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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
La Corte di Appello, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1023/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
con Parte_1 sede in LS (KR) via Palazzo n. 104, P. iva n. in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore nato a Parte_1
LS (KR) il 27/04/1968 C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Foglia, del foro di Cosenza, C.F.
, giusta procura alle liti in cake ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in San Giovanni in Fiore (CS), via G. Giusti n. 11 appellante
CONTRO
nella persona del Sindaco in carica con sede in Savelli Controparte_1
(KR), via Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Gelosi, del foro di Crotone procuratore costituito del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Crotone, Via Torino n. 198
appellato CONCLUSIONI
Parte appellante: "Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1357/2018 emessa in data 05/11/2018:
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la richiesta formulata dall'attore di condanna del convenuto al pagamento della CP_1 fattura n. 5 del 9/05/2008 e, di conseguenza, voler condannare il CP_1 in persona del suo Sindaco in carica al pagamento, in favore
[...] dell'impresa Parte_1 Parte_1 della fattura n. 5 del 19/05/2008 decurtata delle somme pagate a titolo di acconto, per un importo complessivo di € 22.543,58; - rigettare ogni richiesta ex adverso formulata ovvero la richiesta di condanna al doppio grado di giudizio in quanto decaduta per non aver proposto appello incidentale e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. poiché infondata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado del giudizio e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario".
Parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...] avverso la Parte_1 Parte_1 Parte_1 sentenza n. 1357/2018 del Tribunale di Crotone Sezione Civile. In ogni caso, condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da" lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive de! doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pag. 2/6 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 nella persona del suo Sindaco pro tempore, per ottenere la condanna al pagamento delle somme derivanti dal contratto di appalto stipulato in data 7/10/2005, con il quale l'Ente Comunale aveva affidato all'impresa aggiudicataria, a seguito di determina n. 50 del 12/9/2005, i lavori per la costruzione del Villaggio-Hotel, dell'importo complessivo di € 529.624,70. Nello specifico, l'attore chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza e/ o nullità della clausola penale, la condanna dell'ente territoriale al pagamento in suo favore della fattura n. 5 del 19/5/2008, relativa al IV ed ultimo SAL pari ad € 29.086,20 decurtata della somma di € 6.545,62 incassata dall'impresa a titolo di acconto, nonché la condanna al pagamento delle somme dovute a seguito delle riserve esplicitate per un totale di € 60.756,82.
2. Si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione Controparte_1 attore ed eccependo preliminarmente la decadenza dell'attore dell'azione ex art. 33D.M. n. 145/2000 capitolato generale dei lavori al quale il contratto d'appalto rinviava e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone, in accoglimento dell'esperita eccezione di decadenza ex art. 33 D.M. 145/2000, rigettava le pretese attoree relative al riconoscimento delle riserve, all'accertamento dell'illegittima applicazione della penale, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori di appalto nei tempi previsti e al riconoscimento della somma a titolo di residuo del conto finale. Inoltre, sulle richieste relative alle somme dovute in virtù della fattura n. 5 del 19/5/2008, sulla scorta di quanto riferito dal UP ST , riteneva che Tes_1 il avesse completamente estinto la propria posizione debitoria rispetto CP_1 all'attore, ''posto che il riconoscimento della minor somma pagata deriverebbe dall'applicazione della penale la cui sindacabilità è coperta dalla decadenza di cui all'art. 33 del predetto D.M.". Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
4. Presenta appello per il pagamento della fattura n. 5/2008 l , Parte_1
pag. 3/6 poiché la stessa si riferisce all'ultimo SAL per lavori debitamente portati a termine, per come riconosciuto dallo stesso debitore, tramite le dichiarazioni rese dal UP architetto . Tes_1
Resiste nuovamente il osservando come le opere siano stati Controparte_1 ultimate in ritardo e che pertanto la penale è stata correttamente applicata, portandola in compensazione al credito vantato dalla ditta per l'ultima tranche dei lavori in appalto. Precisate le conclusioni, la causa d'appello è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di riconoscimento del minor credito derivante dalla fattura n. 5 del 2008, relativa all'ultimo SAL, sulla base delle dichiarazioni dell'architetto , UP del contratto di appalto de Tes_1 quo nonché Dirigente dell'Ufficio Tecnico del medesimo ente comunale che aveva specificato di aver operate una compensazione tra il credito vantato dalla ditta e l'applicazione della penale per il mancato rispetto del termine ultimo di consegna dei lavori. Frontera riferiva, da una parte, di aver riconosciuto le somme indicate nella fattura n. 5 del 2008 e dall'altra di aver applicato una penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori per la somma di circa 24mila euro e, quindi di aver provveduto al pagamento della residua somma di € 6.545,62 alla ditta appaltatrice. In sentenza viene ulteriormente rimarcato come la questione sulla penale risulta assorbita dalla declaratoria di decadenza in cui è incorsa la ditta ai sensi dell'art. 33 DM 145/2000, per mancato rispetto del termine. Rispetto a tale tranciante affermazione, l'appellante torna ad evidenziare come la documentazione in atti atSTrebbe la mancanza di ritardi nell'esecuzione dei lavori, anche sulla base delle annotazioni da parte del D.L. ingegnere che mostrerebbero il regolare collaudo e l'esecuzione dei lavori nei CP_2 termini di legge per cui "a nulla rileva, nel caso di specie, la sindacabilità o meno dell'applicazione della penale che sarebbe coperta dalla decadenza di cui all'art. 33 D.M. 145/2000, come motivato in sentenza”. Il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto condannare il al Controparte_1 pagamento della fattura n. 5 del 2008, a prescindere dalla sindacabilità dell'applicazione della penale, poiché, dalla documentazione in atti (certificato di ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione), è emerso,
pag. 4/6 incontrovertibilmente che i lavori sono stati ultimati nei tempi previsti per legge.
6. Il rilievo è fondato, nel senso che l'eccezione di decadenza non può , come affermato in sentenza, anche la questione inerente l'applicazione della clausola penale, ad iniziativa del UP che ha liquidato l'ultimo SAL alla ditta attrice. E' accaduto in fatti - stando alla ricostruzione operata dalle parti - che l'architetto , nel liquidare l'ultimo SAL (questione su cui l'ente non ha Tes_1 opposto nulla in contrario), ha trattenuto dal saldo la penale per il presunto ritardo nell'esecuzione dei lavori. Non vi è ostacolo, pertanto, ad esaminare nel merito la questione relativa all'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Il contratto di appalto risale al 7.10.2005. I lavori andavano originariamente completati - a seguito di vane sospensioni e proroghe concesse dal UP - il 13.102007. Il 6.7.2007 veniva comunicata una perizia di variante con proroga del termine di consegna di giorni 109. Ciò sposta il termine di ultimazione lavori al 26.102007. Sennonché il 24.11.2007 la Direzione dei lavori ordinava ulteriori opere ritenute necessarie ed indispensabili, per la migliore funzionalità delle strutture, trattandosi di lavori di cui non era stata prevista originariamente la realizzazione, senza assegnare un termine. I lavori venivano completati il 27.2.2008 e certificati dalla D. L. il successivo 3 marzo. Nel certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Direzione dei lavori risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite, e ultimati nei tempi previsti, senza alcun rilievo a carico dell'impresa. Quanto sopra è convalidato dalla testimonianza diretta dell'ingegnere Direttore di CP_2
Lavori, resa in contraddittorio all'udienza del 14.3.2016:
"Mi risulta vero che in data 24.11.2007 ordinai lavori ulteriori rispetto all'appalto che erano necessari alla funzionalità dell'opera (... ) detti lavori furono eseguiti e la loro indicazione come necessaria ebbe l'effetto di sospendere i termini di esecuzione dell'opera ai fini della penale''.
Pertanto, il mancato rispetto dei termini per la consegna dei lavori è da imputare alle ulteriori lavorazioni richieste dalla Direzione, prontamente eseguite dalla ditta, senza alcun rilievo da parte del committente, come provato sia dal certificato conclusivo che dalla diretta deposizione del Direttore dei lavori. D'altro canto, la clausola penale non la si rinviene né nell'originario capitolato pag. 5/6 d'appalto, né nel successivo accordo sulla perizia di variante, e non sono noti nemmeno i parametri attraverso cui il UP ha inteso quantificare la stessa, se in base al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, nel testo all'epoca vigente o con quale altra metodologia. E non risulta data risposta alla richiesta di disapplicazione della penale, da parte dell'impresa, inoltrata ai sensi dell'art. 22 del capitolato generale, ultimo comma, per come segnalato dal direttore nella relazione di accompagnamento al conto finale, del 5.3.2009. CP_2
Consegue la disapplicazione di ogni penale opposta in compensazione al credito vantato dall'impresa, cui va corrisposto per intero l'importo dell'ultimo SAL.
7. Le spese, sia del primo che del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate tenuto conto del valore della controversia, della vigente tariffa forense e dell'effettiva attività difensiva svolta, in euro 2738,00 per il primo grado, e in euro 2906,00 per l'attuale fase di appello 37.951,00 (valori minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1357/2018 del 5.11.2018, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'impugnazione proposta condanna il Controparte_1 al pagamento della somma di euro 22.543,58;
- condanna il medesimo ente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.644,00 da maggiorare con la percentuale tariffaria per il rimborso forfettario per le spese generali e gli altri accessori in misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Domenico Foglia, dichiaratosi antistatario. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso in Catanzaro, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 6/6
Corte di Appello di Catanzaro
La Corte di Appello, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1023/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
con Parte_1 sede in LS (KR) via Palazzo n. 104, P. iva n. in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore nato a Parte_1
LS (KR) il 27/04/1968 C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Foglia, del foro di Cosenza, C.F.
, giusta procura alle liti in cake ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in San Giovanni in Fiore (CS), via G. Giusti n. 11 appellante
CONTRO
nella persona del Sindaco in carica con sede in Savelli Controparte_1
(KR), via Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Gelosi, del foro di Crotone procuratore costituito del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Crotone, Via Torino n. 198
appellato CONCLUSIONI
Parte appellante: "Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1357/2018 emessa in data 05/11/2018:
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la richiesta formulata dall'attore di condanna del convenuto al pagamento della CP_1 fattura n. 5 del 9/05/2008 e, di conseguenza, voler condannare il CP_1 in persona del suo Sindaco in carica al pagamento, in favore
[...] dell'impresa Parte_1 Parte_1 della fattura n. 5 del 19/05/2008 decurtata delle somme pagate a titolo di acconto, per un importo complessivo di € 22.543,58; - rigettare ogni richiesta ex adverso formulata ovvero la richiesta di condanna al doppio grado di giudizio in quanto decaduta per non aver proposto appello incidentale e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. poiché infondata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado del giudizio e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario".
Parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...] avverso la Parte_1 Parte_1 Parte_1 sentenza n. 1357/2018 del Tribunale di Crotone Sezione Civile. In ogni caso, condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da" lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive de! doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pag. 2/6 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 nella persona del suo Sindaco pro tempore, per ottenere la condanna al pagamento delle somme derivanti dal contratto di appalto stipulato in data 7/10/2005, con il quale l'Ente Comunale aveva affidato all'impresa aggiudicataria, a seguito di determina n. 50 del 12/9/2005, i lavori per la costruzione del Villaggio-Hotel, dell'importo complessivo di € 529.624,70. Nello specifico, l'attore chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza e/ o nullità della clausola penale, la condanna dell'ente territoriale al pagamento in suo favore della fattura n. 5 del 19/5/2008, relativa al IV ed ultimo SAL pari ad € 29.086,20 decurtata della somma di € 6.545,62 incassata dall'impresa a titolo di acconto, nonché la condanna al pagamento delle somme dovute a seguito delle riserve esplicitate per un totale di € 60.756,82.
2. Si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione Controparte_1 attore ed eccependo preliminarmente la decadenza dell'attore dell'azione ex art. 33D.M. n. 145/2000 capitolato generale dei lavori al quale il contratto d'appalto rinviava e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone, in accoglimento dell'esperita eccezione di decadenza ex art. 33 D.M. 145/2000, rigettava le pretese attoree relative al riconoscimento delle riserve, all'accertamento dell'illegittima applicazione della penale, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori di appalto nei tempi previsti e al riconoscimento della somma a titolo di residuo del conto finale. Inoltre, sulle richieste relative alle somme dovute in virtù della fattura n. 5 del 19/5/2008, sulla scorta di quanto riferito dal UP ST , riteneva che Tes_1 il avesse completamente estinto la propria posizione debitoria rispetto CP_1 all'attore, ''posto che il riconoscimento della minor somma pagata deriverebbe dall'applicazione della penale la cui sindacabilità è coperta dalla decadenza di cui all'art. 33 del predetto D.M.". Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
4. Presenta appello per il pagamento della fattura n. 5/2008 l , Parte_1
pag. 3/6 poiché la stessa si riferisce all'ultimo SAL per lavori debitamente portati a termine, per come riconosciuto dallo stesso debitore, tramite le dichiarazioni rese dal UP architetto . Tes_1
Resiste nuovamente il osservando come le opere siano stati Controparte_1 ultimate in ritardo e che pertanto la penale è stata correttamente applicata, portandola in compensazione al credito vantato dalla ditta per l'ultima tranche dei lavori in appalto. Precisate le conclusioni, la causa d'appello è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di riconoscimento del minor credito derivante dalla fattura n. 5 del 2008, relativa all'ultimo SAL, sulla base delle dichiarazioni dell'architetto , UP del contratto di appalto de Tes_1 quo nonché Dirigente dell'Ufficio Tecnico del medesimo ente comunale che aveva specificato di aver operate una compensazione tra il credito vantato dalla ditta e l'applicazione della penale per il mancato rispetto del termine ultimo di consegna dei lavori. Frontera riferiva, da una parte, di aver riconosciuto le somme indicate nella fattura n. 5 del 2008 e dall'altra di aver applicato una penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori per la somma di circa 24mila euro e, quindi di aver provveduto al pagamento della residua somma di € 6.545,62 alla ditta appaltatrice. In sentenza viene ulteriormente rimarcato come la questione sulla penale risulta assorbita dalla declaratoria di decadenza in cui è incorsa la ditta ai sensi dell'art. 33 DM 145/2000, per mancato rispetto del termine. Rispetto a tale tranciante affermazione, l'appellante torna ad evidenziare come la documentazione in atti atSTrebbe la mancanza di ritardi nell'esecuzione dei lavori, anche sulla base delle annotazioni da parte del D.L. ingegnere che mostrerebbero il regolare collaudo e l'esecuzione dei lavori nei CP_2 termini di legge per cui "a nulla rileva, nel caso di specie, la sindacabilità o meno dell'applicazione della penale che sarebbe coperta dalla decadenza di cui all'art. 33 D.M. 145/2000, come motivato in sentenza”. Il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto condannare il al Controparte_1 pagamento della fattura n. 5 del 2008, a prescindere dalla sindacabilità dell'applicazione della penale, poiché, dalla documentazione in atti (certificato di ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione), è emerso,
pag. 4/6 incontrovertibilmente che i lavori sono stati ultimati nei tempi previsti per legge.
6. Il rilievo è fondato, nel senso che l'eccezione di decadenza non può , come affermato in sentenza, anche la questione inerente l'applicazione della clausola penale, ad iniziativa del UP che ha liquidato l'ultimo SAL alla ditta attrice. E' accaduto in fatti - stando alla ricostruzione operata dalle parti - che l'architetto , nel liquidare l'ultimo SAL (questione su cui l'ente non ha Tes_1 opposto nulla in contrario), ha trattenuto dal saldo la penale per il presunto ritardo nell'esecuzione dei lavori. Non vi è ostacolo, pertanto, ad esaminare nel merito la questione relativa all'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Il contratto di appalto risale al 7.10.2005. I lavori andavano originariamente completati - a seguito di vane sospensioni e proroghe concesse dal UP - il 13.102007. Il 6.7.2007 veniva comunicata una perizia di variante con proroga del termine di consegna di giorni 109. Ciò sposta il termine di ultimazione lavori al 26.102007. Sennonché il 24.11.2007 la Direzione dei lavori ordinava ulteriori opere ritenute necessarie ed indispensabili, per la migliore funzionalità delle strutture, trattandosi di lavori di cui non era stata prevista originariamente la realizzazione, senza assegnare un termine. I lavori venivano completati il 27.2.2008 e certificati dalla D. L. il successivo 3 marzo. Nel certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Direzione dei lavori risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite, e ultimati nei tempi previsti, senza alcun rilievo a carico dell'impresa. Quanto sopra è convalidato dalla testimonianza diretta dell'ingegnere Direttore di CP_2
Lavori, resa in contraddittorio all'udienza del 14.3.2016:
"Mi risulta vero che in data 24.11.2007 ordinai lavori ulteriori rispetto all'appalto che erano necessari alla funzionalità dell'opera (... ) detti lavori furono eseguiti e la loro indicazione come necessaria ebbe l'effetto di sospendere i termini di esecuzione dell'opera ai fini della penale''.
Pertanto, il mancato rispetto dei termini per la consegna dei lavori è da imputare alle ulteriori lavorazioni richieste dalla Direzione, prontamente eseguite dalla ditta, senza alcun rilievo da parte del committente, come provato sia dal certificato conclusivo che dalla diretta deposizione del Direttore dei lavori. D'altro canto, la clausola penale non la si rinviene né nell'originario capitolato pag. 5/6 d'appalto, né nel successivo accordo sulla perizia di variante, e non sono noti nemmeno i parametri attraverso cui il UP ha inteso quantificare la stessa, se in base al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, nel testo all'epoca vigente o con quale altra metodologia. E non risulta data risposta alla richiesta di disapplicazione della penale, da parte dell'impresa, inoltrata ai sensi dell'art. 22 del capitolato generale, ultimo comma, per come segnalato dal direttore nella relazione di accompagnamento al conto finale, del 5.3.2009. CP_2
Consegue la disapplicazione di ogni penale opposta in compensazione al credito vantato dall'impresa, cui va corrisposto per intero l'importo dell'ultimo SAL.
7. Le spese, sia del primo che del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate tenuto conto del valore della controversia, della vigente tariffa forense e dell'effettiva attività difensiva svolta, in euro 2738,00 per il primo grado, e in euro 2906,00 per l'attuale fase di appello 37.951,00 (valori minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1357/2018 del 5.11.2018, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'impugnazione proposta condanna il Controparte_1 al pagamento della somma di euro 22.543,58;
- condanna il medesimo ente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.644,00 da maggiorare con la percentuale tariffaria per il rimborso forfettario per le spese generali e gli altri accessori in misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Domenico Foglia, dichiaratosi antistatario. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso in Catanzaro, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 6/6