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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 24.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3440/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
CF: , rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo dall'Avv. Marco Oliviero, con studio in Salerno alla Piazza Casalbore n. 25.
OPPONENTE
E
, in persona del suo Presidente legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.So Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di CP_1
procura generale ad litem del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Fiumicino Per_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 il ricorrente esponeva che in data 18.05.2024, l'
[...]
gli notificava la cartella di pagamento n.10020240017833685/000 per un Controparte_2 importo di €13.571,88, relativo a sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro relativamente all'anno
2020 ; eccepiva la nullità della cartella impugnata per la nullità della notifica della cartella stessa e degli atti prodromici , nonché per carenza e genericità della motivazione.Tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “dichiarare la nullità insanabile/inesistenza della cartella di pagamento stessa dichiarando nullo e/o improduttivo di effetti la cartella di pagamento impugnata e gli atti impositivi in esse richiamati;
b) in subordine e nella denegata ipotesi in cui ritenga valida e produttiva di effetti la notifica eseguita dichiarare la nullità o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per i motivi di cui alla narrativa;
c) condannare le convenute al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA E CPA e 15% spese generali con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , evidenziando che la CP_1 cartella esattoriale impugnata non era stata emessa dall' bensì dall'Ispettorato Territoriale del CP_1
Lavoro di Salerno, ente non evocato in giudizio, e non riguardava omissioni contributive, bensì sanzioni amministrative di vario genere;
eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' e, al contempo, rilevava che la competenza in materia era attribuita al Tribunale ordinario;
concludeva chiedendo al giudice adito di rigettare la domanda proposta nei confronti dell' , in CP_1
quanto infondata, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 12.12.2024 il giudice rilevava che il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro e che , nonostante le eccezioni sollevate dall' , nulla il ricorrente deduce circa le ragioni CP_1
che lo avrebbero indotto a convenire in giudizio il predetto ente, estraneo alla pretesa oggetto della cartella esattoriale;
valutava inoltre che tutti i motivi di contestazione sollevati in ricorso sembravano attenere alla regolarità formale della cartella esattoriale e del suo procedimento notificatorio , sicché sarebbe stato configurabile , nella specie , unicamente una opposizione agli atti esecutivi , per la quale sarebbe sussistita la legittimazione passiva dell . Pertanto , Controparte_2 impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità della opposizione proposta , invitava il ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti di tale ente .
All'odierna udienza , sulle conclusione rassegnate dal solo procuratore dell' , il Giudice ha CP_1
deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
**********
Il ricorso proposto nei confronti dell' va rigettato per difetto di legittimazione passiva . CP_1
La cartella esattoriale impugnata non è stata emessa dall' bensì dall'Ispettorato Territoriale del CP_1
Lavoro di Salerno, ente non evocato in giudizio, e non riguarda omissioni contributive, bensì sanzioni amministrative di vario genere.
Va aggiunto , tra l'altro , che tutti i motivi di opposizione sollevati in ricorso attengono alla regolarità della notifica della cartella esattoriale e degli atti prodromici , sicchè , nella specie , sarebbe configurabile una opposizione agli atti esecutivi comunque inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e comunque senza convenire in giudizio l'unico ente legittimato rispetto alla predetta opposizione . Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato .
Per quanto riguarda le spese del giudizio , tuttavia , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti atteso il sostanziale abbandono del giudizio da parte del ricorrene .
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 24 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 24.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3440/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
CF: , rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo dall'Avv. Marco Oliviero, con studio in Salerno alla Piazza Casalbore n. 25.
OPPONENTE
E
, in persona del suo Presidente legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.So Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di CP_1
procura generale ad litem del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Fiumicino Per_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 il ricorrente esponeva che in data 18.05.2024, l'
[...]
gli notificava la cartella di pagamento n.10020240017833685/000 per un Controparte_2 importo di €13.571,88, relativo a sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro relativamente all'anno
2020 ; eccepiva la nullità della cartella impugnata per la nullità della notifica della cartella stessa e degli atti prodromici , nonché per carenza e genericità della motivazione.Tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “dichiarare la nullità insanabile/inesistenza della cartella di pagamento stessa dichiarando nullo e/o improduttivo di effetti la cartella di pagamento impugnata e gli atti impositivi in esse richiamati;
b) in subordine e nella denegata ipotesi in cui ritenga valida e produttiva di effetti la notifica eseguita dichiarare la nullità o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per i motivi di cui alla narrativa;
c) condannare le convenute al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA E CPA e 15% spese generali con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , evidenziando che la CP_1 cartella esattoriale impugnata non era stata emessa dall' bensì dall'Ispettorato Territoriale del CP_1
Lavoro di Salerno, ente non evocato in giudizio, e non riguardava omissioni contributive, bensì sanzioni amministrative di vario genere;
eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' e, al contempo, rilevava che la competenza in materia era attribuita al Tribunale ordinario;
concludeva chiedendo al giudice adito di rigettare la domanda proposta nei confronti dell' , in CP_1
quanto infondata, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 12.12.2024 il giudice rilevava che il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro e che , nonostante le eccezioni sollevate dall' , nulla il ricorrente deduce circa le ragioni CP_1
che lo avrebbero indotto a convenire in giudizio il predetto ente, estraneo alla pretesa oggetto della cartella esattoriale;
valutava inoltre che tutti i motivi di contestazione sollevati in ricorso sembravano attenere alla regolarità formale della cartella esattoriale e del suo procedimento notificatorio , sicché sarebbe stato configurabile , nella specie , unicamente una opposizione agli atti esecutivi , per la quale sarebbe sussistita la legittimazione passiva dell . Pertanto , Controparte_2 impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità della opposizione proposta , invitava il ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti di tale ente .
All'odierna udienza , sulle conclusione rassegnate dal solo procuratore dell' , il Giudice ha CP_1
deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
**********
Il ricorso proposto nei confronti dell' va rigettato per difetto di legittimazione passiva . CP_1
La cartella esattoriale impugnata non è stata emessa dall' bensì dall'Ispettorato Territoriale del CP_1
Lavoro di Salerno, ente non evocato in giudizio, e non riguarda omissioni contributive, bensì sanzioni amministrative di vario genere.
Va aggiunto , tra l'altro , che tutti i motivi di opposizione sollevati in ricorso attengono alla regolarità della notifica della cartella esattoriale e degli atti prodromici , sicchè , nella specie , sarebbe configurabile una opposizione agli atti esecutivi comunque inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e comunque senza convenire in giudizio l'unico ente legittimato rispetto alla predetta opposizione . Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato .
Per quanto riguarda le spese del giudizio , tuttavia , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti atteso il sostanziale abbandono del giudizio da parte del ricorrene .
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 24 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio