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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/07/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. AN SC Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1818/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Tamara D'Agostini ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Alberico II n. 4;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. ONroparte_1
AN IE e con lui elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 180, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Viola;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cassino n. 46/2023, pubblicata in data 19 gennaio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia codesta Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza n. 46/2023 del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, pubblicata mediante deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Cassino il 19 gennaio 2023, comunicata il 23 gennaio 2023 e non notificata: (i)accertare e dichiarare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver omesso il giudice di primo grado la pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione degli interessi e rivalutazione sulla somma di euro 6.420,60 liquidata in favore del dott. conseguentemente condannare Parte_1
l' alla corresponsione in favore del dott. degli interessi legali e/o ONroparte_2 Parte_1 della rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e della specifica disciplina dettata sul punto in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nonché degli interessi maggiorati a partire dalla domanda giudiziale ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.;
(ii) accertare e dichiarare la violazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 24 Cost. per aver il giudice di primo grado condannato il dott. seppur parzialmente vittorioso, Parte_1 alla integrale rifusione delle spese di lite in favore di conseguentemente ONroparte_2 regolamentare le spese di lite del primo grado di giudizio in senso favorevole all'appellante;
(iii) con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI APPELLATA: Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, nel merito:
- respingere il gravame interposto dal Dr. per tutte le argomentazioni Parte_1 giuridiche articolate nel corpo della presente memoria di costituzione, sia in ordine alla debenza degli interessi ex art. 1284 - IV co. – c.c. che alla connessa rivalutazione monetaria, per la quale vige divieto di cumulo.
Si chiede, altresì, la conferma delle spese di lite così come stabilite dal Giudice di prime cure o, quantomeno, la compensazione delle stesse.
Con vittoria di diritti onorari e spese di lite del secondo grado.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Cassino, depositato il 19 maggio 2020, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il Parte_1 trattamento economico – retributivo derivante dall'espletamento, dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019, dell'incarico di direzione della struttura complessa Parte_2
il Presidio Ospedaliero di Sora, e per l'effetto, fosse condannata
[...]
l' ai sensi dell'art. 36 Cost., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2041 Parte_3
c.c., al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in complessivi € 87.426,24, e/o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio relativamente al periodo in questione e/o a diverso periodo accertato in giudizio,
2 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Allegava, a fondamento della propria domanda, di avere lavorato come dirigente medico presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora e di avere svolto, dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019, incarico di direzione della . Parte_2
Allegava di avere ricevuto esclusivamente l'indennità prevista dall'articolo 18 del CCNL dirigenza sanitaria e veterinaria per la sostituzione del dirigente di U.O.C. (€ 535,05 mensili) per il periodo da ottobre 2017 a settembre 2019, mentre per il periodo dal giugno 2016 al settembre 2017 non avrebbe ricevuto alcunché.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, respinta ogni contraria eccezione, istanza, deduzione e difesa, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico – retributivo connesso all'espletamento dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019 dell'incarico di direzione della struttura complessa
[...] di Sora, e per l'effetto condannare l' Parte_4 Parte_3 ai sensi dell'art. 36 Cost., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., al
[...] pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 87.426.24 complessivi, salvo errori o omissioni, e/o della somma maggiore, e/o minore, che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU relativamente al periodo in questione, e/o a diverso periodo che verrà accertato in giudizio, per le motivazione tutte di cui in narrativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
2. Si costituiva in giudizio l' evidenziando essere ormai granitico il Parte_3 principio di diritto secondo il quale al dirigente medico incaricato della sostituzione del direttore di
U.O.C., ai sensi dell'art 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la c.d. “indennità sostitutiva” prevista dallo stesso
CCNL.
In ogni caso, procedeva comunque a contestare la quantificazione effettuata da parte ricorrente delle differenze retributive pari a € 87.426,24 perché disancorata dal calcolo effettuato secondo le tabelle del CCNL di riferimento.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Il processo era istruito con i documenti depositati dalle parti.
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Cassino così pronunciava: <- condanna la al pagamento in favore di della complessiva somma pari ONroparte_2 Parte_1
3 ad euro 6.420,60 a titolo di indennità sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 18 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 1998 – 2001 per il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2017
- rigetta per il resto la domanda
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della che Parte_5 liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge>>.
La sentenza, quindi, riconosce unicamente il diritto del all'indennità di cui all'art. 18, Parte_1 comma 7 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria per il periodo giugno 2016 – luglio 2017 in cui il ricorrente aveva svolto l'incarico di sostituzione del direttore dell'U.O.C. senza percepire l'indennità sostitutiva contrattualmente prevista.
4.Avverso tale decisione propone l'odierno appello il censurando la sentenza sulla base Parte_1 dei seguenti motivi:
- violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento al capo di condanna della al ONroparte_2 pagamento in suo favore della complessiva somma di € 6.420,60 a titolo di indennità sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 18 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 1998 – 2001 per il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2017, nella parte in cui il giudice omette di liquidare – nonostante la domanda avanzata nel ricorso introduttivo – gli accessori in applicazione dell'art. 429, comma 3,
c.p.c. e della specifica disciplina dettata sul punto in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nonché gli interessi nella misura maggiorata a partire dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.;
- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. con riferimento al capo della pronuncia relativo alle spese di lite, nella parte in cui il Tribunale di Cassino ha condannato il ricorrente, ON seppur parzialmente vittorioso, alla integrale rifusione delle spese di lite in favore della
5.Si costituisce nell'odierno giudizio appello l' che, sul primo motivo d'impugnazione, Parte_3 argomenta sulla non spettanza degli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4 c.c. e sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, mentre sul secondo motivo d'appello argomenta che la parte parzialmente vincitrice è anche parzialmente soccombente e, quindi, può essere condannata al pagamento delle spese di lite.
6. L'appello è parzialmente fondato.
6.1. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che, adita in merito alla questione della spettanza della rivalutazione monetaria in relazione ad un rapporto di natura interamente privatistica alle dipendenze del ONroparte_3
[...] (attività di custodia e vigilanza svolta in una scuola italiana all'estero), ha affermato, sulla
[...] scorta di un consolidato orientamento, quanto segue: <
6. Venendo specificamente alla questione oggetto del presente giudizio, va ricordato che la Corte costituzionale con la pronuncia n.
459/2000 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36 della legge 724/94 nella parte in cui estendeva all'ipotesi dell'inadempimento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati privati la regola della non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così sottraendoli al regime di cui all'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile - ha osservando che le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo risiedevano, "in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, nella necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica"(cfr. tra le tante, Cass. n. 16889 del 2015 e n. 15272 del 2017, nonché Cass. n. 16284 del 2005; v. anche
Cass. 3708 e 4366 del 2009, nonché Cass. n. 4652 del 2011).
7. Proprio muovendo dalla ratio sottesa a tale pronuncia, questa Corte ha specificato che
l'esclusione dal divieto di cumulo non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici e neppure per i rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze di
Per tali categorie di rapporti di lavoro ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa CP_4 pubblica", che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 459/2000.
7.1. In tal senso si sono espresse Cass. n. 535 del 2013 e Cass. n. 20765 del 2018, che hanno riguardato i lettori di lingua straniera dell'Università degli Studi, e Cass. n. 17869 del 2014, riguardante il lavoro dei detenuti. In tali casi opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, poiché non ricorre la medesima ratio di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.>> (Cass. 13624/2020). ON All'odierno appellante, dirigente medico alle dipendenze della appellata, trova, quindi, sicura applicazione la regola dettata dall'art. 22, comma 36 della legge 724/1994 sulla non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La norma di legge richiamata prevede che agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici, trovi applicazione la disposizione dell'art. 16, comma 6 della legge
412/1991.
Tale ultima disposizione stabilisce che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono
5 tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda e che “l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
L'art. 22 della legge 724/1994, attraverso il richiamo della disciplina dell'art. 16 della legge
412/1991, nella sostanza esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. e prevede, invece, che al dipendente pubblico sia dovuto, quale accessorio degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, solamente la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati.
La ratio del contenimento della spesa pubblica, dettata in materia di pubblico impiego dall'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 in virtù della specialità del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione e della connessa esigenza di salvaguardia della finanza pubblica, conduce parimenti ad escludere l'applicazione, dalla data della domanda giudiziale, del saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c.
6.2. Il primo motivo d'impugnazione merita, quindi, parziale accoglimento relativamente al solo riconoscimento, sulle differenze retributive per cui è intervenuta condanna del Tribunale di
Cassino, della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Il motivo deve essere respinto, invece, relativamente alla richiesta del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3 c.p.c. ed alla richiesta del riconoscimento, dalla data della domanda giudiziale, degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.
6.3. Il secondo motivo d'impugnazione merita, invece, accoglimento integrale.
La sentenza impugnata così motiva la condanna del al pagamento delle spese di lite: Parte_1
<In conclusione, la domanda avanzata dal ricorrente in via principale non può essere accolta, dovendo accogliersi la domanda subordinata di condanna della al pagamento, in Parte_6 proprio favore, della complessiva somma pari ad euro 6.420,60 a titolo di indennità sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 18 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 1998 – 2001 per il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, Con in ragione della materia trattata e della rilevante circostanza che la delibera n. 657 del 16 marzo 2018, che avrebbe potuto ingenerare una legittima aspettativa in capo al ricorrente è stata ON da questi conosciuta solo in esito alla costituzione in giudizio dell' badandosi la domanda
6 attorea su una non condivisibile scelta interpretativa della normativa applicabile.>>.
La decisione di primo grado, sul punto, è evidentemente errata, avendo il giudice a quo posto l'onere integrale delle spese di lite a carico della parte parzialmente vittoriosa, con ciò contravvenendo al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Nella specie, Cass. 26918/2018 ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto;
conforme Cass.
13212/2023).
6.4. Pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed in riforma del capo impugnato, le spese di lite del primo grado devono essere poste a carico dell' Parte_3 secondo il principio della soccombenza e liquidate, ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, avendo riguardo alla natura della controversia (causa di lavoro) ed alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (scaglione di valore applicato, quindi, da € 5.201,00 a €
26.000,00).
Nella determinazione del compenso, si tiene contro dei criteri di cui all'art. 4 del richiamato DM, sicché, in considerazione della minima difficoltà della causa – che aveva ad oggetto questioni già ampiamente esaminate e definite dalla giurisprudenza di legittimità – e dei risultati conseguiti, il
Collegio ritiene congrua l'applicazione dei minimi dello scaglione, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel primo grado del giudizio.
7. Anche le spese di lite del presente giudizio d'appello sono regolate in applicazione del principio della soccombenza e sono, quindi, poste a carico dell' appellata con liquidazione effettuata Pt_3 secondo lo scaglione di valore della controversia in appello (da € 1.101,00 a € 5.200,00), con applicazione dei minimi dello scaglione tenuto conto, anche per il presente grado, della semplicità del giudizio e con esclusione della fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nemmeno in
7 appello.
Le spese del giudizio di secondo grado, a differenza del primo in cui non è stata effettuata dichiarazione di antistatarietà, devono essere distratte al difensore che nell'atto d'appello si è dichiarato antistatario.
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, così provvede.
-condanna l' al pagamento della maggior somma tra ONroparte_5 gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del ONroparte_5 primo grado di giudizio che liquida nella somma di € 2.109,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a.
Condanna l' a pagare le spese di lite del presente grado ONroparte_5 di giudizio che liquida nella somma di € 962,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del giorno 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN SC
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