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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3016/2023 R.G. da
, con l'avv. D'ELIA GIOVANNI, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M. oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni parte ricorrente:
“chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
parti l'8 gennaio 2021 in Este (PD), trascritto in pari data al n.1 P.1 anno 2021 nel
registro degli Atti di matrimonio di quel Comune, accogliendo le seguenti
conclusioni:
1) Gli ex coniugi riacquisteranno lo stato civile di nubile e celibe;
2)La figlia nata a [...] il [...] (cf. ) Per_1 C.F._1
verrà definitivamente affidata esclusivamente alla madre, in ragione del regime di
restrizione del padre, tuttora detenuto nella casa Persona_2 2
circondariale di Vicenza, e della pericolosità sociale dello stesso, incriminato per
omicidio ed obiettivamente inadatto alla figura di genitore, con revoca della patria
potestà;
3) Al signor dovrà essere definitivamente vietata la Persona_2
Per_ possibilità di includere la figlia nel passaporto;
4) Solo qualora lo stesso dovesse riacquistare la libertà, Persona_2
approvare il piano genitoriale proposto in ricorso.”.
Con l'intervento del pubblico ministero:
“Visto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 10.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che in data 08.01.2021 avevano contratto Controparte_2
matrimonio, con rito civile, a Este (PD), trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune al n. 1, parte I, anno 2021;
Per_
- riferiva che dalla loro unione coniugale era nata una figlia: , nata a [...] il
16.11.2021;
- rappresentava che la convivenza coniugale era durata appena 5 mesi, essendosi bruscamente interrotta agli inizi di giugno 2021, a seguito dell'arresto del resistente;
- riferiva che, dopo l'arresto del coniuge, la stessa si trasferiva a Padova e lì partoriva
Per_ la piccola , provvedendo da sola alla cura e accudimento della piccola e potendo contare solo sul supporto della madre che andava a vivere con lei e la minore;
- rappresentava che, la stessa svolgeva i lavori di segretaria ed interprete, presso varie aziende private, e di essere dipendente di una ditta di Salerno che operava nel settore
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dei finanziamenti delle piccole e medie aziende, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00;
- riferiva che, da sempre, soltanto la ricorrente si occupava, in via esclusiva, della crescita della figlia, non avendo il resistente mai contribuito al sostentamento della
Per_ famiglia e al mantenimento della prole e non avendo mai incontrato la piccola ,
essendo detenuto presso la casa circondariale di Vicenza con decorrenza da giugno
2021;
- alla luce di quanto suesposto, la ricorrente formulava domanda cumulativa di separazione e divorzio e chiedeva disporsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare ove credono la loro
residenza e dimora, con il solo obbligo di comunicare tempestivamente il cambio,
nell'esclusivo interesse della minore.
2) in ragione della posizione determinata dai comportamenti delittuosi assunti dal
signor la signora chiede l'affido esclusivo della figlia CP_1 Parte_1
Per_
e chiede al padre, se verranno confermate le accuse di omicidio, venga
revocata la potestà genitoriale.
3) Solo qualora cadessero tutte le accuse a danno di la signora CP_1
Per_
propone un piano genitoriale nell'esclusivo interesse di , Parte_1
proponendo, per il tempo in cui il signor avrà riacquistato la libertà, le CP_1
seguenti condizioni:
a) il padre potrà visitare la figlia esclusivamente presso la residenza della madre e
sempre alla presenza della stessa o di familiare da elle delegato, per due giorni a
settimana, e precisamente nei giorni di martedì e giovedì, nelle ore pomeridiane, per
tre ore per volta, dalle 16,00 alle 19,00 e sempre compatibilmente con le esigenze e
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Per_ gli impegni della figlia. Inoltre, potrà visitare alternativamente un sabato ed
una domenica, al mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
b) il padre dovrà, appena possibile, contribuire al mantenimento ed al sostentamento
Per_ di versando una somma mensile di € 300,00.
c) Con la frequenza della scuola dell'obbligo, il padre potrà accompagnare e
Per_ riprendere da scuola la piccola , sempre riportandola presso la residenza della
madre.
d) Solo quando il signor avrà definitivamente risolti suoi problemi con la CP_1
Giustizia, potrà tenere con sé la figlia a pranzo, per una volta a settimana,
alternativamente sabato e domenica.
e) le scelte relative all'istruzione, alla salute e alle attività ludiche e ricreative di
Per_
saranno assunte in via esclusiva dalla madre fin tanto che durerà lo stato di
reclusione da parte del padre;
Per_ f) il signor ma potrà inserire nel suo passaporto la figlia .” CP_1
- Inoltre, ai sensi dell'art. 473bis. 49 parte ricorrente, formulava, altresì, domanda di cessazione di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
- All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 20.10.2023, dinnanzi al
Presidente delegato compariva soltanto la ricorrente che insisteva nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo e chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sullo status in riferimento alla domanda di separazione;
il presidente delegato si riservava;
- Con ordinanza del 20.10.2023 venivano resi i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
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2) Dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con facoltà di compiere
autonomamente ogni scelta riguardante il minore anche, al titolo esemplificativo e non
esaustivo, in ambito sanitario e scolastico ed a richiedere il rilascio di atti e documenti
riguardanti il minore presso Enti e collocamento presso quest'ultima;
3) pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico
bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 mensili, oltre
rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minore oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di Padova del
2017 sostenute per quest'ultimo”.
- il resistente, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
- Con sentenza n. 2163/2023, pubblicata in data 06.11.2023, veniva pronunciata sentenza non definitiva sullo status e con ordinanza, pronunciata in pari data, disposta la rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande.
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024, esaminate le note scritte autorizzate di parte ricorrente, il giudice delegato, rilevato il mancato deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione,
rinviava all'udienza del 15.11.2024, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito del superiore documento;
- all'udienza del 15.11.2024, preso atto del deposito della documentazione richiesta e ritenuta, infine, la causa matura per la decisione il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
Preliminarmente, va precisato che entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri, appare, quindi, necessario, attesa la natura dell'unione in questione che
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presenta elementi di estraneità, verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima.
Con riferimento, quindi, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base del Regolamento CE n. 1111/2019 del Consiglio, del
25.06.2019. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo I, lett. A, i) del suddetto regolamento è,
infatti, competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova” la residenza abituale dei coniugi”. Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (CGUE 2.4.2009, C.
523/2007, Finlandia c. A.), nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di risiedere
Per_ tuttora in Padova in via San Martino n. 28, insieme alla figlia (cfr. doc.
“dichiarazione sostitutiva”, depositato nel ricorso introduttivo), mentre il resistente risulta detenuto presso la casa circondariale di Vicenza dal 2021.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che,
in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichino i fori ivi indicati che devono ritenersi alternativi sicché,
sussistendo i presupposti per l'applicazione del foro indicato nella lettera a), di tale norma, dovrà applicarsi il foro “della residenza abituale dei coniugi nel momento in
cui è adita l'autorità giurisdizionale”; pertanto, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
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Passando, quindi, all'esame delle ulteriori domande formulate, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale in quanto in base all'art. 7 del Regolamento CE n.
1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”. Va, quindi,
ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo
che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare,
tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del
soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza
scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del
minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17
HR che, se anche riferita al precedente regolamento, si ritiene applicabile anche a quello vigente in quanto è stata riportata la formulazione dell'articolo previgente) .
Nel caso in esame, la figlia minore della coppia, per la quale si chiede di stabilire il diritto di affidamento, risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento conducendo in Italia la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne opera la convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass.
Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che
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all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal 2016.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in
Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia,
inoltre, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 che, in base all'art. 1, si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità giurisdizionale del
luogo in cui il creditore risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia
essendo ivi residenti sia la madre che la minore.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del Regolamento (CE) n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di
residenza abituale del creditore” e nel caso di specie, essedo sia la madre che la minore residente in Italia, si applica la legge italiana.
Passando, quindi, all'esame delle singole domande proposte, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
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separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale del 20.10.2023. Ciò
comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riguardo alle ulteriori domande, rilevato che non sono intervenute nuove circostanze nelle more del procedimento, si conferma, in questa sede, quanto disposto con ordinanza del 20.10.2023 che di seguito si riporta:
“- Dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con facoltà di compiere
autonomamente ogni scelta riguardante il minore anche, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, in ambito sanitario e scolastico ed a richiedere il rilascio di atti e
documenti riguardanti il minore presso Enti e collocamento presso quest'ultima;
- pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico
bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 mensili, oltre
rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minore oltre al rimborso
del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di
Padova del 2017 sostenute per quest'ultimo”, inoltre, preso atto dell'assenza di rapporto alcuno tra il resistente e la minore e della circostanza che il primo era già
recluso al momento della nascita della figlia e che risulta perdurare lo stato detentivo nulla si prevede in tema di diritto di visita del genitore non collocatario;
e, infine, non luogo a provvedere in ordine alle residue richieste di parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, stante la contumacia del resistente che, pertanto, non si è
opposto alle domande svolte, nulla va disposto in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
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1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
in data 08.01.2021 in ESTE (PD) e Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 1, parte I, anno 2021;
2.Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
Per_
3.Dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente tutte le decisioni riguardanti i figli a titolo esemplificativo ed non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario, richiedere il rilascio di documenti ecc… con collocazione presso quest'ultima;
4.Nulla va disposto in merito alle visite paterne stante l'assenza di contatti con la figlia;
restando ferma la facoltà del resistente di attivarsi tramite i Servizi Sociali
competenti per un eventuale riavvicinamento alla minore previa verifica della relativa idoneità genitoriale e con gestione delle stesse da parte dei Servizi Sociali
nelle modalità ritenute più opportune nell'interesse della minore;
5.Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €
300,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento della prole, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima, definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
6.Non luogo a provvedere in ordine alle residue richieste;
7.Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.11.2024
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
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Il Presidente dott.ssa Alina Rossato
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