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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33747/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE INNOCENTIIS MARCO e dell'avv. MONTI AURELIO ( ) C.F._1
PIAZZA DEL CARMINE N. 1 PAVIA;
( ) PIAZZA Parte_1 C.F._2
CARMINE N. 1 27100 PAVIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI SUL MURO
N.12 20121 MILANOpresso il difensore avv. DE INNOCENTIIS MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO FILIPPO e Controparte_2 P.IVA_2
CRISAFULLI CARMELO ( ) VIA PADRE GIAMPIETRO,19 98028 SANTA C.F._3
TERESA DI RIVA;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 1/A MILANO presso lo studio dell'avv. DISTEFANO FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la sociale e pedissequo decreto Controparte_1
di fissazione udienza regolarmente notificati, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la già parte resistente nel procedimento cautelare introdotto ante causam dall'attrice, Controparte_2
chiedendo di: condannare a pagare all'attrice la somma di € 476.280,80 oggetto di Controparte_2
indebito pagamento ex art.2033 c.c. ricevuto da da parte di Controparte_2 Controparte_3
o la diversa maggiore o, salvo gravame, minor somma che risultasse dovuta;
di accertare e
[...]
dichiarare che nulla deve a a titolo di canoni Controparte_1 Controparte_2
di locazione per gli immobili locati in Bollate e Ancona;
spese e compensi rifusi. Domanda di pagina 1 di 5 condanna precisata nel corso del giudizio nel minore importo di euro € 454.573,75 con contestuale richiesta dell'attore dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali, o in subordinare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia in ordine alle domande riconvenzionali, o comunque in ulteriore subordine respingere le domande riconvenzionali di
[...]
CP_2
Costituendosi in giudizio la chiedeva di: ritenere e dichiarare che nessuna somma è Controparte_2 dovuta da nei confronti dell'attrice e rigettare la domanda proposta col ricorso Controparte_2
atteso che le somme di denaro spese dalla convenuta in forza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le due parti sono pari ad euro 1.754.021,51 e che si eccepisce quale controcredito;
ritenere e dichiarare, conseguentemente, che è creditrice nei confronti dell'attrice della somma Controparte_2 CP_1
pari ad euro 361.544,71 come;
in via riconvenzionale, ed ove occorra anche ex art. 2041 c.c., condannare a pagare in favore della la somma di euro Controparte_3 Controparte_2
361.544,71 o quella diversa somma che ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa anche in via equitativa e/o tramite consulenza tecnica;
in via gradata, quale eccezione riconvenzionale, ritenere e dichiarare che a fronte delle somme a credito in favore della compensare la parte di Controparte_2
asserito credito reclamato da parte ricorrente con la maggiore somma ritenuta a credito della
[...]
sicchè nulla è dovuto e rigettare, anche per tale ragione, la domanda principale;
con CP_2
vittoria delle spese di lite.
Accolta la richiesta di parte convenuta di conversione del rito e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 19 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Il liquidatore nominato ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011 e autorizzato dal GIP del Tribunale di Pavia, la cui competenza è stata confermata dalla Cassazione in data 27 marzo 2024 (doc. 31 fasc. att.), nell'ambito della procedura di sequestro preventivo che ha colpito la società attrice ha introdotto il presente giudizio di merito, dopo il rigetto della promossa azione cautelare, al fine di recuperare le somme versate ad in eccedenza rispetto al dovuto. CP_2
Secondo quanto prospettato da nel proprio atto introduttivo e riscontrato dalla CP_1
documentazione versata in atti, la era creditrice nei confronti di parte attrice dei canoni di CP_2
locazione degli immobili di Bollate e di Ancona per canoni mensili degli importi lordi rispettivamente di euro 7.320,00 – per complessivi euro 783.240,00 dal 10.11.2014 al 10.10.2023 - e di euro 1.586,00 - per complessivi euro 72.956,00 dal 25.11.2019 al 25.9.2023 - in forza dei contratti registrati in data pagina 2 di 5 19.12.2014 (doc. 5 fasc. att.) e 28.11.2018 (doc. 6 fasc. att.) e subentro di nella proprietà CP_2 dell'immobile di Ancona con atto del 25.11.2019 (doc. 7 fasc. att.). La convenuta era altresì creditrice dell'importo di euro 60.000,00 anticipato quale acconto prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in viale Libertà a Messina avvenuto in data 13.11.2020 (doc. 18 fasc. att.).
Tra le poste eccepite in compensazione dalla nella propria comparsa di risposta, con la CP_2
memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la ha riconosciuto come dovuti gli ulteriori importi di: € Pt_2
10.492,00 per effetto della maturazione dopo il deposito del ricorso di un'ulteriore mensilità per €
7.320,00 per la locazione del capannone in Bollate prima del suo trasferimento all'asta il 03.11.2023
(doc. 26 fasc. att.) e della maturazione di due mensilità per € 1.586,00 ciascuna per la locazione in
Ancona prima della sua risoluzione consensuale il 29.11.2023 (doc. 27 fasc. att.); € 8.862,14 ed €
2.352,91 per differenza dei canoni dovuta a maggiorazione ISTAT in seguito alle specifiche richieste negli anni 2022/2023 (all. 2 fasc. conv.).
Gli ulteriori crediti eccepiti in compensazione da sono invece sprovvisti di adeguata CP_2
prova.
Quanto all'asserito diritto di al rimborso delle spese di lavori straordinari, di importo CP_2
complessivo indicato in euro 294.901,53, eseguiti nell'immobile di Bollate per rendere la sede operativa conforme alla normativa di settore (all. 5 fasc. conv.) per l'esercizio dell'attività di trasporto ospedaliero con ambulanza e necessari ad ottenere la relativa Autorizzazione Sanitaria della Regione
Lombardia (all. 4 fasc. conv.), l'art. 6 del contratto di locazione prevedeva che i lavori fossero eseguiti a cura e spese del locatore. Tuttavia, le parti nel luglio del 2015 sottoscrivevano un ulteriore accordo
(doc. 14 fasc. att.) con il quale prevedevano che i lavori di completamento e adeguamento dell'immobile oggetto di locazione alle esigenze logistiche di fossero eseguiti dalla Home CP_1
Project che se ne faceva espressamente carico. La scrittura in parola prevedeva inoltre l'impegno di di versare alla “un ulteriore deposito cauzionale di euro duecentomila, che sarà CP_1 CP_2
utilizzato in pagamento dei canoni di affitto” e chiosava: “Restano ferme tutte le altre pattuizioni esposte nel contratto registrato indicato in premessa”. Il contratto di locazione dell'immobile di Bollate rimaneva dunque valido ed efficace nel suo contenuto originario salvo che per la pattuizione relativa all'esecuzione dei lavori che veniva sostituita dalla nuova clausola dell'accordo che prevede, appunto,
l'onere dell'esecuzione dei lavori a carico di la quale ne avrebbe evidentemente CP_2
sostenuto anche i costi;
tale interpretazione si impone in quanto nella scrittura l'onere dei relativi costi non è diversamente allocato e, avendo le parti sottoscritto il nuovo accordo proprio per modificare la disciplina pattizia dei lavori di adeguamento, non è ragionevole che abbiano operato una sostituzione solo parziale dell'art. 6 del contratto;
tanto più che l'addendum prevede altresì, quale specifica pagina 3 di 5 contropartita all'assunzione degli oneri di esecuzione dei lavori da parte del locatore, l'impegno del conduttore a mantenere ferma la locazione per una lunga durata, versando una cospicua somma a titolo di deposito cauzionale che, altrimenti, non avrebbe avuto una plausibile giustificazione. Resta così assorbita la questione se le fatture prodotte a riscontro dei costi sostenuti e oggetto di contestazione da parte della siano o meno univocamente riferibili ai lavori asseritamente eseguiti. CP_1
Quanto al contratto di locazione dell'unità immobiliare di Bollate (all. 1 fasc. conv.), occupata da CP_1
e promessa in vendita a quest'ultima dalla Milano 4 srl con scrittura del 10.10.2018 (doc. 30 fasc.
[...]
att.) si osserva quanto segue. Parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione del documento, ne ha eccepito la mancanza di data certa nonché la nullità del contratto per omessa registrazione. Quanto alla mancanza di data certa, alcuna certezza può trarsi, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, dall'apposizione di una marca da bollo non vidimata da un pubblico ufficio. La scrittura non può dunque che farsi risalire a data antecedente alla morte del suo apparente sottoscrittore il sig.
[...]
deceduto in data 11.2.2021, epoca però nella quale non era più amministratore della Per_1 Per_1
società (cessazione dalla carica 13.4.2017 doc. 3 fasc. att.) e non aveva pertanto il potere di impegnare validamente la . Ragione per la quale non si è ritenuto né necessario né utile procedere alla CP_1
verificazione della sua sottoscrizione richiesta da parte convenuta. Appare inoltre opportuno evidenziare che il contratto in parola riguarda un capannone adiacente a quello oggetto del contratto di locazione sopra esaminato e che costituisce un tutt'uno con esso;
nella stessa prospettazione di parte convenuta i capannoni costituenti la sede della centrale operativa dell'attrice, “pur trattandosi di due unità con subalterno catastalmente autonome sono state unite e costituivano, senza alcun dubbio, un'unica inscindibile unità operativa” e che, pertanto, non essendovi alcuna evidenza di fatture emesse separatamente per i due capannoni, il canone corrisposto in forza del contratto di locazione tempestivamente registrato doveva intendersi satisfattivo per l'occupazione di entrambi capannoni. La questione dell'efficacia sanante retroattiva della registrazione tardiva del contratto – di invenzione giurisprudenziale e che a parere di chi scrivere non potrebbe comunque spingersi a validare strumentali registrazioni eseguite come nella fattispecie solo in corso di giudizio – resta pertanto assorbita dall'accertamento dell'inopponibilità alla di un atto sottoscritto da un soggetto privo dei CP_1
necessari poteri di rappresentanza e dalla considerazione di fatto circa il comportamento concludente della che mai prima del presente giudizio aveva azionato il predetto contratto. CP_2
Quanto, infine, al credito per spese condominiali eccepito in compensazione la causale della distinta di bonifico prodotta da parte convenuta non è prova sufficiente, in mancanza dei preventivi e consuntivi delle pese condominiali, che si tratti di oneri a carico del conduttore.
pagina 4 di 5 Dagli estratti conto depositati (doc. 8 e 10 fasc. att.) e dai relativi prospetti riepilogativi (doc. 9 e 11 fasc. att.), risulta che la (già Croce Amica One Italia s.r.l. come da doc. 3 fasc. att.) ha CP_1
trasferito dai propri conti correnti alla somme di importo complessivo pari ad euro CP_2
1.392.476,80.
Di talché nulla residua come dovuto a titolo di canoni di locazione e, anzi, l'importo di euro €
454.573,75, dato dalla differenza tra quanto corrisposto e l'importo complessivamente dovuto a
[...]
risulta versato sine titulo nelle casse della convenuta che ha pertanto l'obbligo di restituirlo CP_2
integralmente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto dell'eccezione di compensazione di parte convenuta, per la quale non opera la riserva di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs 159/2011 e non sussiste dunque la competenza del Tribunale di Pavia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori minimi per la fase decisoria, svolta in forma semplificata)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna ex art. 2033 c.c. parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
454,573,75 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
accerta e dichiara che nulla deve a a titolo CP_1 Controparte_1 Controparte_2
di canoni di locazione per gli immobili locati in Bollate e Ancona;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 1.241,00 per esborsi, 17.046,00 per compensi, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33747/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE INNOCENTIIS MARCO e dell'avv. MONTI AURELIO ( ) C.F._1
PIAZZA DEL CARMINE N. 1 PAVIA;
( ) PIAZZA Parte_1 C.F._2
CARMINE N. 1 27100 PAVIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI SUL MURO
N.12 20121 MILANOpresso il difensore avv. DE INNOCENTIIS MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO FILIPPO e Controparte_2 P.IVA_2
CRISAFULLI CARMELO ( ) VIA PADRE GIAMPIETRO,19 98028 SANTA C.F._3
TERESA DI RIVA;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 1/A MILANO presso lo studio dell'avv. DISTEFANO FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la sociale e pedissequo decreto Controparte_1
di fissazione udienza regolarmente notificati, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la già parte resistente nel procedimento cautelare introdotto ante causam dall'attrice, Controparte_2
chiedendo di: condannare a pagare all'attrice la somma di € 476.280,80 oggetto di Controparte_2
indebito pagamento ex art.2033 c.c. ricevuto da da parte di Controparte_2 Controparte_3
o la diversa maggiore o, salvo gravame, minor somma che risultasse dovuta;
di accertare e
[...]
dichiarare che nulla deve a a titolo di canoni Controparte_1 Controparte_2
di locazione per gli immobili locati in Bollate e Ancona;
spese e compensi rifusi. Domanda di pagina 1 di 5 condanna precisata nel corso del giudizio nel minore importo di euro € 454.573,75 con contestuale richiesta dell'attore dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali, o in subordinare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia in ordine alle domande riconvenzionali, o comunque in ulteriore subordine respingere le domande riconvenzionali di
[...]
CP_2
Costituendosi in giudizio la chiedeva di: ritenere e dichiarare che nessuna somma è Controparte_2 dovuta da nei confronti dell'attrice e rigettare la domanda proposta col ricorso Controparte_2
atteso che le somme di denaro spese dalla convenuta in forza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le due parti sono pari ad euro 1.754.021,51 e che si eccepisce quale controcredito;
ritenere e dichiarare, conseguentemente, che è creditrice nei confronti dell'attrice della somma Controparte_2 CP_1
pari ad euro 361.544,71 come;
in via riconvenzionale, ed ove occorra anche ex art. 2041 c.c., condannare a pagare in favore della la somma di euro Controparte_3 Controparte_2
361.544,71 o quella diversa somma che ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa anche in via equitativa e/o tramite consulenza tecnica;
in via gradata, quale eccezione riconvenzionale, ritenere e dichiarare che a fronte delle somme a credito in favore della compensare la parte di Controparte_2
asserito credito reclamato da parte ricorrente con la maggiore somma ritenuta a credito della
[...]
sicchè nulla è dovuto e rigettare, anche per tale ragione, la domanda principale;
con CP_2
vittoria delle spese di lite.
Accolta la richiesta di parte convenuta di conversione del rito e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 19 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Il liquidatore nominato ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011 e autorizzato dal GIP del Tribunale di Pavia, la cui competenza è stata confermata dalla Cassazione in data 27 marzo 2024 (doc. 31 fasc. att.), nell'ambito della procedura di sequestro preventivo che ha colpito la società attrice ha introdotto il presente giudizio di merito, dopo il rigetto della promossa azione cautelare, al fine di recuperare le somme versate ad in eccedenza rispetto al dovuto. CP_2
Secondo quanto prospettato da nel proprio atto introduttivo e riscontrato dalla CP_1
documentazione versata in atti, la era creditrice nei confronti di parte attrice dei canoni di CP_2
locazione degli immobili di Bollate e di Ancona per canoni mensili degli importi lordi rispettivamente di euro 7.320,00 – per complessivi euro 783.240,00 dal 10.11.2014 al 10.10.2023 - e di euro 1.586,00 - per complessivi euro 72.956,00 dal 25.11.2019 al 25.9.2023 - in forza dei contratti registrati in data pagina 2 di 5 19.12.2014 (doc. 5 fasc. att.) e 28.11.2018 (doc. 6 fasc. att.) e subentro di nella proprietà CP_2 dell'immobile di Ancona con atto del 25.11.2019 (doc. 7 fasc. att.). La convenuta era altresì creditrice dell'importo di euro 60.000,00 anticipato quale acconto prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in viale Libertà a Messina avvenuto in data 13.11.2020 (doc. 18 fasc. att.).
Tra le poste eccepite in compensazione dalla nella propria comparsa di risposta, con la CP_2
memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la ha riconosciuto come dovuti gli ulteriori importi di: € Pt_2
10.492,00 per effetto della maturazione dopo il deposito del ricorso di un'ulteriore mensilità per €
7.320,00 per la locazione del capannone in Bollate prima del suo trasferimento all'asta il 03.11.2023
(doc. 26 fasc. att.) e della maturazione di due mensilità per € 1.586,00 ciascuna per la locazione in
Ancona prima della sua risoluzione consensuale il 29.11.2023 (doc. 27 fasc. att.); € 8.862,14 ed €
2.352,91 per differenza dei canoni dovuta a maggiorazione ISTAT in seguito alle specifiche richieste negli anni 2022/2023 (all. 2 fasc. conv.).
Gli ulteriori crediti eccepiti in compensazione da sono invece sprovvisti di adeguata CP_2
prova.
Quanto all'asserito diritto di al rimborso delle spese di lavori straordinari, di importo CP_2
complessivo indicato in euro 294.901,53, eseguiti nell'immobile di Bollate per rendere la sede operativa conforme alla normativa di settore (all. 5 fasc. conv.) per l'esercizio dell'attività di trasporto ospedaliero con ambulanza e necessari ad ottenere la relativa Autorizzazione Sanitaria della Regione
Lombardia (all. 4 fasc. conv.), l'art. 6 del contratto di locazione prevedeva che i lavori fossero eseguiti a cura e spese del locatore. Tuttavia, le parti nel luglio del 2015 sottoscrivevano un ulteriore accordo
(doc. 14 fasc. att.) con il quale prevedevano che i lavori di completamento e adeguamento dell'immobile oggetto di locazione alle esigenze logistiche di fossero eseguiti dalla Home CP_1
Project che se ne faceva espressamente carico. La scrittura in parola prevedeva inoltre l'impegno di di versare alla “un ulteriore deposito cauzionale di euro duecentomila, che sarà CP_1 CP_2
utilizzato in pagamento dei canoni di affitto” e chiosava: “Restano ferme tutte le altre pattuizioni esposte nel contratto registrato indicato in premessa”. Il contratto di locazione dell'immobile di Bollate rimaneva dunque valido ed efficace nel suo contenuto originario salvo che per la pattuizione relativa all'esecuzione dei lavori che veniva sostituita dalla nuova clausola dell'accordo che prevede, appunto,
l'onere dell'esecuzione dei lavori a carico di la quale ne avrebbe evidentemente CP_2
sostenuto anche i costi;
tale interpretazione si impone in quanto nella scrittura l'onere dei relativi costi non è diversamente allocato e, avendo le parti sottoscritto il nuovo accordo proprio per modificare la disciplina pattizia dei lavori di adeguamento, non è ragionevole che abbiano operato una sostituzione solo parziale dell'art. 6 del contratto;
tanto più che l'addendum prevede altresì, quale specifica pagina 3 di 5 contropartita all'assunzione degli oneri di esecuzione dei lavori da parte del locatore, l'impegno del conduttore a mantenere ferma la locazione per una lunga durata, versando una cospicua somma a titolo di deposito cauzionale che, altrimenti, non avrebbe avuto una plausibile giustificazione. Resta così assorbita la questione se le fatture prodotte a riscontro dei costi sostenuti e oggetto di contestazione da parte della siano o meno univocamente riferibili ai lavori asseritamente eseguiti. CP_1
Quanto al contratto di locazione dell'unità immobiliare di Bollate (all. 1 fasc. conv.), occupata da CP_1
e promessa in vendita a quest'ultima dalla Milano 4 srl con scrittura del 10.10.2018 (doc. 30 fasc.
[...]
att.) si osserva quanto segue. Parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione del documento, ne ha eccepito la mancanza di data certa nonché la nullità del contratto per omessa registrazione. Quanto alla mancanza di data certa, alcuna certezza può trarsi, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, dall'apposizione di una marca da bollo non vidimata da un pubblico ufficio. La scrittura non può dunque che farsi risalire a data antecedente alla morte del suo apparente sottoscrittore il sig.
[...]
deceduto in data 11.2.2021, epoca però nella quale non era più amministratore della Per_1 Per_1
società (cessazione dalla carica 13.4.2017 doc. 3 fasc. att.) e non aveva pertanto il potere di impegnare validamente la . Ragione per la quale non si è ritenuto né necessario né utile procedere alla CP_1
verificazione della sua sottoscrizione richiesta da parte convenuta. Appare inoltre opportuno evidenziare che il contratto in parola riguarda un capannone adiacente a quello oggetto del contratto di locazione sopra esaminato e che costituisce un tutt'uno con esso;
nella stessa prospettazione di parte convenuta i capannoni costituenti la sede della centrale operativa dell'attrice, “pur trattandosi di due unità con subalterno catastalmente autonome sono state unite e costituivano, senza alcun dubbio, un'unica inscindibile unità operativa” e che, pertanto, non essendovi alcuna evidenza di fatture emesse separatamente per i due capannoni, il canone corrisposto in forza del contratto di locazione tempestivamente registrato doveva intendersi satisfattivo per l'occupazione di entrambi capannoni. La questione dell'efficacia sanante retroattiva della registrazione tardiva del contratto – di invenzione giurisprudenziale e che a parere di chi scrivere non potrebbe comunque spingersi a validare strumentali registrazioni eseguite come nella fattispecie solo in corso di giudizio – resta pertanto assorbita dall'accertamento dell'inopponibilità alla di un atto sottoscritto da un soggetto privo dei CP_1
necessari poteri di rappresentanza e dalla considerazione di fatto circa il comportamento concludente della che mai prima del presente giudizio aveva azionato il predetto contratto. CP_2
Quanto, infine, al credito per spese condominiali eccepito in compensazione la causale della distinta di bonifico prodotta da parte convenuta non è prova sufficiente, in mancanza dei preventivi e consuntivi delle pese condominiali, che si tratti di oneri a carico del conduttore.
pagina 4 di 5 Dagli estratti conto depositati (doc. 8 e 10 fasc. att.) e dai relativi prospetti riepilogativi (doc. 9 e 11 fasc. att.), risulta che la (già Croce Amica One Italia s.r.l. come da doc. 3 fasc. att.) ha CP_1
trasferito dai propri conti correnti alla somme di importo complessivo pari ad euro CP_2
1.392.476,80.
Di talché nulla residua come dovuto a titolo di canoni di locazione e, anzi, l'importo di euro €
454.573,75, dato dalla differenza tra quanto corrisposto e l'importo complessivamente dovuto a
[...]
risulta versato sine titulo nelle casse della convenuta che ha pertanto l'obbligo di restituirlo CP_2
integralmente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto dell'eccezione di compensazione di parte convenuta, per la quale non opera la riserva di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs 159/2011 e non sussiste dunque la competenza del Tribunale di Pavia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori minimi per la fase decisoria, svolta in forma semplificata)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna ex art. 2033 c.c. parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
454,573,75 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
accerta e dichiara che nulla deve a a titolo CP_1 Controparte_1 Controparte_2
di canoni di locazione per gli immobili locati in Bollate e Ancona;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 1.241,00 per esborsi, 17.046,00 per compensi, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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