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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 556/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 556/2021
TRA
C.F. – Avv. Maria Sinagra;
Parte_1 P.IVA_1
attrice
E
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
C.F. – Avv. Gesualda Bizzini Controparte_2 P.IVA_3
convenute
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo tg. FA 088
ST di proprietà della nell'incidente Controparte_2 avvenuto in data 5.08.2020, come descritto in narrativa;
2. Conseguentemente condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, nonché alla refusione delle spese sostenute
(anche quanto connesso al soccorso e recupero del mezzo), nella somma complessiva di €. 50.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre forfait spese generali IVA e
CPA)
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
1
1. In via preliminare - Qualora provato il fatto storico, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta in Parte_2 quanto parte attrice avrebbe dovuto rivolgere la domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 149 C.d.A., alla propria Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua
S.p.A.
2. Nel merito - Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed eccessive quanto alla valutazione del danno.
3. Condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex
D.M. 55/2014”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
1. Nel merito - Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed eccessive quanto alla valutazione del danno.
2. Condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex
D.M. 55/2014”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
e e premesso che: in data 5 agosto Controparte_1 Controparte_2
2020 un proprio dipendente aveva percorso, con un camion di proprietà della Pt_1 targato AKK669, la S.S. 113 in direzione Palermo-Messina allorché veniva urtato da altro autoarticolato proveniente dalla direzione opposta, così perdendo il controllo del mezzo e precipitando nella scarpata laterale destra della carreggiata;
il mezzo di trasporto aveva subito danni per € 42.351,84, come da preventivi che allegava, a cui si erano aggiunte le spese di soccorso e recupero del mezzo per ulteriori € 2.440,00; il conducente del veicolo, proveniente dalla direzione opposta, non si era fermato ed aveva omesso di prestare soccorso, sicché i carabinieri intervenuti, eseguiti i necessari accertamenti, avevano rilevato che l'autoarticolato, targato FA088ST, era condotto da un tale;
il Persona_1 mezzo era di proprietà della società la quale aveva Controparte_2 sottoscritto una polizza assicurativa contro la responsabilità civile con la società
[...] che, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, aveva rifiutato il CP_1 pagamento.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo targato FA088ST per il sinistro occorso in data 5 agosto 2020 Contr e, per l'effetto, condannare e in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nella somma complessiva di €
2 50.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di causa. si è costituita contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, Controparte_1 eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva, poichè l'attrice avrebbe dovuto agire con l'azione diretta, ai sensi dell'art. 149 cod. ass. (D.Lgs.
209/2005), contro la propria compagnia di assicurazioni, e chiedendo nel merito di rigettare le domande attoree in quanto infodate, con vittoria di spese e compensi di causa.
Nel dettaglio, ha eccepito la doverostà dell'azione diretta, stante Controparte_1 che l'urto occorso tra i veicoli non farebbe residuare la facoltà del danneggiato di chiedere i danni con le azioni ordinarie previste dal codice civile;
ha eccepito altresì l'inesistenza del fatto storico, stante la negazione sottoscritta dal conducente del veicolo targato
FA088ST, e ha contestato il quantum debeatur perché fondato su preventivi non aventi valore probatorio.
Si è costituita altresì la convenuta la quale, contestando Controparte_2 quanto dedotto ed eccepito da parte attrice con riferiemento alla verificazione del fatto storico ed alla commisurazione del danno, ha chiesto il rigetto delle domande perché infondate, con vittoria di spese e compensi di causa.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è Controparte_1 infondata.
La procedura di risarcimento diretto instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non rappresenta una diminuzione di tutela del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4 L. 229/2003), ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi dettati dal legislatore delegante, essa non può che costituire un rimedio ulteriore, di carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. In conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa altresì della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l'azione ex art. 2054 c.c. contro il responsabile civile, sia l'azione diretta (ora disciplinata dall'art. 144 cod. ass.) contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile (Corte Cost. 180/2009).
Pertanto nonostante il tenore letterale dell'art. 149 comma 1 cod. ass. (“i danneggianti devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione
3 che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”), tale disposizione non fa venir meno il disposto di cui all'art. 2054 c.c. consentendo l'azione contro il conducente o il proprietario del veicolo (in questo senso, Trib. Grosseto, 10/03/2018, n. 260). In caso di sinistro tra veicoli a motore, pertanto, la previsione di cui all'art. 149 cod. ass. non esaurisce la tutela del danneggiato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in suo favore, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c., prevedendo un ulteriore strumento di tutela nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (c.d. azione diretta).
Nel merito, l'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo targato FA088ST e, per l'effetto, la condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale.
La domanda è fondata nei termini di cui infra.
Di regola, nell'accertamento della responsabilità derivante da fatto illecito, il danneggiato deve provare il fatto lesivo, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra fatto e danno-evento ed il correlato danno-conseguenza del quale chiede il risarcimento.
In breve, il danneggiato, diversamente dal creditore in ipotesi di responsabilità contrattuale, deve fornire la prova della condotta non iure, in violazione di interessi meritevoli di tutela, e contra ius tale da integrare gli estremi della responsabilità aquiliana.
Tale ordinaria ripartizione trova però talune deroghe nei casi di astrazione processuale.
In tema di sinistri stradali, l'art. 2054 c.c. pone una presunzione relativa di concorso di responsabilità in egual misura fra i conducenti dei veicoli, suscettibile di prova contraria;
quest'ultima può consistere sia nell'addebitabilità della responsabilità soltanto ad uno o alcuni fra i conducenti, sia in una graduazione della stessa in misura diversa, sulla base del grado di colpa di ciascuno.
La presunzione in esame ha natura sussidiaria, nel senso che essa opera solo nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e di conseguenza accertare, in concreto, le rispettive responsabilità nella causazione dell'evento.
L'utilizzabilità della presunzione postula pertanto l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, sicché il giudice può farvi ricorso qualora, all'esito di una compiuta attività istruttoria, si trovi comunque in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, tale da non consentire di valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità. Ciò non significa che l'accertamento della condotta colposa di uno dei due conducenti sia da sola sufficiente a liberare l'altro, in quanto, “ove il giudice
4 abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto
a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 33483/2024); difatti, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, essendo suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Peraltro, l'art. 1227 c.c., richiamato per le obbligazioni extracontrattuali dall'art. 2056 c.c., prevede che, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto anche del concorso colposo del fatto del creditore, diminuendone l'entità sulla base della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze.
Come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può tuttavia essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672/2009; Cass. 9550/2009, n. 9550); invero, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.
8885/2020, Cass. 4201/2022).
Traslando tali condivisibili principi al caso di specie, pur non essendo possibile affermare con certezza che il sig. , conducente del mezzo , avesse CP_3 Pt_1 tenuto una condotta conforme alle norme in tema di circolazione stradale e di comune prudenza, la responsabilità del sinistro oggetto del presente giudizio va attribuita, in via esclusiva, al sig. , dipendente della convenuta in Persona_1 Controparte_2 virtù delle risultanze istruttorie e delle allegazioni documentali.
In particolare, il teste , presente al momento del sinistro, Testimone_1 confermando le circostanze del capitolato di prova di parte attrice, ha chiarito che il camion targato FA088ST “…procedeva a velocità sostenuta e nell'allargarsi per affrontare una curva a destra inavdeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso. Nel fare questa manovra, il camion che proveniva dal lato Messina ha
5 urtato il camion della che provenica dal lato Palermo. Subito dopo ho visto il Pt_1 camion della che, a causa della spinta ricevuta, è caduto sul lato destro della Pt_1 strada ove vi è un torrente”; ed ancora: “…posso confermare che il mezzo proveniente lato ME, che procedeva davanti a me, non ha mai rallentato e dopo l'urto ha continuato senza fermarsi”.
Siffatte dichiarazioni trovano conforto con quanto dichiarato dal teste Tes_2
, che ha anche confermato come il camion della presentasse “ingenti
[...] Pt_1 danni” a causa del sinistro, come peraltro provato dalla produzione fotografica allegata all'atto di citazione.
La prova di verificazione del fatto storico, negato dai convenuti sulla scorta della comunicazione sottoscritta da , risulta anche dal verbale di rilevazione Persona_1 incidente, redato dai Carabinieri di San'Agata di Militello, ove si legge che: “il veicolo targato AKK669 e condotto dal signor (…) incrociava un autoarticolato CP_3 targato FA088ST proveniente dal senso opposto si marcia il quale, (ques'ultimo) a causa della stada alqaunto stretta costringeva il veicolo targato AKK669 ad allargarsi il più possibile sul ciglio destro della carreggata facendolo fuoriuscire dalla strada stata finendo la marcia in un torrente”.
Alla luce delle circostanze appena descritte, va esclusa la possibilità di configurare un concorso di colpa in capo al sig. il quale procedeva nel proprio senso di marcia CP_3
e veniva speronato da un autocarro che aveva invaso la propria corsia di marcia procedendo ad alta velocità; si soggiunga che la circostanza che l'autocarro di proprietà della convenuta non si sia fermato dopo il sinistro costituisce un elemento indiziario che corrobora la tesi della responsabilità esclusiva di , il quale, Persona_1 verosimilmente, ha inteso sfuggire all'accertamento del sinistro e delle proprie responsabilità.
Pertanto, va accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di , Persona_1 dipendente della convenuta per il sinistro verificatosi in data 5 Controparte_2 agosto 2020.
Le società convenute non hanno fornito la prova della circolazione del sig.
[...]
contro la volontà di né che il conducente abbia fatto Per_1 Controparte_2 tutto il possibile per evitare il danno. Invero, egli non soltanto procedeva a velocità elevata anche in prossimità della strettoia, ma neppure si arrestava dopo il sinistro per prestare soccorso.
In ordine alla quantificazione del danno, l'attrice ha prodotto taluni preventivi di spesa per complessivi € 44.795,84 per la riparazione e recupero del veicolo danneggiato.
6 Sul punto, occorre rilevare che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non vengano indicati il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti verosimilmente compiuto da un soggetto terzo e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria, potendo tuttavia fungere, quanto meno, da argomento di prova, utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (in questo senso, Trib. Roma, n. 19631/2019).
La ctu espletata in corso di giudizio, le cui conclusioni si condividono integralmente, sulla scorta di un accertamento condotto con i prezzi di mercato, applicati da concessionari ufficiali IVECO autorizzati alla riparazione del veicolo, ha rilevato un danno complessivo pari ad € 37.513,51, comprensivo delle spese sostenute per il recupero del mezzo.
La tesi delle convenute, secondo cui il danno no sarebbe stato quantificato mediante prezzi di mercato, risulta infondata, in quanto il consulente, come detto, ha condotto un'indagine sulla base dei concessionari ufficiali, che possiedono le necessarie competenze per la diligente riparazione del mezzo. Irrilevante risulta altresì l'eccepita obsolescenza del mezzo, atteso che la quantificazione operata riguarda esclusivamente le spese necessarie alla riparazione dei danni patiti a causa del sinistro. somma che è già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.
Su tale importo, già rivalutato in quanto espresso in valuta attuale, spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del
7 mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (5 agosto 2020) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico delle convenute in solido, ai sensi del D.M. 147/2022, in € 850,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 1.450,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.800,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 545,00.
Le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico delle convenute in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 556/2021 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 37.513,51 a titolo risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dal 05/08/2020 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
8 3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico delle convenute in solido.
Patti, 07/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 556/2021
TRA
C.F. – Avv. Maria Sinagra;
Parte_1 P.IVA_1
attrice
E
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
C.F. – Avv. Gesualda Bizzini Controparte_2 P.IVA_3
convenute
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo tg. FA 088
ST di proprietà della nell'incidente Controparte_2 avvenuto in data 5.08.2020, come descritto in narrativa;
2. Conseguentemente condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, nonché alla refusione delle spese sostenute
(anche quanto connesso al soccorso e recupero del mezzo), nella somma complessiva di €. 50.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre forfait spese generali IVA e
CPA)
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
1
1. In via preliminare - Qualora provato il fatto storico, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta in Parte_2 quanto parte attrice avrebbe dovuto rivolgere la domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 149 C.d.A., alla propria Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua
S.p.A.
2. Nel merito - Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed eccessive quanto alla valutazione del danno.
3. Condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex
D.M. 55/2014”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
1. Nel merito - Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed eccessive quanto alla valutazione del danno.
2. Condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex
D.M. 55/2014”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
e e premesso che: in data 5 agosto Controparte_1 Controparte_2
2020 un proprio dipendente aveva percorso, con un camion di proprietà della Pt_1 targato AKK669, la S.S. 113 in direzione Palermo-Messina allorché veniva urtato da altro autoarticolato proveniente dalla direzione opposta, così perdendo il controllo del mezzo e precipitando nella scarpata laterale destra della carreggiata;
il mezzo di trasporto aveva subito danni per € 42.351,84, come da preventivi che allegava, a cui si erano aggiunte le spese di soccorso e recupero del mezzo per ulteriori € 2.440,00; il conducente del veicolo, proveniente dalla direzione opposta, non si era fermato ed aveva omesso di prestare soccorso, sicché i carabinieri intervenuti, eseguiti i necessari accertamenti, avevano rilevato che l'autoarticolato, targato FA088ST, era condotto da un tale;
il Persona_1 mezzo era di proprietà della società la quale aveva Controparte_2 sottoscritto una polizza assicurativa contro la responsabilità civile con la società
[...] che, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, aveva rifiutato il CP_1 pagamento.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo targato FA088ST per il sinistro occorso in data 5 agosto 2020 Contr e, per l'effetto, condannare e in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nella somma complessiva di €
2 50.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di causa. si è costituita contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, Controparte_1 eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva, poichè l'attrice avrebbe dovuto agire con l'azione diretta, ai sensi dell'art. 149 cod. ass. (D.Lgs.
209/2005), contro la propria compagnia di assicurazioni, e chiedendo nel merito di rigettare le domande attoree in quanto infodate, con vittoria di spese e compensi di causa.
Nel dettaglio, ha eccepito la doverostà dell'azione diretta, stante Controparte_1 che l'urto occorso tra i veicoli non farebbe residuare la facoltà del danneggiato di chiedere i danni con le azioni ordinarie previste dal codice civile;
ha eccepito altresì l'inesistenza del fatto storico, stante la negazione sottoscritta dal conducente del veicolo targato
FA088ST, e ha contestato il quantum debeatur perché fondato su preventivi non aventi valore probatorio.
Si è costituita altresì la convenuta la quale, contestando Controparte_2 quanto dedotto ed eccepito da parte attrice con riferiemento alla verificazione del fatto storico ed alla commisurazione del danno, ha chiesto il rigetto delle domande perché infondate, con vittoria di spese e compensi di causa.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è Controparte_1 infondata.
La procedura di risarcimento diretto instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non rappresenta una diminuzione di tutela del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4 L. 229/2003), ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi dettati dal legislatore delegante, essa non può che costituire un rimedio ulteriore, di carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. In conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa altresì della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l'azione ex art. 2054 c.c. contro il responsabile civile, sia l'azione diretta (ora disciplinata dall'art. 144 cod. ass.) contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile (Corte Cost. 180/2009).
Pertanto nonostante il tenore letterale dell'art. 149 comma 1 cod. ass. (“i danneggianti devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione
3 che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”), tale disposizione non fa venir meno il disposto di cui all'art. 2054 c.c. consentendo l'azione contro il conducente o il proprietario del veicolo (in questo senso, Trib. Grosseto, 10/03/2018, n. 260). In caso di sinistro tra veicoli a motore, pertanto, la previsione di cui all'art. 149 cod. ass. non esaurisce la tutela del danneggiato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in suo favore, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c., prevedendo un ulteriore strumento di tutela nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (c.d. azione diretta).
Nel merito, l'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo targato FA088ST e, per l'effetto, la condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale.
La domanda è fondata nei termini di cui infra.
Di regola, nell'accertamento della responsabilità derivante da fatto illecito, il danneggiato deve provare il fatto lesivo, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra fatto e danno-evento ed il correlato danno-conseguenza del quale chiede il risarcimento.
In breve, il danneggiato, diversamente dal creditore in ipotesi di responsabilità contrattuale, deve fornire la prova della condotta non iure, in violazione di interessi meritevoli di tutela, e contra ius tale da integrare gli estremi della responsabilità aquiliana.
Tale ordinaria ripartizione trova però talune deroghe nei casi di astrazione processuale.
In tema di sinistri stradali, l'art. 2054 c.c. pone una presunzione relativa di concorso di responsabilità in egual misura fra i conducenti dei veicoli, suscettibile di prova contraria;
quest'ultima può consistere sia nell'addebitabilità della responsabilità soltanto ad uno o alcuni fra i conducenti, sia in una graduazione della stessa in misura diversa, sulla base del grado di colpa di ciascuno.
La presunzione in esame ha natura sussidiaria, nel senso che essa opera solo nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e di conseguenza accertare, in concreto, le rispettive responsabilità nella causazione dell'evento.
L'utilizzabilità della presunzione postula pertanto l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, sicché il giudice può farvi ricorso qualora, all'esito di una compiuta attività istruttoria, si trovi comunque in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, tale da non consentire di valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità. Ciò non significa che l'accertamento della condotta colposa di uno dei due conducenti sia da sola sufficiente a liberare l'altro, in quanto, “ove il giudice
4 abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto
a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 33483/2024); difatti, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, essendo suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Peraltro, l'art. 1227 c.c., richiamato per le obbligazioni extracontrattuali dall'art. 2056 c.c., prevede che, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto anche del concorso colposo del fatto del creditore, diminuendone l'entità sulla base della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze.
Come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può tuttavia essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672/2009; Cass. 9550/2009, n. 9550); invero, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.
8885/2020, Cass. 4201/2022).
Traslando tali condivisibili principi al caso di specie, pur non essendo possibile affermare con certezza che il sig. , conducente del mezzo , avesse CP_3 Pt_1 tenuto una condotta conforme alle norme in tema di circolazione stradale e di comune prudenza, la responsabilità del sinistro oggetto del presente giudizio va attribuita, in via esclusiva, al sig. , dipendente della convenuta in Persona_1 Controparte_2 virtù delle risultanze istruttorie e delle allegazioni documentali.
In particolare, il teste , presente al momento del sinistro, Testimone_1 confermando le circostanze del capitolato di prova di parte attrice, ha chiarito che il camion targato FA088ST “…procedeva a velocità sostenuta e nell'allargarsi per affrontare una curva a destra inavdeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso. Nel fare questa manovra, il camion che proveniva dal lato Messina ha
5 urtato il camion della che provenica dal lato Palermo. Subito dopo ho visto il Pt_1 camion della che, a causa della spinta ricevuta, è caduto sul lato destro della Pt_1 strada ove vi è un torrente”; ed ancora: “…posso confermare che il mezzo proveniente lato ME, che procedeva davanti a me, non ha mai rallentato e dopo l'urto ha continuato senza fermarsi”.
Siffatte dichiarazioni trovano conforto con quanto dichiarato dal teste Tes_2
, che ha anche confermato come il camion della presentasse “ingenti
[...] Pt_1 danni” a causa del sinistro, come peraltro provato dalla produzione fotografica allegata all'atto di citazione.
La prova di verificazione del fatto storico, negato dai convenuti sulla scorta della comunicazione sottoscritta da , risulta anche dal verbale di rilevazione Persona_1 incidente, redato dai Carabinieri di San'Agata di Militello, ove si legge che: “il veicolo targato AKK669 e condotto dal signor (…) incrociava un autoarticolato CP_3 targato FA088ST proveniente dal senso opposto si marcia il quale, (ques'ultimo) a causa della stada alqaunto stretta costringeva il veicolo targato AKK669 ad allargarsi il più possibile sul ciglio destro della carreggata facendolo fuoriuscire dalla strada stata finendo la marcia in un torrente”.
Alla luce delle circostanze appena descritte, va esclusa la possibilità di configurare un concorso di colpa in capo al sig. il quale procedeva nel proprio senso di marcia CP_3
e veniva speronato da un autocarro che aveva invaso la propria corsia di marcia procedendo ad alta velocità; si soggiunga che la circostanza che l'autocarro di proprietà della convenuta non si sia fermato dopo il sinistro costituisce un elemento indiziario che corrobora la tesi della responsabilità esclusiva di , il quale, Persona_1 verosimilmente, ha inteso sfuggire all'accertamento del sinistro e delle proprie responsabilità.
Pertanto, va accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di , Persona_1 dipendente della convenuta per il sinistro verificatosi in data 5 Controparte_2 agosto 2020.
Le società convenute non hanno fornito la prova della circolazione del sig.
[...]
contro la volontà di né che il conducente abbia fatto Per_1 Controparte_2 tutto il possibile per evitare il danno. Invero, egli non soltanto procedeva a velocità elevata anche in prossimità della strettoia, ma neppure si arrestava dopo il sinistro per prestare soccorso.
In ordine alla quantificazione del danno, l'attrice ha prodotto taluni preventivi di spesa per complessivi € 44.795,84 per la riparazione e recupero del veicolo danneggiato.
6 Sul punto, occorre rilevare che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non vengano indicati il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti verosimilmente compiuto da un soggetto terzo e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria, potendo tuttavia fungere, quanto meno, da argomento di prova, utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (in questo senso, Trib. Roma, n. 19631/2019).
La ctu espletata in corso di giudizio, le cui conclusioni si condividono integralmente, sulla scorta di un accertamento condotto con i prezzi di mercato, applicati da concessionari ufficiali IVECO autorizzati alla riparazione del veicolo, ha rilevato un danno complessivo pari ad € 37.513,51, comprensivo delle spese sostenute per il recupero del mezzo.
La tesi delle convenute, secondo cui il danno no sarebbe stato quantificato mediante prezzi di mercato, risulta infondata, in quanto il consulente, come detto, ha condotto un'indagine sulla base dei concessionari ufficiali, che possiedono le necessarie competenze per la diligente riparazione del mezzo. Irrilevante risulta altresì l'eccepita obsolescenza del mezzo, atteso che la quantificazione operata riguarda esclusivamente le spese necessarie alla riparazione dei danni patiti a causa del sinistro. somma che è già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.
Su tale importo, già rivalutato in quanto espresso in valuta attuale, spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del
7 mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (5 agosto 2020) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico delle convenute in solido, ai sensi del D.M. 147/2022, in € 850,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 1.450,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.800,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 545,00.
Le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico delle convenute in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 556/2021 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 37.513,51 a titolo risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dal 05/08/2020 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
8 3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico delle convenute in solido.
Patti, 07/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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