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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 18723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18723 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente;
TRA
- ( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale esponendo che: in Roma in data 13.07.2016 contraeva matrimonio civile con il sig. (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Roma, anno 2016, n. 00078 p. 1 s. 14); il matrimonio faceva seguito a una precedente convivenza dalla quale nascevano due figli (12.02.2002) e Per_1 Per_2
(26.08.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
nel tempo veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, a causa di comportamenti tenuti dal marito, ai quali seguiva l'interruzione della coabitazione nell'estate dell'anno 2023, quando ella si trasferiva presso un immobile di proprietà dei genitori in Villanova di
Guidonia (RM), dove attualmente viveva;
il sig. invece rimaneva a vivere nella CP_1 casa familiare in Roma.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale, disponendo che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, sentita la ricorrente ritualmente comparsa, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione atteso che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età e sono economicamente autosufficienti,
e non vi sono richieste di carattere economico.
Osserva il Collegio
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è effettivamente emersa una frattura della comunione materiale e spirituale della coppia. D'altra parte, la non costituzione in giudizio del marito conferma una situazione di totale disinteresse nei confronti del nucleo familiare, peraltro già manifestatasi allorquando la signora , stante i comportamenti posti in essere ex adverso, assumeva la decisione Pt_1 di lasciare la casa familiare (nel 2023), trasferendosi vicino ai propri genitori.
Con riguardo alla situazione patrimoniale e reddituale, la signora è insegnante di Pt_1 sostegno con contratto a tempo indeterminato presso le scuole primarie, percependo un reddito mensile netto di € 1.000 circa, mentre il sig. è un imprenditore. CP_1
Avuto riguardo della raggiunta maggiore età di entrambi i figli, nonché alla loro raggiunta autosufficienza economica, non vi sono statuizioni afferenti all'affido e al loro mantenimento. Parimenti non vi sono statuizioni riguardanti la casa familiare.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al RG 9845/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ), nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in Roma in data 13.07.2016;
- con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 2016, n. 00078 p. 1 s. 14);
- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la pronuncia scioglimento del matrimonio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente;
TRA
- ( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito Parte_1 l'intestato Tribunale esponendo che: in Roma in data 13.07.2016 contraeva matrimonio civile con il sig. (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Roma, anno 2016, n. 00078 p. 1 s. 14); il matrimonio faceva seguito a una precedente convivenza dalla quale nascevano due figli (12.02.2002) e Per_1 Per_2
(26.08.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
nel tempo veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, a causa di comportamenti tenuti dal marito, ai quali seguiva l'interruzione della coabitazione nell'estate dell'anno 2023, quando ella si trasferiva presso un immobile di proprietà dei genitori in Villanova di
Guidonia (RM), dove attualmente viveva;
il sig. invece rimaneva a vivere nella CP_1 casa familiare in Roma.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale, disponendo che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, sentita la ricorrente ritualmente comparsa, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione atteso che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età e sono economicamente autosufficienti,
e non vi sono richieste di carattere economico.
Osserva il Collegio
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è effettivamente emersa una frattura della comunione materiale e spirituale della coppia. D'altra parte, la non costituzione in giudizio del marito conferma una situazione di totale disinteresse nei confronti del nucleo familiare, peraltro già manifestatasi allorquando la signora , stante i comportamenti posti in essere ex adverso, assumeva la decisione Pt_1 di lasciare la casa familiare (nel 2023), trasferendosi vicino ai propri genitori.
Con riguardo alla situazione patrimoniale e reddituale, la signora è insegnante di Pt_1 sostegno con contratto a tempo indeterminato presso le scuole primarie, percependo un reddito mensile netto di € 1.000 circa, mentre il sig. è un imprenditore. CP_1
Avuto riguardo della raggiunta maggiore età di entrambi i figli, nonché alla loro raggiunta autosufficienza economica, non vi sono statuizioni afferenti all'affido e al loro mantenimento. Parimenti non vi sono statuizioni riguardanti la casa familiare.
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al RG 9845/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ), nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in Roma in data 13.07.2016;
- con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 2016, n. 00078 p. 1 s. 14);
- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la pronuncia scioglimento del matrimonio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi