Articolo 9 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 8Articolo 9 bis
Versione
26 ottobre 1990
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Versione
11 dicembre 1998
Art. 9. Applicazione dei benefici di guerra 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili ((e dei caduti)) a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. ((Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche' di vittima della criminalita' organizzata sono certificate)) dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1998
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