Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1928, n. 3482
Articolo 2
Versione
4 aprile 1929
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonche' alle Note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco.

Entrata in vigore il 4 aprile 1929