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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9660/2023
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto una opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 616 c.p.c., proposta con citazione da:
, nato a Giugliano in [...] il [...] ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente dom.to in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv. Carmela Bocchetti (CF.: ), che lo rappresenta e difende C.F._2
- Opponente;
NEI CONFRONTI DI
Cont
(P. Iva , società mandataria del , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_3
suo procuratore speciale dott. con sede in Trento (TN) alla via A. Olivetti n.7, elettivamente Controparte_4
domiciliato in Napoli (NA) in Viale Gramsci n.21 presso lo studio dell'avv. Carlo Giordano (C.F.
) che lo rappresenta e lo difende;
C.F._3
- Opposta; NONCHÉ
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore; CP_5
- Opposta contumace;
in persona del legale rapp.te pro-tempore; Controparte_6
- Opposta contumace;
Oggetto: atto di citazione in opposizione avverso pignoramento presso terzi n. 2643/2023
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso ha proposto opposizione al pignoramento ex art. 72 bis dpr. 602/1973 iscritta al n. Parte_1
RGE 2643/2023 dell'importo complessivo di €1.602,77, eseguito da e , lamentando Controparte_1 CP_5
l'inesistenza giuridica della procedura esecutiva per omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore e delle ingiunzioni di pagamento, la nullità del pignoramento per la mancata indicazione del dettaglio dei crediti,
nonché la nullità e illegittimità della pretesa creditoria, ormai prescritta, per la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione.
Ha chiesto concedersi la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva la che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito. Controparte_1
Con ordinanza del 24-26.10.2023 il giudice dell'esecuzione dott.ssa Guardascione, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, demandando la questione sulla giurisdizione al giudice di merito.
introduceva tempestivamente il giudizio di merito in data 04.11.2023. Parte_1
Con propria memoria difensiva provvedeva a costituirsi la la quale preliminarmente chiedeva Controparte_1
dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda, nonché dichiararsi il difetto di giurisdizione per la cartella di cui è causa, afferente a crediti relativi al mancato versamento delle tasse automobilistiche, mentre nel merito chiedeva rigettarsi l'eccezione di prescrizione e revocarsi l'ordinanza di sospensione, non ricorrendone, a differenza di quanto evidenziato dal GE, i relativi presupposti.
La e la seppur regolarmente citate in giudizio restavano contumaci. CP_5 Controparte_6
Rassegnate le proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini del 189 c.p.c.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione con valore assorbente rispetto alle altre eccezioni.
Sussiste il difetto di giurisdizione in ordine alle ingiunzioni di pagamento sottese al pignoramento, relative all'omesso versamento della tassa automobilistica.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate
da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Nel caso di specie l'opponente, nel costituirsi, ha documentato che il pignoramento impugnato si fonda su un'ingiunzione di pagamento relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica, che è pacificamente un credito di natura tributaria.
Ciò comporta che la mancata notifica del titolo non può essere fatto valere innanzi al giudice ordinario come motivo di nullità derivata dell'atto di pignoramento poiché sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
conformemente a quanto affermato delle Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce nn. 13913/2017,
13916/2017 e 7822/2020.
Alle medesime conclusioni si perviene anche con specifico riferimento alla eccezione di prescrizione. Anche con riferimento a tale doglianza, infatti, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie
su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la
cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si
assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica
degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica
della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto
esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso in esame, invece, come già chiarito in precedenza, si è al cospetto di atti impositivi che, secondo la prospettazione di parte opponente, non sarebbero stati validamente notificati, sicché anche la prescrizione paventata da parte opponente avrebbe ad oggetto l'originaria pretesa (sul presupposto della assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia atto interruttivo) e non verrebbe in rilievo, invece, come fatto estintivo verificatosi in seguito alla cristallizzazione della pretesa (motivo per il quale non appare configurabile una giurisdizione del giudice ordinario).
La giurisprudenza poc'anzi richiamata, cioè, ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste pur sempre la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella, non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì attraverso l'introduzione della fase esecutiva.
Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della competente Commissione
Tributaria Provinciale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria e di trattazione che non ha avuto luogo. Nulla per le spese nei confronti di e stante la CP_5 Controparte_6
loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e così provvede: Parte_1 Controparte_1 CP_5 Controparte_6
- dichiara la contumacia della e della CP_5 Controparte_6
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria. Assegna termine di mesi 3 per la relativa riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro Controparte_1
852,00 per compensi, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di e CP_5 Controparte_6
Aversa, 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
iano Ferrara.