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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1246 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Maecello Carnovale, Francesco Muscari Pt_1
Tomaioli, IA Parisi) appellante
E
(avv. Concetta A. Mammolenti) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO e DIRITTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito con ricorso del 25.2.2022 dall'odierno appellato, ha dichiarato non dovute le somme che l' aveva rivendicato, con l'intimazione di pagamento Pt_1 che gli aveva notificato il 17.1.2022, a titolo di contributi per l'anno 2021 alla gestione assicurativa dei lavoratori autonomi.
Pag. 1 di 2 2. L' ha interposto appello. Pt_1
3. L'appellato ha eccepito la tardività dell'impugnazione e, nel merito, la sua infondatezza.
4. Questa Corte ha disposto la trattazione scritta, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di discussione del 23.9.2025.
5. Nessuna delle parti ha depositato note nel termine che era stato loro assegnato, sicché la Corte, con ordinanza ritualmente comunicata al domicilio digitale dei loro difensori, ha fissato all'uopo un nuovo termine, perentorio, sino al 28.10.2025.
6. Le parti, ancora una volta, non hanno depositato note.
7. Atteso il mancato deposito di note, alla Corte non resta che applicare quanto prescrive il quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c., ordinando che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarando estinto il processo.
8. La pronuncia di estinzione va resa con sentenza, ex art. 307 c.p.c.
9. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 21.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1106/23, pubblicata in data 21.6.2023 così provvede:
1. Ordina la cancellazione dalla causa dal ruolo.
2. Dichiara estinto il processo d'appello;
3. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1246 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Maecello Carnovale, Francesco Muscari Pt_1
Tomaioli, IA Parisi) appellante
E
(avv. Concetta A. Mammolenti) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO e DIRITTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito con ricorso del 25.2.2022 dall'odierno appellato, ha dichiarato non dovute le somme che l' aveva rivendicato, con l'intimazione di pagamento Pt_1 che gli aveva notificato il 17.1.2022, a titolo di contributi per l'anno 2021 alla gestione assicurativa dei lavoratori autonomi.
Pag. 1 di 2 2. L' ha interposto appello. Pt_1
3. L'appellato ha eccepito la tardività dell'impugnazione e, nel merito, la sua infondatezza.
4. Questa Corte ha disposto la trattazione scritta, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di discussione del 23.9.2025.
5. Nessuna delle parti ha depositato note nel termine che era stato loro assegnato, sicché la Corte, con ordinanza ritualmente comunicata al domicilio digitale dei loro difensori, ha fissato all'uopo un nuovo termine, perentorio, sino al 28.10.2025.
6. Le parti, ancora una volta, non hanno depositato note.
7. Atteso il mancato deposito di note, alla Corte non resta che applicare quanto prescrive il quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c., ordinando che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarando estinto il processo.
8. La pronuncia di estinzione va resa con sentenza, ex art. 307 c.p.c.
9. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 21.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1106/23, pubblicata in data 21.6.2023 così provvede:
1. Ordina la cancellazione dalla causa dal ruolo.
2. Dichiara estinto il processo d'appello;
3. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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