Articolo 1 della Legge 29 novembre 1980, n. 965
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1981