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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/11/2024, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
5.12.1954, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lombardo
Barbara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 7.07.1952, non costituita in giudizio e dichiarata contumace all'udienza del
30.10.2024;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 3 R.G. n. 435/2024
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: All'udienza del 30.10.2024 la parte costituita concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27.12.1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Alimena al n. 3, parte II serie C, dell'anno 1989.
Ciò premesso, all'udienza del 30.10.2024 — previa dichiarazione della contumacia della resistente — parte ricorrente ha precisato le conclusioni,
domandando la separazione personale dei coniugi.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, in data 2.04.2024, ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò chiarito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente sono sufficienti a ritenere che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
È emerso, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pag. 2 di 3 R.G. n. 435/2024
Nessuna statuizione viene adottata sulle spese di lite, stante la natura necessaria del presente giudizio e tenuto conto del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Alimena, in data 27.12.1983, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II serie C, dell'anno 1983;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 5/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
5.12.1954, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lombardo
Barbara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 7.07.1952, non costituita in giudizio e dichiarata contumace all'udienza del
30.10.2024;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 3 R.G. n. 435/2024
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: All'udienza del 30.10.2024 la parte costituita concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27.12.1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Alimena al n. 3, parte II serie C, dell'anno 1989.
Ciò premesso, all'udienza del 30.10.2024 — previa dichiarazione della contumacia della resistente — parte ricorrente ha precisato le conclusioni,
domandando la separazione personale dei coniugi.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, in data 2.04.2024, ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò chiarito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente sono sufficienti a ritenere che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
È emerso, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pag. 2 di 3 R.G. n. 435/2024
Nessuna statuizione viene adottata sulle spese di lite, stante la natura necessaria del presente giudizio e tenuto conto del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Alimena, in data 27.12.1983, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II serie C, dell'anno 1983;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 5/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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