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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 653 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. David Bardi appellante contro
CP_1 avv. Paola Forgione appellato
avente ad oggetto l'appello: appello della sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 26 aprile 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° luglio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
- con ricorso del 3 novembre 2022 aveva convenuto l' avanti al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1 opponendo l'avviso di addebito per €. 13.118,86 ricevuto il 5 ottobre 2022, relativo all'omesso versamento di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016
- la ricorrente, aveva eccepito la prescrizione del preteso credito contributivo, la nullità della notifica via PEC dell'avviso di addebito sia perché l'indirizzo elettronico del mittente non risultava nei pubblici elenchi sia per pagina 1 di 13 violazione dell'art 23 ter D. Lgvo n. 82/2005, nonché la nullità dell'avviso di addebito per violazione dello
Statuto del contribuente (art. 12 comma 7 L. 212/2000
- nel corso del giudizio, la ricorrente aveva chiesto di proporre querela di falso nei confronti del doc. 9 bis prodotto dall' al fine di disconoscere come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata postale relativa dell'avviso bonario del 21 aprile 2016, pervenuta al domicilio della parte il 2 maggio 2016, per contrastare il fatto che tale avviso di ricevimento era stato incluso dall'Istituto fra gli atti interruttivi della prescrizione
- sempre nel corso del giudizio, l' aveva riferito dell'avvenuto sgravio parziale della pretesa contributiva CP_1 quanto al solo anno 2010(per altre vicende relative ad una compensazione), sgravio di riflesso al quale la pretesa contributiva per gli altri anni 2011, 2012, 2013 e 2016 si era ridotta ad €. 11.908,38
- con la sentenza qui appellata, il Tribunale aveva dichiarato esigibile tale somma residua, ritenendo invece infondate le eccezioni preliminari e di merito oggetto dell'originaria opposizione, nonché irrilevante la querela di falso, e quindi aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite commisurate alla sua soccombenza sul medesimo importo della somma residua.
aveva appellato la sentenza con sette motivi, chiedendone la riforma integrale: Parte_1
Con il motivo 1) aveva fatto valere la inesigibilità integrale della pretesa contributiva affermata in sentenza,
Poiché sulla base di un estratto di ruolo ottenuto dopo la stessa sentenza (doc. 8 allegato all'appello) sarebbe emerso che l'intero credito Dell' era stato sgravato e che ormai il residuo risultava pari a zero. CP_1
Con i motivi 2), 3) aveva censurato la sentenza per avere respinto le eccezioni di nullità della PEC con cui l' le aveva notificato l'avviso di addebito opposto. CP_1
Con il motivo 4) aveva censurato la sentenza per avere respinto la eccezione di nullità dello stesso avviso di addebito per violazione dello statuto del contribuente.
Con il motivo 5) aveva censurato la sentenza per avere respinto la eccezione di prescrizione, e con il motivo
6) anche per non avere autorizzato la querela di falso tesa a contestare come propria la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Infine, con il motivo 7) aveva censurato il riparto delle spese a proprio carico integrale, sostenendo che in proposito il Tribunale aveva trascurato il fatto che la opposizione era comunque giustificata per il sopravvenire dello sgravio che aveva portato la pretesa da €. 13.118,86 oggetto dell'avviso di addebito opposto al residuo di €. 11.908,39 ritenuto in sentenza.
L' si era costituito replicando al motivo 1) nel senso che la pretesa residua di €. 11.908,39 era tuttora CP_1 esigibile poiché - come già considerato dal Tribunale - lo sgravio sopravvenuto aveva riguardato il solo anno
2010, circostanza che emergeva anche da una attenta lettura dell'estratto di ruolo. Per il resto, aveva chiesto di respingere l'appello sui motivi 2) – 7), infondato per gli stessi argomenti già enunciati in sentenza. pagina 2 di 13 §§§
Secondo il Collegio l'appello è infondato e va respinto in toto.
Motivo 1) Esigibilità della residua pretesa contributiva (anni 2011, 2012, 2013 e 2016)
L'avviso di addebito opposto in primo grado riguardava gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016 per complessivi €. 13.118,86.
La sentenza (punto 11, pag. 4) aveva dato atto che, in seguito, il solo anno 2010 era stato sgravato, di riflesso al credito di imposta dell'anno 2009 utilizzabile in compensazione (docc. 8 e 8 bis res. 1°).
Poiché aveva superato tutti i motivi di opposizione, il Tribunale non aveva confermato l'avviso di addebito
(proprio perché, nel frattempo, oggetto di sgravio parziale), bensì aveva dichiarato esigibile la somma residua di €. 11.908,39.
In seguito alla sentenza, aveva ottenuto da un estratto di ruolo (doc. 8 appello), posto a base del Pt_1 CP_2 presente motivo poiché, secondo la lettura che ne dava la stessa appellante, se ne ricaverebbe che - a fronte degli importi iscritti a ruolo per €. 13.118 per gli anni dal 2010 al 2016 – il residuo ad oggi sarebbe pari a “0”.
In tal senso, infatti, evidenziava la stinga contenuta a pag. 2 dello stesso estratto che indicava “0” in Pt_1 corrispondenza ti tutte le voci, da “importi a ruolo residui” .. a “da pagare”.
Nella propria memoria di costituzione, l' aveva svolto invece una diversa lettura del medesimo CP_1 documento, che il Collegio condivide per profili di fatto e di diritto.
In fatto) Proseguendo nello sviluppo dello stesso estratto di ruolo, erano elencate le singole pretese contributive, suddivise anno per anno. Emergeva così che gli unici importi sgravati erano quelli riferiti alle diverse poste dell'anno 2010, mentre per quelle degli anni successivi non si dava atto di alcuno sgravio, bensì del fatto che si trattasse di importi sospesi (come del resto sospesi risultavano anche quelli del 2010, poi sgravati).
Tale dato era coerente con la sintesi contenuta a pag. 1 dello stesso estratto, che indicava “Sospensione SI”,
“Sgravio SI”, "Rateizzazione NO”.
Del resto, che l'intera pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto fosse stata sospesa derivava dal decreto del 16 novembre 2022, emesso dal Tribunale per fissare l'udienza di discussione, il quale riportava la seguente dicitura: < Vista l'istanza di sospensione e ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art.
24, co. 6 D.lgs. n. 46/, sospende l'esecutività dell'avviso di addebito opposto>.
In diritto) L'appellante invoca la cessazione della materia del contendere per inesigibilità della pretesa contributiva, anche quella residua oggetto della sentenza, esito contestato dalla difesa dell'istituto appellato.
A sostegno di tale inesigibilità, l'appellante pone una lettura parziale dell'estratto di ruolo (doc. 8 appello), il quale invece contiene anche dati diversi, nel senso che la pretesa residua sarebbe ancora sospesa, ma certo non sgravata. pagina 3 di 13 Del resto, nemmeno l'appellante è in grado di indicare una ragione di sorta per cui le annualità 2011 – 2016 non sarebbero più esigibili, considerato che dallo stesso estratto di ruolo non emerge che nel frattempo siano state né sgravate né rottamate, rateizzate ecc.
Infine, va considerato che il titolare della contribuzione è l' (che ha negato la cessata materia del CP_1 contendere), e non (incaricata della riscossione), di conseguenza solo il primo e non la seconda CP_2 avrebbe la disponibilità della relativa pretesa e quindi il potere di disporne in punto di esigibilità.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che deve essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto>, Cass. n. 19845/2019. E ancora, a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti>, Cass. n. 2063/2014, conforme n. 25625/2020.
Applicati tali principi al caso in esame, é quindi inevitabile concludere che la residua pretesa contributiva per
€. 11.908,39 sia ancora controversa, e che la sua sorte debba quindi essere decisa all'esito dei seguenti motivi di appello.
Motivo 2) Nullità della notifica via PEC dell'avviso di addebito opposto perché il mittente non risulta nei pubblici elenchi
In proposito, il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito, sollevata dall'opponente sul presupposto che l' aveva notificato via PEC l'avviso di addebito opposto da CP_1 un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.
Ciò in quanto, secondo Cass. Sez. Un. n. 15979/2022, in tema di notificazione a mezzo PEC:
* la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto (mentre la più stringente regola dell'art. 3-bis, comma 1 L. n. 53/1994, è riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati)
* la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne pagina 4 di 13 sia destinatario passivo, associando tale esclusività all'onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone, invece, ove sia il mittente ad inviare la notifica da proprio valido indirizzo PEC
* "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (Cass. n. 23620/2018,
n. 2961/2021).
Nel caso in esame, la stessa opposizione dimostrava come avesse compiutamente esercitato il proprio Pt_1 diritto di difesa rispetto all'avviso di addebito notificatole dall'indirizzo PEC
" t". Email_1
Secondo l'appellante, la decisione era errata poiché il Tribunale non aveva spiegato come aveva fatto a stabilire che l'indirizzo da cui proveniva la notifica dell'avviso di addebito opposto era stato rinvenuto nel sito
Internet dell' , né aveva preso posizione sul fatto che la stessa notifica era stata inviata al legale e non alla CP_1 parte personalmente.
Di conseguenza, secondo l'appellante, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta con annullamento dell'avviso di addebito opposto perché la violazione degli artt. 6 bis e 57 bis D. Lgvo n. 82/2005 e dell'art. 16 ter DL n. 179/2012 rendeva nulla /inesistente la stessa notifica.
Secondo il Collegio, il motivo 2) è infondato.
A ben vedere, l'appello nemmeno prende posizione sul fondamentale principio della sanatoria di nullità per raggiungimento dello scopo, posto a base della decisione, assumendo piuttosto che la violazione delle regole legali sull'individuazione dell'indirizzo ufficiale dal quale devono provenire le PEC di notifica dei titoli esattoriali comporterebbe addirittura l'inesistenza della medesima notifica.
La giurisprudenza di legittimità, da Sez. un. n. 15979/2022, è costante nel richiamare il contrario principio generale per cui eventuali violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti di difesa. Quindi, una notifica via PEC è valida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile (come nel caso in esame, in cui l'indirizzo del mittente enunciava chiaramente la provenienza dall' ). Questo approccio, che privilegia la sostanza CP_1 rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale la violazione di norme processuali non si può far valere in vista di una astratta regolarità del processo, ma solo per rimuovere il danno concreto subito dalla parte.
In tal senso, sempre in tema di notifica dei titoli esattoriali, Cass n. 18684/23 e n. 982/23 hanno ribadito che l'assenza di un indirizzo PEC dai pubblici registri del mittente non invalida di per sé la notifica, essendo onere del contribuente dimostrare che da tale situazione sia derivato un danno sostanziale a suo carico. In sostanza, una volta che il destinatario apre il messaggio e, letto il contenuto, decide di impugnarlo in giudizio (come pagina 5 di 13 avvenuto nel caso in esame), finisce per ammettere che la notifica del titolo esattoriale ha raggiunto il suo scopo.
Lo stesso principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo qualora il mittente della PEC non sia presente nei pubblici registri è stato ribadito ancora da Cass. n. 853/2025 e n. 14407/2025 in tema di notifica degli atti di riscossione da parte dell'amministrazione.
In conclusione, i principi finora enunciati impongono di superare anche l'ulteriore rilievo dell'appellante, secondo il quale notifica sarebbe nulla/inesistente anche solo perché effettuata nei confronti del difensore invece che della parte, poiché anche in questo caso opera il principio del raggiungimento dello scopo, avvalorato dal fatto che il medesimo legale è quello che ha poi introdotto la presente opposizione.
Motivo 3) Nullità della notifica via PEC dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 23 ter D.
Lgvo n. 82/2005
Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione inammissibile per tardività quanto all'eccepita violazione dell'art. 23-ter d.lgs. n. 82/2005 poiché, trattandosi di vizio formale del titolo e/o del relativo procedimento di notificazione, doveva essere proposta una opposizione agli atti esecutivi, a pena di decadenza entro il termine
20 giorni dalla notifica.
Ed in concreto, era pacifico che tale termine non era stato rispettato, essendo il ricorso depositato il 3.11.22 a seguito di notifica del 5.10.22.
“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione (art. 24 d.lgs. n. 46/1999) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella (artt. 617 e 618 bis cpc). Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di 40 giorni, di cui all'art.
24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di 20 giorni, di cui all'art. 617 cpc, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. n. 15116/2015).
Secondo l'appellante, la decisione era errata poiché trascurava il fatto (già oggetto del precedente motivo 2), che la notifica dell'avviso di addebito via PEC era stata eseguita al legale e non alla parte. Di conseguenza, la parte non sarebbe comunque stata in grado di verificare la conformità della copia informatica oggetto della medesima notifica all'originale analogico dell'avviso di addebito poiché, ancora prima, nemmeno aveva avuto personalmente alcuna conoscenza del contenuto del medesimo titolo.
Secondo il Collegio, il motivo 3) è infondato.
Una volta superato il motivo 2), ed appurata quindi la validità della notifica dell'avviso di addebito (a prescindere dall'indirizzo PEC del mittente e dal fatto che fosse stata destinata al difensore piuttosto che alla pagina 6 di 13 parte), è inevitabile concludere che anche il vizio oggetto del presente motivo avrebbe potuto, e dovuto, essere proposto con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi, che invece era mancata.
Motivo 4) Nullità dell'avviso di addebito opposto per violazione dello Statuto del Contribuente (art. 12, co. 7 l. n. 212/2000)
Il Tribunale aveva premesso che il D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011, all'art. 7, comma 2, lettera d) prevedeva che "le disposizioni di cui all'art. 12 L. n. 212/2000, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
Le Sezioni Unite n. 2483/2015, avevano chiarito che:
* il diritto nazionale e l'art. 12, comma 7 L. 212/2000 non sono fonti di un onere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio soltanto in caso di specifica prescrizione dettata per la singola tipologia di provvedimento da adottarsi
* un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste soltanto in caso di tributi c.d.
“armonizzati” e rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'UE (e così dell'art. 41 della Carta di
Nizza)
*anche per tali tributi armonizzati, la violazione di detto obbligo non comporta l'automatica nullità dell'atto impositivo adottato, da comminarsi soltanto qualora il contribuente enunci in giudizio valide ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
In concreto, l'avviso di addebito opposto riguarda la contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale prodotto da negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016. Pt_1
Da verifiche dell'Agenzia delle Entrate (non contestate da ), era emerso che in tali anni la contribuente, Pt_1 quale esercente attività commerciale, aveva prodotto e dichiarato un reddito di lavoro autonomo eccedente il minimale di legge. Infatti, nel quadro RR dei Modelli Unici 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, aveva Pt_1 dichiarato redditi superiori a quelli già assoggettati al minimale contributivo di legge e, pertanto, ulteriormente assoggettabili a contribuzione.
Ciò premesso, il Tribunale aveva respinto l'eccezione poiché, in concreto, l'opponente non aveva allegato cosa avrebbe inteso replicare all' in sede di contraddittorio endoprocedimentale. CP_1
Aveva aggiunto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17858/2018, n. 12025/2019, n.
14149/2012), “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla pagina 7 di 13 cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva trascurato proprio che l'omesso avvio del contraddittorio endoprocedimentale aveva impedito alla parte di sottoporre all' le medesime eccezioni di prescrizione CP_1 che quindi era stato inevitabile fare oggetto della presente opposizione (questioni poi ribadite nel motivo 5).
Secondo il Collegio, il motivo 4) è infondato.
Premesso che, come si dirà di seguito, la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto non era prescritta (nemmeno per l'anno 2010 che, in seguito, era stato sgravato di riflesso ad una compensazione), in tutti i casi la normativa sullo Statuto del contribuente non vincolava l' a stimolare un contraddittorio CP_1 endoprocedimentale. Infatti, la norma in esame va interpretata alla luce della giurisprudenza già richiamata dal
Tribunale nel senso che tale onere riguarda solo la materia tributaria, ed è sottoposto a rigidi presupposti, motivo per cui non può applicarsi al caso in esame.
A maggior ragione, va considerato che il giudizio di opposizione ai titoli esattoriali in materia contributiva è un giudizio sul rapporto, fra gli enti che si affermano creditori ed il soggetto affermato debitore, e non è un giudizio sulla validità dell'atto emesso dagli enti stessi. Quindi, se anche vi fossero dei vizi di illegittimità per cui il titolo esattoriale non poteva essere emesso, il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque pronunciare nel merito del rapporto. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale non aveva confermato la validità dell'intero avviso di addebito opposto poiché, essendo stato sgravato l'anno 2010, aveva dichiarato la esigibilità degli anni residui.
È decisivo quindi considerare che, nel merito della fondatezza della pretesa contributiva dal 2011 al 2016, nemmeno l'appellante aveva mosso alcuna contestazione, essendo quindi pacifico che l' aveva titolo per CP_1 esigere la differenza fra i contributi versati sul minimale e quelli ulteriori dovuti per il maggior reddito, pacificamente dichiarato dalla stessa . Pt_1
Motivo 5) Prescrizione
Il Tribunale aveva respinto tale eccezione avendo verificato con i documenti prodotti dall' che l'avviso CP_1 di addebito era stato preceduto dall'emissione di tre atti, relativi alla stessa contribuzione, tutti inviati a Pt_1 presso l'indirizzo di residenza anagrafica di Firenze, via A. Genovesi n. 23 mediante raccomandata a.r. (v. docc. 9 e 9-bis, 10 e 10-bis, 11 e 11-bis fasc. ): CP_1 avviso bonario del 21.4.2016, notificato il 2.5.2016 avviso bonario notificato il 4.6.2021 comunicazione di debito notificata l'11.6.2021.
pagina 8 di 13 Ciò premesso, esaminando le annualità ritenute esigibili (2011/2016), il Tribunale aveva superato l'eccezione di prescrizione poiché
*per il 2011, 2012 e 2013, il pagamento della contribuzione, i cui termini di scadenza decorrevano, rispettivamente, dal 18.06.2012 con proroga al 09.07.2012, dal 7.06.2013 con proroga al 08.07.2013, e dal
16.06.2014 con proroga al 07.07.2014, era stato tempestivamente intimato e la prescrizione è stata tempestivamente interrotta con le stesse raccomandate a.r. del 02.5.2016, del 04.06.2021 e del 11.06.2021;
*per il 2016, il temine decorrente dal 30.06.2017 era stato tempestivamente interrotto dalla comunicazione dell'11.06.2021.
Per di più, a causa della notoria pandemia da SARS-CoV-2, i termini di prescrizione della riscossione dei crediti erano stati sospesi complessivamente, per 310 giorni ovvero:
- dall'art. 37, comma 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, in L. 24 aprile 2020, n. 27 per 129 giorni
- dall'art. 11, comma 9, DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, in L. 26 febbraio 2021, n. 21 per 181 giorni.
In conclusione, quando l'avviso di addebito opposto era stato notificato il 5 ottobre 2022, la pretesa contributiva portata dal titolo era ancora attuale.
Secondo l'appellante, la decisione era errata poiché non aveva fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dalla scadenza del relativo termine di pagamento, bensì dall'anno successivo. Per contro, avrebbe dovuto collocare il dies a quo della prescrizione nello stesso anno di maturazione dei contributi, e di conseguenza ritenere prescritto l'anno 2011 nel 2016, l'anno 2012 nel 2017, l'anno 2013 nel 2018, e l'anno
2016 nel 2021.
Secondo il Collegio anche il motivo 5) è infondato.
Le censure dell'appellante non contestano in modo puntuale la motivazione, invece estremamente analitica, con la quale, per ogni annualità, il Tribunale aveva individuato i termini di pagamento, che erano stati prorogati ogni volta in date successive, spostando di conseguenza il relativo decorso della prescrizione.
A maggior ragione, l'appellante nemmeno aveva menzionato la circostanza che tutti i termini di prescrizione coinvolti nel presente giudizio erano stati sospesi per ulteriori 310 giorni, per effetto della normativa speciale emanata in costanza della crisi pandemica degli anni 2020/2021.
Motivo 6) Querela di falso
In primo grado, a fronte degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall' , l'opponente aveva dedotto CP_1 che: “L'avv. Bardi disconosce la conformità all'originale del doc.
9-bis prodotto in copia fotostatica da CP_1 riservando l'eventuale proposizione di querela di falso per la non riconducibilità alla ricorrente della sottoscrizione ivi apposta, di cui la propria assistita si riserva, quindi, il disconoscimento all'esito della produzione dell'originale.”. Quindi, l' aveva esibito l'originale del doc. 9-bis, l'opponente aveva CP_1
pagina 9 di 13 disconosciuto la sottoscrizione come propria dichiarando che intendeva proporre querela di falso, e l'istituto aveva affermato la propria volontà di avvalersene.
Ciò posto, quanto al disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, il Tribunale ne aveva rilevato l'inefficacia per genericità poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24634/2021), ai fini dell'art. 2719 cc, il disconoscimento formale deve avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Invece, nel caso in esame, l'opponente non aveva dedotto in modo specifico cosa differenzierebbe la copia dall'originale.
Inoltre, quanto all'ulteriore disconoscimento della sottoscrizione sul doc. 9-bis , il Tribunale aveva CP_1 escluso la querela di falso ex art. 222 c.p.c., per l'irrilevanza ai fini del decidere dell'eventuale accertamento della non riconducibilità al tratto scrivente di della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento. Pt_1
Infatti, l'avviso bonario del 21 aprile 2016 era atto di natura sostanziale (e non processuale), notificato a mediante raccomandata a.r. Quindi, era soggetto all'art. 1335 cc, secondo il quale la dichiarazione Pt_1 recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che - per collegamento ordinario (dimora o domicilio), normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o una preventiva indicazione o pattuizione - sia in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
Nel caso di specie, la raccomandata a.r. era stata inviata all'indirizzo di residenza di (peraltro, identico Pt_1
a quello dichiarato nell'atto introduttivo di questo giudizio) e, quindi, in un luogo effettivamente rientrante nella sua sfera di dominio e controllo della stessa (nulla in senso contrario era stato specificamente dedotto né provato dall'opponente).
In diritto, si applicavano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982, trattandosi di una forma "semplificata" di notificazione caratterizzata dall'assenza della relazione di notificazione. In particolare, secondo l'art. 8 del D.P.R. n. 655/1982 l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico,
l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del DM Comunicazioni 9 aprile 2001, il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Era quindi irrilevante accertare se la sottoscrizione fosse o meno riconducibile alla mano di , Pt_1 destinataria del plico, posto che ella, per fornire prova contraria alla presunzione legale di conoscenza, avrebbe dovuto specificamente allegare e provare (mediante querela di falso) che tale sottoscrizione non pagina 10 di 13 appartiene neppure al tratto scrivente di alcuna delle persone abilitate a ricevere la raccomandata in base al citato D.M. 9 aprile 2001.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel senso che, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” ( Cass.
n. 4160/2022).
In sostanza, le norme citate comportavano che non debba essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019, n.
12083/2016; n. 15315/2014).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175/2018, ha escluso che tale disciplina determini una violazione del diritto di difesa del contribuente, essendo, comunque, assicurata la conoscibilità dell'atto dalla avvenuta consegna del plico oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente a chi sia legittimato a riceverlo.
Nel caso in esame, la notifica dell'avviso bonario del 2016, eseguita secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, era ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza di . Pt_1
Di conseguenza, non aveva rilevo la circostanza, sostenuta dalla stessa appellante, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stato notificato l'avviso bonario. Analogamente, non era dirimente la querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione sullo stesso avviso di ricevimento, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario
(Cass., Sez. 5, n. 19795/2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29539/2020).
Secondo l'appellante, la decisione era errata dal momento che il Tribunale aveva ritenuto che “la querela è superflua in quanto ciò che è stabilito dal postino sulla ricevuta di consegna non può essere sindacato;
in sostanza, il togato attribuisce al postino un potere assoluto di decisione senza repliche” (così testualmente pagina 11 di 13 pag. 7 appello). Su tale premessa, l'appello aveva quindi ribadito che, invece, il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare la querela di falso, fondamentale per dimostrare che l'avviso bonario del 2016 non era stato ricevuto personalmente dalla parte e quindi non poteva valere come atto interruttivo della prescrizione per le annualità oggetto di opposizione.
Secondo il Collegio, il motivo 6) è anch'esso infondato.
L'appello nemmeno prende posizione sulla questione di diritto decisiva per ritenere superflua la querela di falso.
Si tratta del fatto che (in base alla normativa ed alla giurisprudenza analiticamente riportate in sentenza), la notifica dell'avviso bonario non seguiva le regole della notifica degli atti processuali bensì degli atti sostanziali e, di conseguenza, una volta che l'atto era pervenuto al domicilio della destinataria (circostanza pacifica nel caso in esame) operava la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 cc.
In altri termini, in base alla normativa ed alla giurisprudenza ora citate, la questione di fatto relativa alla riferibilità della sottoscrizione alla mano di è irrilevante, e quindi non vi è alcun motivo di indagarla Pt_1 con querela di falso, mentre la stessa appellante non aveva assolto l'onere di allegazione e prova per superare la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 cc.
Motivo 7) Spese di lite di primo grado
Il Tribunale aveva regolato le spese di lite, liquidandole in €. 1.865,00 nell'ambito dello scaglione di valore della residua pretesa contributiva, considerando l'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria).
Quindi le aveva poste a carico della parte opponente, integralmente soccombente (anche sulla annualità 2010, poi sgravata per altre vicende).
Secondo l'appellante, tali spese non avrebbero potuto esserle imputate perché la decisione del Tribunale non aveva confermato in toto l'avviso di addebito opposto, bensì una pretesa contributiva minore, passando da circa €. 13.000 a circa €. 11.000.
Non foss'altro tale esito mostrava che la parte aveva avuto comunque necessità di proporre opposizione per evitare che l'avviso di addebito divenisse definitivo per l'importo maggiore, piuttosto che per quello minore.
Poiché in proposito la domanda era stata accolta, il riparto delle spese ne avrebbe dovuto dare conto.
Secondo Il Collegio, pure l'ultimo motivo di appello è infondato.
Come già detto nel respingere i motivi precedenti, la sorte dell'annualità 2010 non era dipesa dall'opposizione all'avviso di addebito, bensì dal fatto che il debito contributivo di quel solo anno era stato sgravato facendo operare una compensazione con un credito di imposta dell'anno precedente (estraneo al presente giudizio).
Per il resto, ogni questione preliminare e di merito oggetto della presente opposizione si era rivelata infondata, come infondati sono stati ritenuti i relativi motivi di censura alla sentenza. pagina 12 di 13 Infine, le spese erano state liquidate dal Tribunale nell'ambito dello scaglione di valore (fra 5.200 e 26.000) delle cause previdenziali di primo grado, nel quale si collocava sia la somma maggiore portata nell'avviso di addebito opposto sia quella minore ritenuta in sentenza. Quindi, tale scarto non poteva incidere sulla liquidazione dei compensi, da commisurare al credito effettivamente riconosciuto, se inferiore rispetto a quello rivendicato.
A maggior ragione, va considerato che il Tribunale non solo non aveva liquidato compensi per la fase di trattazione/istruttoria, ma solo per le altre, e per di più per ogni fase aveva applicato gli importi minimi, e non medi, portando infine la relativa condanna ad €. 1.865,00 oltre accessori.
Insomma, si trattava di cifra minima, al di sotto della quale non era possibile scendere.
Spese di lite di secondo grado e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza integrale della parte appellante, sia sulla nuova questione di inesigibilità della pretesa (motivo 1), sia sul complesso delle altre censure nel merito ed in punto spese (motivi 2-7), che non scalfivano gli argomenti del Tribunale.
Di nuovo, la relativa liquidazione va svolta in relazione agli importi minimi delle cause del corrispondente scaglione di valore (fra 5.200 e 26.000), esclusa la istruttoria/trattazione che non si è svolta in questo grado, esauritosi in una unica udienza di discussione sulla base degli atti e dei documenti.
Nei confronti della stessa parte appellante, integralmente soccombente, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 1.984,00 oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge.
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 1° luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 13 di 13
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 653 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. David Bardi appellante contro
CP_1 avv. Paola Forgione appellato
avente ad oggetto l'appello: appello della sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 26 aprile 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° luglio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
- con ricorso del 3 novembre 2022 aveva convenuto l' avanti al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1 opponendo l'avviso di addebito per €. 13.118,86 ricevuto il 5 ottobre 2022, relativo all'omesso versamento di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016
- la ricorrente, aveva eccepito la prescrizione del preteso credito contributivo, la nullità della notifica via PEC dell'avviso di addebito sia perché l'indirizzo elettronico del mittente non risultava nei pubblici elenchi sia per pagina 1 di 13 violazione dell'art 23 ter D. Lgvo n. 82/2005, nonché la nullità dell'avviso di addebito per violazione dello
Statuto del contribuente (art. 12 comma 7 L. 212/2000
- nel corso del giudizio, la ricorrente aveva chiesto di proporre querela di falso nei confronti del doc. 9 bis prodotto dall' al fine di disconoscere come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata postale relativa dell'avviso bonario del 21 aprile 2016, pervenuta al domicilio della parte il 2 maggio 2016, per contrastare il fatto che tale avviso di ricevimento era stato incluso dall'Istituto fra gli atti interruttivi della prescrizione
- sempre nel corso del giudizio, l' aveva riferito dell'avvenuto sgravio parziale della pretesa contributiva CP_1 quanto al solo anno 2010(per altre vicende relative ad una compensazione), sgravio di riflesso al quale la pretesa contributiva per gli altri anni 2011, 2012, 2013 e 2016 si era ridotta ad €. 11.908,38
- con la sentenza qui appellata, il Tribunale aveva dichiarato esigibile tale somma residua, ritenendo invece infondate le eccezioni preliminari e di merito oggetto dell'originaria opposizione, nonché irrilevante la querela di falso, e quindi aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite commisurate alla sua soccombenza sul medesimo importo della somma residua.
aveva appellato la sentenza con sette motivi, chiedendone la riforma integrale: Parte_1
Con il motivo 1) aveva fatto valere la inesigibilità integrale della pretesa contributiva affermata in sentenza,
Poiché sulla base di un estratto di ruolo ottenuto dopo la stessa sentenza (doc. 8 allegato all'appello) sarebbe emerso che l'intero credito Dell' era stato sgravato e che ormai il residuo risultava pari a zero. CP_1
Con i motivi 2), 3) aveva censurato la sentenza per avere respinto le eccezioni di nullità della PEC con cui l' le aveva notificato l'avviso di addebito opposto. CP_1
Con il motivo 4) aveva censurato la sentenza per avere respinto la eccezione di nullità dello stesso avviso di addebito per violazione dello statuto del contribuente.
Con il motivo 5) aveva censurato la sentenza per avere respinto la eccezione di prescrizione, e con il motivo
6) anche per non avere autorizzato la querela di falso tesa a contestare come propria la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Infine, con il motivo 7) aveva censurato il riparto delle spese a proprio carico integrale, sostenendo che in proposito il Tribunale aveva trascurato il fatto che la opposizione era comunque giustificata per il sopravvenire dello sgravio che aveva portato la pretesa da €. 13.118,86 oggetto dell'avviso di addebito opposto al residuo di €. 11.908,39 ritenuto in sentenza.
L' si era costituito replicando al motivo 1) nel senso che la pretesa residua di €. 11.908,39 era tuttora CP_1 esigibile poiché - come già considerato dal Tribunale - lo sgravio sopravvenuto aveva riguardato il solo anno
2010, circostanza che emergeva anche da una attenta lettura dell'estratto di ruolo. Per il resto, aveva chiesto di respingere l'appello sui motivi 2) – 7), infondato per gli stessi argomenti già enunciati in sentenza. pagina 2 di 13 §§§
Secondo il Collegio l'appello è infondato e va respinto in toto.
Motivo 1) Esigibilità della residua pretesa contributiva (anni 2011, 2012, 2013 e 2016)
L'avviso di addebito opposto in primo grado riguardava gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016 per complessivi €. 13.118,86.
La sentenza (punto 11, pag. 4) aveva dato atto che, in seguito, il solo anno 2010 era stato sgravato, di riflesso al credito di imposta dell'anno 2009 utilizzabile in compensazione (docc. 8 e 8 bis res. 1°).
Poiché aveva superato tutti i motivi di opposizione, il Tribunale non aveva confermato l'avviso di addebito
(proprio perché, nel frattempo, oggetto di sgravio parziale), bensì aveva dichiarato esigibile la somma residua di €. 11.908,39.
In seguito alla sentenza, aveva ottenuto da un estratto di ruolo (doc. 8 appello), posto a base del Pt_1 CP_2 presente motivo poiché, secondo la lettura che ne dava la stessa appellante, se ne ricaverebbe che - a fronte degli importi iscritti a ruolo per €. 13.118 per gli anni dal 2010 al 2016 – il residuo ad oggi sarebbe pari a “0”.
In tal senso, infatti, evidenziava la stinga contenuta a pag. 2 dello stesso estratto che indicava “0” in Pt_1 corrispondenza ti tutte le voci, da “importi a ruolo residui” .. a “da pagare”.
Nella propria memoria di costituzione, l' aveva svolto invece una diversa lettura del medesimo CP_1 documento, che il Collegio condivide per profili di fatto e di diritto.
In fatto) Proseguendo nello sviluppo dello stesso estratto di ruolo, erano elencate le singole pretese contributive, suddivise anno per anno. Emergeva così che gli unici importi sgravati erano quelli riferiti alle diverse poste dell'anno 2010, mentre per quelle degli anni successivi non si dava atto di alcuno sgravio, bensì del fatto che si trattasse di importi sospesi (come del resto sospesi risultavano anche quelli del 2010, poi sgravati).
Tale dato era coerente con la sintesi contenuta a pag. 1 dello stesso estratto, che indicava “Sospensione SI”,
“Sgravio SI”, "Rateizzazione NO”.
Del resto, che l'intera pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto fosse stata sospesa derivava dal decreto del 16 novembre 2022, emesso dal Tribunale per fissare l'udienza di discussione, il quale riportava la seguente dicitura: < Vista l'istanza di sospensione e ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art.
24, co. 6 D.lgs. n. 46/, sospende l'esecutività dell'avviso di addebito opposto>.
In diritto) L'appellante invoca la cessazione della materia del contendere per inesigibilità della pretesa contributiva, anche quella residua oggetto della sentenza, esito contestato dalla difesa dell'istituto appellato.
A sostegno di tale inesigibilità, l'appellante pone una lettura parziale dell'estratto di ruolo (doc. 8 appello), il quale invece contiene anche dati diversi, nel senso che la pretesa residua sarebbe ancora sospesa, ma certo non sgravata. pagina 3 di 13 Del resto, nemmeno l'appellante è in grado di indicare una ragione di sorta per cui le annualità 2011 – 2016 non sarebbero più esigibili, considerato che dallo stesso estratto di ruolo non emerge che nel frattempo siano state né sgravate né rottamate, rateizzate ecc.
Infine, va considerato che il titolare della contribuzione è l' (che ha negato la cessata materia del CP_1 contendere), e non (incaricata della riscossione), di conseguenza solo il primo e non la seconda CP_2 avrebbe la disponibilità della relativa pretesa e quindi il potere di disporne in punto di esigibilità.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che deve essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto>, Cass. n. 19845/2019. E ancora, a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti>, Cass. n. 2063/2014, conforme n. 25625/2020.
Applicati tali principi al caso in esame, é quindi inevitabile concludere che la residua pretesa contributiva per
€. 11.908,39 sia ancora controversa, e che la sua sorte debba quindi essere decisa all'esito dei seguenti motivi di appello.
Motivo 2) Nullità della notifica via PEC dell'avviso di addebito opposto perché il mittente non risulta nei pubblici elenchi
In proposito, il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito, sollevata dall'opponente sul presupposto che l' aveva notificato via PEC l'avviso di addebito opposto da CP_1 un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.
Ciò in quanto, secondo Cass. Sez. Un. n. 15979/2022, in tema di notificazione a mezzo PEC:
* la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto (mentre la più stringente regola dell'art. 3-bis, comma 1 L. n. 53/1994, è riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati)
* la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne pagina 4 di 13 sia destinatario passivo, associando tale esclusività all'onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone, invece, ove sia il mittente ad inviare la notifica da proprio valido indirizzo PEC
* "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (Cass. n. 23620/2018,
n. 2961/2021).
Nel caso in esame, la stessa opposizione dimostrava come avesse compiutamente esercitato il proprio Pt_1 diritto di difesa rispetto all'avviso di addebito notificatole dall'indirizzo PEC
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Secondo l'appellante, la decisione era errata poiché il Tribunale non aveva spiegato come aveva fatto a stabilire che l'indirizzo da cui proveniva la notifica dell'avviso di addebito opposto era stato rinvenuto nel sito
Internet dell' , né aveva preso posizione sul fatto che la stessa notifica era stata inviata al legale e non alla CP_1 parte personalmente.
Di conseguenza, secondo l'appellante, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta con annullamento dell'avviso di addebito opposto perché la violazione degli artt. 6 bis e 57 bis D. Lgvo n. 82/2005 e dell'art. 16 ter DL n. 179/2012 rendeva nulla /inesistente la stessa notifica.
Secondo il Collegio, il motivo 2) è infondato.
A ben vedere, l'appello nemmeno prende posizione sul fondamentale principio della sanatoria di nullità per raggiungimento dello scopo, posto a base della decisione, assumendo piuttosto che la violazione delle regole legali sull'individuazione dell'indirizzo ufficiale dal quale devono provenire le PEC di notifica dei titoli esattoriali comporterebbe addirittura l'inesistenza della medesima notifica.
La giurisprudenza di legittimità, da Sez. un. n. 15979/2022, è costante nel richiamare il contrario principio generale per cui eventuali violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti di difesa. Quindi, una notifica via PEC è valida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile (come nel caso in esame, in cui l'indirizzo del mittente enunciava chiaramente la provenienza dall' ). Questo approccio, che privilegia la sostanza CP_1 rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale la violazione di norme processuali non si può far valere in vista di una astratta regolarità del processo, ma solo per rimuovere il danno concreto subito dalla parte.
In tal senso, sempre in tema di notifica dei titoli esattoriali, Cass n. 18684/23 e n. 982/23 hanno ribadito che l'assenza di un indirizzo PEC dai pubblici registri del mittente non invalida di per sé la notifica, essendo onere del contribuente dimostrare che da tale situazione sia derivato un danno sostanziale a suo carico. In sostanza, una volta che il destinatario apre il messaggio e, letto il contenuto, decide di impugnarlo in giudizio (come pagina 5 di 13 avvenuto nel caso in esame), finisce per ammettere che la notifica del titolo esattoriale ha raggiunto il suo scopo.
Lo stesso principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo qualora il mittente della PEC non sia presente nei pubblici registri è stato ribadito ancora da Cass. n. 853/2025 e n. 14407/2025 in tema di notifica degli atti di riscossione da parte dell'amministrazione.
In conclusione, i principi finora enunciati impongono di superare anche l'ulteriore rilievo dell'appellante, secondo il quale notifica sarebbe nulla/inesistente anche solo perché effettuata nei confronti del difensore invece che della parte, poiché anche in questo caso opera il principio del raggiungimento dello scopo, avvalorato dal fatto che il medesimo legale è quello che ha poi introdotto la presente opposizione.
Motivo 3) Nullità della notifica via PEC dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 23 ter D.
Lgvo n. 82/2005
Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione inammissibile per tardività quanto all'eccepita violazione dell'art. 23-ter d.lgs. n. 82/2005 poiché, trattandosi di vizio formale del titolo e/o del relativo procedimento di notificazione, doveva essere proposta una opposizione agli atti esecutivi, a pena di decadenza entro il termine
20 giorni dalla notifica.
Ed in concreto, era pacifico che tale termine non era stato rispettato, essendo il ricorso depositato il 3.11.22 a seguito di notifica del 5.10.22.
“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione (art. 24 d.lgs. n. 46/1999) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella (artt. 617 e 618 bis cpc). Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di 40 giorni, di cui all'art.
24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di 20 giorni, di cui all'art. 617 cpc, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. n. 15116/2015).
Secondo l'appellante, la decisione era errata poiché trascurava il fatto (già oggetto del precedente motivo 2), che la notifica dell'avviso di addebito via PEC era stata eseguita al legale e non alla parte. Di conseguenza, la parte non sarebbe comunque stata in grado di verificare la conformità della copia informatica oggetto della medesima notifica all'originale analogico dell'avviso di addebito poiché, ancora prima, nemmeno aveva avuto personalmente alcuna conoscenza del contenuto del medesimo titolo.
Secondo il Collegio, il motivo 3) è infondato.
Una volta superato il motivo 2), ed appurata quindi la validità della notifica dell'avviso di addebito (a prescindere dall'indirizzo PEC del mittente e dal fatto che fosse stata destinata al difensore piuttosto che alla pagina 6 di 13 parte), è inevitabile concludere che anche il vizio oggetto del presente motivo avrebbe potuto, e dovuto, essere proposto con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi, che invece era mancata.
Motivo 4) Nullità dell'avviso di addebito opposto per violazione dello Statuto del Contribuente (art. 12, co. 7 l. n. 212/2000)
Il Tribunale aveva premesso che il D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011, all'art. 7, comma 2, lettera d) prevedeva che "le disposizioni di cui all'art. 12 L. n. 212/2000, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
Le Sezioni Unite n. 2483/2015, avevano chiarito che:
* il diritto nazionale e l'art. 12, comma 7 L. 212/2000 non sono fonti di un onere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio soltanto in caso di specifica prescrizione dettata per la singola tipologia di provvedimento da adottarsi
* un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste soltanto in caso di tributi c.d.
“armonizzati” e rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'UE (e così dell'art. 41 della Carta di
Nizza)
*anche per tali tributi armonizzati, la violazione di detto obbligo non comporta l'automatica nullità dell'atto impositivo adottato, da comminarsi soltanto qualora il contribuente enunci in giudizio valide ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
In concreto, l'avviso di addebito opposto riguarda la contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale prodotto da negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016. Pt_1
Da verifiche dell'Agenzia delle Entrate (non contestate da ), era emerso che in tali anni la contribuente, Pt_1 quale esercente attività commerciale, aveva prodotto e dichiarato un reddito di lavoro autonomo eccedente il minimale di legge. Infatti, nel quadro RR dei Modelli Unici 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, aveva Pt_1 dichiarato redditi superiori a quelli già assoggettati al minimale contributivo di legge e, pertanto, ulteriormente assoggettabili a contribuzione.
Ciò premesso, il Tribunale aveva respinto l'eccezione poiché, in concreto, l'opponente non aveva allegato cosa avrebbe inteso replicare all' in sede di contraddittorio endoprocedimentale. CP_1
Aveva aggiunto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17858/2018, n. 12025/2019, n.
14149/2012), “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla pagina 7 di 13 cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva trascurato proprio che l'omesso avvio del contraddittorio endoprocedimentale aveva impedito alla parte di sottoporre all' le medesime eccezioni di prescrizione CP_1 che quindi era stato inevitabile fare oggetto della presente opposizione (questioni poi ribadite nel motivo 5).
Secondo il Collegio, il motivo 4) è infondato.
Premesso che, come si dirà di seguito, la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto non era prescritta (nemmeno per l'anno 2010 che, in seguito, era stato sgravato di riflesso ad una compensazione), in tutti i casi la normativa sullo Statuto del contribuente non vincolava l' a stimolare un contraddittorio CP_1 endoprocedimentale. Infatti, la norma in esame va interpretata alla luce della giurisprudenza già richiamata dal
Tribunale nel senso che tale onere riguarda solo la materia tributaria, ed è sottoposto a rigidi presupposti, motivo per cui non può applicarsi al caso in esame.
A maggior ragione, va considerato che il giudizio di opposizione ai titoli esattoriali in materia contributiva è un giudizio sul rapporto, fra gli enti che si affermano creditori ed il soggetto affermato debitore, e non è un giudizio sulla validità dell'atto emesso dagli enti stessi. Quindi, se anche vi fossero dei vizi di illegittimità per cui il titolo esattoriale non poteva essere emesso, il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque pronunciare nel merito del rapporto. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale non aveva confermato la validità dell'intero avviso di addebito opposto poiché, essendo stato sgravato l'anno 2010, aveva dichiarato la esigibilità degli anni residui.
È decisivo quindi considerare che, nel merito della fondatezza della pretesa contributiva dal 2011 al 2016, nemmeno l'appellante aveva mosso alcuna contestazione, essendo quindi pacifico che l' aveva titolo per CP_1 esigere la differenza fra i contributi versati sul minimale e quelli ulteriori dovuti per il maggior reddito, pacificamente dichiarato dalla stessa . Pt_1
Motivo 5) Prescrizione
Il Tribunale aveva respinto tale eccezione avendo verificato con i documenti prodotti dall' che l'avviso CP_1 di addebito era stato preceduto dall'emissione di tre atti, relativi alla stessa contribuzione, tutti inviati a Pt_1 presso l'indirizzo di residenza anagrafica di Firenze, via A. Genovesi n. 23 mediante raccomandata a.r. (v. docc. 9 e 9-bis, 10 e 10-bis, 11 e 11-bis fasc. ): CP_1 avviso bonario del 21.4.2016, notificato il 2.5.2016 avviso bonario notificato il 4.6.2021 comunicazione di debito notificata l'11.6.2021.
pagina 8 di 13 Ciò premesso, esaminando le annualità ritenute esigibili (2011/2016), il Tribunale aveva superato l'eccezione di prescrizione poiché
*per il 2011, 2012 e 2013, il pagamento della contribuzione, i cui termini di scadenza decorrevano, rispettivamente, dal 18.06.2012 con proroga al 09.07.2012, dal 7.06.2013 con proroga al 08.07.2013, e dal
16.06.2014 con proroga al 07.07.2014, era stato tempestivamente intimato e la prescrizione è stata tempestivamente interrotta con le stesse raccomandate a.r. del 02.5.2016, del 04.06.2021 e del 11.06.2021;
*per il 2016, il temine decorrente dal 30.06.2017 era stato tempestivamente interrotto dalla comunicazione dell'11.06.2021.
Per di più, a causa della notoria pandemia da SARS-CoV-2, i termini di prescrizione della riscossione dei crediti erano stati sospesi complessivamente, per 310 giorni ovvero:
- dall'art. 37, comma 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, in L. 24 aprile 2020, n. 27 per 129 giorni
- dall'art. 11, comma 9, DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, in L. 26 febbraio 2021, n. 21 per 181 giorni.
In conclusione, quando l'avviso di addebito opposto era stato notificato il 5 ottobre 2022, la pretesa contributiva portata dal titolo era ancora attuale.
Secondo l'appellante, la decisione era errata poiché non aveva fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dalla scadenza del relativo termine di pagamento, bensì dall'anno successivo. Per contro, avrebbe dovuto collocare il dies a quo della prescrizione nello stesso anno di maturazione dei contributi, e di conseguenza ritenere prescritto l'anno 2011 nel 2016, l'anno 2012 nel 2017, l'anno 2013 nel 2018, e l'anno
2016 nel 2021.
Secondo il Collegio anche il motivo 5) è infondato.
Le censure dell'appellante non contestano in modo puntuale la motivazione, invece estremamente analitica, con la quale, per ogni annualità, il Tribunale aveva individuato i termini di pagamento, che erano stati prorogati ogni volta in date successive, spostando di conseguenza il relativo decorso della prescrizione.
A maggior ragione, l'appellante nemmeno aveva menzionato la circostanza che tutti i termini di prescrizione coinvolti nel presente giudizio erano stati sospesi per ulteriori 310 giorni, per effetto della normativa speciale emanata in costanza della crisi pandemica degli anni 2020/2021.
Motivo 6) Querela di falso
In primo grado, a fronte degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall' , l'opponente aveva dedotto CP_1 che: “L'avv. Bardi disconosce la conformità all'originale del doc.
9-bis prodotto in copia fotostatica da CP_1 riservando l'eventuale proposizione di querela di falso per la non riconducibilità alla ricorrente della sottoscrizione ivi apposta, di cui la propria assistita si riserva, quindi, il disconoscimento all'esito della produzione dell'originale.”. Quindi, l' aveva esibito l'originale del doc. 9-bis, l'opponente aveva CP_1
pagina 9 di 13 disconosciuto la sottoscrizione come propria dichiarando che intendeva proporre querela di falso, e l'istituto aveva affermato la propria volontà di avvalersene.
Ciò posto, quanto al disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, il Tribunale ne aveva rilevato l'inefficacia per genericità poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24634/2021), ai fini dell'art. 2719 cc, il disconoscimento formale deve avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Invece, nel caso in esame, l'opponente non aveva dedotto in modo specifico cosa differenzierebbe la copia dall'originale.
Inoltre, quanto all'ulteriore disconoscimento della sottoscrizione sul doc. 9-bis , il Tribunale aveva CP_1 escluso la querela di falso ex art. 222 c.p.c., per l'irrilevanza ai fini del decidere dell'eventuale accertamento della non riconducibilità al tratto scrivente di della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento. Pt_1
Infatti, l'avviso bonario del 21 aprile 2016 era atto di natura sostanziale (e non processuale), notificato a mediante raccomandata a.r. Quindi, era soggetto all'art. 1335 cc, secondo il quale la dichiarazione Pt_1 recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che - per collegamento ordinario (dimora o domicilio), normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o una preventiva indicazione o pattuizione - sia in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
Nel caso di specie, la raccomandata a.r. era stata inviata all'indirizzo di residenza di (peraltro, identico Pt_1
a quello dichiarato nell'atto introduttivo di questo giudizio) e, quindi, in un luogo effettivamente rientrante nella sua sfera di dominio e controllo della stessa (nulla in senso contrario era stato specificamente dedotto né provato dall'opponente).
In diritto, si applicavano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982, trattandosi di una forma "semplificata" di notificazione caratterizzata dall'assenza della relazione di notificazione. In particolare, secondo l'art. 8 del D.P.R. n. 655/1982 l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico,
l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del DM Comunicazioni 9 aprile 2001, il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Era quindi irrilevante accertare se la sottoscrizione fosse o meno riconducibile alla mano di , Pt_1 destinataria del plico, posto che ella, per fornire prova contraria alla presunzione legale di conoscenza, avrebbe dovuto specificamente allegare e provare (mediante querela di falso) che tale sottoscrizione non pagina 10 di 13 appartiene neppure al tratto scrivente di alcuna delle persone abilitate a ricevere la raccomandata in base al citato D.M. 9 aprile 2001.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel senso che, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” ( Cass.
n. 4160/2022).
In sostanza, le norme citate comportavano che non debba essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019, n.
12083/2016; n. 15315/2014).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175/2018, ha escluso che tale disciplina determini una violazione del diritto di difesa del contribuente, essendo, comunque, assicurata la conoscibilità dell'atto dalla avvenuta consegna del plico oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente a chi sia legittimato a riceverlo.
Nel caso in esame, la notifica dell'avviso bonario del 2016, eseguita secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, era ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza di . Pt_1
Di conseguenza, non aveva rilevo la circostanza, sostenuta dalla stessa appellante, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stato notificato l'avviso bonario. Analogamente, non era dirimente la querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione sullo stesso avviso di ricevimento, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario
(Cass., Sez. 5, n. 19795/2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29539/2020).
Secondo l'appellante, la decisione era errata dal momento che il Tribunale aveva ritenuto che “la querela è superflua in quanto ciò che è stabilito dal postino sulla ricevuta di consegna non può essere sindacato;
in sostanza, il togato attribuisce al postino un potere assoluto di decisione senza repliche” (così testualmente pagina 11 di 13 pag. 7 appello). Su tale premessa, l'appello aveva quindi ribadito che, invece, il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare la querela di falso, fondamentale per dimostrare che l'avviso bonario del 2016 non era stato ricevuto personalmente dalla parte e quindi non poteva valere come atto interruttivo della prescrizione per le annualità oggetto di opposizione.
Secondo il Collegio, il motivo 6) è anch'esso infondato.
L'appello nemmeno prende posizione sulla questione di diritto decisiva per ritenere superflua la querela di falso.
Si tratta del fatto che (in base alla normativa ed alla giurisprudenza analiticamente riportate in sentenza), la notifica dell'avviso bonario non seguiva le regole della notifica degli atti processuali bensì degli atti sostanziali e, di conseguenza, una volta che l'atto era pervenuto al domicilio della destinataria (circostanza pacifica nel caso in esame) operava la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 cc.
In altri termini, in base alla normativa ed alla giurisprudenza ora citate, la questione di fatto relativa alla riferibilità della sottoscrizione alla mano di è irrilevante, e quindi non vi è alcun motivo di indagarla Pt_1 con querela di falso, mentre la stessa appellante non aveva assolto l'onere di allegazione e prova per superare la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 cc.
Motivo 7) Spese di lite di primo grado
Il Tribunale aveva regolato le spese di lite, liquidandole in €. 1.865,00 nell'ambito dello scaglione di valore della residua pretesa contributiva, considerando l'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria).
Quindi le aveva poste a carico della parte opponente, integralmente soccombente (anche sulla annualità 2010, poi sgravata per altre vicende).
Secondo l'appellante, tali spese non avrebbero potuto esserle imputate perché la decisione del Tribunale non aveva confermato in toto l'avviso di addebito opposto, bensì una pretesa contributiva minore, passando da circa €. 13.000 a circa €. 11.000.
Non foss'altro tale esito mostrava che la parte aveva avuto comunque necessità di proporre opposizione per evitare che l'avviso di addebito divenisse definitivo per l'importo maggiore, piuttosto che per quello minore.
Poiché in proposito la domanda era stata accolta, il riparto delle spese ne avrebbe dovuto dare conto.
Secondo Il Collegio, pure l'ultimo motivo di appello è infondato.
Come già detto nel respingere i motivi precedenti, la sorte dell'annualità 2010 non era dipesa dall'opposizione all'avviso di addebito, bensì dal fatto che il debito contributivo di quel solo anno era stato sgravato facendo operare una compensazione con un credito di imposta dell'anno precedente (estraneo al presente giudizio).
Per il resto, ogni questione preliminare e di merito oggetto della presente opposizione si era rivelata infondata, come infondati sono stati ritenuti i relativi motivi di censura alla sentenza. pagina 12 di 13 Infine, le spese erano state liquidate dal Tribunale nell'ambito dello scaglione di valore (fra 5.200 e 26.000) delle cause previdenziali di primo grado, nel quale si collocava sia la somma maggiore portata nell'avviso di addebito opposto sia quella minore ritenuta in sentenza. Quindi, tale scarto non poteva incidere sulla liquidazione dei compensi, da commisurare al credito effettivamente riconosciuto, se inferiore rispetto a quello rivendicato.
A maggior ragione, va considerato che il Tribunale non solo non aveva liquidato compensi per la fase di trattazione/istruttoria, ma solo per le altre, e per di più per ogni fase aveva applicato gli importi minimi, e non medi, portando infine la relativa condanna ad €. 1.865,00 oltre accessori.
Insomma, si trattava di cifra minima, al di sotto della quale non era possibile scendere.
Spese di lite di secondo grado e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza integrale della parte appellante, sia sulla nuova questione di inesigibilità della pretesa (motivo 1), sia sul complesso delle altre censure nel merito ed in punto spese (motivi 2-7), che non scalfivano gli argomenti del Tribunale.
Di nuovo, la relativa liquidazione va svolta in relazione agli importi minimi delle cause del corrispondente scaglione di valore (fra 5.200 e 26.000), esclusa la istruttoria/trattazione che non si è svolta in questo grado, esauritosi in una unica udienza di discussione sulla base degli atti e dei documenti.
Nei confronti della stessa parte appellante, integralmente soccombente, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 1.984,00 oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge.
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 1° luglio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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