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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1014/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1014 /2024 r.g.v.g. congiuntamente promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CICALA (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in
Erice in data 20.08.1988, unione dalla quale sono nati i figli (classe 1989) e Per_1
(classe 1992), hanno cumulativamente formulato domanda congiunta di Per_2 separazione personale e domanda congiunta di divorzio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473bis.49 – 51.
Con sentenza parziale pubblicata il 19.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio congiuntamente rassegnate che di seguito si riportano.
“A. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile (…);
B. Confermare l'obbligo assunto nelle condizioni di separazione dalla IG.ra , qualora Parte_2
non avesse ancora adempiuto, di rilasciare l'immobile adibito a dimora coniugale;
C. Confermare l'obbligo del IG. di farsi interamente carico canoni di locazione Pt_1
dell'immobile in commento;
D. Confermare la rinuncia di entrambi i coniugi alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile
essendo entrambi economicamente indipendenti.
E. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso l'intervallo di tempo prescritto dalla legge dalla prima udienza di comparizione delle parti medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 195/2024
pubblicata il 19.11.2024.
Inoltre, le condizioni congiuntamente rassegnate a corredo del pronuciando divorzio, non risultano contrarie né a norme imperative né al superiore interesse della prole, sicché le stesse possono essere adottate a regolamento dei rapporti tra le parti medesime.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) il 20.08.1988 ad Parte_2 C.F._2
Erice, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Erice, al n.50, parte II, Serie A , anno 1988, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 07.07.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1014 /2024 r.g.v.g. congiuntamente promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CICALA (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in
Erice in data 20.08.1988, unione dalla quale sono nati i figli (classe 1989) e Per_1
(classe 1992), hanno cumulativamente formulato domanda congiunta di Per_2 separazione personale e domanda congiunta di divorzio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473bis.49 – 51.
Con sentenza parziale pubblicata il 19.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio congiuntamente rassegnate che di seguito si riportano.
“A. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile (…);
B. Confermare l'obbligo assunto nelle condizioni di separazione dalla IG.ra , qualora Parte_2
non avesse ancora adempiuto, di rilasciare l'immobile adibito a dimora coniugale;
C. Confermare l'obbligo del IG. di farsi interamente carico canoni di locazione Pt_1
dell'immobile in commento;
D. Confermare la rinuncia di entrambi i coniugi alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile
essendo entrambi economicamente indipendenti.
E. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso l'intervallo di tempo prescritto dalla legge dalla prima udienza di comparizione delle parti medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 195/2024
pubblicata il 19.11.2024.
Inoltre, le condizioni congiuntamente rassegnate a corredo del pronuciando divorzio, non risultano contrarie né a norme imperative né al superiore interesse della prole, sicché le stesse possono essere adottate a regolamento dei rapporti tra le parti medesime.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) il 20.08.1988 ad Parte_2 C.F._2
Erice, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Erice, al n.50, parte II, Serie A , anno 1988, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 07.07.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo