Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 450/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Gragnano alla via Vena della Fossa n. 33, e il Dott. nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. domiciliato in Pompei C.F._2 Email_1
in via Lepanto n. 46 nella sua qualità di liquidatore della liquidazione del patrimonio personale del Sig. ex art. 14 ter legge 3/2012 RG. N. 673/2022 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Balsamo (C.F.
) tutti el.te dom.ti presso il domicilio digitale di questi, in virtù di procura C.F._3
alle liti in atti
APPELLANTI
E
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codice fiscale , P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele 92/100 in forza di procura P.IVA_2
alle liti in atti
APPELLATO
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Verona al CP_2
Viale dell'Agricoltura n. 7 (C.F. e P.Iva ; pec P.IVA_3 P.IVA_4
, nella sua qualità di procuratore di Email_2 Controparte_3
partita I.V.A. con sede legale in Roma alla via Mario Carucci n. 131 P.IVA_5
ALTRO APPELLATO CONTUMACE
NEI TERMINI DOVENDOSI INTENDERE ANCHE CORRETTA L'INTESTAZIONE DELLA
SENTENZA QUI GRAVATA.
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 228/2022 resa dal Tribunale di Sulmona, in qualità di
Giudice Unico, nel giudizio avente R.G. 505/2021, in data 18.10.2018 in materia di opposizione ex art. 615 cpc
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
L'avv. Domenico Balsamo per gli appellanti, nel riportarsi a tutto quanto eccepito, richiesto e concluso nell'atto di appello e nelle precedenti note di trattazione scritta, ribadisce che l'opposizione all'esecuzione è chiaramente fondata e provata ed andava accolta già in primo grado e quindi le censure formulate nel gravame avverso la decisione assunta dal Tribunale di Sulmona, sono chiaramente ammissibili, fondate e provate e peraltro trovano conferma nella recente sentenza della
Suprema Corte quella del 03.05.2024 n. 12007 che riconosce che non sia valido titolo esecutivo il mutuo in cui la somma viene costituita in deposito cauzionale e nell'ordinanza n. 18903/2024 del pagina 2 di 22 3
10.7.24 con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla legittimità o meno del mutuo erogato per estinguere pregressi debiti del mutuatario.
Pertanto si insiste per tutti i motivi svolti nell'appello e nel giudizio di primo grado, perché venga ammessa CTU e prova per testi sui capi articolati in appello e con il teste ivi indicato.
Fermo quanto innanzi in accoglimento di tutti i motivi svolti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata l'erroneità della sentenza n.
228/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 18.10.2022, non notificata, per aver erratamente valutato gli atti e documenti di causa, modificarla e/o riformarla così provvedendo:
1) correggere nei sensi indicati nel primo motivo di appello gli evidenziati errori materiali presenti nell'epigrafe dell'impugnata sentenza n. 228/2022 del Tribunale di Sulmona pubblicata il
18.10.2022;
2) accertare e dichiarare, in riforma e/o modifica di quanto statuito nella gravata sentenza, la nullità
e/o inesistenza e/o annullabilità e/o invalidità del mutuo per Notar del 22.12.2016, rep. Per_1
34824 racc. 20700, stante la mancata erogazione della somma di euro 1.200.000 e tenuto conto che si è trasformato un credito chirografario in credito privilegiato e stante la conseguente mancanza di causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., con conseguente nullità e/o invalidità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza del contratto, come negozio principale e nullità dell'ipoteca accessoria e tenuto conto della violazione delle norme in tema di correttezza e buona fede contrattuale e dell'inesistenza del credito;
3) accertare e dichiarare, in riforma e/o modifica di quanto statuito nell'appellata sentenza, che il mutuo per Notar del 22.12.2016, rep. 34824 racc. 20700 non è un valido titolo esecutivo Per_1
per essere anche condizionato e quindi privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per non essere stata erogata la somma di euro 1.200.000 e dichiarare anche la nullità dell'iscrizione ipotecaria;
4) accertare e dichiarare, in riforma e/o modifica di quanto statuito nell'appellata sentenza, sempre per quanto esposto, l'inesistenza del credito che la asserisce di vantare Controparte_1
nei confronti del Sig. in virtù del contratto di mutuo per Notar del Parte_1 Per_1
22.12.2016, rep. 34824 racc. 20700, e ciò tenuto conto che è stato erogato soltanto l'importo di euro
500.000 e che con il mutuo si è trasformato illegittimamente un credito chirografario in credito privilegiato, e ciò anche in violazione dell'art. 1344 c.c. nonché in violazione dei principi di correttezza contrattuale e buona fede per l'effetto dichiarare sempre la nullità e/o inesistenza e/o pagina 3 di 22 4
annullabilità del contratto di mutuo oltre che dell'ipoteca e dichiarare altresì che tale contratto per le causali esposte non costituisce un valido titolo esecutivo.
5) In via subordinata alle precedenti richieste, accertare e dichiarare in riforma e/o modifica di quanto statuito nell'appellata sentenza l'inesistenza del credito che la Controparte_1
asserisce di vantare nei confronti del Sig. , in virtù del contratto di mutuo per Notar Parte_1
del 22.12.2016, rep. 34824 racc. 20700, stante l'errata indicazione del TAEG con Per_1
conseguente non debenza delle somme ex adverso richieste, dovendosi peraltro applicare al posto del tasso di interesse contrattuale quello dei BOT e pertanto condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t, a versare la differenza ex art. 14 decies legge 3/2012 in favore del Dott. nella sua qualità di liquidatore della Liquidazione del patrimonio Parte_2
personale del Sig. del Tribunale di Torre Annunziata ex art. 14 ter legge 3/2012, RG Parte_1
n. 673/22 e da quantificarsi a seguito di CTU o in subordine condannare sempre la citata banca in persona del suo legale rapp.te p.t.
6) accertare e dichiarare, in riforma e/o modifica di quanto statuito nell'appellata sentenza, la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità del mutuo e/o del titolo esecutivo, stante la mancanza di causa tipica, la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza contrattuale, la mancata erogazione della somma mutuata, la trasformazione del credito chirografario in credito privilegiato, l'errata indicazione del TAEG e pertanto condannare sempre la in persona del suo legale rapp.te p.t a corrispondere ex art. 14 decies Controparte_1
legge 3/2012 al Dott. nella sua qualità di liquidatore della Liquidazione del Parte_2
patrimonio personale del Sig. art. 14 ter legge 3/2012 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata RG n. 673/22 la somma di euro 401.488,24 dal corrisposta a titolo di rate di Pt_1
mutuo, interessi, spese e commissioni, oltre gli interessi al tasso contrattuale o la diversa somma che dovesse risultare essere dovuta anche a seguito di CTU o da liquidarsi di ufficio in via equitativa;
7) in riforma e/o modifica dell'appellata sentenza, accogliere la domanda di risarcimento danni e per l'effetto condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t al Controparte_1
pagamento, ex art. 14 decies legge 3/2012 in favore del Dott. nella sua qualità di Parte_2
liquidatore della Liquidazione del patrimonio personale del Sig. art. 14 ter legge Parte_1
3/2012 del Tribunale di Torre Annunziata RG n. 673/22 della somma di euro 148.924,51 oltre interessi al tasso contrattuale o alla diversa somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di
CTU o da liquidarsi di ufficio in via equitativa.
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8) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto il contratto di mutuo.
9) Vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per quanto riguarda quelli del presente grado.
Per la parte appellata:
“L'avv. Fabio Mariottino, per l'appellata si riporta integralmente alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e, attesa l'infondatezza delle avverse censure, chiede l'integrale rigetto dell'appello proposto dal sig. e dal Liquidatore del suo patrimonio dott. Parte_1
, con conferma della sentenza n. 228/2022 del Tribunale di Sulmona, e con Parte_2
vittoria di spese e competenze di giudizio a titolo di spese di lite, con accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con atto del 22.12.2016 rep. n. 34.824 raccolta n. 20.700 notaio , la Persona_2 [...]
concedeva a un mutuo fondiario a medio/lungo termine Controparte_4 Parte_1 per l'importo di € 1.200.000,00 destinato a liquidità per la durata di dieci anni e con concessione, da parte del mutuatario, di iscrizione ipotecaria sui beni indicati nell'art. 7 del contratto di mutuo.
1.1-Gli appellanti hanno eccepito la nullità del mutuo fondiario a medio/lungo termine, disciplinato dal d.lgs. 1/9/1993 n. 285 art. 38, per mancanza della causa tipica e stante anche la violazione delle norme in materia di correttezza e buona fede contrattuale posto che il Pt_1
non aveva necessità di ricorrere a tale mutuo il quale si ricollega alla esposizione debitoria della di cui l'attore era fideiussore e che la somma effettivamente erogata sarebbe stata Pt_3
utilizzata per il pagamento di una rata di altro finanziamento alla società di cui era CP_5
socio sempre il . Pt_1
Asserita nullità del contratto di mutuo per omesso conseguimento dello scopo.
La granitica giurisprudenza di legittimità e di merito esclude che il mutuo fondiario sia mutuo di scopo.
Già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905, art. 18, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a pagina 5 di 22 6
scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (così Cass. n. 317/01).
L'affermazione va qui ribadita con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 38 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, nel senso che, come già affermato in altri precedenti, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, nè l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass.
n. 9511/07 e Cass. n. 4792/12).
Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n.
943/12).
Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass.
n. 28663/13).
Nella fattispecie il contratto di mutuo stipulato per estinguere precedente contratto di finanziamento derivante da rapporto bancario è pertanto del tutto lecito.
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1.2-Sostengono gli appellanti l'inefficacia del contratto di mutuo ipotecario quale valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. nonché la nullità dello stesso, stante la mancata disponibilità giuridica della somma all'atto della stipula.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso ad esempio la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cassazione civile, sez. I, 03/01/2011, n. 14).
E' pur vero quindi che la traditio della somma di denaro non deve necessariamente sostanziarsi nella consegna materiale, ben potendo essere attuata anche mediante attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica della somma (cfr. Cass. Sez. III n. 25569/2011), ma è tuttavia necessario che il mutuante crei un titolo autonomo in favore del mutuatario che consenta allo stesso di disporre liberamente dell'importo mutuato, non solo senza la intermediazione necessaria del mutuante ma anche inviso mutuans, perché solo in questo modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario che ne acquisisce la piena disponibilità giuridica.
La "tradito rei" può quindi essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (in tal senso, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Verona 10 ottobre 2003).
Omettono allora gli appellanti di considerare il contenuto della clausola in cui la parte mutuataria dà atto che la somma mutuata è stata erogata ai mutuatari in sede di stipulazione: “la parte mutuataria dichiara di aver qui all'atto ricevuto dalla Banca la detta somma di €
1.200.000,00 mediante mandato di pagamento n. 55597 e pertanto ne rilascia ampia quietanza con la firma apposta al presente contratto” (cfr. art. 2 contratto di mutuo).
Non va ad escludere tale assunto la circostanza che la somma erogata venga poi in parte costituita come deposito fiduciario infruttifero, con successivo svincolo della stessa all'esito degli adempimenti disposti a carico del mutuatario.
La costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni pagina 7 di 22 8
contrattuali, non esclude infatti l'effettiva erogazione della somma da parte della mutuante e l'idoneità del contratto a costituire titolo, laddove, come nella fattispecie al vaglio, le parti condizionino risolutivamente e non sospensivamente il contratto all'adempimento di quelle condizioni da parte del mutuatario (la recente Cass. 12007/24, su cui si sofferma, facendone salve le statuizioni, Cass SSUU nr.5841/25, su cui più diffusamente infra, fa invece riferimento ad un mutuo sospensivamente condizionato).
In tema di mutuo fondiario (art. 38 d.lg. n. 385 del 1993), l'atto con il quale il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte mediante il riversamento alla banca della somma mutuata o la costituzione della stessa in pegno o deposito, non è incompatibile con la natura reale del contratto di mutuo, che non implica la necessità di una materiale consegna della somma mutuata nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della relativa disponibilità giuridica. Per tale via, dunque, l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l'inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia solo negando lo svincolo di esse e trattenendole a titolo definitivo.
In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario.
In tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario. Orbene, seguendo tale ricostruzione, va riconosciuto che le generali forme attraverso le quali la banca concede a mutuo la somma (in genere accredito su conto corrente) danno conto della conseguita giuridica disponibilità delle somme. Ciò che accade è che tali somme vengono poi riversate alla banca dal mutuatario oppure le parti convengono di costituirle in pegno o in deposito, forme queste che rappresentano la migliore testimonianza di un atto di disposizione del finanziato, che evidentemente e giuridicamente presuppone che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. Con tale atto di disposizione, in particolare, il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed a presidio finale di un obbligo restitutorio già
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formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme da una disponibilità (della banca) all'altra (della mutuataria). Dunque, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. Non c'è pertanto fittizietà dell'operazione complessiva perché entrambe le operazioni sono volute;
né nel citato meccanismo negoziale può riconoscersi un procedimento indiretto volto a non erogare le somme sino quando il mutuatario non avrà assolto le sue obbligazioni, atteso che non si ha divergenza dallo schema negoziale tipico dei due negozi (mutuo e garanzia), né scopo ulteriore da quelli che i due atti dichiaratamente mirano a conseguire. L'atto di disponibilità del mutuatario, risultante dalla costituzione della garanzia (non importa se con le medesime somme concesse a mutuo), muta, in realtà, il titolo in ragione del quale la banca (non trattine, ma) rientra nel possesso delle somme, le detiene cioè ad altro titolo in una sorta di interversione e per un interesse non solo proprio ma anche del finanziato, rinvenibile nella stessa costituzione della garanzia. In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario.
Ogni altra considerazione assume natura sostanzialistica (approccio come si vedrà cassato dalla recente SS.UU.) ed è volta ad evidenziare che alla fine, con tale meccanismo, il mutuatario non può ancora materialmente disporre delle somme (solo) giuridicamente ricevute. Ma, tale assunto si scontra con il rilievo secondo il quale il finanziato, in realtà e giuridicamente, ha disposto dell'importo mutuato, costituendolo in garanzia, il che è quanto basta nell'ambito di una verifica tutta formale quale è quella sul titolo esecutivo.
1.3-Nella fattispecie al vaglio peraltro, a tali considerazioni va ad aggiungersi la circostanza che la somma mutuata è andata ad estinguere il precedente debito assunto in forza di ulteriori rapporti bancari.
Il collegamento negoziale, come noto, costituisce un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali - sebbene avente comunque una causa autonoma - è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che pagina 9 di 22 10
investono l'uno possono ripercuotersi sull'altro (Cass. 4 marzo 2010, n. 5195; cfr. altresì Cass. 26 marzo 2010, n. 7305; Cass. 10 luglio 2008, n. 18884; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. 20 aprile
2007, n. 9447). Giova considerare come, in tema di prova di tale collegamento, occorra la ricorrenza tanto di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi (nel senso della loro destinazione alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario), quanto di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
(Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851;
Cass. 17 dicembre 2004, n. 23470).
Ciò posto, è anzitutto indubbia, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'esistenza del requisito oggettivo richiesto, id est il nesso teleologico tra i contratti posti in essere. Ed invero, tale nesso si desume sia dalla circostanza che la somma complessiva data a mutuo è stata in maniera pressoché integrale destinata all'estinzione delle esposizioni debitorie dell' opponente;
sia dalla simultaneità temporale delle operazioni di accredito della somma mutuata e di destinazione all'estinzione dei precedenti rapporti, nonché dalla circostanza che - per effetto delle operazioni così realizzate - tutti i citati rapporti venivano estinti, sia, infine dall'identità soggettiva dei soggetti coinvolti.
Quanto poi al requisito soggettivo del collegamento, la subordinazione del contratto di mutuo al perseguimento del fine ulteriore costituito dal ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie, seppur non espressa dalle parti in forma scritta, emerge nondimeno in termini certi proprio dal concreto atteggiarsi dell'operazione economica concretamente posta in essere dalle parti. Invero,
l'utilizzazione della provvista in via larghissimamente preponderante per la sola finalità di azzeramento dei precedenti debiti, in uno al rilievo che in tal modo il mutuatario si è visto in un sol colpo prosciugare la concreta disponibilità della somma mutuata, accettando in tal modo di non impiegarla per altre finalità, inducono a ritenere che attraverso la stipula del contratto di mutuo le parti non hanno soltanto inteso creare una provvista in favore del mutuatario, per finalità di finanziamento, ma hanno voluto altresì utilizzare detta provvista per la realizzazione di un fine ulteriore e trascendente: ovverossia, l'azzeramento delle molteplici pregresse esposizioni debitorie. In altri termini, le concrete modalità dell'operazione sopra descritta (specie tenuto conto dell'identità dei soggetti coinvolti e della coincidenza temporale delle operazioni di pagina 10 di 22 11
accredito delle somme date a mutuo e di "storno") costituiscono indici rilevanti della volontà delle parti (non espressa, ma comunque immanente) di stipulare il riferito contratto di mutuo proprio al fine di far fronte alle pregresse esposizioni debitorie.
In definitiva, quindi, alla luce delle considerazioni sopra svolte deve ritenersi che il contratto di mutuo sia stato consapevolmente stipulato dalle parti nel quadro di una unitaria (e trascendente) operazione economica: l'estinzione delle passività derivanti dai rapporti intercorrenti tra gli opponenti ed il medesimo istituto di credito mutuante.
Anzitutto, ritiene questo giudice che non sia condivisibile la tesi propugnata in via principale da parte degli odierni opponenti, nel senso cioè della radicale nullità del contratto di mutuo in ragione della simulazione e/o comunque dell'asserita assenza della causa propria del tipo mutuo.
Al riguardo, si impone tuttavia una precisazione preliminare.
Se è vero infatti che in materia fallimentare si è spesso discusso della validità del mutuo fondiario ipotecario finalizzato all'estinzione di pregressi debiti chirografari, è altrettanto vero che le soluzioni elaborate in tale ambito (nel quale vengono in gioco tutta una serie di profili qui non pertinenti, quali ad esempio l'opponibilità dell'ipoteca alla massa fallimentare, ex art. 39, quarto comma, T.U.B.; la configurabilità di un mezzo anomalo di pagamento;
l'ammissibilità conseguentemente della revocatoria fallimentare) non sono automaticamente trasferibili in un caso come quello all'attenzione di questo giudicante: non essendovi stata infatti la declaratoria di fallimento degli odierni debitori, quand'anche l'operazione realizzata si atteggiasse effettivamente nei termini di una sorta di ristrutturazione del debito implicante anche la novazione delle obbligazioni preesistenti, non ne discenderebbe certo la nullità automatica del contratto così stipulato (posto che nel nostro ordinamento un tale impiego non può considerarsi di per sé illecito in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01), ma resterebbe solo da verificarsi, da un lato, se quel contratto sia stato effettivamente voluto (o non sia, piuttosto, meramente apparente e quindi simulato); nonché, dall'altro, se l'operazione sia sorretta da una propria causa e se sia o meno in qualche modo funzionalmente destinata all'elusione di norme imperative (nel qual caso risulterebbe illecita, in tutto od in parte, ex art. 1344 cod. civ.).
Ciò tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di pagina 11 di 22 12
un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integri necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di "procedimento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario (nel qual caso si riconosce al fallimento, sussistendone i presupposti, di impugnare tanto l'intera operazione, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.Fall., in quanto diretta a estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, tanto le rimesse effettuate con la nuova provvista in quanto abbiano avuto carattere solutorio)
(cfr., tra le varie in materia, Cass. 7 marzo 2007, n. 5265; Cass. 20 marzo 2003, n. 4069).
La nullità conseguente alla simulazione discende dal fatto che il negozio stipulato non sia in realtà effettivamente voluto dai contraenti, sicché verrebbe a mancare uno dei requisiti necessari del negozio stesso: ovverosia, la volontà dei contraenti, atteso che quella formalizzata nell'accordo stipulato è meramente apparente e si scontra con la volontà effettiva diversa.
Ora, a prescindere dal fatto che nel caso di specie non vi è alcuna prova di un accordo simulatorio intercorso tra le parti, a ben vedere manca proprio la prova del carattere meramente apparente dell'operazione realizzata, sussistendo rilevanti indici in senso contrario. Proprio la destinazione invece delle somme mutuate all'estinzione di pregresse esposizione debitorie vale a dimostrare come la volontà di entrambe le parti di concludere il contratto di mutuo effettivamente vi sia stata. Che poi quella volontà si sia formata nel quadro di un'operazione diretta alla realizzazione di uno scopo collegato (in quanto finalizzata, cioè, ad uno scopo unitario trascendente il singolo contratto di mutuo), ciò non toglie che la volontà comunque vi sia stata, il che vale ad escludere il carattere simulato del negozio, salvo solo valutarsi (come meglio si dirà in prosieguo) la legittimità dell'operazione in ragione dello scopo complessivamente realizzato.
Ugualmente infondato appare l'assunto della parte cliente in ordine alla presunta assenza della causa di finanziamento propria del contratto di mutuo.
In verità, premesso che comunque il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (cfr.
Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317), ritiene questo Collegio come il concetto di finanziamento sia idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella - frequente nella prassi commerciale - di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. In tal caso, infatti, ferma restando la necessità della traditio rei per il perfezionamento del mutuo (come sopra già
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riscontrato), la situazione è pressoché analoga: a fronte di un debito sorge un obbligo restitutorio dilazionato nel tempo, sicché il finanziamento si rinviene nella dilazione del pagamento dovuto.
Peraltro, quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea al tipo contrattuale proprio del mutuo, non per questo ne discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa: una simile operazione appare infatti diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, ex art. 1322 cod. civ., atteso che si realizza un'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento. Ciò tanto più che la stipula di un (eventualmente anche nuovo) contratto di mutuo potrebbe risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore. Si pensi - oltre che alla riscontrata possibilità di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile - anche alla possibilità di "ristrutturare" il debito a condizioni migliori (laddove ad esempio il tasso d'interesse risultante dalla stipula del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile al debito originario), il che risulta evidente in tutti i casi il mutuo sia stipulato per estinguere il debito nascente da un precedente contratto di mutuo ipotecario il quale avesse contemplato un tasso d'interesse divenuto nel tempo meno vantaggioso (ad esempio per la caduta dei tassi di mercato, laddove stipulato a tasso fisso).
In altri termini, il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito: l'illiceità potrà piuttosto configurarsi nella misura in cui quel debito preesistente sia a sua volta illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
Sul punto ci si soffermerà a breve.
2-I principi sin qui esposti, da sempre adottati da questa Corte, hanno trovato infine autorevole conferma nelle recenti decisioni assunte in sede di SS.UU.. Il riferimento è alle recenti sentenze nrr. 5968/25 e 5841/25.
Nella decisione nr. 5841/25 in particolare la Suprema Corte ha ulteriormente confermato quanto segue.
E' dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell'operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo.
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A tale dubbio ha dato definitiva ed inequivoca risposta la Cass. SSUU in commento, che, privilegiando l' indirizzo che adotta un metodo di analisi logico- giuridica della fattispecie e ripudiando quello, sostanzialmente qui propugnato dagli appellanti, che privilegia invece un metodo empirico di analisi, legato al concreto atteggiarsi dell'operazione nella pratica e alla considerazione delle motivazioni che, di regola, ne stanno alla base, ha posto i seguenti punti fermi in materia di validità, sotto ogni profilo, del mutuo cd solutorio anche come titolo esecutivo.
Se allora – precisa il Supremo Consesso - di riappropriazione si tratta per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella «disponibilità giuridica» del mutuatario. Tale nozione ha riguardo all'effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito.
Ben si comprende allora come il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo.
Nel mutuo solutorio l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale. La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n.
546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria pagina 14 di 22 15
o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative
(Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010;
n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022).
Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo c.d. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero che
─ come già detto ─ un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità diquest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum. Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela «reale» che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse. In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass.
Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01). Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e pagina 15 di 22 16
dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n.
9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del
2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)
3-Nella prospettiva qui assunta allora, che afferma la piena validità dell'operazione complessiva posta in essere e la sussistenza in capo al contratto azionato dei requisiti del titolo esecutivo, prende atto il Collegio come alcuna criticità venga sollevata in relazione alla formazione del debito pregresso estinto.
4-Lamentano invece gli appellanti, ancora con riferimento al mutuo de quo, un'asserita illegittima divergenza tra il tasso effettivo globale applicato rispetto a quello previsto dal contratto, con conseguente nullità della relativa clausola e applicazione dell'art. 117 comma 7
TUB e ricalcolo degli interessi.
Come noto, il TAEG è stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo. La legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo Globale. Nel Testo Unico
Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del TAEG e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti.
Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG – hanno continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L.
n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '923. L'art. 2 del Decreto ministeriale prevede:
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1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
Nel marzo del '03, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119 del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto - limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - l'ISC (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo.
Par Con le nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, l' viene sostanzialmente abbandonato, privilegiando l'impiego del secondo termine, TAEG, esteso ad anticipazioni bancarie e aperture di credito offerte a clienti al dettaglio
Nel calcolo del TAEG rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito.
Con l'introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore.
Il TAEG, nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevole i confronti e fornisce un valore sintetico completo che favorisce comportamenti razionali e consapevoli.
Il TAN (Tasso Annuale Nominale) è infatti un tasso diverso dal TAEG, di più immediato e semplice riferimento, ma parziale negli aspetti informativi, non tenendo conto né dell'eventuale capitalizzazione infrannuale, né degli altri costi che frequentemente intervengono nel finanziamento stesso.
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Il TEG invece, diversamente dai precedenti indicatori, viene impiegato per la rilevazione dei tassi effettivi ai fini della determinazione delle soglie d'usura.
Par Assume allora la parte appellante che l' , vale a dire il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente, che, anche ex contractu tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata è tenuta a pagare e che pertanto altro non è che il TAEG, effettivamente praticato dall' , superi il dato convenuto in contratto. CP_6
Si verterebbe peraltro in ipotesi di nullità di protezione, rilevabile d'ufficio ex art. 127 TUB in ogni stato e grado del procedimento.
Rileva sul punto il Collegio tuttavia quanto segue.
Sulla scia delle interpretazioni ormai assolutamente prevalenti, e recepite anche dal Giudice di prime cure, ritiene questa Corte che il predetto "indicatore" non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che - sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche -
Par regola l' nell'ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione contrattuale", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti": ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al "contenuto tipico determinato" del contratto. E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del
2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente pagina 18 di 22 19
a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che Par la disciplina del 2003 imponesse l'indicazione dell' anche nel contratto.
Solo in materia di credito al consumo, l'art. 125 bis del TUB (inserito nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato "Credito al consumo") al comma 6 commina espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel
TAEG: "
Come risulta evidente, allora, il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole, per quanto qui di interessa, nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche
Par nei casi di violazione dell' , la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto. Non possono applicarsi le previsioni di cui all'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, attesa la tassatività di tali disposizioni.
La disciplina di cui all'art. 125 bis cit. è, come detto, specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è pure esclusa - avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo - l'applicazione a tutta una serie di contratti su cui infra più dettagliatamente.
Nell'impostazione assunta dagli appellanti allora, non si comprenderebbe proprio il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG.
Invero, l'erronea indicazione dell' , in un contratto non disciplinato dall'art. 125 Pt_5
bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma apparentemente superiori). Pt_5
Resta pertanto esclusa escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI,
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relativo al "credito ai consumatori", nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122 TUB.
In particolare il predetto art. 122 TUB, così prevede:
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
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n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.
E' allora evidente come nella fattispecie al vaglio, per le condizioni soggettive del mutuatario
(che neanche deduce di avere contratto in qualità di consumatore), sussistendo altresì le condizioni di cui alle lettere a ed f, si sia nettamente al di fuori dall'ambito di operatività dell'art. 125 bis TUB e nulla sia stato dedotto e comprovato dagli istanti a supporto di eventuali istanze risarcitorie.
5-Come già statuito dal Giudice di prime cure infine, il rigetto delle eccezioni relative alla legittimità del mutuo, rende del tutto superfluo l'esame della domanda di risarcimento dei danni fondata sull'asserita violazione della buona fede e della correttezza da parte della CP_1 nella sottoscrizione del contratto”.
6-Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore indicato dagli stessi appellanti, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
Non può esservi spazio in particolare per una compensazione delle spese di lite, l'intervento delle
SS.UU. citate essendosi reso necessario solo in seguito alla pronuncia del recente precedente del
2024, ma su mutuo sospensivamente, e non, come nella fattispecie al vaglio, risolutivamente, condizionato.
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6.1-L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito che per compensi professionali liquida in euro 16.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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