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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 3.7.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 19321/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. DE ANGELIS Parte_1
GENNARO , con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.GULMI' Controparte_1
DILLA ed elett.te domiciliato in VIA F.CARACCIOLO, 10 80122 NAPOLI ,
resistente
e
, rappr. e difesa dall'avv.to M. Savastano ed elett.te domiciliato come in CP_2 atti resistente
e in persona del leg. rapp.te p.t., CP_3
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29.10.2022, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
07120221460000019007 notificata in data 20.09.2022 lamentando: 1) illegittimità dell'iscrizione relativamente alle cartelle n. 07120180047467014,
3712018000031724, 37120190000791391, 37120190000791601,
07120190020378622, 37120180012069379, 37120180012488384 per essere oggetto di definizione agevolata;
2) nullità della notifica perché eseguita da indirizzo non risultante in pubblici registri;
3) mancata notifica di tutti gli atti prodromici e presupposti e prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda .
Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_2 dell' in merito alla cartella di pagamento 07120180047467014 relativa alla CP_2 contribuzione richiesta dall' non citata in giudizio, il difetto di CP_4 legittimazione passiva in merito alle doglianze relative al procedimento di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed agli atti compiuti dal concessionario;
la rinuncia ai crediti di cui agli avvisi qualora la rottamazione fosse andata a buon fine;
la tardività dell'opposizione per essere gli avvisi tutti regolarmente notificati a mezzo pec.
Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice adito con rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
Ed invero, questo giudice ritiene di aderire ai principi espressi nell' ordinanza n.
19529 del 17 giugno 2022, con cui la Suprema Corte di Cassazione, alla luce della giurisprudenza costante della suddetta, così statuiva «con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26- quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (Cass., sez V. civ., n.
17111 del 11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del
21 marzo 2018).
Quanto alla eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancata notifica degli atti prodromici ovvero gli avvisi di addebito, tale assunto non può essere condiviso, considerato che agli atti dell' sono state prodotte le CP_2 notifiche a mezzo pec ( cfr. allegato n. 1)
Orbene, va ritenuto che la notifica DELL' AVA A MEZZO PEC, è legittima, così come previsto dal D.L.78/2010 del 31.05.2010 convertito in L.122/2010 del
30.7.2010, all'articolo 30, comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_2 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Condivisibile al riguardo la sentenza n. 1541/2018 del Tribunale di Napoli con cui si statuiva che : “L'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna (“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”) e che la stessa “…è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Dunque, secondo il cit. D.P.R., le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori, hanno valore legale e sono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Orbene, recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 14417/2025 conferma la validità della notifica della cartella effettuata via PEC anche se inviata da un indirizzo non presente negli indirizzari dei domicili digitali pubblici.
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n.
18684).
La Corte ha osservato che (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale Controparte_5 di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023) ( cfr. notifica degli avvisi di addebito provenienti da" t) Email_1
Tale fatto processuale rende infondata l'eccezione del ricorrente secondo cui non sarebbe stato mai notificato l'atto prodromico all'intimazione di pagamento impugnata. Posta, pertanto, la regolarità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito sottostanti l'iscrizione ipotecaria, se ne desume l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza dei termini di legge.
Ne consegue la preclusione di ogni ulteriore eccezione afferente il merito della controversia ( ivi compreso quella di intervenuta prescrizione ) in quanto trattasi di atto divenuto definitivo ed il cui credito intimato appare incontestabile.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Mr. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione;
B) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E. 2.000,00 in favore dell' ed E. 2.000,00 in favore CP_2 dell' , oltre spese generali. Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 22/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 3.7.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 19321/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. DE ANGELIS Parte_1
GENNARO , con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.GULMI' Controparte_1
DILLA ed elett.te domiciliato in VIA F.CARACCIOLO, 10 80122 NAPOLI ,
resistente
e
, rappr. e difesa dall'avv.to M. Savastano ed elett.te domiciliato come in CP_2 atti resistente
e in persona del leg. rapp.te p.t., CP_3
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29.10.2022, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
07120221460000019007 notificata in data 20.09.2022 lamentando: 1) illegittimità dell'iscrizione relativamente alle cartelle n. 07120180047467014,
3712018000031724, 37120190000791391, 37120190000791601,
07120190020378622, 37120180012069379, 37120180012488384 per essere oggetto di definizione agevolata;
2) nullità della notifica perché eseguita da indirizzo non risultante in pubblici registri;
3) mancata notifica di tutti gli atti prodromici e presupposti e prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda .
Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_2 dell' in merito alla cartella di pagamento 07120180047467014 relativa alla CP_2 contribuzione richiesta dall' non citata in giudizio, il difetto di CP_4 legittimazione passiva in merito alle doglianze relative al procedimento di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed agli atti compiuti dal concessionario;
la rinuncia ai crediti di cui agli avvisi qualora la rottamazione fosse andata a buon fine;
la tardività dell'opposizione per essere gli avvisi tutti regolarmente notificati a mezzo pec.
Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice adito con rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
Ed invero, questo giudice ritiene di aderire ai principi espressi nell' ordinanza n.
19529 del 17 giugno 2022, con cui la Suprema Corte di Cassazione, alla luce della giurisprudenza costante della suddetta, così statuiva «con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26- quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (Cass., sez V. civ., n.
17111 del 11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del
21 marzo 2018).
Quanto alla eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancata notifica degli atti prodromici ovvero gli avvisi di addebito, tale assunto non può essere condiviso, considerato che agli atti dell' sono state prodotte le CP_2 notifiche a mezzo pec ( cfr. allegato n. 1)
Orbene, va ritenuto che la notifica DELL' AVA A MEZZO PEC, è legittima, così come previsto dal D.L.78/2010 del 31.05.2010 convertito in L.122/2010 del
30.7.2010, all'articolo 30, comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_2 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Condivisibile al riguardo la sentenza n. 1541/2018 del Tribunale di Napoli con cui si statuiva che : “L'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna (“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”) e che la stessa “…è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Dunque, secondo il cit. D.P.R., le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori, hanno valore legale e sono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Orbene, recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 14417/2025 conferma la validità della notifica della cartella effettuata via PEC anche se inviata da un indirizzo non presente negli indirizzari dei domicili digitali pubblici.
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n.
18684).
La Corte ha osservato che (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale Controparte_5 di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023) ( cfr. notifica degli avvisi di addebito provenienti da" t) Email_1
Tale fatto processuale rende infondata l'eccezione del ricorrente secondo cui non sarebbe stato mai notificato l'atto prodromico all'intimazione di pagamento impugnata. Posta, pertanto, la regolarità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito sottostanti l'iscrizione ipotecaria, se ne desume l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza dei termini di legge.
Ne consegue la preclusione di ogni ulteriore eccezione afferente il merito della controversia ( ivi compreso quella di intervenuta prescrizione ) in quanto trattasi di atto divenuto definitivo ed il cui credito intimato appare incontestabile.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Mr. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione;
B) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E. 2.000,00 in favore dell' ed E. 2.000,00 in favore CP_2 dell' , oltre spese generali. Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 22/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo