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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1756/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Legnano n. 26, Torino (TO) presso il difensore Avv. Natalie
GHIRARDI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in Verzuolo (CN) il 25/11/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi si erano separati dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verzuolo mediante accordo concluso in data 18/03/2021, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 5 Parte II Serie C Anno 2021 confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 11 Parte II Serie C Anno 2021; che sin dalla data delle dichiarazioni rese dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verzuolo la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava termine per il deposito delle stesse.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 10/07/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/11/2019 in Verzuolo (CN) da: Pt_1
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] il
[...] Parte_2
28/07/1977, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Verzuolo al n. 4, Parte I dell'anno 2019, alle
CONDIZIONI
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione
e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere
l'uno dall'altra. MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verzuolo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1756/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Legnano n. 26, Torino (TO) presso il difensore Avv. Natalie
GHIRARDI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in Verzuolo (CN) il 25/11/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi si erano separati dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verzuolo mediante accordo concluso in data 18/03/2021, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 5 Parte II Serie C Anno 2021 confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 11 Parte II Serie C Anno 2021; che sin dalla data delle dichiarazioni rese dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verzuolo la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava termine per il deposito delle stesse.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 10/07/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/11/2019 in Verzuolo (CN) da: Pt_1
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] il
[...] Parte_2
28/07/1977, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Verzuolo al n. 4, Parte I dell'anno 2019, alle
CONDIZIONI
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione
e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere
l'uno dall'altra. MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verzuolo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi