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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1235/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Angela Seeber Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata in [...] il [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 e Parte_1 Parte_3 hanno premesso di avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 21 febbraio 2016 e il 4 agosto 2017) i figli minorenni e PE
. Per_2
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro legame e fornendo indicazioni sui rispettivi impegni lavorativi, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento e pagina 1 di 2 questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse dei minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche in ragione della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come testualmente riportati nel ricorso datato 30 gennaio 2025 e depositato il 18 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1235/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Angela Seeber Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata in [...] il [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 e Parte_1 Parte_3 hanno premesso di avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 21 febbraio 2016 e il 4 agosto 2017) i figli minorenni e PE
. Per_2
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro legame e fornendo indicazioni sui rispettivi impegni lavorativi, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento e pagina 1 di 2 questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse dei minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche in ragione della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come testualmente riportati nel ricorso datato 30 gennaio 2025 e depositato il 18 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
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