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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice designato, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo promosso da
Parte_1 P.IVA_1 ritenuto che la parte destinataria dell'ingiunzione sia un contraente consumatore;
ritenuta la propria competenza anche ai sensi della disciplina sulla tutela del consumatore;
osservato:
- che, in ragione di seri dubbi su profili di abusività/vessatorietà rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione, è stata svolta specifica valutazione di clausole contrattuali riconducibili ai casi di cui all'art. 33
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e, in particolare, concernenti:
➢ somme dovute a titolo di caparra oppure di penale o più in generale a titolo risarcitorio;
➢ interessi usurari o comunque sproporzionati/eccessivi;
➢ facoltà di aumento del corrispettivo originario senza facoltà di recesso per la controparte;
➢ cessione del contratto o del credito comportante minor tutela per la controparte;
- che è stata effettuata una verifica anche sul computo del TAEG con riguardo a tutti i costi dell'operazione contrattuale, inclusi quelli facoltativi come per assicurazioni non obbligatorie;
- che la valutazione e la verifica di cui sopra fanno escludere la concreta sussistenza di profili di abusività/ vessatorietà rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione;
1 R.G. n. 565/2025
considerato per il resto che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 ss. c.p.c.
INGIUNGE A
Controparte_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 115028,55;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro
2.242,00 per compensi, in euro 406,50 per esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto che sono state sopra indicate e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Teramo, 10/03/2025
IL GIUDICE
Daniela d'Adamo
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice designato, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo promosso da
Parte_1 P.IVA_1 ritenuto che la parte destinataria dell'ingiunzione sia un contraente consumatore;
ritenuta la propria competenza anche ai sensi della disciplina sulla tutela del consumatore;
osservato:
- che, in ragione di seri dubbi su profili di abusività/vessatorietà rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione, è stata svolta specifica valutazione di clausole contrattuali riconducibili ai casi di cui all'art. 33
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e, in particolare, concernenti:
➢ somme dovute a titolo di caparra oppure di penale o più in generale a titolo risarcitorio;
➢ interessi usurari o comunque sproporzionati/eccessivi;
➢ facoltà di aumento del corrispettivo originario senza facoltà di recesso per la controparte;
➢ cessione del contratto o del credito comportante minor tutela per la controparte;
- che è stata effettuata una verifica anche sul computo del TAEG con riguardo a tutti i costi dell'operazione contrattuale, inclusi quelli facoltativi come per assicurazioni non obbligatorie;
- che la valutazione e la verifica di cui sopra fanno escludere la concreta sussistenza di profili di abusività/ vessatorietà rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione;
1 R.G. n. 565/2025
considerato per il resto che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 ss. c.p.c.
INGIUNGE A
Controparte_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 115028,55;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro
2.242,00 per compensi, in euro 406,50 per esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto che sono state sopra indicate e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Teramo, 10/03/2025
IL GIUDICE
Daniela d'Adamo
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