Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 247/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 247/2025 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento del figlio minore congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GALLO PIERO, come da procura allegata;
E DA
nato il [...] ad [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORRADO MARGHERITA come da procura allegata;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- la figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
- il sig avrà facoltà di tenere con sé la figlia un giorno a settimana – attualmente il giovedì Pt_1 ma con possibilità di variazione in base alle esigenze della minore – dalle ore 18.30 andandola a prendere presso l'abitazione o 19.30 ove si trovi in altro luogo per lo svolgimento di attività ludico/sportive ed accompagnandola a scuola la mattina dopo oppure, laddove la bambina decida di non fermarsi a dormire dal padre, riportandola presso l'abitazione della madre alle ore 21.30 dello stesso giorno. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21.30 della domenica sera. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
- Per quanto concerne le festività natalizie, tenuto conto degli impegni della bambina e dei genitori e salvo diverso accordo tra gli stessi, il sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia sette Pt_1 giorni anche non consecutivi comprensivi, ad anni alterni, dei giorni 24/25 dicembre o 31 dicembre/1gennaio. Per l'anno in corso la figlia starà con il padre dalle ore 09.30 del 25 dicembre alle ore 21.30 del 28 dicembre.
- Relativamente alle vacanze pasquali, il sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia tre Pt_1 giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta. Per il 2025 la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua.
- In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia quindici giorni anche non consecutivi.
I genitori dovranno in ogni caso informarsi reciprocamente ogni qualvolta porteranno la figlia minore fuori dal luogo di residenza, comunicando la località, i giorni di permanenza ed i recapiti con congruo preavviso.
Il sig. – a decorrere dal corrente mese di ottobre 2024 – si obbliga a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di Euro 200,00 (duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico bancario sul c/c c/ – Iban: [...] - CP_1 intestato alla sig.r entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Persona_1
- Le spese straordinarie relative alla figli saranno sostenute nella misura del 50% a carico Per_2 della madre e del 50% a carico del padre: per l'individuazione e la disciplina delle spese straordinarie i coniugi concordemente rimandano al Protocollo del Tribunale di Asti;
il genitore che avrà effettuato la spesa straordinaria avrà diritto al rimborso della metà entro 15 giorni dalla richiesta, previa documentazione della spesa stessa. A tal fine si precisa che la richiesta di rimborso, con esibizione della documentazione, dovrà essere formulata all'altro genitore con cadenza mensile (il giorno 30/31 del mese), “raggruppando” pertanto le spese sostenute nel mese precedente. Le spese di qualunque genere ma di importo superiore agli Euro 500,00 complessivi dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente concordate.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2025, i sig.ri e chiedevano Persona_1 Parte_1
a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore (nata a [...] il [...]) e al regime di Persona_3 frequentazione con il genitore non collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso, il PM formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
2. ove i genitori trasferiscano l'attuale residenza, saranno tenuti a darsene informazione nell'esclusivo interesse della figlia minore e con congruo preavviso;
3. il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia un giorno a settimana – attualmente il giovedì Pt_1 ma con possibilità di variazione in base alle esigenze della minore – dalle ore 18.30 andandola a prendere presso l'abitazione o 19.30 ove si trovi in altro luogo per lo svolgimento di attività ludico/sportive ed accompagnandola a scuola la mattina dopo oppure, laddove la bambina decida di non fermarsi a dormire dal padre, riportandola presso l'abitazione della madre alle ore 21.30 dello stesso giorno. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21.30 della domenica sera. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
4. Per quanto concerne le festività natalizie, tenuto conto degli impegni della bambina e dei genitori e salvo diverso accordo tra gli stessi, il sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia sette Pt_1 giorni anche non consecutivi comprensivi, ad anni alterni, dei giorni 24/25 dicembre o 31 dicembre/1gennaio. Per l'anno in corso la figlia starà con il padre dalle ore 09.30 del 25 dicembre alle ore 21.30 del 28 dicembre.
5. Relativamente alle vacanze pasquali, il sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia tre Pt_1 giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta. Per il 2025 la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua.
6. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia quindici giorni anche non consecutivi. I genitori dovranno in ogni caso informarsi reciprocamente ogni qualvolta porteranno la figlia minore fuori dal luogo di residenza, comunicando la località, i giorni di permanenza ed i recapiti con congruo preavviso.
7. Il sig. – a decorrere dal mese di ottobre 2024 – si obbliga a corrispondere mensilmente, Pt_1
a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di Euro
200,00 (duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico bancario sul c/c c/o – Iban: CP_1
[...] - intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno Persona_1
20 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute nella misura del 50% a carico Per_2 della madre e del 50% a carico del padre: per l'individuazione e la disciplina delle spese straordinarie i coniugi concordemente rimandano al Protocollo del Tribunale di Asti;
il genitore che avrà effettuato la spesa straordinaria avrà diritto al rimborso della metà entro 15 giorni dalla richiesta, previa documentazione della spesa stessa. A tal fine si precisa che la richiesta di rimborso, con esibizione della documentazione, dovrà essere formulata all'altro genitore con cadenza mensile
(il giorno 30/31 del mese), “raggruppando” pertanto le spese sostenute nel mese precedente. Le spese di qualunque genere ma di importo superiore agli Euro 500,00 complessivi dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente concordate.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Asti, in data 21 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli