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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/06/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 152-162-163/2024 proposte da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dagli Avv. GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO
GANCI e NICOLA ZAMPIERI nonché anche dall'Avv. ANNA Parte_4
MARIA FERRARA ed elettivamente domiciliate quanto a presso Parte_1
l'Avv. in Biella, via De Marchi n. 4/A, quanto a Pt_3 Parte_2
presso gli Avv. GANCI e MICELI in Monreale, via Roma n. 48 e quanto a Pt_3 resso l'Avv. FERRARA in Varese, Via Bussola n. 2
[...]
ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott.
VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 152/2024: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, Cont 2020/21, 2021/22, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Pag. 2 di 15 Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 152/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 162/2024:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
Pag. 3 di 15 artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno CP_1 per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00
o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Pag. 4 di 15 Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 162/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 163/2024:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto
Cont a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore
Pag. 5 di 15 dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, Cont 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00
o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 163/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Pag. 6 di 15
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorsi depositati rispettivamente in data 05/06/2024, 18/06/2024 e 18/06/2024
(successivamente riuniti) Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del
Lavoro il , chiedendo Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, allegava di aver prestato servizio come Parte_1
docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 presso l;
allegava di aver prestato Controparte_3 Parte_2
servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo di Delebio;
Pt_3
allegava di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli
[...]
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in diversi istituti scolastici;
tutte le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della Corte di
Pag. 7 di 15 Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842 del 16/03/2022, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
Il si costituiva nel giudizio R.G. n. 152/2024 in Controparte_2
data 04/07/2024; successivamente, in data 03/09/2024, il medesimo CP_1
depositava nuova memoria di costituzione in sostituzione della precedente, in quanto erroneamente riferita ad altro ricorrente: nell'ambito della memoria del 03/09/2024, quindi, la convenuta preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenuto conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
Con memorie di identico contenuto, parte convenuta si costituiva anche nei giudizi R.G. nn. 162/2024 e 163/2024 rispettivamente in data 04/07/2024 e 03/09/2024.
All'udienza del 24/04/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
Pag. 8 di 15 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di
Pag. 9 di 15 formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non
Pag. 10 di 15 beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il
Pag. 11 di 15 personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_5
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Pag. 12 di 15 Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che le ricorrenti - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. deposito del 15/10/2024 per deposito del 15/10/2024 per Pt_1 Pt_2
deposito del 16/04/2025 per - hanno prestato servizio come docenti con Pt_3
contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (doc. 1 doc. 1 doc. 1 . È altresì pacifico che le ricorrenti non Pt_1 Pt_2 Pt_3
hanno usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, le relative domande devono essere accolte.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Con particolare riferimento alla pretesa azionata per l'annualità 2023/2024 da occorre osservare quanto segue. Parte_2
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il
Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La suddetta previsione non viene in rilievo ai fini della presente decisione, in quanto destinata a esplicare efficacia solo per l'annualità 2023/2024 e, nell'ambito della stessa, solo in caso di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia sino al 31 agosto), tipologia di contratto che non è stata conclusa tra le parti nel caso di specie.
Pag. 13 di 15 Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto del tutto generica.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2
riconoscere a e il Parte_1 Parte_2 Parte_3
beneficio della Carta Docente pari all'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare i corrispondenti importi sulla
Carta in questione, come individuati in dispositivo, affinché le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.M. 55/2014; reputa il
Tribunale di applicare esclusivamente l'aumento in questione non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati quasi simultaneamente e hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento, pertanto i difensori ben avrebbero potuto depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti (Cass. n. 8910/24; cfr. sul punto Trib. Pavia sent. n.
708/2024).
Si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_1 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Pag. 14 di 15 condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_2 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_3 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.648,00 per compensi, € 147,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 24/04/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 15 di 15
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 152-162-163/2024 proposte da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , tutte C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dagli Avv. GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO
GANCI e NICOLA ZAMPIERI nonché anche dall'Avv. ANNA Parte_4
MARIA FERRARA ed elettivamente domiciliate quanto a presso Parte_1
l'Avv. in Biella, via De Marchi n. 4/A, quanto a Pt_3 Parte_2
presso gli Avv. GANCI e MICELI in Monreale, via Roma n. 48 e quanto a Pt_3 resso l'Avv. FERRARA in Varese, Via Bussola n. 2
[...]
ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott.
VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 152/2024: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, Cont 2020/21, 2021/22, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Pag. 2 di 15 Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 152/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 162/2024:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
Pag. 3 di 15 artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno CP_1 per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00
o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Pag. 4 di 15 Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 162/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 163/2024:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto
Cont a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore
Pag. 5 di 15 dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, Cont 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00
o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 163/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Pag. 6 di 15
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorsi depositati rispettivamente in data 05/06/2024, 18/06/2024 e 18/06/2024
(successivamente riuniti) Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del
Lavoro il , chiedendo Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, allegava di aver prestato servizio come Parte_1
docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 presso l;
allegava di aver prestato Controparte_3 Parte_2
servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo di Delebio;
Pt_3
allegava di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli
[...]
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in diversi istituti scolastici;
tutte le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della Corte di
Pag. 7 di 15 Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842 del 16/03/2022, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
Il si costituiva nel giudizio R.G. n. 152/2024 in Controparte_2
data 04/07/2024; successivamente, in data 03/09/2024, il medesimo CP_1
depositava nuova memoria di costituzione in sostituzione della precedente, in quanto erroneamente riferita ad altro ricorrente: nell'ambito della memoria del 03/09/2024, quindi, la convenuta preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenuto conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
Con memorie di identico contenuto, parte convenuta si costituiva anche nei giudizi R.G. nn. 162/2024 e 163/2024 rispettivamente in data 04/07/2024 e 03/09/2024.
All'udienza del 24/04/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
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Le domande sono fondate e devono essere accolte.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
Pag. 8 di 15 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di
Pag. 9 di 15 formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non
Pag. 10 di 15 beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il
Pag. 11 di 15 personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_5
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Pag. 12 di 15 Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che le ricorrenti - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. deposito del 15/10/2024 per deposito del 15/10/2024 per Pt_1 Pt_2
deposito del 16/04/2025 per - hanno prestato servizio come docenti con Pt_3
contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (doc. 1 doc. 1 doc. 1 . È altresì pacifico che le ricorrenti non Pt_1 Pt_2 Pt_3
hanno usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, le relative domande devono essere accolte.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Con particolare riferimento alla pretesa azionata per l'annualità 2023/2024 da occorre osservare quanto segue. Parte_2
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il
Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La suddetta previsione non viene in rilievo ai fini della presente decisione, in quanto destinata a esplicare efficacia solo per l'annualità 2023/2024 e, nell'ambito della stessa, solo in caso di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia sino al 31 agosto), tipologia di contratto che non è stata conclusa tra le parti nel caso di specie.
Pag. 13 di 15 Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto del tutto generica.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2
riconoscere a e il Parte_1 Parte_2 Parte_3
beneficio della Carta Docente pari all'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare i corrispondenti importi sulla
Carta in questione, come individuati in dispositivo, affinché le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.M. 55/2014; reputa il
Tribunale di applicare esclusivamente l'aumento in questione non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati quasi simultaneamente e hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento, pertanto i difensori ben avrebbero potuto depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti (Cass. n. 8910/24; cfr. sul punto Trib. Pavia sent. n.
708/2024).
Si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_1 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Pag. 14 di 15 condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_2 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_3 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.648,00 per compensi, € 147,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 24/04/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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