CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5488/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 7937/2018 pronunciata il 17/9/2018 dal Tribunale di
Napoli, Decima sezione civile e pendente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
qualità di erede di Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], in Parte_2 C.F._2
proprio e quale erede di Persona_1 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. al ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado il
19/3/2018, dall'Avv. Liana Nesta (c.f. ); C.F._3
AP P E L L AN T I
E
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 1 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(c.f. ), costituitosi in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f. ); P.IVA_2
AP P E L L A TO E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione inviato per la notifica con le modalità di cui all'art. 1 l.
53/1994, il 24/11/2014, ed convenivano in giudizio, Persona_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Napoli, il , deducendo che: Controparte_1
- erano i genitori di nata a [...] il [...], uccisa con diversi Persona_2
colpi di pistola alla testa da alcuni killer della camorra il 21/11/2004, dopo essere stata torturata nel corso della cd. faida di Scampia;
il suo cadavere era stato dato alle fiamme unitamente alla sua auto e la vicenda aveva avuto ampia risonanza, essendo stata trattata sulla stampa, in libri e trasmissioni televisive;
- si erano costituiti parte civile sia nel processo contro gli esecutori materiali, conclusosi con la condanna definitiva di e , sia in quello a CP_2 Controparte_3
carico del mandante, , condannato in primo grado ed assolto in appello;
Parte_3
- avevano richiesto i benefici di cui alla legge 302/1990 ed in particolare la rendita vitalizia per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata;
- in data 15/2/2013 era pervenuta una missiva dal con la quale veniva CP_1 comunicata l'esistenza di condizioni ostative e, segnatamente, la non completa estraneità dei richiedenti alla criminalità organizzata (in quanto avevano ricevuto una donazione di
Euro 300.000 da ) ed il rapporto di parentela del padre della vittima con Parte_3
un soggetto ( suo cugino) sottoposto alla misura di prevenzione della Persona_3
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre;
- gli stessi, nei termini all'uopo concessi dalla P.A., avevano rappresentato che la somma versata da costituiva il risarcimento del danno agli stessi dovuto, Parte_3 dal momento che si erano costituiti parte civile nel processo penale contro quest'ultimo quale mandante dell'omicidio della figlia;
la somma era stata inoltre originariamente rifiutata in quanto da loro ritenuta provento di attività criminali e per tale motivo i difensori del avevano documentato che si trattava di un importo pervenuto al Pt_3
loro assistito quale risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale;
dopo aver n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 2 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
accettato l'importo avevano quindi rinunciato alla costituzione di parte civile;
tale vicenda, peraltro, era di pubblico dominio;
- quanto alla posizione di avevano chiarito che si trattava di un Persona_3 cugino di con il quale quest'ultimo non aveva avuto mai rapporti e che Persona_1 era deceduto in data 20/6/2008, cioè circa un anno prima della presentazione dell'istanza;
- in data 25/9/2014 era stato notificato decreto di rigetto dell'istanza di accesso ai benefici della legge 302/1990;
- gli elementi posti a fondamento del decreto di rigetto erano del tutto irrilevanti, essendo riconosciuta nella stessa premessa del provvedimento l'estraneità dei richiedenti all'ambiente della criminalità organizzata e non potendo lo stesso desumersi neppure dagli altri fatti indicati dal;
CP_1
concludevano, pertanto, per il riconoscimento del diritto ad ottenere la rendita vitalizia per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata con decorrenza dal
9/3/2009, data in cui era stata presentata la relativa istanza.
Si costituiva il , eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale CP_1
di Napoli in favore di quello di Roma e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado, il 23/10/2016, decedeva ed Persona_1
il processo veniva interrotto;
si costituivano quali eredi il figlio e la Parte_1
moglie che riassumevano il processo. Parte_2
Con sentenza n. 7937/2018, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese.
Disattendeva innanzi tutto l'eccezione di incompetenza per territorio, osservando che il luogo in cui era sorta l'obbligazione era quello in cui si era perfezionata la fattispecie che dava luogo all'indennizzo e, dunque, quello della morte di Per_2
sicché, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 r.d. 1611/1933, era competente il Tribunale
[...]
di Napoli.
Quanto al merito, evidenziava che il provvedimento di rigetto era legittimo, ravvisandosi la causa ostativa, prevista dall'art. 2 quinquies d.l. 151/2008, del rapporto di parentela ed affinità entro il quarto grado con soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
Secondo il Tribunale era a tal proposito irrilevante il fatto che tale parente fosse già deceduto al momento della presentazione dell'istanza, in quanto l'eliminazione dell'inciso “al momento dell'evento” dall'art. 1 comma 2 lett. b) l. 302/1990 - ad opera n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 3 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dell'art. 2 quater comma 1 d.l. 151/2008 – rendeva evidente che le condizioni ostative producevano i loro effetti indipendentemente dal momento in cui si erano verificate;
del pari era irrilevante il fatto che il padre della vittima non avesse frequentazioni con il proprio parente sottoposto a misura di prevenzione, essendo il mero rapporto di parentela sufficiente all'esclusione del beneficio. Infatti “la rigidità delle condizioni prescritte dalla legge n. 186/2008, ai fini della erogazione delle provvidenze previste, è giustificata dalla finalità cautelativa;
la norma è infatti volta a scongiurare la possibilità che, anche indirettamente, attraverso la destinazione di denaro pubblico a soggetti che abbiano un minimo legame con ambienti mafiosi, si possa favorire il finanziamento della criminalità organizzata. Proprio per tale motivo, è imposta all'amministrazione una particolare severità e rigidità nel valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dei benefici in argomento, dovendo escludere il rischio di riconoscere le suddette provvidenze economiche ai soggetti nei confronti dei quali non sia stata provata in modo inequivocabile la estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Come detto, la disposizione in esame è finalizzata ad escludere il rischio che la morte di un soggetto, quale conseguenza di delitto perpetrato dalla criminalità organizzata, possa divenire l'occasione per procurare danaro alla stessa associazione criminale, che lo stesso legislatore si propone di contrastare;
proprio a tal fine è stato previsto il suddetto elemento ostativo che collega, al rapporto di parentela entro il 4° grado con soggetti nei cui confronti sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure siano stati condannati o anche solo rinviati a giudizio per fatti di mafia, una presunzione assoluta di vicinanza agli ambienti delinquenziali. Ciò spiega la assoluta irrilevanza della mancata concreta frequentazione tra i parenti, circostanza dedotta dagli attori (i quali hanno articolato anche una prova testimoniale sul punto, prova però, per quanto sopra detto, ritenuta irrilevante dal giudice e perciò non ammessa), ma inidonea ad escludere l'impedimento al riconoscimento del beneficio richiesto”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
9/11/2018, ed i quali hanno ribadito che il danaro Parte_1 Parte_2
percepito da costituiva il risarcimento del danno per la morte della loro Parte_3
parente, essendosi gli stessi costituiti parte civile nel processo a suo carico, e che avevano n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Ministero dell'Interno Pag. 4 di 19 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
preteso che venisse garantita la provenienza lecita del danaro. Quanto al contenuto della sentenza, deducevano che:
- dalla disciplina in questione non potrebbe desumersi che il rapporto di parentela determini una presunzione assoluta di contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata;
- ove così fosse, l'art. 2 quinquies d.l. 151/2008 si porrebbe in contrasto con gli artt.
2 e 3 della Costituzione per violazione tanto del principio di uguaglianza che di quello di ragionevolezza;
- l'interpretazione sulla quale si fonda la sentenza del Tribunale sarebbe altresì in contrasto con l'art. 14 CEDU in relazione agli artt. 1 del protocollo 1 e 8;
- le violazioni in questione risultano ancor più evidenti, in quanto la norma discriminerebbe i soggetti più meritevoli, cioè coloro che, pur imparentati con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, se ne discostano e, anche per tale ragione, subiscono la perdita di un congiunto;
- la discriminazione fondata sul rapporto di parentela riguarda peraltro i soli parenti di vittime della criminalità organizzata non anche quelli di vittime del terrorismo;
- ulteriore profilo di irragionevolezza sarebbe dato dal fatto che la vittima della violenza, qualora sopravviva, ha diritto ai benefici se estraneo alla criminalità organizzata, nonostante eventuali rapporti di parentela con persone appartenenti alla stessa, mentre, in caso di morte della vittima, i suoi parenti, seppur irreprensibili, non hanno diritto ai benefici per il solo rapporto di parentela o affinità;
- la violazione dei principi indicati potrebbe essere scongiurata interpretando la presunzione di cui all'art. 2 quinquies lett. a) d.l. 151/2008 come relativa;
hanno rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “Previamente, se così ritenuto: previa proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies lett.
a) D.L. 151/2008, così come modificato dall'art. 2, co. 21, L. 94/2009, rispetto agli artt.
2, 3 e 11 Cost. (come specificato nella parte motiva dell'appello), nella parte in cui non prevede la possibilità per i familiari della vittima di dimostrare l'estraneità di rapporti con il destinatario di misure di sicurezza o il proposto per l'applicazione di misure di sicurezza o il condannato o imputato per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis
c.p.p., e relativa declaratoria;
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 5 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
accertarsi e dichiararsi il diritto del defunto e della Signora Persona_1 [...]
ad ottenere la rendita vitalizia prevista dalla normativa vigente a favore dei Parte_2
superstiti delle vittime della criminalità organizzata, a far data dalla presentazione della relativa domanda di accesso al beneficio di legge;
- di conseguenza, condannare le convenute Amministrazioni alla corresponsione delle somme arretrate di diritto spettanti, da corrispondersi, per quanto di ragione, per la parte non percepita dal defunto Sig. a favore degli eredi istanti”. Persona_1
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza dell'appello; ha Controparte_1 proposto poi appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, al fine di evidenziare che il rigetto era fondato oltre che sul rapporto di parentela, anche sui precedenti di e sulla circostanza del danaro versato ai familiari della Persona_1
vittima da . Parte_3
Ha infine ritenuto infondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma, in quanto la stessa è volta ad escludere il diritto ai benefici ogni volta che vi sia anche solo un minimo sospetto di contiguità degli aventi diritto agli ambienti della criminalità organizzata.
Ha quindi concluso chiedendo di rigettare l'appello e “in subordine comunque respingere l'avversa domanda giudiziale e di beneficio per infondatezza per mancanza dei presupposti di legge, per tutte le ragioni suesposte anche, ove ritenuto necessario, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato avverso la decisione impugnata”.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 13/6/2023, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte d'Appello ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 24/10 – 16/11/2023, questa Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 2 quinquies comma 1 lett. a), del d.l. 2 ottobre
2008, n. 151, conv. in l. 28 novembre 2008, n. 186 come modificato dall'art. 2 comma 21
l. 15 luglio 2009 n. 94, disponendo la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Con sentenza n. 122/2024 del 21/5 – 4/7/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 6 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado»”.
Gli appellanti hanno quindi riassunto il giudizio con ricorso depositato il
9/10/2024.
All'udienza del 10/12/2024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo gli ordinari termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Appare opportuno innanzi tutto riportare le norme rilevanti per la presente controversia. I primi due commi dell'art. 1 della l. 302/1990 riguardano i benefici per la vittima e prevedono che: “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino
a lire 150 milioni [importo elevato a 200.000 Euro ai sensi dell'art. 2 d.l. 337/2003], in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che:
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 7 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
L'art. 4, invece, disciplina i benefici per i parenti superstiti, qualora la vittima perda la vita e stabilisce che “1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni [oggi 200.000 Euro], secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio;
detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico”.
L'art. 5 stabilisce la possibilità per alcuni superstiti di chiedere un assegno vitalizio in luogo dell'elargizione dell'art. 4.
L'art. 9 bis, infine, dispone che “Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.
L'art. 34 d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007 (come modificato dall'art. 1 commi
105 e 106 l. 244/2007) ha poi esteso, ai parenti superstiti delle vittime innocenti della criminalità organizzata di cui alla legge 302/1990, i benefici previsti dall'art. 5 l.
206/2004 ed in particolare l'assegno vitalizio.
Alle condizioni previste dagli artt. 2 e 9 bis l. 302/1990 per l'ottenimento dei benefici, si sono poi aggiunte quelle indicate nell'art. 2 quinquies d.l. 151/2008 conv. in n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 8 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
l. 186/2008, come modificato dall'art. 2 comma 21 l. 94/2009, secondo il quale “1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, [parente o affine entro il quarto grado] di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte” (tra parentesi quadre è riportata la parte della norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale n.
122/2024).
Deve aggiungersi, benché il Tribunale e le parti non si siano posti il problema, che l'ultima norma deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame anche se entrata in vigore successivamente all'evento in relazione al quale è stato richiesto il beneficio. In mancanza di una norma transitoria, infatti, occorre fare riferimento, per la valutazione dell'esistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, alla normativa vigente al momento della domanda.
2.1 Esclusa, dunque, per effetto della richiamata sentenza della Corte
Costituzionale, l'efficacia ostativa, posta a fondamento della sentenza di primo grado, del rapporto di parentela di padre della vittima, con Persona_1 Persona_3
sottoposto a misura di prevenzione, non sembrano esservi ulteriori impedimenti al riconoscimento del beneficio.
A seguito della menzionata pronuncia di incostituzionalità, infatti, occorre solo verificare l'appartenenza di vittima e superstiti ad ambienti delinquenziali e l'eventuale rapporto di coniugio o convivenza con persone sottoposte a “misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 9 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.
Come già osservato nell'ordinanza del 24/10 – 16/11/2023, non vi sono elementi dai quali dedurre l'appartenenza dei genitori di all'ambiente della Persona_2
criminalità organizzata;
anzi, la stessa può ragionevolmente escludersi, in considerazione della costituzione di parte civile nei processi contro il mandante e gli esecutori materiali dell'omicidio, nonché delle risultanze dell'informativa della Questura di Napoli del
23/4/2009 - a firma del capo della Squadra Mobile dell'epoca - il cui contenuto è riportato nello stesso provvedimento di rigetto nel quale si legge che “il nucleo familiare della vittima deve ritenersi estraneo al contesto camorristico nel cui ambito è maturato il delitto e devono escludersi qualsiasi collegamento delinquenziale dei familiari, nonché legami pregressi della stessa vittima che potessero essere stati la causa scatenante o comunque aver inciso sulla commissione dell'omicidio (…)”.
Né appaiono significative le ulteriori argomentazioni che, secondo l'Avvocatura dello Stato, avrebbero dato luogo al provvedimento di diniego dei benefici (che costituiscono oggetto dell'appello incidentale condizionato, peraltro inutile, in quanto era sufficiente la loro riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; cfr. Cass. SS.UU.
13195/2018) e cioè il fatto che i genitori della vittima avevano percepito Euro 300.000 dal presunto mandante dell'omicidio, , ed il fatto che era Parte_3 Persona_1
dedito ad effettuare truffe in danno di anziani. Quanto al primo aspetto, davvero non si comprende perché l'accettazione di tale importo a titolo di risarcimento del danno, con conseguente rinuncia alla costituzione di parte civile in appello, costituisca indice della contiguità dei genitori della vittima ad ambienti criminali;
peraltro, come risulta dall'informativa del Comando Provinciale CC Napoli del 17/1/2012 prodotta dal
, l'importo ricevuto è stato in parte utilizzato per opere di beneficenza, come CP_1
l'organizzazione di un pranzo di Natale per persone bisognose e la ristrutturazione del reparto di pediatria dell' Certamente diverso sarebbe stato se, come Controparte_4
rappresentato in un primo momento, si fosse trattato di una donazione da parte del
[...]
. La costituzione di parte civile nel processo a suo carico ed in quello degli esecutori Pt_3
- che ha un valore anche simbolico, soprattutto ove si tenga conto che, come evidenziato dal G.U.P. del Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1505/2006 (pag. 3) a carico degli esecutori materiali, autori oltre che dell'omicidio di di numerosi altri Persona_2
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 10 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
gravi fatti di sangue pure oggetto della stessa sentenza, nessun altro si è costituito parte civile - è invece idonea a dissolvere ogni dubbio circa la vicinanza dei parenti di al gruppo criminale del . Si legge infatti nella richiamata Persona_2 Pt_3 sentenza: “si badi, ed è il caso di sottolinearlo con forza che, a fronte di decine e decine di morti, attentati, danneggiamenti estorsivi e paraestorsivi, lutti che hanno coinvolto persone innocenti che non avevano nulla a che fare con la faida in corso, ma che hanno avuto la sventura di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato, finanche anziani
e donne trucidate impietosamente, ebbene di fronte a tale scempio, fatto di ingenerato ed assurdo terrore, non vi è stata alcuna costituzione di parte civile, ad eccezione dei genitori di . Persona_2
Infine, neppure appaiono significativi gli elementi dedotti a carico di Per_1
dal momento che lo stesso risulta gravato solo da precedenti per emissione di
[...]
assegni a vuoto, reato da lungo tempo depenalizzato, risalenti agli anni 1984 e 1985 (cfr. certificato del casellario giudiziale) e che nulla viene specificamente dedotto in ordine alle presunte truffe in danno degli anziani, episodio in relazione al quale, invece, gli odierni appellanti nel giudizio di primo grado hanno depositato provvedimento di archiviazione del 27/11/2014.
2.2 Deve ancora osservarsi che, con memoria depositata in data 6/12/2014, a seguito della riassunzione del processo, il ha depositato nuovi documenti. Si CP_1
tratta di due informative del 29/1 e 6/2/2024 del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Napoli dai quali emergerebbero elementi ostativi al riconoscimento dei benefici.
Tale documentazione è inammissibile. Per quanto si tratti di documenti formati solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione, gli stessi non fanno altro che riportare il contenuto di atti o fatti assai risalenti nel tempo e proprio per tale motivo il loro contenuto non può essere preso in considerazione, altrimenti si aggirerebbero le preclusioni istruttorie.
In ogni caso, la stessa è sostanzialmente priva di rilevanza. Si tratta di accertamenti in ordine a precedenti penali di parenti fino al quarto grado di Persona_1
ed in ordine ai quali: Parte_2
- non viene specificato il grado di parentela;
- in alcuni casi, non è chiaro se i precedenti penali risultano da sentenze passate in giudicato;
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 11 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- non vengono allegati documenti dai quali possono dedursi i fatti che hanno originato tali precedenti.
Inoltre, non risulta che i soggetti indicati abbiano commesso reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. i soli che, anche prima della sentenza della Corte Costituzionale n.
122/2024, facevano sì che il rapporto di parentela impedisse il riconoscimento del beneficio.
Peraltro, a seguito della richiamata sentenza di incostituzionalità, il mero rapporto di parentela, soprattutto se non stretto, non sarebbe in ogni caso rilevante, ove non risulti l'effettiva frequentazione, in ordine alla quale nulla viene dedotto;
inoltre, trattandosi di circostanze solo tardivamente allegate, neppure è possibile procedere ad istruttoria.
Vengono poi ribadite le vicende di rilievo penale in cui è stato coinvolto Per_1 ed il pagamento da parte di di 300.000 € di cui si è già detto.
[...] Parte_3
L'unico elemento che potrebbe avere qualche rilievo – in quanto potrebbe dedursene l'appartenenza dei beneficiari o della vittima ad ambienti criminali - è invece quello dei precedenti penali dai quali è gravato fratello di Parte_1 Per_2
Si tratta in verità di fatti risalenti ed in particolare di due condanne nel 2000 e nel 2001 per rapina, porto d'armi e furto. Degli stessi si fa menzione anche nella sentenza della
Corte d'Assise di Napoli n. 37/2008, con la quale venne condannato Parte_3 quale mandante dell'omicidio. E tuttavia, pur considerato lo stretto rapporto di parentela, non sembra sufficiente tale circostanza a far ritenere che appartengano all'ambiente criminale la sorella o i genitori di Ciò soprattutto se si considera che Parte_1 all'epoca di tali fatti era appena maggiorenne e che la testimonianza di Per_2
è stata determinante nel processo per l'omicidio della sorella, il che Parte_1
induce a ritenere che lo stesso dopo i fatti che hanno condotto alle menzionate condanne si sia dissociato dagli ambienti criminali. Nella sentenza n. 37/2008 della Corte d'Assise di Napoli (pag. 14), infatti, si legge: “va sottolineato che se il fratello della giovane
non avesse rotto il muro di omertà che solitamente viene eretto tra i fatti e gli Per_2
organi investigativi, anche dai parenti delle vittime, specie quando sono coinvolti personaggi legati alla malavita organizzata, i verbalizzanti non sarebbero giunti alla persona dell' ”. Ed ancora (pag. 26): “Tuttavia gli autori dell'omicidio Controparte_3 non avevano fatto i conti con la determinazione del (…)”. Parte_1
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 12 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2.3 Ulteriore questione sollevata dal con la richiamata memoria è quella CP_1
della non estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali o contigui alla criminalità organizzata. Si fa riferimento, in particolare, ad un rapporto sentimentale della con Pt_1
alias “o' sarracino”, all'epoca dei fatti appartenente al clan degli Controparte_5
“scissionisti” che, durante la cd. faida di Scampia, era in lotta con il clan per il Pt_3
controllo delle piazze di spaccio.
Tale circostanza risulta dalle sentenze presenti in atti che hanno affrontato la vicenda:
- sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli n. 1505/2006 con la quale CP_2
e vennero condannati per l'omicidio di
[...] Controparte_3 Persona_2
- sentenza n. 37/2008 della Corte d'Assise di Napoli con la quale Parte_3 venne condannato quale mandante dell'omicidio;
- sentenza n. 75/2010 della Corte d'Assise d'appello di Napoli con la quale
[...]
venne assolto. Pt_3
Orbene, pur tenendo conto che l'art. 1 comma 2 l. 302/1990 - secondo il quale è necessario che “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava” – va interpretato in maniera particolarmente rigorosa (cfr. Cons. St.
5641/2017), tale elemento da solo non è idoneo a far ritenere che Persona_2
appartenesse ad ambienti delinquenziali né che fosse anche solo connivente.
Prima di procedere all'esame del contenuto delle decisioni in questione, occorre rilevare che la sentenza della Corte d'Assise e quella della Corte d'Assise d'appello coincidono quanto alla ricostruzione del fatto delittuoso, giungendo a conclusioni diverse solo in ordine alla responsabilità dei , in qualità di capo del sodalizio Parte_3 criminale, per l'assassinio di commesso da soggetti appartenenti al suo Persona_2
clan.
Va altresì precisato che in tutte sentenze menzionate si dà atto che proprio i pregressi rapporti di con il furono la causa del suo omicidio, Persona_2 CP_5 in quanto gli assassini volevano avere notizie o fotografie di quest'ultimo o sapere dalla dove lo stesso si trovasse. Pt_1
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 13 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Deve aggiungersi che dagli atti processuali risulta anche che dopo CP_2
l'omicidio, a più riprese diffamò la ragazza dipingendola come una “poco di buono”, dai costumi sessuali disinvolti e dichiarò agli appartenenti alla sua fazione che la stessa poteva essere pericolosa, in quanto, essendo vicina al , avrebbe potuto attrarre CP_5
gli uomini dei e lui stesso in agguati. Come si vedrà, sembra improbabile che lo Pt_3
stesso fosse realmente convinto di questa versione;
appare assai più verosimile CP_2 che essa sia stata creata ad arte per giustificare l'orrendo delitto commesso, che aveva destato disapprovazione anche tra gli appartenenti al suo clan (cfr. sentenza della Corte
d'Assise pagg. 28 e ss.). Ciò che tuttavia emerge con chiarezza dalle sentenze è
l'estraneità della ragazza agli ambienti criminali. In buona sostanza Persona_2 aveva rapporti con tutti gli abitanti del quartiere anche con quelli che “simpatizzavano” tanto per l'una quanto per l'altra fazione – la faida coinvolgeva infatti anche persone non affiliate - senza prendere in alcun modo parte alle vicende criminali.
Come si apprende dalla sentenza n. 37/2008 della Corte d'Assise, quella con il era stata una breve relazione sentimentale della durata di poco più di un anno CP_5 avvenuta qualche anno prima dell'omicidio (nel 2001 secondo il fratello Parte_1
tra il 2002 ed il 2003 secondo la teste che, tuttavia, su alcuni
[...] Testimone_1
aspetti appare reticente e non del tutto attendibile). Il fatto che la relazione in questione fosse finita da tempo risulta anche dalla sentenza n. 75/2010 della Corte d'Assise
d'appello di Napoli (pag. 79) nella quale si legge che “la interruzione della relazione sentimentale tra il e la è stata confermata dall'amica della vittima CP_5 Pt_1
e da , la quale ha riferito di essere a conoscenza di una Testimone_1 Testimone_2
vecchia relazione, finita da due anni, fra e detto 'Saracino', Pt_4 Controparte_5
nonché dal collaboratore il quale ha narrato che il , durante Parte_5 CP_5
un colloquio con altri scissionisti avvenuto in sua presenza, aveva affermato di avere avuto un legame con la iniziato nel 2001 ed interrotto due anni prima del fatto e Pt_1 cioè prima ancora che avesse inizio la faida”.
Insomma, una relazione sentimentale di breve durata da parte di una ragazza assai giovane (quando è stata ammazzata, non aveva ancora compiuto Persona_2
ventidue anni) con un soggetto appartenente ad un clan camorristico non è sufficiente neppure a far sorgere il sospetto della sua appartenenza ad ambienti delinquenziali. E del resto, anche ove si ritenesse che da tale relazione sentimentale possa dedursi la sua n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Ministero dell'Interno Pag. 14 di 19 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
appartenenza all'ambiente criminale del fidanzato, allora dovrebbe anche affermarsi che la fine della relazione non può che determinare la dissociazione da tali ambienti.
L'irrilevanza di tale circostanza è confermata anche dal fatto che la stessa era già nota al tempo del provvedimento di diniego, eppure di essa non si fa menzione, giacché evidentemente ritenuta non ostativa. Anzi, nella già citata informativa della Questura di
Napoli del 23/4/2009, il capo della Squadra Mobile dell'epoca, che certamente era a conoscenza di tale relazione emersa dalle indagini, affermava senza dubbio l'estraneità del nucleo familiare della vittima “al contesto camorristico nel cui ambito è maturato il delitto”, escludendo “qualsiasi collegamento delinquenziale dei familiari, nonché legami pregressi della stessa vittima che potessero essere stati la causa scatenante o comunque aver inciso sulla commissione dell'omicidio (…)”.
Deve aggiungersi che dalle sentenze menzionate emergono ulteriori elementi che confermano l'estraneità della vittima alla criminalità organizzata. Nella sentenza n.
37/2008 della Corte d'Assise si dà atto che, come riferito dai testimoni, la ragazza
“frequentava la parrocchia e dava aiuti a molte persone, per cui quando si determinò la scissione all'interno del clan ella era in buoni rapporti con le persone di Pt_3 entrambi gli schieramenti in contrasto. (…) a volte le chiedevano informazioni sulle vicende delle famiglie nemiche ma lei non sapeva nulla delle vicende interne e non dava notizie a nessuno” (cfr. sentenza pag. 8 dove viene esposto il contenuto delle dichiarazioni del teste . Ed ancora: “tutti sapevano della guerra che si Parte_1 era scatenata a Secondigliano, ma non aveva preso alcuna posizione per l'una o Pt_4
l'altra parte “non tifava per nessuno”. Tuttavia la giovane ha poi aggiunto che non ne parlavano pur conoscendo personalmente i soggetti che erano entrati in conflitto tra loro” (cfr. sentenza pag. 8 dove viene esposto il contenuto delle dichiarazioni della teste
. Testimone_1
Anche nella sentenza n. 75/2010 della Corte d'Assise d'appello di Napoli (che, in riforma della sentenza n. 37/2008 ha assolto ) si evidenzia (pag. 80) che Parte_3
“gli elementi sopra evidenziati, valutati globalmente, consentono di affermare che la era completamente estranea alle strategie adottate dagli opposti schieramenti Pt_1
coinvolti nella faida in atto e che le rivelazioni del riguardanti il CP_2
comportamento subdolo tenuto dalla stessa non hanno trovato alcun riscontro e risultano anzi smentite da altre risultanze processuali”. La versione dei fatti di viene CP_2
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Ministero Pag. 15 di 19 Parte_1 CP_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riportata anche nella conversazione del 24/11/2004 (oggetto di intercettazione ambientale) tra e tuttavia, ad avviso della Corte Parte_6 Controparte_6
d'Assise d'appello, la stessa non è credibile;
infatti “le risultanze processuali (…), coordinate in una sintesi logica ed organica, sono idonee a dimostrare che il CP_2
aveva richiesto con ostinazione alla che era sua amica e si fidava di lui, Pt_1
informazioni relative a , con il quale la stessa aveva avuto una Controparte_5
relazione interrotta diverso tempo prima, ottenendo un fermo rifiuto, che aveva suscitato in lui una profonda indignazione e fatto verosimilmente insorgere un proposito di vendetta, inadeguata a spiegare la ferocia usata dagli esecutori materiali;
viceversa le notizie riferite dopo l'omicidio all dallo stesso , interessato ad addurre CP_3 CP_2
ragioni idonee a giustificare in qualche modo la ignobile azione commessa, sono rimaste prive di ogni riscontro e risultano anzi smentite dal complesso degli elementi acquisiti sicché non è possibile escludere che le accuse rivolte alla ragazza costituissero un mero espediente escogitato per prospettare un movente idoneo a far apparire ineluttabile la brutale uccisione” (cfr. pag. 81-82).
E del resto lo stesso fratello della vittima, ha dichiarato di aver Parte_1
saputo dalla sorella che il lunedì o martedì precedente il giorno della uccisione, avvenuta di domenica, il 21/11/2004, aveva bloccato con la propria motocicletta CP_2
l'auto della ragazza;
quindi le aveva detto, con fare minaccioso, che gli serviva una foto di senza però spiegare, nonostante le domande di le ragioni Controparte_5 Per_2 di tale richiesta. La ragazza gli disse che non aveva foto del;
“d'altra parte CP_5
aveva anche precisato che non avrebbe mai dato alcuna foto né al né allo stesso CP_2
Cont
se questi avesse chiesto quella di (“ma non perché non la voglio dare a te, CP_5 ma pure se fosse stato lui a chiedermi”), per far comprendere la sua imparzialità rispetto ai gruppi in contrasto” (cfr. sentenza della Corte d'Assise, pag. 10).
Infine, considerate le brutali violenze alle quali fu sottoposta, deve ragionevolmente ritenersi che, qualora fosse stata a conoscenza delle Per_2
informazioni che interessavano agli appartenenti al clan , le avrebbe rivelate;
Pt_3
sicché la sua uccisione dopo il pestaggio costituisce un'ulteriore conferma della estraneità agli ambienti criminali.
In pratica, per affermare l'appartenenza di ad ambienti criminali Persona_2
occorrerebbe solo prestare fede alla inverosimile versione dei fatti fornita dal suo n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 16 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
assassino che attualmente sta scontando la pena dell'ergastolo per CP_2
numerosi omicidi (con la sola sentenza n. 1505/2006 del G.U.P. di Napoli è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio di e di altre persone) e che aveva Persona_2
tutto l'interesse a screditare – come non di rado fanno gli appartenenti alla criminalità organizzata con le persone che ostacolano le loro attività - la vittima, dipingendola come una ragazza immorale e pericolosa per gli uomini della sua fazione, per giustificare anche davanti ai suoi stessi sodali, che disapprovavano il brutale delitto, la condotta tenuta.
Né potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che, senza dubbio, conosceva Per_2
persone affiliate ai due gruppi criminali. Occorre tener presente che la viveva Pt_1 nell'area di Scampia, un contesto sociale assai degradato, con un elevato tasso di criminalità, in cui era sostanzialmente impossibile non conoscere persone che appartenessero all'una o all'altra delle fazioni in lotta;
ma ciò non può essere ovviamente indice dell'appartenenza agli ambienti criminali.
In definitiva, dalla circostanza della relazione con il non può dedursi, CP_5
neppure e livello di mero sospetto, la partecipazione di ad un ambiente Persona_2
criminale, come si evince dalle stesse dichiarazioni riportate nella sentenza della Corte
d'Assise circa l'estraneità della ragazza alla faida e la sua volontà di non essere coinvolta nella stessa e dal fatto che, anche nel provvedimento di diniego dei benefici e nelle informative sulle quali lo stesso si fonda, tale circostanza, già emersa, non è mai stata presa in considerazione quale elemento ostativo. Ciò rende superflua anche la valutazione degli atti prodotti dagli appellanti volti a dimostrare che è già Persona_2
comunemente considerata, anche dalle Istituzioni, una vittima innocente della camorra e un simbolo della lotta alla criminalità, alla quale sono intitolate numerose iniziative volte alla tutela della legalità.
Per tutto quanto esposto, non si ravvisano ragioni per escludere i benefici a favore dei superstiti, con la conseguenza che l'appello deve essere accolto.
3. Va infine rilevato che gli odierni appellanti non hanno richiesto nel presente processo l'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 1 comma 1 l. 302/1990, bensì la rendita vitalizia di cui agli artt. 34 d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007 e 5 l. 206/2004. Pertanto, va riconosciuto ad madre di il diritto alla percezione Parte_2 Persona_2 dell'assegno mensile previsto dalla normativa richiamata a decorrere dal 9/3/2009 (data di presentazione della domanda). Lo stesso diritto va riconosciuto in favore di Per_1
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 17 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- ed oggi ai suoi eredi, e in proporzione delle Pt_1 Parte_2 Parte_1
rispettive quote ereditarie - padre di dal 9/3/2009 al 23/10/2016 data Persona_2
del suo decesso.
Va osservato altresì che gli odierni appellanti hanno chiesto anche la pronuncia di condanna del “alla corresponsione delle somme arretrate di diritto spettanti, CP_1
da corrispondersi, per quanto di ragione, per la parte non percepita dal defunto Sig.
a favore degli eredi istanti”. Tale pronuncia di condanna non può essere Persona_1
emessa, giacché la domanda risulta tardivamente formulata, per la prima volta, solo con il ricorso per riassunzione depositato nel processo di primo grado il 19/3/2018 e, dunque, dopo che erano già maturate le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c..
4. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del Controparte_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per la cause di valore indeterminabile - in € 5.000 per il processo di primo grado (€ 1.000 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 1.500 per la fase istruttoria, € 1.500 per la fase decisoria) ed in € 9.000 per il processo di appello (€ 1.500 per la fase di studio, € 1.500 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase istruttoria, € 3.000 per la fase decisoria).
Non occorre invece dare atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, a carico del che ha CP_1
proposto impugnazione incidentale, giacché, come evidenziato in precedenza, le questioni oggetto dell'appello incidentale condizionato potevano essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. essendo rimaste assorbite dalla decisione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
7937/2018 emessa dal Tribunale di Napoli il 7937/2018:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara sussistente il diritto di a percepire la rendita vitalizia di Parte_2
cui agli artt. 34 d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007 e 5 l. 206/2004 a decorrere dal
9/3/2009 e di e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Per_1
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 18 di 19 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a percepire la medesima Pt_1
rendita dal 9/3/2009 al 23/10/2016;
2. condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il Parte_1 giudizio di primo grado, in € 545 per spese vive, € 5.000 per compenso professionale ed € 750 per spese generali e, per il giudizio di appello, in € 804 per spese vive, € 9.000 per compenso professionale ed € 1.350 per spese generali, con attribuzione al difensore Avv. Liana Nesta.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr. Paolo Celentano
n. 5488/2018 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 19 di 19 Parte_1 Controparte_1