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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/09/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11716 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Daniela Pibiri, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata dell'avv. Michele Poledrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Controparte_2 di posta elettronica certificata dell'avv. Stefania Anedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1 previo ogni accertamento dei fatti di cui in premessa e verifica della regolare integrazione del contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza:
- riconoscere il sig. in proprio ed in qualità socio accomandatario CP_1 della responsabile per i gravi vizi e Controparte_3 difformità delle opere realizzate sull'immobile sito nella via Corridoni n. 36 in
Cagliari, per inadempimento degli obblighi incombenti sull'appaltatore, e per i danni patrimoniali e non, patiti dalla sig.ra Pt_1
- dichiarare la responsabilità dell'Ing. , Direttore dei Lavori, per CP_2 non aver vigilato sull'esecuzione dei lavori in conformità al capitolato d'appalto, oltre a non aver fornito all'attrice l'intera documentazione del processo edilizio, non aver effettuato il collaudo a fine lavori, né la dichiarazione di conclusione, né la modifica catastale preventivata;
Cont
- condannare il sig. nella qualità di cui sopra, alla risoluzione a proprie spese di tutti i vizi e le difformità determinate dalla opera della , in solido CP_3 con l'Ing. , con ciò obbligandoli alla rifusione di euro 20.762,90, CP_2 oltre iva, come determinati dall'Ing. nel computo metrico allegato alla CP_4 propria perizia, o nella maggior somma ritenuta di giustizia;
Cont
- condannare il sig. nella nota qualità, alla consegna delle certificazioni relative agli impianti modificati/sostituiti dalla , alla consegna della CP_3 documentazione relativa allo scaldabagno a gas installato dalla convenuta, oltre alla certificazione relativa ai materiali impiegati nell'esecuzione; schede materiali utilizzati e certificazione conformità; Cont
- condannare il sig. e l'Ing. , in solido, al risarcimento dei CP_2 danni provocati alla committente, per il mancato godimento del bene derivante dai gravi vizi dell'immobile, per non aver eseguito con diligenza gli obblighi gravanti su appaltatrice e Direttore dei Lavori, oltre al grave stress e stato di frustrazione in cui versa l'attrice per l'esito infausto dell'opera commissionata, risarcimento da determinarsi in via equitativa;
- condannare il Direttore dei Lavori alla consegna immediata dell'integrale documentazione relativa al processo edilizio inerente l'immobile dell'attrice, ivi compresi i progetti allegati alla S.C.I.A., la misura e contabilità delle lavorazioni
2 eseguite, l'esecuzione del collaudo delle opere svolte, la documentazione prodotta per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la comunicazione di fine lavori agli Enti competenti, la documentazione di verifica dell'impresa appaltatrice e di tutti i lavoratori intervenuti;
- condannare il Direttore dei lavori all'effettuazione della modifica catastale, di cui dovrà fornire copia alla sig.ra o alla rifusione delle spese a lui Pt_1 corrisposte a tal fine, pari ad euro 500,00;
- condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese resesi necessari per la perizia dell'Ing. pari ad euro 624,00; CP_4
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto CP_1
“Domanda il rigetto con vittoria di spese e onorari di lite”.
Per il convenuto : Controparte_2
“L'IIl.mo Giudice adito Voglia: rigettare integralmente le domande formulate dalla Signora Parte_1 nell'atto introduttivo, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 gennaio 2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio e il primo in proprio ed in CP_1 Controparte_2 qualità di socio accomandatario dell'appaltatrice Controparte_3
e il secondo quale direttore dei lavori, per sentir accertare la responsabilità
[...] del primo per vizi e difformità dell'opera eseguita, del secondo per mancata vigilanza sull'esecuzione e di entrambi per mancata consegna della relativa documentazione, in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria commissionati dall'attrice per la propria abitazione, sita in Pirri, via Corridoni n.
36, iniziati nel mese di settembre 2015 ed ultimati nel mese di febbraio 2016, e per sentir condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di Euro
20.762,90, oltre ad IVA, o della maggior somma di giustizia, necessaria per l'eliminazione dei difetti, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non,
3 provocati alla committente, ed alla consegna, rispettivamente, delle certificazioni relative agli impianti installati e ai materiali impiegati e di tutti i documenti relativi alla pratica edilizia, oltre alla condanna del solo professionista alla variazione catastale o alla rifusione del compenso pagato a tal fine, deducendo l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, con infiltrazioni, e l'inadempimento degli obblighi incombenti su ambedue i convenuti.
Si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'improcedibilità per mancanza di negoziazione assistita ed in via preliminare il decorso dei termini di due anni dalla consegna e di sessanta giorni dalla scoperta, contestando nel merito il fondamento delle domande e concludendo per il rigetto.
Si è costituito in giudizio , parimenti contestando e Controparte_2 concludendo per l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che l'attrice commissionava Parte_1 all'impresa , poi cancellata dal registro delle imprese, e all'ing. CP_3 CP_5
quale direttore dei lavori, lavori di straordinaria amministrazione per la
[...]
Con propria abitazione, con avvio a settembre 2015; che l'ing. delegava poi per l'esecuzione dell'incarico l'ing. , collega di studio;
che i Controparte_2 lavori, integralmente pagati dall'attrice, si concludevano a febbraio-marzo 2016; che subito dopo, tuttavia, iniziavano a manifestarsi i primi vizi, i quali peggioravano sempre più; che la committente contattava tempestivamente sia l'appaltatrice sia il direttore dei lavori, affinché rimuovessero i danni causati dalla cattiva esecuzione, già a settembre 2016; che in seguito, a dicembre 2016, si allargava l'infiltrazione nella cucina, con un flusso continuo di acqua dal soffitto;
che si svolgevano, ad aprile 2017, lavori di riparazione, non risolutivi;
che la
4 committente allora dava incarico ad un tecnico di fiducia, il quale consegnava la perizia datata 8 ottobre 2017; che la committente, con raccomandata del 10 novembre 2017, denunciava la situazione, sulla base della perizia stessa;
che la committente corrispondeva all'appaltatrice la somma di Euro 55.330,00 e al direttore dei lavori la somma di Euro 3.000,00; che il direttore dei lavori non verificava mai lo stato di avanzamento, né procedeva alla variazione catastale;
che la committente, dalla consegna, non poteva godere pienamente della propria casa e subiva profondo stress; che l'appaltatrice non svolgeva i lavori a regola d'arte e nell'obbligo di risarcimento dei danni, quantificato in Euro 20.762,90, oltre ad
IVA, concorreva il direttore dei lavori per non aver vigilato sulla corretta esecuzione.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che l'opera veniva CP_1 consegnata il 31 dicembre 2016, mentre i presunti vizi venivano denunciati solamente il 21 settembre 2016; che in tale occasione il convenuto veniva contattato telefonicamente, al fine di verificare un alone di umido, e questi interveniva sulla terrazza ed impermeabilizzava il bocchettone di scarico, dati i buoni rapporti tenuti con l'altra parte, non perché avesse riconosciuto alcun vizio;
che a dicembre 2016, inoltre, egli veniva chiamato ancora una volta per verificare alcune infiltrazioni nel soffitto della cucina e nel vano d'ingresso e rassicurava l'attrice che sarebbe intervenuto dopo cessate le precipitazioni;
che il convenuto interveniva in maniera risolutiva sulla terrazza, eliminando completamente la causa delle infiltrazioni;
che successivamente manifestava la propria disponibilità ad eseguire la rasatura e la pittura del soffitto della cucina, danneggiato dalle infiltrazioni stesse, completando così il lavoro;
che prima dell'inizio dei lavori il convenuto veniva informato dell'installazione di un dispositivo che, a dire della serviva per la deumidificazione dei muri;
che l'altra parte, perciò, decideva Pt_1 di risparmiare sul costo dell'intonaco, richiedendo di risanare i muri con il normale intonaco, anziché con quello deumidificante;
che l'umidità di risalita Cont nella parete trattata dal non poteva essere attribuita al suo lavoro, né alcuna indicazione aveva mai ricevuto in merito allo strumento indicato;
che il lavoro di Cont placcaggio del bagno non veniva eseguito dal ma da altri artigiani;
che le
5 certificazioni degli impianti non venivano richieste in precedenza, né erano previste in mancanza di nuovi impianti, e quella relativa allo scaldino a gas nemmeno poteva essere richiesta in quanto opera dell'idraulico; che l'intervento operato all'ingresso della casa era consistito solamente nella rimozione del pavimento, ma non del massetto, per cui l'errata pendenza era dovuta ad altra causa;
che la copertura del cortile interno veniva scelta dalla committente non ermetica, ma sigillata;
che il convenuto non riceveva alcuna denuncia dei vizi, né veniva invitato alla negoziazione assistita;
che la società, comunque, eseguiva a regola d'arte i lavori ad essa commissionati.
1.3. ha esposto in replica quanto segue: che la Controparte_2
Con chiedeva all'ing. di suggerirle un collega di studio che facesse Pt_1 risparmiare sul compenso ed otteneva il nome del convenuto, aderente al regime fiscale agevolato, esente da imposta sul valore aggiunto;
che il professionista, in merito all'installazione del dispositivo per la deumidificazione, non riceveva alcuna istruzione, men che meno alcun incarico;
che la committente, a settembre
2016, lamentava la presenza di tracce di umidità nel soffitto della cucina, per cui le parti concordavano un tempestivo intervento sulla terrazza e il direttore dei lavori, di seguito, verificava l'avvenuta impermeabilizzazione;
che la committente, a dicembre 2016, lamentava ancora la presenza di infiltrazioni, per cui le parti concordavano un ulteriore intervento e il direttore dei lavori, poi, verificava la definitiva risoluzione;
che, successivamente, si svolgevano altri sopralluoghi e il direttore dei lavori, di nuovo, verificava la corretta esecuzione degli interventi, ritenendoli risolutivi;
che nell'occasione, però, le parti si accordavano per fissare un successivo intervento per rifinire il soffitto della cucina, ripristinare alcune finiture, riparare alcuni infissi ed intonaci e verificare eventuali mattonelle difettose nella terrazza;
che il convenuto, dopo aver ricevuto diffida ad adempiere, manifestava la propria disponibilità in tal senso;
che anche riguardo alla documentazione relativa alla pratica edilizia, richiesta per la prima volta con la citazione, il convenuto manifesta piena disponibilità; che la variazione catastale, comunque, veniva omessa per causa non imputabile al direttore dei lavori, non potendo questi procedere alla comunicazione di fine dei
6 lavori, attese le doglianze della committente ed i successivi ripristini;
che il convenuto, adempiendo il suo obbligo, nel corso dei lavori poneva in essere la vigilanza richiesta, impartendo disposizioni e verificando l'ottemperanza dell'appaltatrice.
2. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità, opposta dal convenuto in relazione alla totalità delle domande proposte nei CP_1 suoi confronti, perché per l'unica domanda soggetta a negoziazione assistita, cioè quella di pagamento di una somma non eccedente Euro 50.000,00, il procedimento di negoziazione assistita è stato regolarmente esperito mediante invito a stipulare la relativa convenzione, con lettera raccomandata del 12 dicembre 2017, spedita il giorno successivo, e la condizione di procedibilità della domanda si considera avverata e correttamente è stata ritenuta sussistente per decorso del termine di durata massima della procedura stragiudiziale, pari a tre mesi, ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, comma 2, del D.L. n. 132 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014; a superare l'incertezza sulla ricezione della missiva e conseguente apertura della prescritta procedura, comunque, vale l'espresso riconoscimento formulato dal medesimo convenuto nel corso della prima udienza successiva ai rinvii per trattative e nel corpo della memoria assertiva, dove ha dichiarato che le parti sono addivenute ad un accordo sull'esecuzione di alcuni lavori (riparatori) proprio nell'ambito della procedura di negoziazione assistita.
3. I primi due capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità contrattuale per diversi titoli ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice e del direttore dei lavori, benché i suddetti capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile contro ciascuno dei soggetti individuati come responsabili, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo e contro chiunque,
l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla
7 pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
4. Le domande di risarcimento dei danni proposte nei confronti dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice, sia quelli commisurati alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti sia quelli ulteriori, patrimoniali e non, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono largamente fondate.
4.1. Alcune questioni richiedono approfondimento in diritto.
4.2. In tema di appalto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la speciale garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia stata completata, ma presenti vizi, difformità o difetti, laddove nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. n. 13983 del 2011); dunque, operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e
1455 cod. civ., nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto (Cass. n. 4527 del 2022).
4.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1667 cod. civ., secondo la giurisprudenza, la presa di consegna dell'opera da parte del committente non va
8 confusa con l'accettazione della stessa e non implica rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera
(Cass. n. 5131 del 2007; cfr. n. 1576 del 2025, in cui si specifica che l'effetto dell'accettazione tacita è la liberazione dalla garanzia per difformità o vizi palesi e si definisce l'accettazione tacita come un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera, salvi i casi di accettazione presunta di cui all'art. 1665, terzo comma, e all'art. 1666, secondo comma, cod. civ.). L'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo, anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. n. 15711 del 2013; conf. nn. 19019 del 2017). In applicazione del suddetto principio, fra l'altro, i pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono considerati idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera (Cass. n.
13224 del 2019), mentre è configurabile quale accettazione tacita dell'opera la circostanza della presa in consegna della stessa unita a quella dell'avvenuto pagamento da parte del committente della somma dovuta (Cass. n. 10452 del
2020).
4.4. Quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova di difformità
e vizi dell'opera, secondo la più recente giurisprudenza, il momento
9 dell'accettazione segna lo spartiacque: infatti, finché l'opera non sia espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di essi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate. Nel caso in cui si raggiunga la prova dell'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. n. 19146 del 2013; conf. n. 7267 del 2023).
4.5. In relazione alla decorrenza del termine per la denuncia richiesta dal secondo comma dell'art. 1667 cod. civ., per il caso in cui l'opera appaltata sia affetta da difetti occulti, dunque non conosciuti dal committente e non conoscibili,
a meno che l'appaltatore li abbia riconosciuti – anche in modo tacito, attraverso l'impegno ad eliminarli (Cass. n. 14815 del 2018) – o li abbia occultati, secondo la giurisprudenza tradizionale, la scoperta delle difformità o dei vizi, da cui decorre il termine decadenziale (secondo l'interpretazione correttiva invalsa anche quello prescrizionale, posto dal terzo comma) coincide con il momento in cui il committente consegua la certezza obiettiva e completa del vizio che vuole denunciare (Cass. n. 3512 del 1957) o, almeno, un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, e tale conoscenza, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, è da ritenersi acquisita, di regola, a seguito dell'esperimento di apposita relazione peritale (Cass. n. 18402 del 2009); secondo
10 la giurisprudenza attuale, invece, la scoperta dei vizi è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi, comunque, acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito (Cass. n. 26233 del 2013), con la conseguenza che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati – nell'esistenza e nell'eziologia – anche in assenza o prima di detto accertamento, competendo al giudice di merito la valutazione (Cass. n. 19343 del 2022).
4.6. In tema di limiti alla responsabilità per vizi dell'opera, infine, secondo la consolidata giurisprudenza, anche se l'appaltatore nell'esecuzione si è attenuto alle previsioni del progetto, è responsabile per i vizi che presenti l'opera medesima: infatti, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d'arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli;
qualora non li abbia segnalati, è responsabile per i vizi dell'opera, ancorché abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni;
in una sola ipotesi va esente da responsabilità, cioè se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di nudus minister (Cass. n. 7515 del 2005; conf. nn. 12995 del 2006 e 3659 del 2009; cfr. nn. 8016 del 2012, 23594 del 2017, 777 del 2020 e 15661 del 2023).
In altri termini, la responsabilità dell'appaltatore deve ritenersi esclusa nel solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere nell'esecutore ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma ipso facto in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente (Cass. n. 28605 del 2008; cfr. n.
6202 del 2009).
4.7. Nella specie, l'attrice ha dedotto, in base ad una perizia, l'esistenza di
11 una pluralità di vizi, manifestatisi dopo la fine dei lavori, chiedendo la rifusione delle spese necessarie ad eliminarli e il risarcimento dei danni ulteriori, nei confronti dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice, quest'ultima nel frattempo cancellata dal registro delle imprese;
il convenuto, di contro, non solo ha eccepito la decadenza dal diritto e la prescrizione dell'azione relativa alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma ne ha contestato l'esistenza, per esser alcuni difetti già eliminati in occasione dei propri interventi, asseritamente risolutivi, e per esser altri difetti riferibili a lavori a lui non affidati.
4.8. Ciò premesso, nella congerie di difese svolte – la formulazione di argomenti disordinati e ridondanti contrasta col principio di economia processuale ed è concausa della durata del processo – le questioni attinenti al contenuto ed all'esecuzione del contratto, per implicito qualificato dalle parti in causa come appalto, ed alla garanzia per i difetti dell'opera, se spettante o meno alla committente, precedono logicamente e giuridicamente la questione relativa alla determinazione dei difetti eventualmente da eliminare a spese della società appaltatrice e, per essa, di colui che rivestiva la qualità di socio accomandatario e, in seguito all'estinzione della società stessa, resta responsabile personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
4.9. Per quanto attiene al contenuto ed all'esecuzione del contratto d'appalto, in base a quello che risulta dal preventivo formato dal geom. CP_1 sottoscritto per accettazione da con scrittura privata del 9
[...] Parte_1 settembre 2015, formava oggetto della prestazione l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di civile abitazione di proprietà della committente, sia interni che esterni, meglio descritti nel computo metrico estimativo, tra cui, per quanto interessa, la realizzazione di una nuova copertura nella terrazza. Nel corso dei lavori, intervenivano alcune variazioni, modificative ed integrative delle originarie previsioni, come dimostrato dal confronto tra il contenuto del preventivo e quello degli stati di avanzamento e del computo finale dei lavori, redatti dalla stessa appaltatrice, per i quali il corrispettivo liquidato e pacificamente pagato passava dall'importo iniziale di Euro 41.934,00, esclusa
IVA, a quello finale di Euro 50.300,00, esclusa IVA, in totale Euro 55.330,00,
12 inclusa IVA. I lavori venivano ultimati certamente in data anteriore e prossima a quella di redazione del consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante della società il 15 febbraio 2016, tant'è che la ricevuta di bonifico per il pagamento del saldo risale a pochi giorni dopo. Consta, peraltro, la sola comunicazione di apertura dei lavori, ma non anche quella di chiusura del cantiere, diretta al competente ufficio tecnico comunale, a cura del direttore dei lavori. Alcuni mesi più tardi rispetto all'ultimazione dei lavori, veniva installato presso l'abitazione della e dietro sua iniziativa un dispositivo, chiamato Aquapol, il quale Pt_1 avrebbe dovuto deumidificare i muri contro la risalita capillare, sfruttando il
“gravo-magnetismo” e la “energia cosmica” (sic), come da dichiarazione resa dal fornitore l'8 giugno 2016.
4.10. Per quanto attiene alla garanzia per i difetti dell'opera, in base a quello che risulta dalle missive trasmesse in via stragiudiziale per conto dell'attrice e dalla difesa all'atto della costituzione in giudizio del convenuto, la Pt_1 lamentava telefonicamente il manifestarsi di infiltrazioni nel soffitto della cucina a Cont far data dal 21 settembre 2016 e il i accordava per intervenire sulla terrazza, come avvenuto tra il 9 e l'11 gennaio 2017, per poi raggiungere l'accordo per completare la rasatura e la pittura del soffitto del vano della cucina, dove il lavoro veniva eseguito dal 3 al 6 aprile 2017; successivamente, dopo una diffida ad adempiere, con missiva del 10 marzo 2017, e dopo la lettura della relazione del perito interpellato, redatta a seguito di numerosi sopralluoghi e datata 8 ottobre
2017, la committente comunicava, con lettera raccomandata del 10 novembre
2017, idonea a produrre gli effetti di una denuncia di difetti, di aver constatato l'esistenza, oltre che di macchie di umidità nei soffitti, già segnalate, anche di difetti negli intonaci e nelle pitture, allagamenti nel vano d'ingresso durante piogge intense, filature nel placcaggio del bagno, fessure nelle murature, difetti nelle piastrelle della terrazza e mancata sigillatura della copertura nella corte interna.
4.11. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della sussistenza dei difetti, sia per difformità contrattuali e progettuali sia per vizi di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, limitatamente ai difetti denunciati, ed al computo,
13 altresì, delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti stessi, tenuto conto anche degli interventi eseguiti nel corso del processo e del conseguente mutamento dello stato dei luoghi;
a ciò si procederà sulla scorta della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. nella quale Persona_1
l'ausiliare ha dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, in parte qua, nei limiti della rilevanza, come si vedrà, e corredando le risposte fornite ai quesiti con la descrizione e riproduzione planimetrica e fotografica dello stato dei luoghi, nonché con la valutazione delle censure delle parti.
4.12. Secondo quanto emerge dai rilievi e dalle stime, tra tutti i difetti denunciati, partendo dal primo problema, l'ausiliare ha verificato che la guaina impermeabile posata nella terrazza è stata rinforzata con l'applicazione, nei risvolti e nella congiunzione con la scala, di un prodotto elastico indicato per la riparazione, e non per la realizzazione mista di guaine bituminose. Anche se la posa non è perfetta dal punto di vista tecnico, la prova di allagamento ha dato esito positivo ed è dimostrata l'efficacia del sistema di tenuta contro le infiltrazioni nei locali sottostanti. Il risultato, tuttavia, non è soddisfacente in termini estetici, perché le pareti trattate sono rimaste prive di vernice e riemergono strisce nere attorno alla terrazza, atteso l'impiego di prodotti inadatti per la pittura delle parti bituminose. Proseguendo con l'esame della intonacatura e della tinteggiatura nelle pareti interne ed esterne del piano terra, l'ausiliare ha constatato segni di distacco in più punti, riconducendone la causa alla scelta di una malta non adatta al supporto, cioè intonaco a base di cemento, anziché calce, su muratura portante e di tamponamento in ladiri (terra cruda), una scelta tecnicamente scorretta per incompatibilità dei materiali, all'origine di fenomeni di polverizzazione e desquamazione. Inoltre, l'ausiliare ha riscontrato la presenza di una macchia nel soffitto della cucina, causata presumibilmente dalla tinteggiatura effettuata sulla superficie ancora umida, per via delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza. Non hanno trovato riscontro gli altri vizi specificamente denunciati.
Ai fini della eliminazione dei difetti, l'ausiliare ha proposto il ripristino
14 conformemente alle regole della buona tecnica, mediante i lavori diretti a risanare le pareti e dare continuità agli intonaci ed alle pitture, oltre al rifacimento della doccia, allo spostamento dei mobili, al rimontaggio, alla pulizia finale e alla sicurezza del cantiere, stimando le spese necessarie per i lavori, secondo i prezzi medi regionali, nell'importo di Euro 11.482,64, esclusa IVA.
4.13. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere tecnico e le conclusioni a cui è giunto il consulente, a seguito delle osservazioni delle parti. Alla consulenza non sono state mosse precise critiche, relativamente ai passaggi importanti per la decisione, insistendo sull'esistenza anche di umidità imputabile ad altre cause ed ignorando la chiara distribuzione in senso discendente e la risoluzione del problema segnalato soltanto in corso di causa, e non prima ed in corso d'opera. Nondimeno, si rende necessario rivedere il computo d'ufficio, nella parte in cui viene inserito il rifacimento dell'impermeabilizzazione della doccia, cioè una riparazione comprensiva della nuova posa in opera e della sigillatura del box preventivamente rimosso, a fronte di una lavorazione, svolta e conteggiata a saldo, di posizionamento del piatto della doccia in luogo della vasca da bagno, laddove il difetto dell'eventuale perdita dalla doccia non è menzionato nella denuncia e nemmeno prospettato nella citazione o nella prima memoria di trattazione ed è autonomo e del tutto diverso dai difetti denunciati, sicché non è computabile l'importo di Euro 3.380,00, determinato a corpo dal consulente, così da far diminuire il totale a Euro 8.102,64, esclusa IVA.
4.14. Alla luce di quanto precede, tanto in diritto quanto in fatto, deve ritenersi quanto segue:
a) che pur in mancanza della verifica dell'opera, che si sarebbe dovuta compiere per il tramite del direttore dei lavori, fosse intervenuta l'accettazione dell'opera stessa, in forma tacita, desumibile dalla ricezione senza riserve della consegna dell'opera ed ancor più dal pagamento del corrispettivo pattuito nella scrittura privata e dei maggiori compensi liquidati nella contabilità finale, circostanze queste non contestate e documentate;
b) che la garanzia, nondimeno, sia esclusa per i soli difetti palesi, ma non anche per quelli occulti, quali risultano tutti i difetti denunciati, trattandosi di vizi
15 non conosciuti e non conoscibili dalla committente, se non in un momento successivo alla consegna del fabbricato e dopo la comparsa dei fenomeni infiltrativi, conseguenti alle prime precipitazioni di sufficiente intensità, senza che il convenuto, pur avendo eccepito la decadenza, abbia provato che i difetti fossero apparenti e percepibili dall'esterno o che, non essendo tali, fossero stati scoperti in un momento precedente, da parte dell'attrice;
c) che, in riferimento all'eccezione di decadenza, se si tiene presente la consistenza dei difetti, il contenuto della relazione peritale e la complessità dei rilievi anche congiunti più volte compiuti, si debba trarre la conclusione che la committente avesse raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza ed entità dei vizi denunciati e, altresì, dell'imputabilità degli stessi sotto il profilo causale all'appaltatrice in tempi diversi, rispettivamente, per quanto riguarda le infiltrazioni nel soffitto della cucina già nel momento della comunicazione telefonica con cui ella allertava su quanto accaduto e per quanto riguarda tutte le altre imperfezioni solo nel momento in cui ella ne acquisiva la completa cognizione attraverso la relazione peritale, sicché la scoperta del principale difetto risale al mese di settembre 2016, allorché interveniva la contestuale denuncia, tanto più che il vizio di carente impermeabilizzazione della terrazza veniva riconosciuto per implicito dall'altra parte attraverso la reiterata offerta di ripararlo e la pretesa di averlo rimosso, e la scoperta di tutti gli altri difetti risale al mese di ottobre 2017, dies a quo, cioè da quando diveniva possibile la consapevole denuncia, dal che consegue la tempestività della stessa, il 10 novembre 2017, entro sessanta giorni dalla scoperta;
d) che, in riferimento all'eccezione di prescrizione, si debba rilevare il tempestivo esercizio dell'azione, con la notifica della citazione il 24 gennaio
2018, prima del decorso di due anni dalla scoperta o, comunque, dalla consegna;
e) che la garanzia sia dovuta per i difetti occulti, cioè quelli emersi dopo la fine dei lavori ed accertati in questa sede, derivanti dalla errata scelta di alcuni materiali e di alcune tecniche di posa impiegati per la manutenzione straordinaria di un edificio costituito da un originario corpo di fabbrica vetusto e dotato di una terrazza scoperta ed esposta agli agenti atmosferici, in particolare alle acque
16 meteoriche, poiché i vizi si sono manifestati evidentemente in un momento successivo alla consegna dell'opera ed i relativi lavori si sono dimostrati obiettivamente non conformi alle regole dell'arte;
f) che la società appaltatrice e, per essa, chi è chiamato a rispondere del suo operato non si liberi dalla responsabilità per l'intervento del direttore dei lavori, quand'anche a sua volta negligente, né per l'assenso della committente, nient'affatto competente sui dettagli esecutivi, all'idea di ricorrere a prodotti e metodi meno onerosi, ma poi rivelatisi inadatti, né tanto meno per l'aspirazione della committente stessa, sempre per difetto di competenza ed anche per esasperazione, a risolvere l'umidità diffusa negli ambienti domestici con l'acquisto di un semplice deumidificatore: infatti, un conto è esercitare quel diritto di controllo che la legge rimette ad una parte già nel corso dell'esecuzione dei lavori, circostanza priva di efficacia esimente, ed un altro conto è ingerirsi nell'esecuzione dei lavori, tanto da privare l'altra parte della sua autonomia nella fase esecutiva, evenienza nel caso in esame indimostrata, sicché l'appaltatrice non può assolutamente considerarsi un nudus minister della committente, avendo partecipato alla determinazione di materiali e tecniche, come visto in parte inadeguati, e la stessa appaltatrice risponde non solo delle difformità dal progetto e dalle varianti al progetto, ma anche di tutti i vizi da cui sia affetta l'opera, secondo il risultato pratico avuto di mira dai contraenti, a meno che l'obbligata non dimostri, ed è rimasta indimostrata, la non imputabilità ad essa dei difetti, cioè che questi fossero imprevedibili ed inevitabili con l'uso della diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta, e così non era.
4.15. Accertati i vizi, bisogna liquidare i danni, commisurandoli alle spese necessarie per far eliminare a terzi i difetti, determinate sopra nel loro preciso ammontare, pari a Euro 8.102,64. Attesa la natura ed entità dei lavori, non occorre conferire a un professionista incarico di progettazione e direzione, né sostenerne gli oneri. Al prevedibile esborso va sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 10%, in funzione del tipo d'intervento edilizio, in tutto al lordo
Euro 8.912,90.
4.16. Tra i danni risarcibili, debbono annoverarsi anche le spese sostenute
17 per la relazione peritale, nell'importo lordo di Euro 624,00.
4.17. Il totale ammonta a Euro 9.536,90.
4.18. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento della denuncia, risalente al 10 novembre 2017.
4.19. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 12.755,57, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4.20. Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni, entro i limiti sopra stabiliti.
4.21. Non sussiste, infine, il diritto al risarcimento di altri ed imprecisati danni, patrimoniali e non, che si assumono esser derivati dai vizi, al di fuori di quelli equivalenti alle spese necessarie per le riparazioni: in primo luogo, l'attrice non ha assolto l'onere di provare, almeno con il ricorso a presunzioni, l'eventuale pregiudizio per il mancato godimento dell'immobile, cioè di non averne potuto godere direttamente come propria abitazione o di non averlo potuto concedere ad altri in locazione, risultando dalla consulenza la contenuta riduzione della fruibilità in conseguenza dei fenomeni infiltrativi, in una parte minima della superficie ed in un numero di vani pari a due su cinque, e non la compromissione dell'utilizzabilità dell'abitazione per effetto della perdita, nemmeno temporanea, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per l'agibilità dei locali, oltretutto ininterrottamente occupati dalla proprietaria, come pacifico, dalla fine dei lavori ad oggi;
in secondo luogo, l'ipotetico pregiudizio per il malessere e la frustrazione, come noto, non gode di tutela risarcitoria, riducendosi tali stati emotivi a meri disagi e fastidi procurati dall'altrui comportamento, ancorché inadempiente.
5. Le domande di risarcimento dei danni proposte nei confronti del direttore dei lavori sono anch'esse largamente fondate.
5.1. In riferimento all'incarico di direzione dei lavori, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il direttore dei lavori, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare,
18 relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia in concreto. Costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Non si sottrae a responsabilità il professionista ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Il direttore dei lavori, quindi, deve apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, avendo l'obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera, ed è tenuto a segnalare all'appaltatore le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera stessa (Cass. n. 15255 del 2005; conf. nn. 10728 del
2008 e 2913 del 2020). In particolare, l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati, anche in relazione al controllo sulla modalità di posa in opera e sulla qualità del materiale impermeabilizzante impiegato per prevenire il fenomeno delle infiltrazioni d'acqua (Cass. n. 4366 del 2006).
5.2. Nella specie, l'attrice ha sostenuto la responsabilità solidale del direttore dei lavori per mancata vigilanza sull'esecuzione, per mancata verifica dopo la fine dei lavori e per mancata consegna della documentazione tecnica;
il professionista, ulteriore convenuto in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria, per aver verificato la corretta esecuzione degli interventi di ripristino richiesti dalla committente e per aver sempre manifestato la propria
19 disponibilità ad adempiere.
5.3. Ciò premesso, occorre risolvere due sole questioni, la prima attinente al conferimento dell'incarico e la seconda all'esattezza della sua esecuzione.
5.4. Per quanto attiene al primo profilo, in base a quello che risulta dalla segnalazione certificata di inizio attività, dalla corrispondenza successiva e dalle fatture, tra l'ing. e pacificamente veniva a Controparte_2 Parte_1 costituirsi un rapporto contrattuale d'opera intellettuale, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico sia di progettazione sia, soprattutto, di direzione dei lavori, senza limitazioni alle prestazioni promesse ed alla conseguente responsabilità professionale;
altrettanto pacificamente, ancorché convenuto per implicito, il contratto comprendeva l'adempimento relativo alla variazione catastale, in conseguenza dell'intervento di manutenzione straordinaria.
5.5. Per quanto attiene al secondo profilo, in base a quello che risulta dalla documentazione prodotta, pacificamente nessuna attività veniva svolta a seguito della comunicazione di avvio dei lavori.
5.6. Non è necessario ripercorrere la consulenza, ma è sufficiente richiamare i passaggi relativi all'errata scelta dei materiali e delle tecniche di posa impiegati per l'impermeabilizzazione della copertura e per l'intonacatura dei muri, rispetto a quelli opportuni, affinché l'opera possedesse sufficiente resistenza alle ingiurie del tempo e non lasciasse spazio ad infiltrazioni d'acqua pochi mesi dopo la fine dei lavori.
5.7. Alla luce di quanto precede, tanto in diritto quanto in fatto, deve ritenersi:
a) che non sia provato l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico di direzione dei lavori, non essendo stata formulata né fornita, da parte del professionista, secondo il criterio di riparto dell'onere probatorio applicabile in tema di responsabilità contrattuale, la prova del proprio adempimento, pieno ed efficace, e non meramente formale, nell'esecuzione della sua prestazione, con un grado di diligenza adeguato al livello richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività professionale di sua competenza, di qui la colpa, per omessa adozione di quelle cautele che erano indispensabili per la prevenzione dei
20 fenomeni infiltrativi e per il risanamento conservativo delle murature originarie;
b) che non sia possibile escludere l'inadempienza, di contro, attribuendo rilievo all'attività successiva all'ultimazione dei lavori, in occasione dei plurimi sopralluoghi e tentativi di riparazione, mai del tutto risolutivi, poiché l'omesso richiamo all'osservanza di proprie disposizioni nel corso dei lavori e l'omesso compimento della verifica finale al momento della consegna dell'opera, come pacifico, depongono in modo inequivoco per la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori sul rispetto delle regole dell'arte richiesto all'appaltatrice.
5.8. Accertato l'inadempimento, bisogna liquidare i danni, commisurandoli anche in questo caso alle spese di rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi e di riparazione delle conseguenze dannose nelle pareti dell'edificio, come in precedenza determinate, oltre che alle spese di perizia.
5.9. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento della diffida, risalente al 10 novembre 2017.
5.10. Sulla somma così liquidata, come visto, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
5.11. Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni, entro i limiti sopra stabiliti.
6. La domanda accessoria di consegna di documenti proposta nei confronti dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice è manifestamente infondata, perché la richiesta di consegna non ha per oggetto una prestazione di dare, ma una prestazione di facere, in riferimento alla formazione di (una eterogenea serie di) documenti non materialmente esistenti presso l'altra parte, tenuta a far predisporre ad un tecnico abilitato, ex art. 7 del D.M. n. 37 del 2008, la dichiarazione di conformità di impianti, interni a edifici, soggetti a rifacimento anche solo parziale;
quanto allo scaldabagno a gas, si aggiunge in senso negativo la mancata installazione ad opera della società appaltatrice bensì di un terzo e, quanto ai materiali, la mancata previsione di alcun obbligo dichiarativo al di fuori di quelli impiegati nella modifica di impianti.
7. La domanda accessoria di consegna di documenti proposta nei confronti
21 del direttore dei lavori parimenti è manifestamente infondata, per la medesima ragione già esposta al capo precedente, in questo caso da riferirsi alla mancata redazione di elaborati progettuali per l'intervento edilizio, direttive di coordinamento per la sicurezza e dichiarazione conclusiva ed alla mancata tenuta della contabilità dei lavori.
8. Le domande alternative di esecuzione della variazione catastale o di restituzione del relativo compenso, da ultimo, sono anch'esse manifestamente infondate: quanto alla prima richiesta, perché la domanda di adempimento trova ostacolo nella relazione tecnica di asseverazione e nella relazione integrativa poste a base della segnalazione certificata di inizio attività, in forza della quale veniva a formarsi il titolo edilizio, nella parte in cui la descrizione dei lavori in programma, concordata con la proprietaria, li faceva rientrare nella manutenzione straordinaria di un edificio esistente, senza incidenza sulla volumetria complessiva o sulla destinazione d'uso dell'edificio o sulla distribuzione interna dei locali oppure, comunque, sul calcolo della rendita catastale, per cui si rendesse necessario un atto di aggiornamento catastale, né risulta diversamente da altri documenti;
quanto alla seconda richiesta, perché la domanda di ripetizione d'indebito presuppone che sia proposta la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive o, almeno, la domanda di riduzione del compenso complessivo pattuito e la domanda presupposta non è implicita nella domanda, diversa e più ristretta, di mero accertamento dell'inadempimento contrattuale.
9. Conclusivamente, le prime domande vanno accolte per quanto di ragione e le altre respinte.
10. La soccombenza reciproca, desumibile dall'accoglimento parziale delle domande, giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo, con la condanna delle parti prevalentemente soccombenti al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, con
22 l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie in parte le domande risarcitorie e condanna e CP_1 [...]
in solido, al pagamento, in favore di della somma CP_2 Parte_1 di Euro 12.755,57, a titolo di risarcimento dei danni da difetti dell'opera in appalto e da inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data della denuncia e contestuale diffida, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) rigetta le domande accessorie di consegna di documenti;
3) rigetta le domande alternative di esecuzione della variazione catastale o di restituzione del relativo compenso;
4) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna i convenuti al rimborso, in favore dell'attrice, dei restanti due terzi, che liquida in Euro 3.384,67,
a titolo di compensi, ed in Euro 290,84, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico di tutte le parti, altresì, con la medesima ripartizione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11716 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Daniela Pibiri, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata dell'avv. Michele Poledrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Controparte_2 di posta elettronica certificata dell'avv. Stefania Anedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1 previo ogni accertamento dei fatti di cui in premessa e verifica della regolare integrazione del contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza:
- riconoscere il sig. in proprio ed in qualità socio accomandatario CP_1 della responsabile per i gravi vizi e Controparte_3 difformità delle opere realizzate sull'immobile sito nella via Corridoni n. 36 in
Cagliari, per inadempimento degli obblighi incombenti sull'appaltatore, e per i danni patrimoniali e non, patiti dalla sig.ra Pt_1
- dichiarare la responsabilità dell'Ing. , Direttore dei Lavori, per CP_2 non aver vigilato sull'esecuzione dei lavori in conformità al capitolato d'appalto, oltre a non aver fornito all'attrice l'intera documentazione del processo edilizio, non aver effettuato il collaudo a fine lavori, né la dichiarazione di conclusione, né la modifica catastale preventivata;
Cont
- condannare il sig. nella qualità di cui sopra, alla risoluzione a proprie spese di tutti i vizi e le difformità determinate dalla opera della , in solido CP_3 con l'Ing. , con ciò obbligandoli alla rifusione di euro 20.762,90, CP_2 oltre iva, come determinati dall'Ing. nel computo metrico allegato alla CP_4 propria perizia, o nella maggior somma ritenuta di giustizia;
Cont
- condannare il sig. nella nota qualità, alla consegna delle certificazioni relative agli impianti modificati/sostituiti dalla , alla consegna della CP_3 documentazione relativa allo scaldabagno a gas installato dalla convenuta, oltre alla certificazione relativa ai materiali impiegati nell'esecuzione; schede materiali utilizzati e certificazione conformità; Cont
- condannare il sig. e l'Ing. , in solido, al risarcimento dei CP_2 danni provocati alla committente, per il mancato godimento del bene derivante dai gravi vizi dell'immobile, per non aver eseguito con diligenza gli obblighi gravanti su appaltatrice e Direttore dei Lavori, oltre al grave stress e stato di frustrazione in cui versa l'attrice per l'esito infausto dell'opera commissionata, risarcimento da determinarsi in via equitativa;
- condannare il Direttore dei Lavori alla consegna immediata dell'integrale documentazione relativa al processo edilizio inerente l'immobile dell'attrice, ivi compresi i progetti allegati alla S.C.I.A., la misura e contabilità delle lavorazioni
2 eseguite, l'esecuzione del collaudo delle opere svolte, la documentazione prodotta per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la comunicazione di fine lavori agli Enti competenti, la documentazione di verifica dell'impresa appaltatrice e di tutti i lavoratori intervenuti;
- condannare il Direttore dei lavori all'effettuazione della modifica catastale, di cui dovrà fornire copia alla sig.ra o alla rifusione delle spese a lui Pt_1 corrisposte a tal fine, pari ad euro 500,00;
- condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese resesi necessari per la perizia dell'Ing. pari ad euro 624,00; CP_4
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto CP_1
“Domanda il rigetto con vittoria di spese e onorari di lite”.
Per il convenuto : Controparte_2
“L'IIl.mo Giudice adito Voglia: rigettare integralmente le domande formulate dalla Signora Parte_1 nell'atto introduttivo, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 gennaio 2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio e il primo in proprio ed in CP_1 Controparte_2 qualità di socio accomandatario dell'appaltatrice Controparte_3
e il secondo quale direttore dei lavori, per sentir accertare la responsabilità
[...] del primo per vizi e difformità dell'opera eseguita, del secondo per mancata vigilanza sull'esecuzione e di entrambi per mancata consegna della relativa documentazione, in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria commissionati dall'attrice per la propria abitazione, sita in Pirri, via Corridoni n.
36, iniziati nel mese di settembre 2015 ed ultimati nel mese di febbraio 2016, e per sentir condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di Euro
20.762,90, oltre ad IVA, o della maggior somma di giustizia, necessaria per l'eliminazione dei difetti, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non,
3 provocati alla committente, ed alla consegna, rispettivamente, delle certificazioni relative agli impianti installati e ai materiali impiegati e di tutti i documenti relativi alla pratica edilizia, oltre alla condanna del solo professionista alla variazione catastale o alla rifusione del compenso pagato a tal fine, deducendo l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, con infiltrazioni, e l'inadempimento degli obblighi incombenti su ambedue i convenuti.
Si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'improcedibilità per mancanza di negoziazione assistita ed in via preliminare il decorso dei termini di due anni dalla consegna e di sessanta giorni dalla scoperta, contestando nel merito il fondamento delle domande e concludendo per il rigetto.
Si è costituito in giudizio , parimenti contestando e Controparte_2 concludendo per l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che l'attrice commissionava Parte_1 all'impresa , poi cancellata dal registro delle imprese, e all'ing. CP_3 CP_5
quale direttore dei lavori, lavori di straordinaria amministrazione per la
[...]
Con propria abitazione, con avvio a settembre 2015; che l'ing. delegava poi per l'esecuzione dell'incarico l'ing. , collega di studio;
che i Controparte_2 lavori, integralmente pagati dall'attrice, si concludevano a febbraio-marzo 2016; che subito dopo, tuttavia, iniziavano a manifestarsi i primi vizi, i quali peggioravano sempre più; che la committente contattava tempestivamente sia l'appaltatrice sia il direttore dei lavori, affinché rimuovessero i danni causati dalla cattiva esecuzione, già a settembre 2016; che in seguito, a dicembre 2016, si allargava l'infiltrazione nella cucina, con un flusso continuo di acqua dal soffitto;
che si svolgevano, ad aprile 2017, lavori di riparazione, non risolutivi;
che la
4 committente allora dava incarico ad un tecnico di fiducia, il quale consegnava la perizia datata 8 ottobre 2017; che la committente, con raccomandata del 10 novembre 2017, denunciava la situazione, sulla base della perizia stessa;
che la committente corrispondeva all'appaltatrice la somma di Euro 55.330,00 e al direttore dei lavori la somma di Euro 3.000,00; che il direttore dei lavori non verificava mai lo stato di avanzamento, né procedeva alla variazione catastale;
che la committente, dalla consegna, non poteva godere pienamente della propria casa e subiva profondo stress; che l'appaltatrice non svolgeva i lavori a regola d'arte e nell'obbligo di risarcimento dei danni, quantificato in Euro 20.762,90, oltre ad
IVA, concorreva il direttore dei lavori per non aver vigilato sulla corretta esecuzione.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che l'opera veniva CP_1 consegnata il 31 dicembre 2016, mentre i presunti vizi venivano denunciati solamente il 21 settembre 2016; che in tale occasione il convenuto veniva contattato telefonicamente, al fine di verificare un alone di umido, e questi interveniva sulla terrazza ed impermeabilizzava il bocchettone di scarico, dati i buoni rapporti tenuti con l'altra parte, non perché avesse riconosciuto alcun vizio;
che a dicembre 2016, inoltre, egli veniva chiamato ancora una volta per verificare alcune infiltrazioni nel soffitto della cucina e nel vano d'ingresso e rassicurava l'attrice che sarebbe intervenuto dopo cessate le precipitazioni;
che il convenuto interveniva in maniera risolutiva sulla terrazza, eliminando completamente la causa delle infiltrazioni;
che successivamente manifestava la propria disponibilità ad eseguire la rasatura e la pittura del soffitto della cucina, danneggiato dalle infiltrazioni stesse, completando così il lavoro;
che prima dell'inizio dei lavori il convenuto veniva informato dell'installazione di un dispositivo che, a dire della serviva per la deumidificazione dei muri;
che l'altra parte, perciò, decideva Pt_1 di risparmiare sul costo dell'intonaco, richiedendo di risanare i muri con il normale intonaco, anziché con quello deumidificante;
che l'umidità di risalita Cont nella parete trattata dal non poteva essere attribuita al suo lavoro, né alcuna indicazione aveva mai ricevuto in merito allo strumento indicato;
che il lavoro di Cont placcaggio del bagno non veniva eseguito dal ma da altri artigiani;
che le
5 certificazioni degli impianti non venivano richieste in precedenza, né erano previste in mancanza di nuovi impianti, e quella relativa allo scaldino a gas nemmeno poteva essere richiesta in quanto opera dell'idraulico; che l'intervento operato all'ingresso della casa era consistito solamente nella rimozione del pavimento, ma non del massetto, per cui l'errata pendenza era dovuta ad altra causa;
che la copertura del cortile interno veniva scelta dalla committente non ermetica, ma sigillata;
che il convenuto non riceveva alcuna denuncia dei vizi, né veniva invitato alla negoziazione assistita;
che la società, comunque, eseguiva a regola d'arte i lavori ad essa commissionati.
1.3. ha esposto in replica quanto segue: che la Controparte_2
Con chiedeva all'ing. di suggerirle un collega di studio che facesse Pt_1 risparmiare sul compenso ed otteneva il nome del convenuto, aderente al regime fiscale agevolato, esente da imposta sul valore aggiunto;
che il professionista, in merito all'installazione del dispositivo per la deumidificazione, non riceveva alcuna istruzione, men che meno alcun incarico;
che la committente, a settembre
2016, lamentava la presenza di tracce di umidità nel soffitto della cucina, per cui le parti concordavano un tempestivo intervento sulla terrazza e il direttore dei lavori, di seguito, verificava l'avvenuta impermeabilizzazione;
che la committente, a dicembre 2016, lamentava ancora la presenza di infiltrazioni, per cui le parti concordavano un ulteriore intervento e il direttore dei lavori, poi, verificava la definitiva risoluzione;
che, successivamente, si svolgevano altri sopralluoghi e il direttore dei lavori, di nuovo, verificava la corretta esecuzione degli interventi, ritenendoli risolutivi;
che nell'occasione, però, le parti si accordavano per fissare un successivo intervento per rifinire il soffitto della cucina, ripristinare alcune finiture, riparare alcuni infissi ed intonaci e verificare eventuali mattonelle difettose nella terrazza;
che il convenuto, dopo aver ricevuto diffida ad adempiere, manifestava la propria disponibilità in tal senso;
che anche riguardo alla documentazione relativa alla pratica edilizia, richiesta per la prima volta con la citazione, il convenuto manifesta piena disponibilità; che la variazione catastale, comunque, veniva omessa per causa non imputabile al direttore dei lavori, non potendo questi procedere alla comunicazione di fine dei
6 lavori, attese le doglianze della committente ed i successivi ripristini;
che il convenuto, adempiendo il suo obbligo, nel corso dei lavori poneva in essere la vigilanza richiesta, impartendo disposizioni e verificando l'ottemperanza dell'appaltatrice.
2. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità, opposta dal convenuto in relazione alla totalità delle domande proposte nei CP_1 suoi confronti, perché per l'unica domanda soggetta a negoziazione assistita, cioè quella di pagamento di una somma non eccedente Euro 50.000,00, il procedimento di negoziazione assistita è stato regolarmente esperito mediante invito a stipulare la relativa convenzione, con lettera raccomandata del 12 dicembre 2017, spedita il giorno successivo, e la condizione di procedibilità della domanda si considera avverata e correttamente è stata ritenuta sussistente per decorso del termine di durata massima della procedura stragiudiziale, pari a tre mesi, ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, comma 2, del D.L. n. 132 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014; a superare l'incertezza sulla ricezione della missiva e conseguente apertura della prescritta procedura, comunque, vale l'espresso riconoscimento formulato dal medesimo convenuto nel corso della prima udienza successiva ai rinvii per trattative e nel corpo della memoria assertiva, dove ha dichiarato che le parti sono addivenute ad un accordo sull'esecuzione di alcuni lavori (riparatori) proprio nell'ambito della procedura di negoziazione assistita.
3. I primi due capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità contrattuale per diversi titoli ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice e del direttore dei lavori, benché i suddetti capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile contro ciascuno dei soggetti individuati come responsabili, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo e contro chiunque,
l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla
7 pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
4. Le domande di risarcimento dei danni proposte nei confronti dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice, sia quelli commisurati alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti sia quelli ulteriori, patrimoniali e non, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono largamente fondate.
4.1. Alcune questioni richiedono approfondimento in diritto.
4.2. In tema di appalto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la speciale garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia stata completata, ma presenti vizi, difformità o difetti, laddove nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. n. 13983 del 2011); dunque, operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e
1455 cod. civ., nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto (Cass. n. 4527 del 2022).
4.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1667 cod. civ., secondo la giurisprudenza, la presa di consegna dell'opera da parte del committente non va
8 confusa con l'accettazione della stessa e non implica rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera
(Cass. n. 5131 del 2007; cfr. n. 1576 del 2025, in cui si specifica che l'effetto dell'accettazione tacita è la liberazione dalla garanzia per difformità o vizi palesi e si definisce l'accettazione tacita come un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera, salvi i casi di accettazione presunta di cui all'art. 1665, terzo comma, e all'art. 1666, secondo comma, cod. civ.). L'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo, anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. n. 15711 del 2013; conf. nn. 19019 del 2017). In applicazione del suddetto principio, fra l'altro, i pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono considerati idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera (Cass. n.
13224 del 2019), mentre è configurabile quale accettazione tacita dell'opera la circostanza della presa in consegna della stessa unita a quella dell'avvenuto pagamento da parte del committente della somma dovuta (Cass. n. 10452 del
2020).
4.4. Quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova di difformità
e vizi dell'opera, secondo la più recente giurisprudenza, il momento
9 dell'accettazione segna lo spartiacque: infatti, finché l'opera non sia espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di essi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate. Nel caso in cui si raggiunga la prova dell'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. n. 19146 del 2013; conf. n. 7267 del 2023).
4.5. In relazione alla decorrenza del termine per la denuncia richiesta dal secondo comma dell'art. 1667 cod. civ., per il caso in cui l'opera appaltata sia affetta da difetti occulti, dunque non conosciuti dal committente e non conoscibili,
a meno che l'appaltatore li abbia riconosciuti – anche in modo tacito, attraverso l'impegno ad eliminarli (Cass. n. 14815 del 2018) – o li abbia occultati, secondo la giurisprudenza tradizionale, la scoperta delle difformità o dei vizi, da cui decorre il termine decadenziale (secondo l'interpretazione correttiva invalsa anche quello prescrizionale, posto dal terzo comma) coincide con il momento in cui il committente consegua la certezza obiettiva e completa del vizio che vuole denunciare (Cass. n. 3512 del 1957) o, almeno, un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, e tale conoscenza, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, è da ritenersi acquisita, di regola, a seguito dell'esperimento di apposita relazione peritale (Cass. n. 18402 del 2009); secondo
10 la giurisprudenza attuale, invece, la scoperta dei vizi è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi, comunque, acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito (Cass. n. 26233 del 2013), con la conseguenza che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati – nell'esistenza e nell'eziologia – anche in assenza o prima di detto accertamento, competendo al giudice di merito la valutazione (Cass. n. 19343 del 2022).
4.6. In tema di limiti alla responsabilità per vizi dell'opera, infine, secondo la consolidata giurisprudenza, anche se l'appaltatore nell'esecuzione si è attenuto alle previsioni del progetto, è responsabile per i vizi che presenti l'opera medesima: infatti, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d'arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli;
qualora non li abbia segnalati, è responsabile per i vizi dell'opera, ancorché abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni;
in una sola ipotesi va esente da responsabilità, cioè se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di nudus minister (Cass. n. 7515 del 2005; conf. nn. 12995 del 2006 e 3659 del 2009; cfr. nn. 8016 del 2012, 23594 del 2017, 777 del 2020 e 15661 del 2023).
In altri termini, la responsabilità dell'appaltatore deve ritenersi esclusa nel solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere nell'esecutore ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma ipso facto in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente (Cass. n. 28605 del 2008; cfr. n.
6202 del 2009).
4.7. Nella specie, l'attrice ha dedotto, in base ad una perizia, l'esistenza di
11 una pluralità di vizi, manifestatisi dopo la fine dei lavori, chiedendo la rifusione delle spese necessarie ad eliminarli e il risarcimento dei danni ulteriori, nei confronti dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice, quest'ultima nel frattempo cancellata dal registro delle imprese;
il convenuto, di contro, non solo ha eccepito la decadenza dal diritto e la prescrizione dell'azione relativa alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma ne ha contestato l'esistenza, per esser alcuni difetti già eliminati in occasione dei propri interventi, asseritamente risolutivi, e per esser altri difetti riferibili a lavori a lui non affidati.
4.8. Ciò premesso, nella congerie di difese svolte – la formulazione di argomenti disordinati e ridondanti contrasta col principio di economia processuale ed è concausa della durata del processo – le questioni attinenti al contenuto ed all'esecuzione del contratto, per implicito qualificato dalle parti in causa come appalto, ed alla garanzia per i difetti dell'opera, se spettante o meno alla committente, precedono logicamente e giuridicamente la questione relativa alla determinazione dei difetti eventualmente da eliminare a spese della società appaltatrice e, per essa, di colui che rivestiva la qualità di socio accomandatario e, in seguito all'estinzione della società stessa, resta responsabile personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
4.9. Per quanto attiene al contenuto ed all'esecuzione del contratto d'appalto, in base a quello che risulta dal preventivo formato dal geom. CP_1 sottoscritto per accettazione da con scrittura privata del 9
[...] Parte_1 settembre 2015, formava oggetto della prestazione l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di civile abitazione di proprietà della committente, sia interni che esterni, meglio descritti nel computo metrico estimativo, tra cui, per quanto interessa, la realizzazione di una nuova copertura nella terrazza. Nel corso dei lavori, intervenivano alcune variazioni, modificative ed integrative delle originarie previsioni, come dimostrato dal confronto tra il contenuto del preventivo e quello degli stati di avanzamento e del computo finale dei lavori, redatti dalla stessa appaltatrice, per i quali il corrispettivo liquidato e pacificamente pagato passava dall'importo iniziale di Euro 41.934,00, esclusa
IVA, a quello finale di Euro 50.300,00, esclusa IVA, in totale Euro 55.330,00,
12 inclusa IVA. I lavori venivano ultimati certamente in data anteriore e prossima a quella di redazione del consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante della società il 15 febbraio 2016, tant'è che la ricevuta di bonifico per il pagamento del saldo risale a pochi giorni dopo. Consta, peraltro, la sola comunicazione di apertura dei lavori, ma non anche quella di chiusura del cantiere, diretta al competente ufficio tecnico comunale, a cura del direttore dei lavori. Alcuni mesi più tardi rispetto all'ultimazione dei lavori, veniva installato presso l'abitazione della e dietro sua iniziativa un dispositivo, chiamato Aquapol, il quale Pt_1 avrebbe dovuto deumidificare i muri contro la risalita capillare, sfruttando il
“gravo-magnetismo” e la “energia cosmica” (sic), come da dichiarazione resa dal fornitore l'8 giugno 2016.
4.10. Per quanto attiene alla garanzia per i difetti dell'opera, in base a quello che risulta dalle missive trasmesse in via stragiudiziale per conto dell'attrice e dalla difesa all'atto della costituzione in giudizio del convenuto, la Pt_1 lamentava telefonicamente il manifestarsi di infiltrazioni nel soffitto della cucina a Cont far data dal 21 settembre 2016 e il i accordava per intervenire sulla terrazza, come avvenuto tra il 9 e l'11 gennaio 2017, per poi raggiungere l'accordo per completare la rasatura e la pittura del soffitto del vano della cucina, dove il lavoro veniva eseguito dal 3 al 6 aprile 2017; successivamente, dopo una diffida ad adempiere, con missiva del 10 marzo 2017, e dopo la lettura della relazione del perito interpellato, redatta a seguito di numerosi sopralluoghi e datata 8 ottobre
2017, la committente comunicava, con lettera raccomandata del 10 novembre
2017, idonea a produrre gli effetti di una denuncia di difetti, di aver constatato l'esistenza, oltre che di macchie di umidità nei soffitti, già segnalate, anche di difetti negli intonaci e nelle pitture, allagamenti nel vano d'ingresso durante piogge intense, filature nel placcaggio del bagno, fessure nelle murature, difetti nelle piastrelle della terrazza e mancata sigillatura della copertura nella corte interna.
4.11. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della sussistenza dei difetti, sia per difformità contrattuali e progettuali sia per vizi di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, limitatamente ai difetti denunciati, ed al computo,
13 altresì, delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti stessi, tenuto conto anche degli interventi eseguiti nel corso del processo e del conseguente mutamento dello stato dei luoghi;
a ciò si procederà sulla scorta della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. nella quale Persona_1
l'ausiliare ha dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, in parte qua, nei limiti della rilevanza, come si vedrà, e corredando le risposte fornite ai quesiti con la descrizione e riproduzione planimetrica e fotografica dello stato dei luoghi, nonché con la valutazione delle censure delle parti.
4.12. Secondo quanto emerge dai rilievi e dalle stime, tra tutti i difetti denunciati, partendo dal primo problema, l'ausiliare ha verificato che la guaina impermeabile posata nella terrazza è stata rinforzata con l'applicazione, nei risvolti e nella congiunzione con la scala, di un prodotto elastico indicato per la riparazione, e non per la realizzazione mista di guaine bituminose. Anche se la posa non è perfetta dal punto di vista tecnico, la prova di allagamento ha dato esito positivo ed è dimostrata l'efficacia del sistema di tenuta contro le infiltrazioni nei locali sottostanti. Il risultato, tuttavia, non è soddisfacente in termini estetici, perché le pareti trattate sono rimaste prive di vernice e riemergono strisce nere attorno alla terrazza, atteso l'impiego di prodotti inadatti per la pittura delle parti bituminose. Proseguendo con l'esame della intonacatura e della tinteggiatura nelle pareti interne ed esterne del piano terra, l'ausiliare ha constatato segni di distacco in più punti, riconducendone la causa alla scelta di una malta non adatta al supporto, cioè intonaco a base di cemento, anziché calce, su muratura portante e di tamponamento in ladiri (terra cruda), una scelta tecnicamente scorretta per incompatibilità dei materiali, all'origine di fenomeni di polverizzazione e desquamazione. Inoltre, l'ausiliare ha riscontrato la presenza di una macchia nel soffitto della cucina, causata presumibilmente dalla tinteggiatura effettuata sulla superficie ancora umida, per via delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza. Non hanno trovato riscontro gli altri vizi specificamente denunciati.
Ai fini della eliminazione dei difetti, l'ausiliare ha proposto il ripristino
14 conformemente alle regole della buona tecnica, mediante i lavori diretti a risanare le pareti e dare continuità agli intonaci ed alle pitture, oltre al rifacimento della doccia, allo spostamento dei mobili, al rimontaggio, alla pulizia finale e alla sicurezza del cantiere, stimando le spese necessarie per i lavori, secondo i prezzi medi regionali, nell'importo di Euro 11.482,64, esclusa IVA.
4.13. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere tecnico e le conclusioni a cui è giunto il consulente, a seguito delle osservazioni delle parti. Alla consulenza non sono state mosse precise critiche, relativamente ai passaggi importanti per la decisione, insistendo sull'esistenza anche di umidità imputabile ad altre cause ed ignorando la chiara distribuzione in senso discendente e la risoluzione del problema segnalato soltanto in corso di causa, e non prima ed in corso d'opera. Nondimeno, si rende necessario rivedere il computo d'ufficio, nella parte in cui viene inserito il rifacimento dell'impermeabilizzazione della doccia, cioè una riparazione comprensiva della nuova posa in opera e della sigillatura del box preventivamente rimosso, a fronte di una lavorazione, svolta e conteggiata a saldo, di posizionamento del piatto della doccia in luogo della vasca da bagno, laddove il difetto dell'eventuale perdita dalla doccia non è menzionato nella denuncia e nemmeno prospettato nella citazione o nella prima memoria di trattazione ed è autonomo e del tutto diverso dai difetti denunciati, sicché non è computabile l'importo di Euro 3.380,00, determinato a corpo dal consulente, così da far diminuire il totale a Euro 8.102,64, esclusa IVA.
4.14. Alla luce di quanto precede, tanto in diritto quanto in fatto, deve ritenersi quanto segue:
a) che pur in mancanza della verifica dell'opera, che si sarebbe dovuta compiere per il tramite del direttore dei lavori, fosse intervenuta l'accettazione dell'opera stessa, in forma tacita, desumibile dalla ricezione senza riserve della consegna dell'opera ed ancor più dal pagamento del corrispettivo pattuito nella scrittura privata e dei maggiori compensi liquidati nella contabilità finale, circostanze queste non contestate e documentate;
b) che la garanzia, nondimeno, sia esclusa per i soli difetti palesi, ma non anche per quelli occulti, quali risultano tutti i difetti denunciati, trattandosi di vizi
15 non conosciuti e non conoscibili dalla committente, se non in un momento successivo alla consegna del fabbricato e dopo la comparsa dei fenomeni infiltrativi, conseguenti alle prime precipitazioni di sufficiente intensità, senza che il convenuto, pur avendo eccepito la decadenza, abbia provato che i difetti fossero apparenti e percepibili dall'esterno o che, non essendo tali, fossero stati scoperti in un momento precedente, da parte dell'attrice;
c) che, in riferimento all'eccezione di decadenza, se si tiene presente la consistenza dei difetti, il contenuto della relazione peritale e la complessità dei rilievi anche congiunti più volte compiuti, si debba trarre la conclusione che la committente avesse raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza ed entità dei vizi denunciati e, altresì, dell'imputabilità degli stessi sotto il profilo causale all'appaltatrice in tempi diversi, rispettivamente, per quanto riguarda le infiltrazioni nel soffitto della cucina già nel momento della comunicazione telefonica con cui ella allertava su quanto accaduto e per quanto riguarda tutte le altre imperfezioni solo nel momento in cui ella ne acquisiva la completa cognizione attraverso la relazione peritale, sicché la scoperta del principale difetto risale al mese di settembre 2016, allorché interveniva la contestuale denuncia, tanto più che il vizio di carente impermeabilizzazione della terrazza veniva riconosciuto per implicito dall'altra parte attraverso la reiterata offerta di ripararlo e la pretesa di averlo rimosso, e la scoperta di tutti gli altri difetti risale al mese di ottobre 2017, dies a quo, cioè da quando diveniva possibile la consapevole denuncia, dal che consegue la tempestività della stessa, il 10 novembre 2017, entro sessanta giorni dalla scoperta;
d) che, in riferimento all'eccezione di prescrizione, si debba rilevare il tempestivo esercizio dell'azione, con la notifica della citazione il 24 gennaio
2018, prima del decorso di due anni dalla scoperta o, comunque, dalla consegna;
e) che la garanzia sia dovuta per i difetti occulti, cioè quelli emersi dopo la fine dei lavori ed accertati in questa sede, derivanti dalla errata scelta di alcuni materiali e di alcune tecniche di posa impiegati per la manutenzione straordinaria di un edificio costituito da un originario corpo di fabbrica vetusto e dotato di una terrazza scoperta ed esposta agli agenti atmosferici, in particolare alle acque
16 meteoriche, poiché i vizi si sono manifestati evidentemente in un momento successivo alla consegna dell'opera ed i relativi lavori si sono dimostrati obiettivamente non conformi alle regole dell'arte;
f) che la società appaltatrice e, per essa, chi è chiamato a rispondere del suo operato non si liberi dalla responsabilità per l'intervento del direttore dei lavori, quand'anche a sua volta negligente, né per l'assenso della committente, nient'affatto competente sui dettagli esecutivi, all'idea di ricorrere a prodotti e metodi meno onerosi, ma poi rivelatisi inadatti, né tanto meno per l'aspirazione della committente stessa, sempre per difetto di competenza ed anche per esasperazione, a risolvere l'umidità diffusa negli ambienti domestici con l'acquisto di un semplice deumidificatore: infatti, un conto è esercitare quel diritto di controllo che la legge rimette ad una parte già nel corso dell'esecuzione dei lavori, circostanza priva di efficacia esimente, ed un altro conto è ingerirsi nell'esecuzione dei lavori, tanto da privare l'altra parte della sua autonomia nella fase esecutiva, evenienza nel caso in esame indimostrata, sicché l'appaltatrice non può assolutamente considerarsi un nudus minister della committente, avendo partecipato alla determinazione di materiali e tecniche, come visto in parte inadeguati, e la stessa appaltatrice risponde non solo delle difformità dal progetto e dalle varianti al progetto, ma anche di tutti i vizi da cui sia affetta l'opera, secondo il risultato pratico avuto di mira dai contraenti, a meno che l'obbligata non dimostri, ed è rimasta indimostrata, la non imputabilità ad essa dei difetti, cioè che questi fossero imprevedibili ed inevitabili con l'uso della diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta, e così non era.
4.15. Accertati i vizi, bisogna liquidare i danni, commisurandoli alle spese necessarie per far eliminare a terzi i difetti, determinate sopra nel loro preciso ammontare, pari a Euro 8.102,64. Attesa la natura ed entità dei lavori, non occorre conferire a un professionista incarico di progettazione e direzione, né sostenerne gli oneri. Al prevedibile esborso va sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 10%, in funzione del tipo d'intervento edilizio, in tutto al lordo
Euro 8.912,90.
4.16. Tra i danni risarcibili, debbono annoverarsi anche le spese sostenute
17 per la relazione peritale, nell'importo lordo di Euro 624,00.
4.17. Il totale ammonta a Euro 9.536,90.
4.18. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento della denuncia, risalente al 10 novembre 2017.
4.19. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 12.755,57, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4.20. Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni, entro i limiti sopra stabiliti.
4.21. Non sussiste, infine, il diritto al risarcimento di altri ed imprecisati danni, patrimoniali e non, che si assumono esser derivati dai vizi, al di fuori di quelli equivalenti alle spese necessarie per le riparazioni: in primo luogo, l'attrice non ha assolto l'onere di provare, almeno con il ricorso a presunzioni, l'eventuale pregiudizio per il mancato godimento dell'immobile, cioè di non averne potuto godere direttamente come propria abitazione o di non averlo potuto concedere ad altri in locazione, risultando dalla consulenza la contenuta riduzione della fruibilità in conseguenza dei fenomeni infiltrativi, in una parte minima della superficie ed in un numero di vani pari a due su cinque, e non la compromissione dell'utilizzabilità dell'abitazione per effetto della perdita, nemmeno temporanea, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per l'agibilità dei locali, oltretutto ininterrottamente occupati dalla proprietaria, come pacifico, dalla fine dei lavori ad oggi;
in secondo luogo, l'ipotetico pregiudizio per il malessere e la frustrazione, come noto, non gode di tutela risarcitoria, riducendosi tali stati emotivi a meri disagi e fastidi procurati dall'altrui comportamento, ancorché inadempiente.
5. Le domande di risarcimento dei danni proposte nei confronti del direttore dei lavori sono anch'esse largamente fondate.
5.1. In riferimento all'incarico di direzione dei lavori, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il direttore dei lavori, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare,
18 relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia in concreto. Costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Non si sottrae a responsabilità il professionista ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Il direttore dei lavori, quindi, deve apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, avendo l'obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera, ed è tenuto a segnalare all'appaltatore le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera stessa (Cass. n. 15255 del 2005; conf. nn. 10728 del
2008 e 2913 del 2020). In particolare, l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati, anche in relazione al controllo sulla modalità di posa in opera e sulla qualità del materiale impermeabilizzante impiegato per prevenire il fenomeno delle infiltrazioni d'acqua (Cass. n. 4366 del 2006).
5.2. Nella specie, l'attrice ha sostenuto la responsabilità solidale del direttore dei lavori per mancata vigilanza sull'esecuzione, per mancata verifica dopo la fine dei lavori e per mancata consegna della documentazione tecnica;
il professionista, ulteriore convenuto in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria, per aver verificato la corretta esecuzione degli interventi di ripristino richiesti dalla committente e per aver sempre manifestato la propria
19 disponibilità ad adempiere.
5.3. Ciò premesso, occorre risolvere due sole questioni, la prima attinente al conferimento dell'incarico e la seconda all'esattezza della sua esecuzione.
5.4. Per quanto attiene al primo profilo, in base a quello che risulta dalla segnalazione certificata di inizio attività, dalla corrispondenza successiva e dalle fatture, tra l'ing. e pacificamente veniva a Controparte_2 Parte_1 costituirsi un rapporto contrattuale d'opera intellettuale, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico sia di progettazione sia, soprattutto, di direzione dei lavori, senza limitazioni alle prestazioni promesse ed alla conseguente responsabilità professionale;
altrettanto pacificamente, ancorché convenuto per implicito, il contratto comprendeva l'adempimento relativo alla variazione catastale, in conseguenza dell'intervento di manutenzione straordinaria.
5.5. Per quanto attiene al secondo profilo, in base a quello che risulta dalla documentazione prodotta, pacificamente nessuna attività veniva svolta a seguito della comunicazione di avvio dei lavori.
5.6. Non è necessario ripercorrere la consulenza, ma è sufficiente richiamare i passaggi relativi all'errata scelta dei materiali e delle tecniche di posa impiegati per l'impermeabilizzazione della copertura e per l'intonacatura dei muri, rispetto a quelli opportuni, affinché l'opera possedesse sufficiente resistenza alle ingiurie del tempo e non lasciasse spazio ad infiltrazioni d'acqua pochi mesi dopo la fine dei lavori.
5.7. Alla luce di quanto precede, tanto in diritto quanto in fatto, deve ritenersi:
a) che non sia provato l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico di direzione dei lavori, non essendo stata formulata né fornita, da parte del professionista, secondo il criterio di riparto dell'onere probatorio applicabile in tema di responsabilità contrattuale, la prova del proprio adempimento, pieno ed efficace, e non meramente formale, nell'esecuzione della sua prestazione, con un grado di diligenza adeguato al livello richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività professionale di sua competenza, di qui la colpa, per omessa adozione di quelle cautele che erano indispensabili per la prevenzione dei
20 fenomeni infiltrativi e per il risanamento conservativo delle murature originarie;
b) che non sia possibile escludere l'inadempienza, di contro, attribuendo rilievo all'attività successiva all'ultimazione dei lavori, in occasione dei plurimi sopralluoghi e tentativi di riparazione, mai del tutto risolutivi, poiché l'omesso richiamo all'osservanza di proprie disposizioni nel corso dei lavori e l'omesso compimento della verifica finale al momento della consegna dell'opera, come pacifico, depongono in modo inequivoco per la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori sul rispetto delle regole dell'arte richiesto all'appaltatrice.
5.8. Accertato l'inadempimento, bisogna liquidare i danni, commisurandoli anche in questo caso alle spese di rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi e di riparazione delle conseguenze dannose nelle pareti dell'edificio, come in precedenza determinate, oltre che alle spese di perizia.
5.9. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento della diffida, risalente al 10 novembre 2017.
5.10. Sulla somma così liquidata, come visto, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
5.11. Sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni, entro i limiti sopra stabiliti.
6. La domanda accessoria di consegna di documenti proposta nei confronti dell'ex socio accomandatario della società appaltatrice è manifestamente infondata, perché la richiesta di consegna non ha per oggetto una prestazione di dare, ma una prestazione di facere, in riferimento alla formazione di (una eterogenea serie di) documenti non materialmente esistenti presso l'altra parte, tenuta a far predisporre ad un tecnico abilitato, ex art. 7 del D.M. n. 37 del 2008, la dichiarazione di conformità di impianti, interni a edifici, soggetti a rifacimento anche solo parziale;
quanto allo scaldabagno a gas, si aggiunge in senso negativo la mancata installazione ad opera della società appaltatrice bensì di un terzo e, quanto ai materiali, la mancata previsione di alcun obbligo dichiarativo al di fuori di quelli impiegati nella modifica di impianti.
7. La domanda accessoria di consegna di documenti proposta nei confronti
21 del direttore dei lavori parimenti è manifestamente infondata, per la medesima ragione già esposta al capo precedente, in questo caso da riferirsi alla mancata redazione di elaborati progettuali per l'intervento edilizio, direttive di coordinamento per la sicurezza e dichiarazione conclusiva ed alla mancata tenuta della contabilità dei lavori.
8. Le domande alternative di esecuzione della variazione catastale o di restituzione del relativo compenso, da ultimo, sono anch'esse manifestamente infondate: quanto alla prima richiesta, perché la domanda di adempimento trova ostacolo nella relazione tecnica di asseverazione e nella relazione integrativa poste a base della segnalazione certificata di inizio attività, in forza della quale veniva a formarsi il titolo edilizio, nella parte in cui la descrizione dei lavori in programma, concordata con la proprietaria, li faceva rientrare nella manutenzione straordinaria di un edificio esistente, senza incidenza sulla volumetria complessiva o sulla destinazione d'uso dell'edificio o sulla distribuzione interna dei locali oppure, comunque, sul calcolo della rendita catastale, per cui si rendesse necessario un atto di aggiornamento catastale, né risulta diversamente da altri documenti;
quanto alla seconda richiesta, perché la domanda di ripetizione d'indebito presuppone che sia proposta la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive o, almeno, la domanda di riduzione del compenso complessivo pattuito e la domanda presupposta non è implicita nella domanda, diversa e più ristretta, di mero accertamento dell'inadempimento contrattuale.
9. Conclusivamente, le prime domande vanno accolte per quanto di ragione e le altre respinte.
10. La soccombenza reciproca, desumibile dall'accoglimento parziale delle domande, giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo, con la condanna delle parti prevalentemente soccombenti al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, con
22 l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie in parte le domande risarcitorie e condanna e CP_1 [...]
in solido, al pagamento, in favore di della somma CP_2 Parte_1 di Euro 12.755,57, a titolo di risarcimento dei danni da difetti dell'opera in appalto e da inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data della denuncia e contestuale diffida, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) rigetta le domande accessorie di consegna di documenti;
3) rigetta le domande alternative di esecuzione della variazione catastale o di restituzione del relativo compenso;
4) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna i convenuti al rimborso, in favore dell'attrice, dei restanti due terzi, che liquida in Euro 3.384,67,
a titolo di compensi, ed in Euro 290,84, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico di tutte le parti, altresì, con la medesima ripartizione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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