Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6553 del 2025, proposto da
NT Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Scolamiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in seguito alla sentenza n. 914/2013, del Tribunale di Torre Annunziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LU Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20.11.2025 e depositato il 27.11.2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro e Previdenza n. 914 del 27.3.2013, passata in giudicato, con cui il Ministero della Salute veniva condannato, al pagamento in favore dell’esponente della somma di €. 5.695,08 oltre interessi ed accessori a titolo di adeguamento della voce “indennità integrativa speciale” ex art. 2 della L. n. 210/1992 corrisposta per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011 ed accessori di legge.
L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato (cfr. attestazione della cancelleria in atti) ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede reale del Ministero in data 11.6.2013.
Parte ricorrente ha inoltre allegato al ricorso una intimazione di pagamento con valore di interruzione del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c. inviata a mezzo pec all’amministrazione in data 14.3.2023.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Chiede altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto eccependo la prescrizione decennale del titolo ottemperando ex art. 114, comma 1, del c.p.a..
Alla camera di consiglio del 10.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., “L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”.
Nel caso in esame, trattasi di sentenza pubblicata il 27.3.2023 e notificata in data 11.6.2013; agli atti di causa è stata depositata una intimazione di pagamento con valore di interruzione del termine di prescrizione inviata a mezzo pec in data 14.3.2023 pertanto, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’azione esperita nel presente giudizio deve ritenersi tempestiva.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento in favore degli istanti delle somme ad essi spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all'uopo delegato, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1200,00 (milleduecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di VI | IA BB |
IL SEGRETARIO