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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO RD
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 105/2025
Il Tribunale di PO RD , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 105 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 27 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato ad [...] il Parte_1
30/10/1974 e ivi residente a[...],
C.F. e , nata C.F._1 Parte_2
a PO (NA) il 04/07/1980, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliati in TR CE (CE) alla Via G. Verdi, 12/A, presso e nello studio dell'avvocato Paolo Maiolica, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13 gennaio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi in Melito di PO (NA) il giorno 1/12/2000 dal quale sono nati tre figli: (nato a [...] Parte_3
il 15/9/1998), (nato ad [...] il [...]) Parte_4
e (nato a [...] il [...]), il primo Parte_5
maggiorenne, il secondo ed il terzo minorenni.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale mediante convenzione di negoziazione assistita ex l. 10
Pag. 2 di 6 novembre 2014, n. 162 , autorizzata dal Pubblico Ministero con provvedimento N. 201/21 N.A. del 27/5/2021 e che dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
17/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 27/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31/3/2025.
Preliminarmente, il Collegio precisa che, sebbene le parti abbiano avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne deve essere dichiarato lo scioglimento.
Posto ciò, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione (sottoscritta il 10/5/2021) nell'ambito del procedimento di separazione consensuale regolata mediante convenzione di negoziazione assistita ex l. 10 novembre 2014,
n. 162, autorizzata dal Pubblico Ministero con provvedimento
Pag. 3 di 6 N. 201/21 N.A. del 27/5/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
A. I minori e sono affidati in maniera Pt_4 Pt_5
condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente il primo presso il padre e il secondo presso la madre;
B. Gli incontri del padre con il figlio e della madre con Pt_5
il figlio avverranno secondo il seguente calendario: il padre e la Pt_4
madre nel rispetto delle proprie esigenze e dei desideri dei figli e e previo accordo con l'altro genitore, Pt_4 Pt_5
potranno tenere con sé il figlio collocatario due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nonché a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie un settimana con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
nel periodo estivo 15 giorni continuativi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, favorendo quanto più è possibile che i minori trascorrano del tempo insieme;
Pag. 4 di 6 C. A carico del sig. è posto l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €200,00, da Pt_5
corrispondere, mensilmente, alla sig.ra Parte_2
mentre a carico della stessa è posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €200,00. Dette Pt_4
obbligazioni vengono di fatto (ma solo di fatto), tra loro ordinariamente compensate, pur conservando ciascuna la sua natura ed individualità, da rivalutare, ogni anno sulla base degli indici ISTAT per il consumo delle famiglie, oltre il 50% delle spese straordinarie se preventivamente concordate.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in Melito di PO
(NA), in data 1/12/2000, tra , nato Parte_1
ad SA (CE) il 30/10/1974 e , nata Parte_2
Pag. 5 di 6 a PO (NA) il 04/07/1980 – (Atto n. 47 Parte I, s. -, Anno
2000);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Melito di PO le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO RD
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 105/2025
Il Tribunale di PO RD , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 105 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 27 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato ad [...] il Parte_1
30/10/1974 e ivi residente a[...],
C.F. e , nata C.F._1 Parte_2
a PO (NA) il 04/07/1980, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliati in TR CE (CE) alla Via G. Verdi, 12/A, presso e nello studio dell'avvocato Paolo Maiolica, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13 gennaio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi in Melito di PO (NA) il giorno 1/12/2000 dal quale sono nati tre figli: (nato a [...] Parte_3
il 15/9/1998), (nato ad [...] il [...]) Parte_4
e (nato a [...] il [...]), il primo Parte_5
maggiorenne, il secondo ed il terzo minorenni.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale mediante convenzione di negoziazione assistita ex l. 10
Pag. 2 di 6 novembre 2014, n. 162 , autorizzata dal Pubblico Ministero con provvedimento N. 201/21 N.A. del 27/5/2021 e che dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
17/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 27/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31/3/2025.
Preliminarmente, il Collegio precisa che, sebbene le parti abbiano avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne deve essere dichiarato lo scioglimento.
Posto ciò, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione (sottoscritta il 10/5/2021) nell'ambito del procedimento di separazione consensuale regolata mediante convenzione di negoziazione assistita ex l. 10 novembre 2014,
n. 162, autorizzata dal Pubblico Ministero con provvedimento
Pag. 3 di 6 N. 201/21 N.A. del 27/5/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
A. I minori e sono affidati in maniera Pt_4 Pt_5
condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente il primo presso il padre e il secondo presso la madre;
B. Gli incontri del padre con il figlio e della madre con Pt_5
il figlio avverranno secondo il seguente calendario: il padre e la Pt_4
madre nel rispetto delle proprie esigenze e dei desideri dei figli e e previo accordo con l'altro genitore, Pt_4 Pt_5
potranno tenere con sé il figlio collocatario due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nonché a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie un settimana con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
nel periodo estivo 15 giorni continuativi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, favorendo quanto più è possibile che i minori trascorrano del tempo insieme;
Pag. 4 di 6 C. A carico del sig. è posto l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €200,00, da Pt_5
corrispondere, mensilmente, alla sig.ra Parte_2
mentre a carico della stessa è posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €200,00. Dette Pt_4
obbligazioni vengono di fatto (ma solo di fatto), tra loro ordinariamente compensate, pur conservando ciascuna la sua natura ed individualità, da rivalutare, ogni anno sulla base degli indici ISTAT per il consumo delle famiglie, oltre il 50% delle spese straordinarie se preventivamente concordate.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in Melito di PO
(NA), in data 1/12/2000, tra , nato Parte_1
ad SA (CE) il 30/10/1974 e , nata Parte_2
Pag. 5 di 6 a PO (NA) il 04/07/1980 – (Atto n. 47 Parte I, s. -, Anno
2000);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Melito di PO le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6