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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476/2025 RG avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d e dall'a elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC Email_1
– ricorrente –
contro
(CF: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p e di Manolo CROCETTA, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della Provincia di al viale Matteotti n.147 CP_1
–resistente –
Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di aver ricevuto in notifica l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025 con la quale gli veniva comminata la sanzione di € 1.600 per violazione dell'art. 193/258, co.4, D. Lgs 152/2006 per aver effettuato un trasporto di rifiuti senza utilizzare il documento di accompagnamento specifico (FIR), osservato di aver effettuato un servizio di trasporto di merci per conto del cliente da consegnare presso il sito di loc. Regione Gumbi di Parte_2
Chiusavecchia presso la ditta MILLETARI' Roberto destinataria della consegna, attività Cont per la quale la impresa & era regolarmente Parte_3 autorizzata, dedotto che per l'attività di traporto di sfalci e potature (e non rifiuti speciali) non era previsto l'utilizzo del FIR, invocata in ogni caso la sua buona fede in ragione del documento della PA (SUAP e del Comune di Chiusavecchia) che autorizzava il soggetto destinatario a svolgere attività di “processo di biotriturazione di materiali derivanti da sfalci e/o potature al fine delle produzione di composte o BRF”, con ricorso in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la declaratoria di
[...] nullità/annullabilità dell'ordinanza–ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025, con vittoria di spese e competenze. 1.1) Si costituiva in giudizio la PROVINCIA di IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro–tempore, che, premesso che i Carabinieri di Pontedassio, in data
1 dott. Pasquale LONGARINI 10.1.2024, avevano accertato, con video ripresa, il trasporto, da parte di Parte_1
, di “rifiuti verdi” (consistiti in “essenze quali RO, IV, ER e
[...]
Eucalipto” derivanti da sfalci e potature ornamentali), classificati come rifiuti speciali e/o urbani, in assenza del documento inerente il loro trasporto (FIR), rilevata il difetto di prova che gli sfalci/potature fossero state effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali e che detto materiale sarebbe stato utilizzato virtuosamente a fini agronomici/silvicolturali, condizioni di applicabilità dell'art. 185, lett. f), D. Lgs 152/2006 laddove è previsto che non rientrano nella nozione di rifiuto “gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa ..”, dedotto che il materiale trasportato dal in assenza del FIR aveva natura di rifiuto non pericoloso, rilevato che Parte_1 spetta anche al trasportatore, oltre che al produttore, verificare la natura del bene affidatogli dal produttore e la qualificazione del luogo individuato come destinazione finale del materiale stesso, instava per il rigetto del ricorso in opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte opponente: MILLETARI' Parte_2
Roberto; testi di parte opposta: causa veniva assunta in decisione Tes_1 all'udienza del 03.12.2025, come da e.
(2) sul merito del ricorso. Non essendo contestato il trasporto in assenza di FIR, il thema decidendum della opposizione è la natura, di rifiuto o non, del materiale trasportato da e desunto dai Carabinieri («desunto da due fotografie scattate Parte_1 attraverso foto trappola in data 10.1.2024. Nell'ambito di un procedimento penale, poi abbiamo accertato la natura del materiale presente in loco, ove vi era anche quello conferito dal », Parte_1 dich. ) come “essenze quali RO, , ER e ”, Controparte_3 Per_1 Per_2 derivanti da sfalci e potature ornamentali. 2.1) Secondo la definizione datane nell'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152\06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». La corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura;
di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;
di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva. Pertanto, deve «ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale» (cass. n. 48316/2016). 2.2) Ebbene, nella specie, i Carabinieri di Chiusavecchia non hanno correttamente individuato ed indicato gli elementi fattuali sulla base dei quali era stata ritenuta sussistente la natura di rifiuti dei materiali asseritamente trasportati dal , Parte_1 essendo all'uopo del tutto insufficienti le due fotografie scattate trappola, con verifica successiva, eseguita solo dopo circa 30 giorni, nell'ambito di un
2 dott. Pasquale LONGARINI diverso procedimento penale laddove si sarebbe accertato, senza indicazione delle relative modalità, che «vi era anche quello conferito dal » (dich. ). Parte_1 Tes_1
2.3) L'impianto accusatorio si fonda sul sospetto, nozione che oscilla tra due estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole. Il richiamo alla sentenza del giudice amministrativo, fondata su elementi di fatto diversi, non è pertinente al singolo trasporto effettuato dell'opponente 2.4) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del primo motivo di opposizione, con effetto di assorbimento del secondo. 2.5) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei confronti della . Controparte_4
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) annulla l'ordinanza–ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025
2) compensa le spese di lite tra le parti.
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476/2025 RG avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d e dall'a elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC Email_1
– ricorrente –
contro
(CF: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p e di Manolo CROCETTA, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della Provincia di al viale Matteotti n.147 CP_1
–resistente –
Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di aver ricevuto in notifica l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025 con la quale gli veniva comminata la sanzione di € 1.600 per violazione dell'art. 193/258, co.4, D. Lgs 152/2006 per aver effettuato un trasporto di rifiuti senza utilizzare il documento di accompagnamento specifico (FIR), osservato di aver effettuato un servizio di trasporto di merci per conto del cliente da consegnare presso il sito di loc. Regione Gumbi di Parte_2
Chiusavecchia presso la ditta MILLETARI' Roberto destinataria della consegna, attività Cont per la quale la impresa & era regolarmente Parte_3 autorizzata, dedotto che per l'attività di traporto di sfalci e potature (e non rifiuti speciali) non era previsto l'utilizzo del FIR, invocata in ogni caso la sua buona fede in ragione del documento della PA (SUAP e del Comune di Chiusavecchia) che autorizzava il soggetto destinatario a svolgere attività di “processo di biotriturazione di materiali derivanti da sfalci e/o potature al fine delle produzione di composte o BRF”, con ricorso in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la declaratoria di
[...] nullità/annullabilità dell'ordinanza–ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025, con vittoria di spese e competenze. 1.1) Si costituiva in giudizio la PROVINCIA di IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro–tempore, che, premesso che i Carabinieri di Pontedassio, in data
1 dott. Pasquale LONGARINI 10.1.2024, avevano accertato, con video ripresa, il trasporto, da parte di Parte_1
, di “rifiuti verdi” (consistiti in “essenze quali RO, IV, ER e
[...]
Eucalipto” derivanti da sfalci e potature ornamentali), classificati come rifiuti speciali e/o urbani, in assenza del documento inerente il loro trasporto (FIR), rilevata il difetto di prova che gli sfalci/potature fossero state effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali e che detto materiale sarebbe stato utilizzato virtuosamente a fini agronomici/silvicolturali, condizioni di applicabilità dell'art. 185, lett. f), D. Lgs 152/2006 laddove è previsto che non rientrano nella nozione di rifiuto “gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa ..”, dedotto che il materiale trasportato dal in assenza del FIR aveva natura di rifiuto non pericoloso, rilevato che Parte_1 spetta anche al trasportatore, oltre che al produttore, verificare la natura del bene affidatogli dal produttore e la qualificazione del luogo individuato come destinazione finale del materiale stesso, instava per il rigetto del ricorso in opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte opponente: MILLETARI' Parte_2
Roberto; testi di parte opposta: causa veniva assunta in decisione Tes_1 all'udienza del 03.12.2025, come da e.
(2) sul merito del ricorso. Non essendo contestato il trasporto in assenza di FIR, il thema decidendum della opposizione è la natura, di rifiuto o non, del materiale trasportato da e desunto dai Carabinieri («desunto da due fotografie scattate Parte_1 attraverso foto trappola in data 10.1.2024. Nell'ambito di un procedimento penale, poi abbiamo accertato la natura del materiale presente in loco, ove vi era anche quello conferito dal », Parte_1 dich. ) come “essenze quali RO, , ER e ”, Controparte_3 Per_1 Per_2 derivanti da sfalci e potature ornamentali. 2.1) Secondo la definizione datane nell'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152\06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». La corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura;
di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;
di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva. Pertanto, deve «ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale» (cass. n. 48316/2016). 2.2) Ebbene, nella specie, i Carabinieri di Chiusavecchia non hanno correttamente individuato ed indicato gli elementi fattuali sulla base dei quali era stata ritenuta sussistente la natura di rifiuti dei materiali asseritamente trasportati dal , Parte_1 essendo all'uopo del tutto insufficienti le due fotografie scattate trappola, con verifica successiva, eseguita solo dopo circa 30 giorni, nell'ambito di un
2 dott. Pasquale LONGARINI diverso procedimento penale laddove si sarebbe accertato, senza indicazione delle relative modalità, che «vi era anche quello conferito dal » (dich. ). Parte_1 Tes_1
2.3) L'impianto accusatorio si fonda sul sospetto, nozione che oscilla tra due estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole. Il richiamo alla sentenza del giudice amministrativo, fondata su elementi di fatto diversi, non è pertinente al singolo trasporto effettuato dell'opponente 2.4) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del primo motivo di opposizione, con effetto di assorbimento del secondo. 2.5) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei confronti della . Controparte_4
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) annulla l'ordinanza–ingiunzione n. AV/371 del 10.2.2025
2) compensa le spese di lite tra le parti.
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI