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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 436-BIS C.P.C. nella causa di lavoro iscritta al n. 597/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia presso lo studio degli Parte_1
Avv.ti S. Franzè e N. Franzè che lo rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLATA
Oggetto: inserimento in graduatoria permanente.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 9/12/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 14/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza n. 1185/24 in data 9/05/2024 del Tribunale di Torino, che aveva respinto la domanda spiegata da volta all'accertamento del «diritto Parte_1 all'inclusione nella graduatoria provinciale permanente [quale collaboratore scolastico,
n.d.e.] per l'anno scolastico 2023/2024 con i consequenziali benefici, con ordine all'Amministrazione scolastica di assegnargli la posizione dovuta in graduatoria per
1 l'anno scolastico 2023/2024» (sentenza, pag. 2), oltre al risarcimento del connesso danno patrimoniale.
Il Tribunale aveva confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica nell'avere ritenuto non provato, da parte del ricorrente, il possesso abilitante per l'accesso a tali graduatorie del titolo di studio di Maestro d'Arte, con specializzazione in arte dei metalli e dell'oreficeria, assuntamente conseguito nell'a.s. 2011/12 presso l'Istituto d'Arte “Fidia” di Serra San Bruno (VV).
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- ritenuto che la validazione del titolo di studio operata dalla dirigente scolastica dell'Istituto “Adelaide Cairoli” con il decreto del 3/05/2019 valesse solo per il triennio di efficacia del bando concorsuale, nonostante ciò non fosse imposto da nessuna fonte normativa;
- trascurato le regole sull'autocertificazione, benché la loro applicazione avrebbe consentito all'interessato (comunque non gravato dall'obbligo di possedere l'originale del diploma, andato irrimediabilmente smarrito) la possibilità di attestarne la sussistenza tramite, in particolare, la dichiarazione fidefacente e sostitutiva resa dal dirigente scolastico dell'Istituto d'Arte;
- omesso immotivatamente di ammettere le richieste prove orali e le istanze acquisitive, nonostante la loro rilevanza per la decisione.
Si è costituito IL eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello – a fronte della tardività del deposito del ricorso (avvenuto il 9/12/2024) rispetto al termine di sei mesi ex art. 327, co. 1, c.p.c. e alla data della pubblicazione della sentenza appellata (9/05/2024) – e chiedendone il rigetto nel merito.
Alla prima udienza del 16/04/2025, il Collegio, nessuno comparso per le parti, rinviava ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 23/04/2025, e, all'esito della discussione, la causa viene decisa come di seguito.
È fondata l'eccezione di tardività sollevata da parte appellata, in quanto il termine per l'impugnazione della prima sentenza era spirato il 9/11/2024 (riguardo, invece, al ricorso depositato il 9/12/2024), senza che possa rilevare la sospensione feriale dei termini processuali, inapplicabile al rito del lavoro;
perdipiù, parte appellante, in sede di discussione, non ha preso specifica posizione difensiva sul punto.
2 L'appello, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 10-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visti gli artt. 436-bis e 437 c.p.c., dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in
€ 6.946,00, oltre oneri e accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 23/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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