Sentenza 19 ottobre 2015
Massime • 1
L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.
Commentari • 4
- 1. CASH POOLING: quale tutela per i creditori delle consociate?Avv. Paolo Calabretta · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 gennaio 2022
- 2. PPT: in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento, rileva l'importo esistente alla data di dichiarazione del terzoAvv. Vincenzo Cretella · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 luglio 2020
Procedimento patrocinato dagli Avv.ti Tommaso Proto e Vincenzo Cretella del Foro di Roma Nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, qualora siano pignorate somme depositate in un conto corrente, non rileva l'importo del credito esistente alla data di notificazione del pignoramento, bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino alla udienza ex art. 543 c.p.c., anche alla luce del disposto dell'art. 546 c.p.c. che assoggetta al vincolo custodiale tutte le somme dovute fino al limite quantitativo della somma portata dall'atto di precetto aumentato della metà. E' consentita l'assegnazione di crediti futuri, a …
Leggi di più… - 3. Pignoramento presso terzi: errore nella dichiarazione e rimedi esperibili dal terzoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 gennaio 2018
Gli Ermellini con la suddetta sentenza hanno esaminato i vari rimedi possibili concessi al terzo pignorato ed i termini entro i quali gli stessi possono essere esperiti, statuendo il seguente principio di diritto: “nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'articolo 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; mentre se l'errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex articolo 617 c.p.c.. In assenza …
Leggi di più… - 4. Pignoramento presso terzi: la falsa dichiarazione ex art. 547 cpc.Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2017
L'art. 2740 CC dispone che il debitore risponde esclusivamente con i propri beni presenti e futuri. Tale norma configura lo stato di assoggettamento del patrimonio del debitore medesimo al potere del creditore, il quale ha la possibilità, ex art. 2910 CC, di conseguire quanto gli è dovuto attraverso la espropriazione dei beni del primo, secondo le regole stabilite dal Codice di Procedura Civile. Tra queste vanno in particolare ricordate quelle che stabiliscono limitazioni all'esercizio del potere espropriativo, le quali sono espressamente stabilite dalla legge e per questo insuscettibili di applicazione analogica. Si pensi, ad esempio, alle cose assolutamente impignorabili, di cui …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/2015, n. 21081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21081 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2015 |
Testo completo
O I O L T N N I A A C 3 O 1 R O A R S 0 T S T 2 A E . N 2 D ORIGINALE N 1 . O A T 5 E I T U T L C 21081/2 015 A I E R D R G REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione agli atti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecutivi;
pignoramento TERZA SEZIONE CIVILE somme giacenti su Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conto corrente - Presidente - Dott. GIUSEPPE SALME' bancario Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere R.G. N. 28092/2013 - Consigliere - Cron. 21081 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Rep.Dott. FRANCO DE STEFANO e.
1. Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere Ud. 08/07/2015 - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28092-2013 proposto da: TRAETTA ELEONORA [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21 presso lo studio dell'avvocato FABIO PONTESILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO DI SERIO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
2015 contro 1643 BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC COOP, in persona del suo Presidente e legale CATELLO, rappresentante pro tempore Avv. MIRO 1 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato OSCAR RAIMONDI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERFRANCESCO LUPO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
TA CH SR;
intimata avverso la sentenza n. 1283/2013 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 14/06/2013 R.G.N. 869/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato LORENZO GIUA per delega;
udito l'Avvocato PIERFRANCESCO LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 giugno 2013 il Tribunale di NT 1.- ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta, con ricorso del 27 aprile/4 maggio 2011, dalla Banca di NT SOC. coop. (terzo pignorato), oltre che nei confronti della società debitrice SA IA srl, contro la creditrice pignorante EL AE e riassunta da quest'ultima, in sede di merito, con citazione notificata il 17 febbraio 2012. L'opponente, col aveva impugnatoricorso anzidetto, l'ordinanza resa in data 4 aprile 2011, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. 1084/11 r.g.e., con la quale era stata assegnata in pagamento, salvo esazione, alla creditrice AE la somma complessiva di € 73.323,96, oltre accessori, facendo obbligo al terzo pignorato, Banca di NT, di procedere al pagamento in suo favore. erroneamente L'istituto di credito aveva dedotto di avere indicato l'importo di € 115.000,00 come giacente sul conto corrente della debitrice SA IA s.r.l., dato che questa, alla data del pignoramento, vi deteneva il minor importo di € 3.000,00 circa.
1.1. L'opposta EL AE aveva resistito all'opposizione e, con ordinanza del 21 luglio 2011, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'opponente. 3 Questa tuttavia era stata accolta dal Tribunale in sede di civ.. Il collegio, conreclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. provvedimento del 9 novembre 2011, aveva sospeso la procedura terzi iscritta al n. 1084/11, fissando il termine presso perentorio di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito. 2.- Il giudizio di merito veniva introdotto dall'opposta AE, affinché fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque la tardività del ricorso in opposizione per l'effetto, fosse integralmente confermata e, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 4 aprile 2011, con consequenziale assegnazione in pagamento alla AE (creditrice somme già trattenute dalla Banca di NTistante) delle (terzo pignorato) quantificate nell'importo complessivo di € 73.323,96, oltre accessori e spese;
affinché si accertasse e la Banca di NT debitrice della AE dichiarasse, ancora, dell'importo di € 73.323,96, oltre interessi e rivalutazione, in virtù della dichiarazione dalla stessa emessa con raccomandata a. r. del 15 febbraio 2011 nel su menzionato procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi. In subordine, la AE chiedeva di ridurre gli importi a lei dovuti dalla Banca di NT, quale terzo pignorato, sino alla concorrenza delle somme dichiarate dalla stessa Banca come dovute e giacenti sul conto corrente intestato alla SA IA srl al momento del pignoramento. Infine, la AE chiedeva la condanna della banca l'errata dichiarazione ai sensi al risarcimento dei danni per quantificati nella somma di € dell'art. 547 cod. proc. civ. 73.323,96 o, in via gradata, la condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre accessori per l'attività difensiva spiegata nei giudizi di opposizione instaurati dalla banca;
con vittoria di spese, diritti ed onorari. -2.1. In sede di merito, si costituiva la Banca di NT. Resisteva a tutte le domande di controparte e chiedeva, inoltre, che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto notificato, in data 20 aprile 2011, sulla base dell'ordinanza di assegnazione impugnata, e degli atti esecutivi successivi;
il tutto con vittoria di spese. La società debitrice restava contumace.
2.2. La sentenza qui impugnata ha accolto l'opposizione opposizione agli atti esecutivi qualificandola come ei per l'effetto, ha ridotto alla minor somma di € 3.055,66 il contenuto e l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal GE in data 4.4.2011 nell'ambito della procedura esecutiva n. 1084/2011>>, nonché il conseguente precetto ed i successivi esecuzione>>; ha rigettato ogni altra domanda proposta atti di dalle parti ed ha compensato interamente le spese processuali, lasciando a carico della banca quelle della CTU disposta in sede di merito. 3.- Contro questa sentenza EL AE propone ricorso affidato a cinque motivi. Banca di Credito Coop. SOC. coop. si La Banca di NT - difende con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 5 L'altra intimata non si è difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e seg. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 138 e seg. cod. proc. civ., 480 cod. proc. civ. e 47 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che, essendo il presente giudizio un'opposizione agli atti esecutivi, questa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché tardiva in quanto l'ordinanza di assegnazione impugnata è stata notificata alla Banca di NT il 20 aprile 2011; avversO questa ordinanza è stata proposta opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato in data 27 stato notificato a AE aprile 2011; lo stesso ricorso EL, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., soltanto in data 13 maggio 2011, cioè dopo 23 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione, allorquando il termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. sarebbe scaduto. Ciò, in quanto, secondo la ricorrente, si tratterebbe di opposizione agli atti esecutivi avanzata prima dell'inizio dell'esecuzione e quindi avrebbe dovuto essere proposta con citazione ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e la citazione avrebbe dovuto essere notificata nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto . La ricorrente aggiunge che, avendo espressamente dichiarato la propria residenza nel precetto notificato in data 20 aprile 2011, l'unica notifica del ricorso validamente effettuata sarebbe 6 quella fatta alla parte personalmente presso la residenza dichiarata, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è infondato. Dal ricorso risulta che la Banca di NT ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione che il giudice dell'espropriazione presso terzi ha pronunciato, a conclusione del procedimento n. 1084/11 r.g.e., in data 4 aprile 2011. L'opponente ha dedotto che con la dichiarazione resa il 15 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. aveva erroneamente indicato nell'importo di € 115.000,00 la somma detenuta dalla società debitrice esecutata sul conto corrente presso la Banca di NT, mentre l'importo sarebbe stato di gran lunga inferiore. На chiesto perciò la la modifica dell'ordinanza impugnata, nonché revoca ○ l'annullamento dell'atto di precetto notificato dalla creditrice personalmente, senza l'assistenza di difensore, il 20 aprile (unitamente all'ordinanza di assegnazione) e degli atti 2011 esecutivi successivi (pignoramento mobiliare presso la Banca di NT, sulla base della stessa ordinanza). 1.2.- Va premesso che il ricorso non pone la questione dell'esperibilità del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione da parte del terzo pignorato quando questi deduca di essere incorso in errore di fatto nel rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cod. tale questione (così come quella della proc. civ. Pertanto, dichiarazione per errore di fatto), pur revocabilità della 7 meritevole di approfondimento (anche se risolta positivamente, ma in un caso del tutto peculiare, da Cass. n. 3958/07), resta estranea alla presente decisione. Al fine di decidere in merito al primo motivo è sufficiente osservare che -una volta dato per scontato, così come è dato il rimedio dell'opposizione ai sensi dalla stessa ricorrente, civ. - la norma da applicare è quella dell'art. 617 cod. proc. quella del primo. E' errato l'assunto del secondo comma, non della ricorrente secondo cui si tratterebbe di opposizione agli atti esecutivi c.d. pre esecutiva, cioè proposta prima dell'inizio dell'esecuzione. dell'ordinanza di assegnazione, la E' vero che, sulla base nuova procedura esecutiva nei confronti AE iniziò una dell'istituto di credito, notificando a quest'ultimo, oltre alla stessa ordinanza in forma esecutiva (considerata quindi come titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato), anche il precetto, in data 20 aprile 2011, e, quindi, procedette, sempre nei confronti della banca, ad un pignoramento mobiliare, in data 2 maggio 2011. L'ordinanza di assegnazione ben può essere, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, venga portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03, n. 19363/07, nonché già Cass. Nel caso in cui il creditore 394/68).n. assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente questi assume la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti 8 dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori che titolo esecutivo di formazione siano esecutati in forza di un giudiziale (quale è l'ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato: cfr. Cass. n. 11404/09). Quest'ultima eventualità però non risulta essersi verificata nel caso di specie. 1.3.- Piuttosto, una volta conosciuta l'ordinanza di assegnazione (a seguito della notificazione effettuata in data 20 aprile 2011), l'istituto di credito terzo pignorato ha inteso fare valere, in tale sua qualità, vizi dell'ordinanza di pronunciata, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. assegnazione, civ., а conclusione del processo esecutivo per espropriazione presso terzi introdotto dal creditore del suo creditore. Così n.agendo, ha lamentato vizi dell'ordinanza medesima (cfr. Cass. 20310/12, nonché Cass. n. 4505/11, n. 5529/11, n. 5687/12, n. 5895/12) ed ha seguito l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4578/08, nonché, tra le altre, di recente Cass. n. 11642/14, oltre a Cass. n. 5529/11 e n. 20310/12 cit.). Si tratta quindi di opposizione agli atti esecutivi avanzata dopo l'inizio dell'esecuzione, ai sensi del comma secondo dell'art. 617 cod. proc. civ., perché riferita al processo esecutivo concluso con la detta ordinanza. 9 Essa va proposta nel termine di venti giorni decorrente dalla se resa in udienza allapronuncia dell'ordinanza di assegnazione, presenza del terzo pignorato, ovvero, nel regime dell'art. 543 civ., come modificato dall'art. 11 della legge 24 cod. proc. febbraio 2006 n. 52, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. (bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito), decorrente dal momento in cui il terzo ne abbia legale conoscenza comunicazione da parte del creditore ○ tramite con altro strumento idoneo (così Cass. n. 11642/14, che ha escluso la decorrenza dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.).
1.4. Corretto è stato pertanto l'operato dell'opponente che ebbe a depositare il ricorso in opposizione agli atti esecutivi in data 27 aprile 2011 (come detto in ricorso;
ovvero in data 4 maggio 2011, come detto in sentenza) dinanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi del comma secondo dell'art. 617 cod. proc. civ., così rispettando (con l'una e l'altra delle date indicate) il termine di venti giorni fissato da questa norma. Non risulta infatti dagli atti che la Banca di NT fosse a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione pronunciata il 4 aprile 2011 prima della notificazione che la AE fece, unitamente al precetto, in data 20 aprile 2011. 10 Né rileva in senso contrario che la stessa banca abbia chiesto l'annullamento di quest'ultimo precetto e degli atti esecutivi successivi, poiché si tratta di annullamento consequenziale а quello dell'ordinanza di assegnazione, da considerarsi titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 11493/15), alla stregua di quanto sopra. Giova aggiungere che, per quanto su rilevato, è corretto altresì che ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione siano stati notificati alla AE nelle mani del difensore costituito nel processo esecutivo. Infatti, l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi del comma secondo dell'art. 617 cod. proc. civ., con ricorso al giudice dell'esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel procesSO esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza. Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato. 2.- Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. perché, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto modificare provvedimento l'ordinanza di assegnazione, macon il suo si sarebbe dovuto limitare ad accogliere o rigettare l'opposizione. 11 Pertanto, sarebbe errata la pronuncia con la quale il Tribunale in € 3.055,66 l'importo da assegnare allaha determinato creditrice procedente. -2.1. Il motivo è infondato. Risulta dagli atti che la stessa parte opposta, creditrice procedente, nell'introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618, comma primo, cod. proc. civ., chiese, sia pure in via subordinata, di ridurre gli importi а lei dovuti dalla Banca di NT, quale terzo pignorato, sino alla concorrenza delle somme dichiarate dalla stessa Banca come dovute e giacenti sul conto corrente intestato alla SA IA srl al momento del pignoramento>>. Considerata questa esplicita richiesta e considerato altresì che il giudizio di merito ha avuto ad oggetto, per richiesta di entrambe le parti, proprio l'accertamento di quanto giacente sul conto corrente intestato alla debitrice, il motivo va rigettato. 2.2.- Giova qui ribadire che nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento pronunciata in tale giudizio ne accertain cui la sentenza l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo (così Cass. 12 n. 15615/05). Corollario di questo principio è che, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell'ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 cod. proc. civ. Va infatti sottolineato che l'art. 546 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica apportata col d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà. Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 7863/11), con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall'obbligazione, estintive sopravvenute al pignoramento né rilevano altre cause (arg. ex art. 2917 cod. civ.), anche se estinguano il credito soltanto in parte. Per contro, poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all'importo precettato aumentato della metà, il giudice dell'esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto obbligato a pagare al suo creditore al momento della 13 notificazione del pignoramento 0 al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall'art. 546 cod. proc. civ. Peraltro, nel caso di specie, entrambe le parti fanno riferimento pignoramento, oltre che a quello dellaal momento del resa a mezzo lettera raccomandata, come quello dichiarazione rilevante al fine di individuare la somma da assegnare ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.; né la ricorrente accenna al fatto che il credito esistente a quelle date si sia eventualmente incrementato per successive rimesse della correntista. Quindi è da ritenere che nessun incremento vi fu e che sia corretta la sentenza che, come richiesto dalle parti, ha limitato l'accertamento della giacenza del conto corrente intestato alla SA IA srl al momento della notificazione del pignoramento e della dichiarazione resa dal terzo. 3.- Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 289 cod. proc. civ. perché il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la documentazione (estratti conto e prodotta dall'istituto di credito tutte le operazioni documentazione originale relativa a intervenute sul c/c n. 791 intestato alla SA IA srl, verificati dal CTU nominato dallo stesso Tribunale) che sarebbe stata priva di qualsiasi valenza probatoria>> perché non notificata alla SA IA srl, rimasta contumace. 14 Conseguentemente, anche la CTU sarebbe fondata su documenti inutilizzabili e, per di più, privi di data certa e provenienti e formati dalla Banca di NT.
3.1. Il motivo non merita di essere accolto. A prescindere dal profilo di inammissibilità riscontrabile per la carenza di legittimazione ricorrente, in quanto parte della contumace in sede di merito (che, diversa da quella rimasta contrariamente a quanto si assume nella memoria depositata dalla ricorrente, ben si sarebbe potuta dolere di tale asserito vizio della sentenza, impugnandola perciò dinanzi a questa Corte), esso 366 n. 6 cod.è inammissibile anche per la violazione dell'art. proc. civ. Ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., il contumace non ha diritto ad alcuna comunicazione dei documenti depositati dalla controparte. La regola riguarda soltanto le ipotesi di produzioni documentali rituali (effettuate, cioè, ai sensi degli artt. 74 ed di attuazione del codice di procedura87 delle disposizioni civile: gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l'inosservanza dei relativi adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed 15 al giudice di merito di esaminarli, senza che la contumacia della parte interessata alla relativa rilevazione consenta di ritenerne sussistente una sua "accettazione implicita" (cfr. Cass. n. 4822/97, citata anche in ricorso). Tuttavia, dal ricorso non risulta affatto che la documentazione irritualmente, né sia stata prodotta dalla Banca di NT peraltro l'irritualità della produzione è stata posta а fondamento del motivo (come ribadito dalla stessa ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.). Nel motivo di ricorso manca qualsivoglia indicazione riguardo al momento in cui la banca produsse in giudizio la documentazione contabile, così come manca la deduzione della ricorrente di avere sollevato, già in sede di merito, l'eccezione di irritualità della produzione documentale di controparte (cfr. Cass. n. 527/02, n. 11088/04, n. 5671/10, n. 9545/10), se non per il notificazione alla parte profilo concernente la sua mancata contumace. Il motivo è perciò inammissibile. 4. - Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2704 cod. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., al fine di sostenere che la Banca opponente, che ne era gravata, non avrebbe assolto all'onere di provare il fondamento della propria pretesa. Ciò, in quanto si sarebbe trattato di documentazione proveniente dalla stessa banca, contestata dalla parte opposta e comunque priva di data 16 certa, quindi non opponibile a quest'ultima ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. 4.1. - Il motivo, oltre ad essere inammissibile per la ragione appena esposta trattando del terzo motivo, non merita di essere accolto per le ulteriori ragioni di cui appresso. Esso è infondato nella parte in cui assume la violazione dell'art. 2697 cod. civ., poiché il Tribunale ha fatto gravare l'onere della prova sulla parte opponente, che, rivestendo la qualità di parte attrice in senso formale e sostanziale, ne era gravata. Il giudice di merito ha ritenuto che la detta parte avesse assolto all'onere della prova, mediante la produzione documentale, di cui sopra, esaminata dal CTU onde ricostruire il rapporti intercorsi tra banca e correntista. Il quarto motivo è perciò anche inammissibile per la parte in cui l'apprezzamento di dette risultanze documentali che il censura giudice ha fatto mediante condivisione delle conclusioni raggiunte dal proprio consulente tecnico d'ufficio, dandone conto con motivazione congrua. 4.2.- A quanto detto si aggiunga che la documentazione contabile prodotta dalla banca presso la quale è in essere un conto corrente non soggiace alle previsioni, richiamate in ricorso, di cui agli artt. 2702 e 2704 cod. civ., poiché non contiene dichiarazioni negoziali (salvo che per il contratto di ovviamente, non è qui in conto corrente, la cui apertura, зв 17 contestazione). Pertanto, non ha l'efficacia probatoria della scrittura privata. Trattasi di scritture contabili bancarie. Queste, quanto agli estratti di conto corrente, hanno la valenza specificamente disciplinata dagli artt. 1832 e 1857 cod. civ. 2709 eA fini probatori, vengono in rilievo le norme degli artt. 2711 cod. civ. Comunque, ferme queste disposizioni, le scritture dell'istituto di credito sono utilizzabili econtabili liberamente apprezzabili da parte del giudice del merito per la del rapporto bancario diricostruzione del dare e dell'avere conto corrente (cfr., sulla valenza probatoria delle scritture contabili bancarie, da ultimo, Cass. n. 21597/13 e n. 19696/14, nonché Cass. n. 1842/11 ed altre). Il quarto motivo va rigettato. 5.- Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92 cod. proc. civ., perché, secondo la ricorrente, sarebbero mancati i presupposti per la compensazione delle spese disposta dal Tribunale;
e ciò, anche in ragione del fatto che, infine, sarebbe stata accolta la domanda subordinata dell'opposta, mentre non sarebbe stata accolta alcuna delle domande dell'opponente. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'attuale ricorrente è una parte convenuta con un'opposizione agli atti esecutivi che il Tribunale ha ritenuto fondata. La decisione qui impugnata è, infatti, di accoglimento l'ordinanza di dell'opposizione, in quanto ha revocato 18 assegnazione impugnata ed ha annullato il precetto e gli atti esecutivi successivi basati sulla stessa ordinanza. La rideterminazione del credito da assegnare nell'importo di € 3.055,66, oltre ad essere conforme alla richiesta avanzata in via estremamente subordinata dalla parte opposta, è comunque di pieno accoglimento delle deduzioni dell'istituto di credito opponente (che, appunto, aveva quantificato nell'importo anzidetto la giacenza del conto corrente pignorato). nel grado di Ne segue che la ricorrente è parte soccombente non ha interesse ad impugnare la decisione di merito e compensazione delle spese di quest'ultimo grado. Si tratta di decisione a lei favorevole, poiché adottata in luogo di quella di condanna alle spese della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P. R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della di contributoricorrente, dell'ulteriore importo a titolo t unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della resistente nell'importo di € 5.500,00, di cui € 200,00 per 19 spese processuali, IVA e CPA come per esborsi, oltre rimborso legge. dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P. R. n. 115 del Ai sensi 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2015. давалася ✓ estensore Il Presidente Il Fazionario Giudiziarie Innoeens BATTISTA ELLERIA DEPOSITATO IN GAM 2015 Oggi .. #Funzionario Giudiziario Innocenzo/BATTISTA 20