e spintoni. Da ultimo, il 10.3.2024, dopo l'ennesima aggressione, la ricorrente si era recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Maria alla Gruccia a Montevarchi (FI) dove, all'esito degli accertamenti effettuati, era stato attivato il codice rosa, la aveva presentato denuncia Pt_1
querela nei confronti del marito ed era stata collocata in una struttura protetta insieme ai suoi figli. Il 2.5.2024, in esito al procedimento ex artt. 342-bis c.c. e 473-bis.69 e ss c.p.c., il Tribunale di Firenze aveva disposto la misura dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e dai figli per la durata di 6 mesi (ivi compresi i luoghi di lavoro e l'istituto scolastico frequentato dai minori), con mandato al Servizio Sociale di Figline e Incisa e all' territorialmente competente per la presa in carico dell'intero nucleo, per un CP_1
sostegno psicologico ai minori e, per l'attivazione, previa valutazione da parte dell' della idoneità del padre e della rispondenza all'interesse dei minori, di CP_1 incontri protetti, nonché l'invito al resistente ad intraprendere immediatamente un percorso Parte al , al quale veniva conferito mandato in tal senso. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa familiare, la conferma dei mandati già conferiti al Servizio Sociale e , e la previsione di un CP_1
pagina 2 di 7 contributo paterno al mantenimento della prole nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili per ciascuno, oltre l'intero assegno unico.
Con comparsa costitutiva ha contestato tutti gli addebiti mossi da Parte_2
controparte, pur senza negare i frequenti litigi tra i coniugi. Ha, dunque, chiesto la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, la disciplina di una libera frequentazione paterna e la corresponsione della minor somma di € 300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento della prole, oltre la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie.
Previo ascolto della parti, con ordinanza riservata all'udienza del 5.11.24, il Giudice delegato ha disposto in via provvisoria ed urgente l'affido superesclusivo dei figli alla madre, cui ha assegnato la casa familiare, ha confermato il mandato ai Servizi Sociali di proseguire gli incontri protetti tra il padre ed i figli, disponendo l'inizio da parte del Pt_4
del percorso presso il CAM, cui lo stesso si era dichiarato disponibile, e ha posto a carico del padre la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei minori (€ 125,00 per ciascuno), tenuto conto dell'integrale versamento da parte del Pt_2
della rata di mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale in comproprietà, e l'onere del finanziamento auto già in essere da qualche anno;
ha attribuito l'intero assegno unico alla madre, ripartendo al 50 % le spese straordinarie mediche e scolastiche.
Infine, acquisita le relazioni da parte del Servizio Sociale e CAM, all'udienza del 5.2.2025 il Giudice ha invitato i difensori a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
Preliminarmente essendo le parti cittadini albanesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno entrambe dedotto l'intollerabilità del prosieguo della pagina 3 di 7 convivenza e la ricorrente accusa il coniuge di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quali il dovere di assistenza morale e materiale.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
Passando ai provvedimenti relativi alla prole, si osserva che la ricorrente aveva già narrato con dovizia di particolari gli ultimi episodi di violenza subiti dal marito a fine 2023 e a marzo 2024, e di come aveva trovato coraggio di sporgere denuncia quando si era recata al pronto soccorso il 10.3.24; il tutto come riportato nel decreto di concessione della misura protettiva emesso dal Tribunale il 2.5.24 (allegato al ricorso), decreto non impugnato. A seguito della denuncia è scaturito un procedimento penale a carico del resistente per il reato ex art. 572 comma 1 e 2, 582, 585 in relazione all'art. 577 c.p. nel quale la Procura ha già emesso avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cpp. (atto depositato in questo procedimento il 4.10.24).
Dal decreto emesso nell'ambito del procedimento per misure di protezione risulta altresì provato che le aggressioni verbali e fisiche si siano svolte in presenza di entrambi i figli minori - si riporta la motivazione sul punto del decreto ora citato: “rilevato in particolare la pregnanza del comportamento tenuto dai bambini nell'episodio sopra descritto, comportamento che evidenzia la percezione da parte dei minori del pericolo di un imminente evento che suscitava in loro paura, e a cui non avrebbero voluto assistere, tanto da indurre il piccino ad avvicinarsi verso il fratello maggiore e quest'ultimo a coprire gli occhi e le orecchie del fratellino affinché non vedesse e non sentisse più nulla;
la suddetta condotta evidenzia allo stesso tempo l'abitudine ad assistere ad eventi analoghi tanto da far scattare istintivamente, come per routine acquisita una sorta di “assetto di difesa” che verosimilmente non vi sarebbe stata se fossero stati colti di sorpresa da qualcosa che non avevano mai provato;
”. E una conferma di ciò si rinviene nella relazione depositata dal
Servizio Sociale il 3.2.25 nella quale il servizio dà conto delle informazioni acquisite dalla dott.ssa psicologa che segue il padre, la quale ha riferito che il “a Per_3 Pt_2
differenza dei primi incontri è riuscito ad ammettere l'agito di violenza in presenza dei minori anche se minimizza la gravità dell'accaduto”. Nella medesima relazione il Servizio evidenzia un episodio narrato dalla madre secondo il quale “il figlio maggiore, camminando per il paese, ha visto una lapide che commemorava una vittima di femminicidio e ha detto: "Mamma, se il babbo lo faceva a te, noi dove saremmo andati a finire?"”
pagina 4 di 7 Parte Ancora, nella relazione depositata dal il 13.12.2024 è riportato che pur Pt_2
ritenendo di essere una vittima, ha affermato di aver a volte reagito in maniera inappropriata, ma a suo dire non violenta, ed è arrivato ad ammettere un calcio ai danni della moglie, oltre ad offese e spinte. E tuttavia non ha ancora raggiunto la consapevolezza necessaria ad intraprendere un costruttivo percorso presso il CAM.
Per quanto sopra esposto, devono respingersi le istanze istruttorie reiterate dal resistente all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto superflue ai fini del decidere, essendo tese a dimostrare l'apparente armonia di coppia in occasione delle festività natalizie trascorse con la famiglia del resistente, essendo peraltro dedotto dalla ricorrente che le aggressioni fisiche non si sono verificate in presenza di terze persone (esclusi i figli).
In conseguenza, si ritiene di derogare all'ordinario regime di affido condiviso della prole, ritenendo allo stato inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale;
i minori Pt_2 dovranno quindi essere affidati in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche tutte le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, documenti validi per l'espatrio).
Dovranno, poi, mantenersi gli incontri in forma protetta, così come già in esecuzione, con possibilità di intensificarli e modificarli secondo le necessità dei minori, di concerto con l' che ha già preso in carico il nucleo. Peraltro, il servizio ha relazionato il buon CP_1
andamento degli incontri e di aver organizzato una volta al mese anche momenti separati del padre con ciascun figlio per rispondere meglio alle specifiche necessità relazionali dipendenti dalla loro diversa età; ed anche la madre ha riferito al servizio che i minori sono sempre stati sereni dopo gli incontri con il padre.
Infine, si auspica che con l'aiuto della psicologa, riesca ad acquisire piena Pt_2
consapevolezza degli agiti passati e intraprenda poi un percorso al CAM al fine di ricostruire con i figli e la madre un rapporto funzionale all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Di conseguenza va stabilita la vigilanza del giudice tutelare.
Passando ai provvedimenti economici si osserva che la ricorrente non ha costi di alloggio in quanto abita nella casa coniugale a lei assegnata, di cui è comproprietaria con il marito;
presta attività lavorativa quale collaboratrice domestica presso un privato con rapporto iniziato l'11.10.24 che le garantisce uno stipendio medio di circa € 920,00 mensili e attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa l'Orologio che le garantisce un reddito medio di € 340,00 mensili (come da buste paga agli atti per entrambe le attività). Al reddito da pagina 5 di 7 lavoro si aggiunge l'importo percepito per assegno unico, pari € 467,00 mensili;
sicché la sua disponibilità liquida risulta pari a circa 1.720,00 mensili.
Abita con lei ormai da mesi la sorella venuta dall'Albania che ha intenzione di formalizzare la residenza al fine di reperire un'attività lavorativa con regolare contratto.
Il resistente invece sostiene una spesa di € 300,00 per l'alloggio temporaneamente reperito presso la casa di accoglienza in San Giovanni Valdarno (documentato), Persona_4
lavora quale panettiere dipendente a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di circa € 2.020,00 (come da buste paga prodotte ad eccezione di quella di gennaio 2024) e sostiene per intero la rata di mutuo cointestata per € 554,00- Invece è pacifico che il finanziamento auto prima gravante sul resistente per € 257,00 è stato ormai estinto: non risulta l'addebito sul c/c cointestato ove era domiciliata la rata sin dal mese di dicembre
2024, mentre la difesa del resistente ha dedotto che l'ultima rata è prevista per febbraio
2025. Sicché la sua disponibilità mensile risulta pari ad € 1.165,00-
Alla luce di quanto sopra, considerato che il resistente provvede già al pagamento integrale del mutuo, anche per la quota di pertinenza della madre, garantendo l'alloggio ai figli, si ritiene di porre a suo carico la somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, importo che risulta congruo considerate le esigenze dei minori e il carico di cura gravante esclusivamente sulla madre.
Inoltre, le parti sosterranno in pari misura le spese straordinarie mediche e scolastiche, in continuità con quanto disposto in sede provvisoria.
Il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese del giudizio che si liquidano sulla base dei valori minimi, in considerazione dell'assenza di istruttoria, in complessivi € 4.515,36 di cui € 138,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi € 450,00 per spese generali ed € 927,36 per CAP e IVA-
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_2
(Albania) il 20.10.1979, e nata a [...] il [...]; Parte_1
dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre che provvederà anche a Per_1 Per_2
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli;
pagina 6 di 7 assegna la casa coniugale alla madre;
conferma il mandato al Servizio Sociale territorialmente competente per la prosecuzione degli incontri protetti tra i minori ed il padre;
conferma il mandato conferito all' per fornire sostegno psicologico ai minori, e CP_1
sostegno alla genitorialità alle parti;
invita ad intraprendere immediatamente ed in maniera collaborativa un Parte_2
percorso presso il CAM;
pone a carico di fermo restando il pagamento integrale della rata di mutuo gravante CP_2 sulla casa coniugale, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (pari ad € 175,00 ciascuno), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente a partire dal mese di febbraio 2026 in base agli indici ISTAT;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad € 4.515,36 Parte_2
come sopra liquidate.
Dispone che il servizio sociale e l depositino relazione semestrale al giudice CP_1
tutelare; dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per la vigilanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7087/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Valentina Bagnoli che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avv. Luigi Fusco che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: conclude come da ricorso, salvo quantificare il contributo per i figli in € 250,00 ciascuno, oltre il pagamento integrale della rata di mutuo cointestata come già all'attualità. Riserva il deposto di nota spese;
per il resistente: conclude come da comparsa costitutiva;
in subordine chiede la conferma e l'intensificazione degli incontri protetti, alla luce della relazione in atti. Insiste anche in tutte le prove già capitolate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.6.2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a ZE (Albania) il 16.7.2007 con , dal quale erano nati i figli Parte_2
e , rispettivamente il 21.6.2017 ed il 7.8.2021- Ha rappresentato che il Per_1 Per_2
rapporto, già prima del matrimonio, era stato da sempre contrassegnato dagli agiti violenti e maltrattanti del marito nei confronti della moglie a causa della mentalità misogina, maschilista e patriarcale del le cui aggressioni fisiche e verbali erano continuate Pt_2
sia durante le due gravidanze che successivamente alla nascita dei figli, spesso obbligati ad assistere ai maltrattamenti, quali percosse con utensili da cucina, calci, pugni e spintoni. Da ultimo, il 10.3.2024, dopo l'ennesima aggressione, la ricorrente si era recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Maria alla Gruccia a Montevarchi (FI) dove, all'esito degli accertamenti effettuati, era stato attivato il codice rosa, la aveva presentato denuncia Pt_1
querela nei confronti del marito ed era stata collocata in una struttura protetta insieme ai suoi figli. Il 2.5.2024, in esito al procedimento ex artt. 342-bis c.c. e 473-bis.69 e ss c.p.c., il Tribunale di Firenze aveva disposto la misura dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e dai figli per la durata di 6 mesi (ivi compresi i luoghi di lavoro e l'istituto scolastico frequentato dai minori), con mandato al Servizio Sociale di Figline e Incisa e all' territorialmente competente per la presa in carico dell'intero nucleo, per un CP_1
sostegno psicologico ai minori e, per l'attivazione, previa valutazione da parte dell' della idoneità del padre e della rispondenza all'interesse dei minori, di CP_1 incontri protetti, nonché l'invito al resistente ad intraprendere immediatamente un percorso Parte al , al quale veniva conferito mandato in tal senso. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa familiare, la conferma dei mandati già conferiti al Servizio Sociale e , e la previsione di un CP_1
pagina 2 di 7 contributo paterno al mantenimento della prole nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili per ciascuno, oltre l'intero assegno unico.
Con comparsa costitutiva ha contestato tutti gli addebiti mossi da Parte_2
controparte, pur senza negare i frequenti litigi tra i coniugi. Ha, dunque, chiesto la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, la disciplina di una libera frequentazione paterna e la corresponsione della minor somma di € 300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento della prole, oltre la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie.
Previo ascolto della parti, con ordinanza riservata all'udienza del 5.11.24, il Giudice delegato ha disposto in via provvisoria ed urgente l'affido superesclusivo dei figli alla madre, cui ha assegnato la casa familiare, ha confermato il mandato ai Servizi Sociali di proseguire gli incontri protetti tra il padre ed i figli, disponendo l'inizio da parte del Pt_4
del percorso presso il CAM, cui lo stesso si era dichiarato disponibile, e ha posto a carico del padre la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei minori (€ 125,00 per ciascuno), tenuto conto dell'integrale versamento da parte del Pt_2
della rata di mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale in comproprietà, e l'onere del finanziamento auto già in essere da qualche anno;
ha attribuito l'intero assegno unico alla madre, ripartendo al 50 % le spese straordinarie mediche e scolastiche.
Infine, acquisita le relazioni da parte del Servizio Sociale e CAM, all'udienza del 5.2.2025 il Giudice ha invitato i difensori a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
Preliminarmente essendo le parti cittadini albanesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno entrambe dedotto l'intollerabilità del prosieguo della pagina 3 di 7 convivenza e la ricorrente accusa il coniuge di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quali il dovere di assistenza morale e materiale.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
Passando ai provvedimenti relativi alla prole, si osserva che la ricorrente aveva già narrato con dovizia di particolari gli ultimi episodi di violenza subiti dal marito a fine 2023 e a marzo 2024, e di come aveva trovato coraggio di sporgere denuncia quando si era recata al pronto soccorso il 10.3.24; il tutto come riportato nel decreto di concessione della misura protettiva emesso dal Tribunale il 2.5.24 (allegato al ricorso), decreto non impugnato. A seguito della denuncia è scaturito un procedimento penale a carico del resistente per il reato ex art. 572 comma 1 e 2, 582, 585 in relazione all'art. 577 c.p. nel quale la Procura ha già emesso avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cpp. (atto depositato in questo procedimento il 4.10.24).
Dal decreto emesso nell'ambito del procedimento per misure di protezione risulta altresì provato che le aggressioni verbali e fisiche si siano svolte in presenza di entrambi i figli minori - si riporta la motivazione sul punto del decreto ora citato: “rilevato in particolare la pregnanza del comportamento tenuto dai bambini nell'episodio sopra descritto, comportamento che evidenzia la percezione da parte dei minori del pericolo di un imminente evento che suscitava in loro paura, e a cui non avrebbero voluto assistere, tanto da indurre il piccino ad avvicinarsi verso il fratello maggiore e quest'ultimo a coprire gli occhi e le orecchie del fratellino affinché non vedesse e non sentisse più nulla;
la suddetta condotta evidenzia allo stesso tempo l'abitudine ad assistere ad eventi analoghi tanto da far scattare istintivamente, come per routine acquisita una sorta di “assetto di difesa” che verosimilmente non vi sarebbe stata se fossero stati colti di sorpresa da qualcosa che non avevano mai provato;
”. E una conferma di ciò si rinviene nella relazione depositata dal
Servizio Sociale il 3.2.25 nella quale il servizio dà conto delle informazioni acquisite dalla dott.ssa psicologa che segue il padre, la quale ha riferito che il “a Per_3 Pt_2
differenza dei primi incontri è riuscito ad ammettere l'agito di violenza in presenza dei minori anche se minimizza la gravità dell'accaduto”. Nella medesima relazione il Servizio evidenzia un episodio narrato dalla madre secondo il quale “il figlio maggiore, camminando per il paese, ha visto una lapide che commemorava una vittima di femminicidio e ha detto: "Mamma, se il babbo lo faceva a te, noi dove saremmo andati a finire?"”
pagina 4 di 7 Parte Ancora, nella relazione depositata dal il 13.12.2024 è riportato che pur Pt_2
ritenendo di essere una vittima, ha affermato di aver a volte reagito in maniera inappropriata, ma a suo dire non violenta, ed è arrivato ad ammettere un calcio ai danni della moglie, oltre ad offese e spinte. E tuttavia non ha ancora raggiunto la consapevolezza necessaria ad intraprendere un costruttivo percorso presso il CAM.
Per quanto sopra esposto, devono respingersi le istanze istruttorie reiterate dal resistente all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto superflue ai fini del decidere, essendo tese a dimostrare l'apparente armonia di coppia in occasione delle festività natalizie trascorse con la famiglia del resistente, essendo peraltro dedotto dalla ricorrente che le aggressioni fisiche non si sono verificate in presenza di terze persone (esclusi i figli).
In conseguenza, si ritiene di derogare all'ordinario regime di affido condiviso della prole, ritenendo allo stato inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale;
i minori Pt_2 dovranno quindi essere affidati in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche tutte le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, documenti validi per l'espatrio).
Dovranno, poi, mantenersi gli incontri in forma protetta, così come già in esecuzione, con possibilità di intensificarli e modificarli secondo le necessità dei minori, di concerto con l' che ha già preso in carico il nucleo. Peraltro, il servizio ha relazionato il buon CP_1
andamento degli incontri e di aver organizzato una volta al mese anche momenti separati del padre con ciascun figlio per rispondere meglio alle specifiche necessità relazionali dipendenti dalla loro diversa età; ed anche la madre ha riferito al servizio che i minori sono sempre stati sereni dopo gli incontri con il padre.
Infine, si auspica che con l'aiuto della psicologa, riesca ad acquisire piena Pt_2
consapevolezza degli agiti passati e intraprenda poi un percorso al CAM al fine di ricostruire con i figli e la madre un rapporto funzionale all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Di conseguenza va stabilita la vigilanza del giudice tutelare.
Passando ai provvedimenti economici si osserva che la ricorrente non ha costi di alloggio in quanto abita nella casa coniugale a lei assegnata, di cui è comproprietaria con il marito;
presta attività lavorativa quale collaboratrice domestica presso un privato con rapporto iniziato l'11.10.24 che le garantisce uno stipendio medio di circa € 920,00 mensili e attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa l'Orologio che le garantisce un reddito medio di € 340,00 mensili (come da buste paga agli atti per entrambe le attività). Al reddito da pagina 5 di 7 lavoro si aggiunge l'importo percepito per assegno unico, pari € 467,00 mensili;
sicché la sua disponibilità liquida risulta pari a circa 1.720,00 mensili.
Abita con lei ormai da mesi la sorella venuta dall'Albania che ha intenzione di formalizzare la residenza al fine di reperire un'attività lavorativa con regolare contratto.
Il resistente invece sostiene una spesa di € 300,00 per l'alloggio temporaneamente reperito presso la casa di accoglienza in San Giovanni Valdarno (documentato), Persona_4
lavora quale panettiere dipendente a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di circa € 2.020,00 (come da buste paga prodotte ad eccezione di quella di gennaio 2024) e sostiene per intero la rata di mutuo cointestata per € 554,00- Invece è pacifico che il finanziamento auto prima gravante sul resistente per € 257,00 è stato ormai estinto: non risulta l'addebito sul c/c cointestato ove era domiciliata la rata sin dal mese di dicembre
2024, mentre la difesa del resistente ha dedotto che l'ultima rata è prevista per febbraio
2025. Sicché la sua disponibilità mensile risulta pari ad € 1.165,00-
Alla luce di quanto sopra, considerato che il resistente provvede già al pagamento integrale del mutuo, anche per la quota di pertinenza della madre, garantendo l'alloggio ai figli, si ritiene di porre a suo carico la somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, importo che risulta congruo considerate le esigenze dei minori e il carico di cura gravante esclusivamente sulla madre.
Inoltre, le parti sosterranno in pari misura le spese straordinarie mediche e scolastiche, in continuità con quanto disposto in sede provvisoria.
Il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese del giudizio che si liquidano sulla base dei valori minimi, in considerazione dell'assenza di istruttoria, in complessivi € 4.515,36 di cui € 138,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi € 450,00 per spese generali ed € 927,36 per CAP e IVA-
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_2
(Albania) il 20.10.1979, e nata a [...] il [...]; Parte_1
dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre che provvederà anche a Per_1 Per_2
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli;
pagina 6 di 7 assegna la casa coniugale alla madre;
conferma il mandato al Servizio Sociale territorialmente competente per la prosecuzione degli incontri protetti tra i minori ed il padre;
conferma il mandato conferito all' per fornire sostegno psicologico ai minori, e CP_1
sostegno alla genitorialità alle parti;
invita ad intraprendere immediatamente ed in maniera collaborativa un Parte_2
percorso presso il CAM;
pone a carico di fermo restando il pagamento integrale della rata di mutuo gravante CP_2 sulla casa coniugale, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (pari ad € 175,00 ciascuno), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente a partire dal mese di febbraio 2026 in base agli indici ISTAT;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad € 4.515,36 Parte_2
come sopra liquidate.
Dispone che il servizio sociale e l depositino relazione semestrale al giudice CP_1
tutelare; dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per la vigilanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 7 di 7