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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA CA Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. MA TT LE Consigliere rel. all'udienza del 18/11/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2044/2024: tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PERRICONE Parte_1
SIMONA
Appellante contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. TELLI GIOIA RITA
rappresentato/a e difeso/a Controparte_2
Appellate ha pronunziato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la presente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 644 del 2024
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
097 2022 01908 054 25 000 notificata il 31.1.2023, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 12.008,40 a titolo di contributi
Cassa di Previdenza ed Forense anni 2015-2018. CP_1
2. Ha lamentato il ricorrente nell'atto introduttivo, a fondamento della domanda, la mancata notificazione ex art. 22 della L. n. 689 del 1981, la mancata notificazione delle violazioni sottese al provvedimento, la decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999, la prescrizione quinquennale della contribuzione richiesta (ex art. 3, comma
9, lett. b), della L. n. 335 del 1995) e la nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione da parte dell'apposito responsabile.
3. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
-Inammissibilità delle eccezioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo ed alla regolarità della procedura esattoriale, da proporre ex art. 617 cpc entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella
(notifica della cartella del 31.1.2023 e deposito del ricorso del
13.3.2023);
-Inapplicabilità della legge n. 689 del 1981 al caso di specie, non vertendosi in tema di illeciti amministrativi;
-Inapplicabilità dell'art. 25 del D. Lgs n. 46 del 1999 alla , CP_1 riferendosi la norma ai crediti degli enti pubblici previdenziali;
-Infondatezza della eccepita prescrizione in quanto: l'art. 3 della L. n.
335 del 1995 ha ridotto il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale a cinque anni (norma ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche alla , con implicita abrogazione CP_1 del primo comma dell'art. 19 della L. n. 576 del 1980, restando invece salvo il secondo comma che ancora il dies a quo della prescrizione alla
2 data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla
); l'art. 66 della L. n. 247 del 2012 ha reintrodotto il termine CP_1 decennale di prescrizione quanto alla contribuzione dovuta alla
[...]
, facendo rivivere il primo comma dell'art. Controparte_1
19 della L. n. 576 del 1980, che fissa in 10 anni il termine di prescrizione per i contributi alla;
tale nuova disciplina si applica unicamente per CP_1 il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. 6729 del 2013); non essere, quindi, decorso nel caso di specie il termine di prescrizione tenuto conto che, quanto ai contributi dovuti in eccedenza ai minimi per gli anni 2015, 2017 e 2018, risulta ex tabulas che l'avv. ha trasmesso le relative dichiarazioni reddituali Pt_1 rispettivamente il 29.7.2016, il 27.9.2018 e il 27.9.2019 e che, pertanto, risulta applicabile il termine di prescrizione decennale, non decorso alla notifica dell'atto opposto e che, quanto alla contribuzione minima e di maternità per gli anni 2016, 2017 e 2018, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza dei relativi pagamenti erano tutti successivi al 28 febbraio dell'anno di competenza, neanche risulta ad oggi decorso il termine di prescrizione decennale.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentandone l'erroneità quanto: 1) alla mancata notificazione ex art 22 della L. n. 689 del 1981 ed alla mancata notificazione dei titoli sottesi alla cartella, tenuto conto che il termine ultimo di 40 giorni in ordine all'impugnazione a norma degli artt. 24 e 25 del D. Lgs n. 46 del 1999 cadeva il 15 marzo 2023 e che nel ricorso introduttivo era stato indicato che il ricorso stesso era stato proposto ex art. 24 e 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999; 2) alla decadenza ed alla prescrizione.
5. Si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, ex art.
[...]
346 cpc, l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado di condanna dell'Avv. al pagamento della somma di cui alla Pt_1
3 cartella opposta;
ha evidenziando, in ogni caso, quanto alla doglianza di mancata preventiva contestazione dei crediti iscritti a ruolo, come nel caso di specie la (pur non essendovi tenuta – Cass. sent. n. 3269 CP_1 del 2009) ha accertato e contestato le omissioni contributive con nota prot. n. 2022/24920, ricevuta dal professionista il 10.2.2022 (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
5.1 Si è pure costituita l' Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
******
7. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 434 cpc.
8. Detto articolo statuisce, infatti, (nel testo applicabile ratione temporis), che “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”
Il principio della specificità dei motivi di appello esige, quindi, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle sviluppate dall'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (in tal senso Cass. sent. n. 8926 del 2004 – “Il principio di specificità dei motivi di appello, in quanto assolve alla duplice funzione
4 di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli
"errores" attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede. Pertanto alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con un grado di specificità dei motivi che, pur non potendo essere stabilito in via generale e assoluta, esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime”);
Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello
è necessario, invero, a pena di inammissibilità dello stesso, indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame della pronuncia, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell'appellante (v. Cass. sent. n. 18229 del 2003);
Con la sentenza n. 17712 del 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come sia preciso onere processuale dell'appellante, al fine di sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice
(“I requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”).
Nel caso di specie, invece, l'atto di appello non si confronta in alcun
5 modo con le ragioni della decisione indicate dal Tribunale, non facendo alcun riferimento alle analitiche argomentazioni trattate dal primo giudice in punto di inapplicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 689 del
1981 e dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999, nonché della specifica disciplina applicabile alla contribuzione dovuta alla in tema CP_1 di prescrizione, essendosi l'appellante limitato a ritrascrivere quanto già dedotto con il ricorso di primo grado;
inammissibile, altresì, in quanto proposta per la prima volta con l'atto di appello, è la deduzione relativa alla applicabilità del termine di prescrizione quinquennale relativamente alle sanzioni ed agli interessi.
Neanche, infine, l'appellante prende posizione sul mancato rispetto de termine di cui all'art. 617 cpc rilevato dal primo giudice, a nulla valendo l'affermazione contenuta nell'atto di gravame secondo cui l'opposizione sarebbe da “ritenersi tempestiva poiché, è lo stesso titolo del ricorso in I grado che indica come lo stesso sia stato fatto nel rispetto di quanto disposto ex art 24 e 25 dlgs 46/99”, non precludendo tale indicazione la valutazione che il Giudice deve compiere al fine di accertare l'effettiva natura delle censure avanzate, tenuto conto che “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte
e rappresentate dalla parte istante” (tra le tante da ultimo Cass. 9909 del 2025).
L'appello, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, sotto il profilo della non pertinente confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo in favore di ognuna delle
6 parti appellate – seguono le regole della soccombenza.
Deve, infine, darsi atti che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Dichiara l'appello inammissibile;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00 in favore di ognuna delle parti appellate, oltre spese forfettarie al
15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
MA TT LE
Il Presidente
LA CA
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